14.2019.160
Opposizione al sequestro. Stralcio della causa in seguito a transazione stragiudiziale non prodotta dalle parti. Spese processuali. Ripetibili
27 dicembre 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.160
Lugano
27 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.3045 (opposizione al sequestro) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 giugno 2019 da
RE 1, IT-
(patrocinata dall’PA 1,
contro
CO 1, IT-
(patrocinato dall’PA 2, )
giudicando sul reclamo del 26 agosto 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 agosto 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 5 giugno 2019 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù della
causa dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore all’estero) il sequestro presso
il Ministero pubblico del Cantone Ticino del “dipinto __________”, il
tutto fino a concorrenza di fr. 2'233'930.–. Quale titolo del credito, CO
1 ha indicato l’“accordo del
24 novembre 2016 sottoscritto dalle parti denominato determinazione del
compenso per l’opera professionale”.
Fatti
B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza
e ordinato il sequestro con decreto del 7 giugno 2019, eseguito lo stesso
giorno dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano (verbale n. __________), con istanza del 21
giugno 2019 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo
giudice. Con ordinanza del 25 giugno 2019, il Pretore ha citato le parti a
comparire il successivo 7 ottobre. Con lettera del 13 agosto 2019 entrambe le
parti hanno comunicato al Pretore di essere “addivenute a un accordo transattivo che prevede la
rinuncia sia al sequestro sia alla sua opposizione” e
hanno quindi chiesto “congiuntamente
lo stralcio del procedimento di opposizione, spese a carico di chi le ha anticipate,
compensate le indennità ripetibili”.
C. Statuendo
con decisione del 14 agosto 2019 il Pretore ha annullato l’udienza del 7
ottobre 2019 e ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo le spese processuali
di fr. 2'000.– già anticipate dall’opponente a suo carico, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 agosto 2019 per ottenere un rimborso di fr. 1'000.–
o di un altro importo ragionevole rispetto ai fr. 2'000.– anticipati. Il
reclamo – che concerne unicamente le spese processuali poste a carico dell’istante
– è privo d’interesse per la controparte, motivo per cui non gli è stato
notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie
affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna –
inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese
(art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 agosto 2019 contro la sentenza notificata al
patrocinatore di RE 1 il 16 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Preso atto della richiesta congiunta di stralcio del procedimento, nel decreto impugnato il Pretore ha annullato l’udienza
di discussione del 7 ottobre 2019, stralciato la causa e posto le spese processuali
di fr. 2'000.– anticipate dall’opponente a suo carico, compensate le
ripetibili.
3.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata viola il principio secondo cui
“le spese processuali devono
essere proporzionate” nonché quello “di recupero dei costi”, di modo che chiede di annullarla e di riformarla nel senso del
rimborso a suo favore di fr. 1'000.– o “eventualmente un importo ragionevole”.
4.
In caso di transazione stragiudiziale il giudice stralcia la
causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza (art. 241 CPC) o sopravvenuta
carenza d’oggetto (art. 242 CPC), non per transazione (sentenza della CEF
14.2016.167
dell’8 maggio 2017 con rinvii; Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.
I, 2a ed. 2017, n. 11 ad art. 241 CPC). Sulle spese si applica
pertanto l’art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l’art. 107 cpv. 1
lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la
transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l’accordo assume su tal punto il
carattere di una transazione giudiziale (già citata sentenza della CEF
14.2016.167
con rinvii).
4.1
Nella
fattispecie le parti non hanno sottoposto al giudice l’accordo da loro concluso
per essere messo a verbale, ma hanno precisato che lo stesso prevede la
rinuncia sia al sequestro che all’opposizione, sicché la causa va stralciata
dal ruolo perché è divenuta senza oggetto (art. 242 CPC).
4.2
Dalla
richiesta congiunta delle parti del 13 agosto 2019 si evince che in merito alle
spese esse hanno pattuito di porle a carico di chi le ha anticipate e di
compensare le ripetibili. A giusta ragione quindi il Pretore ha stralciato la
causa dal ruolo, accollando le spese processuali all’opponente (v. analogamente
sentenza della CEF 14.2018.146 del 5 novembre 2018).
4.3
Tuttavia,
come giustamente evidenziato dalla reclamante, è sproporzionato porre a suo
carico l’intero importo delle spese processuali da lui anticipate di fr. 2'000.–,
corrispondenti al massimo della
tariffa per il valore litigioso determinante (art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS
281.
]), tenuto conto
che la causa è terminata con il suo stralcio prima dell’udienza di discussione.
Ove infatti la causa termini senza decisione di merito, in particolare se
diventa senza oggetto, la tassa di giustizia è fissata secondo la legge sulla
tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200), in proporzione agli atti compiuti (art.
21.
LTG).
a) Ora,
nel caso in esame il Pretore si è limitato a un esame sommario dell’istanza,
alla fissazione dell’udienza, alla richiesta di anticipazione delle spese, all’emanazione
della decisione di stralcio e alla restituzione dei documenti dell’istante.
Tali atti non richiedono di certo un dispendio lavorativo di più della metà di
quello che il giudice avrebbe dovuto dedicare alla causa se non fosse stata stralciata,
siccome egli avrebbe dovuto inoltre, come minimo, tenere l’udienza e redigere
la sentenza di merito. Non si giustificava pertanto il prelievo di una tassa
eccedente la metà della tassa massima. In accoglimento del reclamo, occorre di
conseguenza ridurre l’importo delle spese processuali da porre a carico dell’istante
da fr. 2'000.– a fr. 1'000.– così come richiesto dalla reclamante.
b) È
invece irricevibile la richiesta subordinata della reclamante intesa a rimborsarle un “importo ragionevole” stante l’obbligo di quantificare le
pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid. 4.3), comprese quelle volte a
modificare il dispositivo sulle spese (cfr. sentenza
del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011, RSPC 2012, 228,
consid. 2.3; Tappy in: Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 7 ad art. 110 CPC).
5.
La tassa di giustizia relativa al presente giudizio non potendosi porre
a carico della controparte, cui il reclamo non è stato notificato (stante l’assenza
di un suo interesse degno di protezione), per motivi di equità si giustifica di
rinunciare a riscuoterne una (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso motivo RE 1 non può essere costretto a rifondere
ripetibili alla reclamante, ma neppure il Cantone, visto il silenzio qualificato
dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017
consid. 6.1; Tappy op. cit., n.
35.
ad art. 107).
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata è così riformato:
“2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate (nella misura di fr. 2'000.–) dall’istante, sono
poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 1'000.–
le è restituita”
2.
Non
si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale compensazione,
l’anticipo di fr. 100.– versato dalla reclamante le è restituito.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).