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Decisione

14.2019.161

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Difficoltà linguistiche. Attestato di carenza beni. Contratto di compravendita di un’automobile d’occasione. Difetti. Compensazione

9 gennaio 2020Italiano15 min

del Distretto di Blenio. Nel termine impartito, poi prorogato, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.161

Lugano

9 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.108 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 27 maggio 2019 da

CO 1, (AG)

(rappresentato da RA 1, )

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 29 agosto 2019 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 20 agosto 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2019 dall’Ufficio

di esecuzione di Acquarossa, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'059.65,

indicando quale titolo di credito: “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 5'059.65 del

05.12.2017, Kaufvertrag für Occasions-Fahrzeuge (Fiat Punto 1.9 JDT Schwarz),

von 11.04.2016”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 maggio

2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Pretura

del Distretto di Blenio. Nel termine impartito, poi prorogato, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 4 luglio 2019.

C. Statuendo con decisione del 20 agosto 2019, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 30.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 agosto 2019 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 3 settembre 2019 il presidente

della Camera ha respinto la domanda di concessione del gratuito patrocinio

presentata con l’impugna­­zione. Il ricorso interposto da RE 1 al Tribunale

federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 21 ottobre 2019

(inc. 5D_189/2019). Stante l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 29 agosto 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 21 agosto, in

concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal reclamante – relativa

alle due fatture del 17 maggio e del 21 agosto 2019 – è

inammissibile e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art.

326.

cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto

all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella decisione impugnata il Pretore ha constatato che l’attestato

di carenza beni emesso il 5 dicembre 2017 per fr. 5'059.65 prodotto dall’istante

costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Ha d’altronde

ritenuto che le eccezioni di merito sollevate dal convenuto esulano dal potere

cognitivo del giudice del rigetto rilevando che in ogni caso non sono state

rese verosimili poiché sono rimaste allo stadio di semplici allegazioni di

parte. Il primo giudice ha quindi rigettato l’opposizione in via provvisoria ancorché

l’istante avesse postulato erroneamente il rigetto definitivo dell’opposizione,

non ritenendosi vincolato da tale domanda.

4.

Nel reclamo RE 1 sostiene di non comprendere le motivazioni esposte

nella decisione, spiegando di essere di madrelingua tedesca, e chiede, al fine

di ovviare a tale difficoltà, il patrocinio gratuito. Rimprovera poi al Pretore

di non aver preso in considerazione “diverse presupposizioni” e ribadisce di

essere stato ingannato con malizia dalla controparte che gli avrebbe consegnato

consapevolmente un’automobile “in

stato miserabile” la cui riparazione gli è costata

quasi tre mila franchi nelle ultime settimane. A sostegno di quest’ultima

allegazione, il convenuto produce due fatture del 17 maggio e del 21 agosto

2019, tuttavia irricevibili (v. sopra consid. 1.2).

5.

Giusta

l’art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficia­le del Cantone,

ossia, per quanto riguarda il Ticino, in italiano (art. 8 della legge

cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]),

requisito che lo stesso reclamante ritiene “comprensibile”. Se davvero

non capiva la sentenza pretorile, gli spettava farsi assistere da una persona

di madrelingua italiana. Egli ha invece scelto di presentare il reclamo

personalmente e di chiedere il gratuito patrocinio solo con il ricorso,

esponendosi al rischio, poi realizzatosi, di vedersi respingere la richiesta

(decisione 3 settembre 2019 del Presidente della Camera, diventata definitiva

con la sentenza del Tribunale

federale 5D_189/2019 del 21 ottobre 2019). Non si

verifica, nelle circostanze descritte, alcuna violazione del suo diritto di

essere sentito dal profilo linguistico.

6.

Del

resto, quanto il reclamante dice di non capire non è tanto la lingua italiana

quanto il fatto che le norme giuridiche citate dal Pretore non gli sembrano

corrispondere a quanto da lui eccepito nelle sue osservazioni all’istanza.

6.1

Sta

di fatto che le prime due pagine della sentenza riguardano la questione del

titolo di rigetto (giusta gli art. 82 cpv. 1 e 149 cpv. 3 LEF), che il primo

giudice doveva esaminare d’ufficio (v. sotto consid. 7) anche se RE 1 non aveva

mosso specifici appunti al riguardo.

Sulle censure da lui formulate nelle osservazioni all’i­stanza, invece, il Pretore si è limitato a rilevare, nel terzultimo

capoverso, di non poterle esaminare trattandosi di questioni di merito e ad

ogni modo di non ritenerle verosimili, siccome sono restate allo stadio di

affermazioni di parte.

