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Decisione

14.2019.16

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Premi di assicurazione malattia complementare (LCA). Interessi di mora, spese di richiamo e di diffida e tassa di giustizia

24 aprile 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di mora, spese di richiamo e di diffida e tassa di giustizia) facendo valere di

avere fatto di tutto per trovare una soluzione amichevole prima che l’CO 1

facesse capo alla via giudiziaria, ma di aver ottenuto quanto chiedeva dall’inizio

– l’accettazio­­ne della sua disdetta delle assicurazioni complementari __________

e __________ – solo il 23 novembre 2018 per il 31 dicembre 2018;

che

la reclamante non contesta però che le assicurazioni complementari sono

terminate il 31 dicembre 2018 e ad ogni buon conto non rende verosimile di

averle disdette validamente prima;

che

per giurisprudenza il rigetto provvisorio dell’opposizione si estende agli

interessi di mora, al tasso legale del 5% giusta l’art. 104 cpv. 1 CO se le

parti non ne hanno convenuto un altro (sentenze della CEF 14.2014.82 del 3 settembre

2014 consid. 5.2 e 14.2003.91 del 15 marzo 2004, RtiD 2004 II 735 n. 82c,

consid. 3.3/a);

che nella fattispecie per contratto i

premi annui scadono il 1° gen­naio (polizza d’assicurazione

acclusa all’istanza e art. 12.4 delle condizioni generali) sicché le scadenze medie del 1° agosto 2017 e del 1° maggio 2018 indicate nei precetti esecutivi sono finanche

favorevoli alla reclamante;

che

nel sottoscrivere la proposta d’assicurazione la reclamante ha anche riconosciuto, nel senso dell’art.

82 cpv. 1 LEF, la possibilità di addebitarle fr. 30.– per le spese

amministrative occasionate dalla procedura di riscossione dei premi arretrati e

fr. 80.– per le spese occasionate dalla domanda d’esecuzione presso l’uf­­ficio competente (art. 13.3 e 13.4 delle condizioni generali);

Considerandi

che

la prima decisione del primo giudice di rigettare l’opposizio­ne anche per le “spese di richiamo del 13.03.2018” di fr. 10.– e le “spese

di diffida del 27.03.2018” di fr. 30.– nell’esito

non presta quindi fianco alla critica siccome l’istante avrebbe potuto esigere

la corresponsione anche di fr. 110.– in virtù dell’art. 13 delle con­dizioni

generali;

che

la seconda decisione, nella misura in cui rigetta l’opposizio­­ne anche per fr. 130.– per “spese

amministrative”, dev’essere riformata, nella misura in

cui, come detto, l’art. 13 delle condizioni generali costituisce un valido

riconoscimento di debito solo per fr. 110.– (fr. 30.– + fr. 80.–);

che

invece, poiché non le quantifica, l’art. 13.1 delle condizioni generali non costituisce

un valido riconoscimento di debito per le “spese” di diffida cui

allude, anche ammesso, ma non concesso, ch’esse non siano incluse nelle spese amministrative di fr 30.– occasionate dalla procedura di

riscossione dei premi arretrati ai sensi dell’art. 13.3;

che

le spese processuali di prima sede, di fr. 100.– in ambedue le cause,

rimangono nei limiti dell’art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in

applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento (OTLEF, RS 281.35), ossia da fr. 40.– a fr. 150.–

per valori litigiosi fino a fr. 1'000.–, ma nella seconda causa vanno

ripartite tra le parti in funzione della relativa e reciproca soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC), mentre nella prima la decisione impugnata merita conferma;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, segue la soccombenza pressoché

totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 40.–

nella prima causa e di fr. 130.– nella seconda, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini del­l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa __________ (14.

2018.213) è respinto.

2. Il

reclamo nella causa __________ (14.2019.16) è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzio­ne di Bellinzona è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 135.–, oltre agli interessi del 5%

dal 1° maggio 2018, e a fr. 110.–.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, è posta a

carico della convenuta per fr. 90.– e dell’istante per la rimanente quota

di fr. 10.–.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).