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Decisione

14.2019.160

Opposizione al sequestro. Stralcio della causa in seguito a transazione stragiudiziale non prodotta dalle parti. Spese processuali. Ripetibili

27 dicembre 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza

e ordinato il sequestro con decreto del 7 giugno 2019, eseguito lo stesso

giorno dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano (verbale n. __________), con istan­za del 21

giugno 2019 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo

giudice. Con ordinanza del 25 giugno 2019, il Pretore ha citato le parti a

comparire il successivo 7 ottobre. Con lettera del 13 agosto 2019 entrambe le

parti hanno comunicato al Pretore di essere “addivenute a un accordo transattivo che prevede la

rinuncia sia al sequestro sia alla sua opposizione” e

hanno quindi chiesto “congiuntamente

lo stralcio del procedimento di opposizione, spese a carico di chi le ha anticipate,

compensate le indennità ripetibili”.

C. Statuendo

con decisione del 14 agosto 2019 il Pretore ha annullato l’udienza del 7

ottobre 2019 e ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo le spese processuali

di fr. 2'000.– già anticipate dall’op­ponente a suo carico, compensate le ripetibili.

D. Contro la sentenza appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 agosto 2019 per ottenere un rimborso di fr. 1'000.–

o di un altro importo ragionevole rispetto ai fr. 2'000.– anticipati. Il

reclamo – che concerne unicamente le spese processuali poste a carico dell’istante

– è privo d’interesse per la controparte, motivo per cui non gli è stato

notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie

affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna –

inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese

(art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 agosto 2019 contro la sentenza notificata al

patrocinatore di RE 1 il 16 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Preso atto della richiesta congiunta di stralcio del procedimento, nel decreto impugnato il Pretore ha annullato l’udienza

di discussione del 7 ottobre 2019, stralciato la causa e posto le spese processuali

di fr. 2'000.– anticipate dall’opponente a suo carico, compensate le

ripetibili.

3.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata viola il principio secondo cui

“le spese processuali devono

essere proporzionate” nonché quello “di recupero dei costi”, di modo che chiede di annullarla e di riformarla nel senso del

rimborso a suo favore di fr. 1'000.– o “eventualmente un importo ragionevole”.

4.

In caso di transazione stragiudiziale il giudice stralcia la

causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza (art. 241 CPC) o sopravvenuta

carenza d’og­­getto (art. 242 CPC), non per transazione (sentenza della CEF

14.2016.167

dell’8 maggio 2017 con rinvii; Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.

I, 2a ed. 2017, n. 11 ad art. 241 CPC). Sulle spese si applica

pertanto l’art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l’art. 107 cpv. 1

lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la

transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l’accordo assume su tal punto il

carattere di una transazione giudiziale (già citata sentenza della CEF

14.2016.167

con rinvii).

4.1

Nella

fattispecie le parti non hanno sottoposto al giudice l’accordo da loro concluso

per essere messo a verbale, ma hanno precisato che lo stesso prevede la

rinuncia sia al sequestro che all’opposi­zione, sicché la causa va stralciata

dal ruolo perché è divenuta senza oggetto (art. 242 CPC).

4.2

Dalla

richiesta congiunta delle parti del 13 agosto 2019 si evince che in merito alle

spese esse hanno pattuito di porle a carico di chi le ha anticipate e di

compensare le ripetibili. A giusta ragione quindi il Pretore ha stralciato la

causa dal ruolo, accollando le spese processuali all’opponente (v. analogamente

sentenza della CEF 14.2018.146 del 5 novembre 2018).

4.3

Tuttavia,

come giustamente evidenziato dalla reclamante, è sproporzionato porre a suo

carico l’intero importo delle spese processuali da lui anticipate di fr. 2'000.–,

corrispondenti al massimo della

tariffa per il valore litigioso determinante (art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in

applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS

281.

]), tenuto conto

che la causa è terminata con il suo stralcio prima dell’udienza di discussione.

Ove infatti la causa termini senza decisione di merito, in particolare se

diventa senza oggetto, la tassa di giustizia è fissata secondo la legge sulla

tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200), in proporzione agli atti compiuti (art.

21.

LTG).

a) Ora,

nel caso in esame il Pretore si è limitato a un esame sommario dell’istanza,

alla fissazione dell’udienza, alla richiesta di anticipazione delle spese, all’emanazione

della decisione di stralcio e alla restituzione dei documenti dell’istante.

Tali atti non richiedono di certo un dispendio lavorativo di più della metà di

quello che il giudice avrebbe dovuto dedicare alla causa se non fosse stata stralciata,

siccome egli avrebbe dovuto inoltre, come minimo, tenere l’udienza e redigere

la sentenza di merito. Non si giustificava pertanto il prelievo di una tassa

eccedente la metà della tassa massima. In accoglimento del reclamo, occorre di

conseguenza ridurre l’importo delle spese processuali da porre a carico dell’i­­stante

da fr. 2'000.– a fr. 1'000.– così come richiesto dalla reclamante.

b) È

invece irricevibile la richiesta subordinata della reclamante intesa a rimborsarle un “importo ragionevole” stante l’obbligo di quan­tificare le

pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid. 4.3), comprese quelle volte a

modificare il dispositivo sulle spese (cfr. sentenza

del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011, RSPC 2012, 228,

consid. 2.3; Tappy in: Commentaire

romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 7 ad art. 110 CPC).

5.

La tassa di giustizia relativa al presente giudizio non potendosi porre

a carico della controparte, cui il reclamo non è stato notificato (stante l’assenza

di un suo interesse degno di protezione), per motivi di equità si giustifica di

rinunciare a riscuoterne una (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso motivo RE 1 non può essere costretto a rifondere

ripetibili alla reclamante, ma neppure il Cantone, visto il silenzio qualificato

dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017

consid. 6.1; Tappy op. cit., n.

35.

ad art. 107).

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione

impugnata è così riformato:

“2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate (nella misura di fr. 2'000.–) dall’istante, sono

poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’ec­cedenza di fr. 1'000.–

le è restituita”

2.

Non

si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale compensazione,

l’anticipo di fr. 100.– versato dalla reclamante le è restituito.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).