6.2

La

motivazione della prima affermazione è così telegrafica da risultare poco

comprensibile. Comunque sia, nella sua generalità è errata. Se è vero che il potere cognitivo del giudice del

rigetto è limitato, nel senso ch’egli non deve sostituirsi al giudice del

merito, egli è comunque tenuto a esaminare le eccezioni, anche di merito,

sollevate dall’escusso, pur sotto il profilo della semplice verosimiglianza,

come stabilito dall’art. 82 cpv. 2 LEF (sotto consid. 8 e sentenza della CEF

14.2018.98

del 21 dicembre 2018, consid. 7.3/a). Ciò vale anche quando l’istante

si avvale di un attestato di carenza beni quale titolo di rigetto dell’opposizione

(sentenze del Tribunale federale 2C_555/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 2.3;

sentenza della CEF 14.2016.237 del 30 gennaio 2017 consid. 7.2).

6.3

Il Pretore ha invero aggiunto, per inciso (“di transenna”), di ritenere

inverosimili le obiezioni di RE 1 siccome fondate su affermazioni di parte, ma

la motivazione è insufficiente dal momento ch’egli non si è limitato a mere

allegazioni, ma ha anche prodotto ben nove documenti, sui quali il Pretore non

ha speso una parola. Ciò potrebbe bastare per giustificare l’annullamento

della sentenza impugnata e la retrocessione della causa al primo giudice. Tenuto

conto del fatto che il reclamante non postula l’annulla­­mento della decisione

avversata bensì la reiezione dell’istanza e che la causa è matura per il

giudizio, motivi di economia processuale e di celerità inducono la Camera a

statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sostituendo

la propria motivazione a quella mancante della decisione di prima sede.

7.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, il Pretore

ha considerato a ragione che l’attestato di carenza di beni (doc. B) emesso

il 5 dicembre 2017 dall’Ufficio esecuzione di Acquarossa per fr. 5'059.65

nei confronti di RE 1 a favore di CO 1 costituisce, secondo l’art. 149 cpv. 2

LEF, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’op­­posizione per l’importo

posto in esecuzione.

8.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­lin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23

consid. 4.1.2).

Nel

caso specifico, con le osservazioni all’istanza il convenuto ha sollevato l’eccezione

di cattivo adempimento del

contratto di compravendita, invocando diversi difetti del veicolo venduto (sotto consid. 8.1), e implicitamente ha adombrato motivi di

compensazione (consid. 8.2) e

dubbi sulla capacità dell’istante a concludere contratti (consid. 8.3).

8.1

Per quanto riguarda la prima il convenuto ha sostenuto di esser stato ingannato dal venditore, che

gli avrebbe consegnato consapevolmente, l’11 aprile 2016, un’automobile

difettosa, aggiungen­do che quest’ultimo si sarebbe per di più spacciato come

meccanico sebbene non abbia tale formazione. A sostegno di tale eccezione ha

prodotto con le osservazioni all’istanza diverse fatture (doc. 2 – 9). Nel reclamo RE 1 ha ribadito di essere

stato ingannato dall’istante, che gli ha consapevolmente consegnato un’automobile “in

stato miserabile”, tanto che soltanto nelle ultime

settimane egli ha avuto spese di riparazione per quasi fr. 3'000.–.

a) Giusta l’art. 197 CO, il venditore risponde

verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente,

tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso

cui è destinata (cpv. 1), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2). Nel

commercio di autovetture d’occa­­sione – ovverosia, di regola, già usate – l’acquirente

è tenuto a sopportare l’usura normale del veicolo. L’esistenza di un difetto –

tale da ingenerare la responsabilità del venditore – può dunque essere ammessa

solo se l’anomalia riscontrata eccede l’usura normale (sentenza del Tribunale federale 4P.271/2004 del 16 marzo

2005, consid. 9 con rinvii). Il compratore deve esaminare subito lo

stato della cosa ricevuta e se scopre difetti di cui il venditore è

responsabile deve dargliene subito notizia, altrimenti la cosa venduta si

ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e 2 CO). In caso di difetti non

riconoscibili con l’esame ordinario il compratore deve avvisare il venditore

subito dopo la scoperta (art. 201 cpv. 3 CO). Le parti possono limitare o

escludere la responsabilità del venditore per i difetti. Le clausole d’esclusione sono però nulle se il

venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa (art. 199 CO).

