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Decisione

14.2019.163

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Abbonamento per manutenzione del bruciatore. Riparazioni. Eccezione d’inadempimento e cattivo adempimento. Motivazione insufficiente del reclamo. Gratuito patrocinio

21 gennaio 2020Italiano11 min

C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2019, il Giudice di pace ha parzialmente

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.163

Lugano

21 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 0090-2019-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 14 maggio

2019 dalla

CO 1, __________

(rappresentata

dal socio e gerente __________, __________)

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 5 settembre 2019 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 22 agosto 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________

emesso il 21 marzo 2019 dall’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

di 1) fr. 324.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2018, 2) fr. 323.10

oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2018, 3) fr. 91.55 oltre agli

interessi del 5% dal 13 gennaio 2019, 4) fr. 274.65 oltre agli interessi

del 5% dal 7 marzo 2019 e 5) fr. 30.–, indicando quali titoli di credito: 1)

e 2) “Abbonamento Manutenzione

Bruciatore”, 3) “Pezzi bruciatore”, 4) “Intervento sonda Caldaia” e 5) “Spese

amministrative”.

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 maggio

2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo

(recte: provvisorio) alla

Giudicatura di pa­ce del Circolo di Bellinzona. Nel termine

impartito, la parte convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 luglio 2019. Con replica

dell’11 luglio 2019 l’istante ha confermato la sua domanda

e con duplica del 14 agosto 2019 il convenuto vi si è nuovamente opposto.

C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2019, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’oppo­­sizione interposta

dalla parte convenuta limitatamente a fr. 324.– oltre

agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2017, fr. 323.10 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2018, fr. 91.55

oltre agli interessi del 5% dal 13 gennaio 2019 e fr. 274.65 oltre agli

interessi del 5% dal 7 marzo 2019, ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 150.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 settembre 2019 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Egli si è inoltre lamentato

della mancata concessione dell’assistenza giudiziaria. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 6 settembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27

agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal reclamante – relativa al

rapporto dei servizi effettuati dalla ditta istante (doc. 2) – è inammissibile e pertanto non se ne può tenere conto per l’odierna

pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014

del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi

valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

a) Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che i

bollettini del 28 novembre 2018 e del 23 gennaio 2019 sottoscritti dal

convenuto costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio per gli importi di

fr. 91.55 e di fr. 274.65 posti in esecuzione. Il giudice di prime

cure ha inoltre ritenuto che anche il contratto d’abbonamen­­to dell’11

settembre 2009 tra la CO 1 ed PI 1 e RE 1 giustifica il rigetto dell’opposizione

per il canone annuale di fr. 300.– (IVA esclusa), e meglio per i fr. 324.–

fatturati per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 e per i fr. 323.10

fatturati per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Ha d’altronde

rilevato che il convenuto, sia in sede d’os­servazioni all’istanza che di duplica,

si è limitato a mettere in dubbio la professionalità della ditta istante senza

apportare alcun elemento né tanto meno documenti a comprova di eventuali

tempestive contestazioni sollevate in ordine agli interventi da essa

effettuati. Il giudice di prime cure ha altresì considerato che le critiche

sollevate dal convenuto nei confronti dell’istante, oltre a limitarsi a enunciazioni

di parte, sono in contrasto con la lunga relazione contrattuale tra le parti,

che perdura dal 2009 e non pare essere stata disdetta finora, ciò che lascia

supporre che almeno fino alla fine del 2018 essa non è stata insoddisfacente. Infine,

egli ha respinto l’istanza quanto alle spese amministrative di fr. 30.–, poiché

a sostegno delle stesse non è stato prodotto alcun titolo di rigetto.

b) Nel reclamo RE 1 ribadisce

che nel periodo dal 1° ottobre 2016 (recte: 2017) al 30 settembre 2017 (recte: 2018) non è stato effettuato alcun servizio. Pare

così contestare implicitamen­te di dover pagare il canone annuale di fr. 324.–.

A conforto di tale allegazione, egli produce per la prima volta con il reclamo

il rapporto dei servizi effettuati dalla ditta istante.