b) Nel caso specifico, le

fatture prodotte da RE 1 non rendono verosimile in sé che le riparazioni si

riferiscono a difetti che eccedono l’usura normale per un’automobile

Fiat Punto, la quale al momento della compravendita, l’11 aprile 2016, aveva

già nove anni e 75'931 km al contatore (doc. A accluso all’istanza). Anzitutto,

alcune delle fatture riguardano semplici controlli e lavori di ordinaria

manutenzione (doc. 2, 3, 6), come il servizio annuale del 16 ottobre 2017 per i

102'000 km (doc. 4) e la sostituzione delle ruote estive con quelle invernali

(doc. 6), mentre lo stato dei pneumatici poteva e doveva essere controllato al

momento della consegna, sicché la loro sostituzione, a distanza di uno (doc. 3)

e due (doc. 9) anni dalla vendita, non appare un difetto di cui l’istante

dovrebbe rispondere. La fattura del 21 novembre 2016 (doc. 6) non indica poi se

l’insonorizzazione del cofano è da considerare come la riparazione di un

difetto nascosto o come una miglioria. Quanto alla sostituzione dell’alternatore

il 6 ottobre 2016 (doc. 2) e del ventilatore il 17 novembre 2017 (doc. 5), così

come alle riparazioni delle luci del 16 ottobre 2017 (doc. 4), del portellone

elettrico il 17 novembre 2017 (doc. 5) e dei freni il 24 agosto 2018 (doc. 8),

le relative fatture non permettono di determinare se la causa è da ricercare in

un’usura anormale verificatasi già prima della compravendita oppure all’usura

ordinaria per una Fiat Punto di oltre nove anni o a eventi successivi (in un

anno e mezzo il reclamante ha percorso oltre 28'000 km, v. doc. 5), di cui il

venditore non deve farsi carico.

c) Per

abbondanza, va poi rilevato che il contratto di compravendita (doc. A) conteneva

un’esclusione di garanzia per difetti, secondo cui “Das Fahrzeug wird ab Platz wie gesehen oder gefahren

gekauft. Jede Garantie oder Gewährleistung wird ausgeschlossen”. Certo, RE 1 si duole di essere stato ingannato dal venditore, che

avrebbe saputo dei difetti del veicolo, ma non rende minimamente verosimile

tale affermazione. Il fatto, semplicemente allegato, che CO 1 si sia spacciato

dolosamente come meccanico non risulta dal contratto di compravendita, che ad

ogni modo non contiene alcuna garanzia di manutenzione o di revisione, tranne l’in­dicazione

della data dell’ultimo collaudo, il 7 aprile 2016. Infine, non figura agli atti

alcuna notifica all’acquirente degli asseriti difetti subito dopo la

loro scoperta (v. sopra al consid. 8.1/a), neppure una copia

stampata dell’SMS, cui il reclamante si riferisce nelle osservazioni all’istanza.

Dispositivo

Per questi motivi, la conclusione del Pretore va confermata nel risultato.

8.2 Per

quanto attiene alla seconda eccezione, incombe all’escusso che eccepisce la compensazione del

credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente

(art. 120 CO) di rendere verosimile non solo il suo diritto di far valere la

compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’im­­porto

e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è

necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/ 2012 del 31 gennaio 2013,

consid. 3.3.3; Staehelin, op.

cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

a) A tal proposito, il

convenuto ha fatto valere di vantare un credito di fr. 4'380.05 nei

confronti della società PI 1 di cui CO 1 è membro del consiglio d’amministrazione,

relativo alla compravendita di un suo Jeep a U__________, l’allora proprietario

del garage e fratellastro di sua moglie. A sostegno

di tale pretesa, egli ha prodotto in prima sede un foglio di un bloc-notes in cui figurano le seguenti indicazioni: “Jeep verk. 8000.–, rep.

3619.95, bleiben 4380.05”, seguita dalla sigla “UB” (doc. 1).

b) In

tutta evidenza, il convenuto non ha in tal modo minimamente reso verosimile l’eccezione

di compensazione, siccome non vi so­no indizi oggettivi su chi sia il

firmatario, né dal documento emerge un qualsiasi riconoscimento di debito in

favore di RE 1, che non è menzionato nello stesso, per tacere del fatto che non

è dato di sapere se il compratore è U__________ personalmente o la ditta

individuale i cui attivi e passivi sono stati assunti dalla PI 1. Anche su

questo punto il reclamo non può ch’essere respinto.

8.3 In terzo e ultimo luogo,

il convenuto ha espresso dubbi sulla legittimazione dell’istante a concludere

contratti. L’affermazione non è però motivata ed era pertanto inammissibile.

9. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

10. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'059.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).