Come già rilevato (v. sopra

consid. 1.2), tale rapporto (doc. 2) è inammissibile in questa sede. D’altronde,

il reclamante non si è determinato sull’accertamento del Giudice di pace,

secondo cui la relazione contrattuale non sembra essersi rivelata insoddisfacen­te

per le parti almeno fino alla fine del 2018, siccome il cliente non ha

documentato di essersi lamentato dell’operato dell’istante. Né nella duplica né

nel reclamo RE 1 ha peraltro contesta­to quanto ribattuto dall’istante nella

replica, secondo cui per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 il

servizio è stato svolto solo il 28 novembre 2018 su richiesta dello stesso

convenuto, in quanto stava effettuando lavori in casa che rendevano in­accessibile

il locale della caldaia. Si tratta quindi di una circostan­za che il primo

giudice poteva considerare appurata (art. 150 cpv. 1 CPC

a contrario). Ne

segue che il reclamo è al riguardo insufficientemente motivato ed è pertanto

inammissibile.

c) Il reclamante ripete poi

un’altra doglianza già esposta in sede di osservazioni all’istanza, ossia che a seguito del

servizio del 28 no­vembre 2018 “sono iniziati i fastidi al bruciatore” che si è poi “bloccato

del tutto” nel corso del mese di gennaio 2019,

nonostante l’intervento di sostituzione della sonda caldaia effettuato dall’istante

il 23 gennaio 2019. Per far fronte a tale disagio, visto che la ditta istante

si rifiutava d’intervenire nuovamente a causa delle fatture scoperte, egli ribadisce

di aver dovuto ricorrere ai servizi di un’altra ditta, che avrebbe infine risolto il problema attribuendone la causa alla sostituzione

precedentemente effettuata dall’istante. Egli contesta pertanto la pretesa dell’istante,

a suo dire responsabile dei problemi con il bruciatore.

Orbene, in tal modo il

reclamante non si confronta minimamente con la motivazione del giudice di prime

cure, cioè non spiega perché il Giudice di pace avrebbe sbagliato a considerare

irrilevanti le sue lamentele in ordine agli interventi effettuati dall’istante,

per il fatto ch’egli non ha documentato di averli tempestivamente contestati. Ribadire

semplicemente quanto già esposto in prima sede non costituisce una

motivazione sufficiente giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC (v. sopra consid. 1.3).

Non occorre dunque entrare in materia nemmeno su questo punto, per tacere del

fatto che incombe al­l’i­stante dimostrare di avere adempiuto correttamente i

propri obblighi assunti nel quadro di un contratto d’appalto solo se il convenuto ha reso verosimile di aver

contestato la correttezza dell’adem­­pimento delle

prestazioni dovutegli in modo non solo sufficientemente circostanziato e non

palesemente insostenibile (sentenza della CEF 14.2019.97 del 24 settembre 2019

consid. 6.2) ma anche tempestivo

giusta l’art. 367 CO (sentenza della

CEF 14.2017.73 del 27

dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, consid. 5.6/c).

2.

Il reclamante sostiene d’altronde

che il contratto d’abbonamento dell’11 settembre 2009 non lo vincola siccome

non è stato stipulato da lui, bensì da PI 1, il quale è deceduto il 24 dicembre

2016.

Tale allegazione, presentata solo in seconda istanza, è nuova e quindi

inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Del resto, la censura risulta

inattendibile siccome il reclaman­te non l’ha sollevata in prima sede e si è

sempre comportato come se fosse cliente dell’istante, anche dopo il decesso del

padre PI 1, tanto che ha firmato lui i bollettini di consegna e ammette di aver

chiesto lui la riparazione del bruciatore, poi rifiutatagli a causa delle

fatture rimaste scoperte. Al riguardo il reclamo è dunque infondato.

3.

In ultimo luogo il

reclamante si duole che non gli sia stata riconosciuta l’assistenza giudiziaria

e allega al proposito il relativo certificato compilato del 21 agosto 2019 (doc.

3).

Sennonché dagli atti non

risulta che il convenuto abbia chiesto l’assistenza giudiziaria in prima sede,

per tacere del fatto che nel certificato allegato al reclamo (doc. 3) figura

quale autorità destinataria della richiesta il Tribunale d’appello e non la

Giudicatura di pace. La censura si rileva perciò senza oggetto per il

procedimen­to di prima sede. Il certificato allegato va tuttavia considerato

quale richiesta implicita d’assistenza giudiziaria in seconda sede (v. sot­to

consid. 4).

4.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

Per

quanto attiene alla domanda di gratuito patrocinio, l’art. 117 CPC dispone che

vi ha diritto chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso

specifico il secondo presupposto non è adempiuto, tanto che il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni, siccome era manifestamente, per i motivi

sopra addotti, per lo più irricevibile o fondato su allegazioni e documenti

nuovi. Non essendo pertanto adempiute le condizioni –

cumulative – per l’ottenimento del gratuito patrocinio, la doman­da va respinta.

5.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'043.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo

è respinto.

2. La

domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono

poste a carico del reclamante.

4. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).