14.2019.163
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Abbonamento per manutenzione del bruciatore. Riparazioni. Eccezione d’inadempimento e cattivo adempimento. Motivazione insufficiente del reclamo. Gratuito patrocinio
21 gennaio 2020Italiano11 min
C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2019, il Giudice di pace ha parzialmente
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Incarto n.
14.2019.163
Lugano
21 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 0090-2019-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 14 maggio
2019 dalla
CO 1, __________
(rappresentata
dal socio e gerente __________, __________)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 5 settembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 22 agosto 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 21 marzo 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di 1) fr. 324.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2018, 2) fr. 323.10
oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2018, 3) fr. 91.55 oltre agli
interessi del 5% dal 13 gennaio 2019, 4) fr. 274.65 oltre agli interessi
del 5% dal 7 marzo 2019 e 5) fr. 30.–, indicando quali titoli di credito: 1)
e 2) “Abbonamento Manutenzione
Bruciatore”, 3) “Pezzi bruciatore”, 4) “Intervento sonda Caldaia” e 5) “Spese
amministrative”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 maggio
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo
(recte: provvisorio) alla
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine
impartito, la parte convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 luglio 2019. Con replica
dell’11 luglio 2019 l’istante ha confermato la sua domanda
e con duplica del 14 agosto 2019 il convenuto vi si è nuovamente opposto.
C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2019, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla parte convenuta limitatamente a fr. 324.– oltre
agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2017, fr. 323.10 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2018, fr. 91.55
oltre agli interessi del 5% dal 13 gennaio 2019 e fr. 274.65 oltre agli
interessi del 5% dal 7 marzo 2019, ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 settembre 2019 per ottenerne implicitamente
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Egli si è inoltre lamentato
della mancata concessione dell’assistenza giudiziaria. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 6 settembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 27
agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico, la nuova documentazione prodotta dal reclamante – relativa al
rapporto dei servizi effettuati dalla ditta istante (doc. 2) – è inammissibile e pertanto non se ne può tenere conto per l’odierna
pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014
del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi
valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
a) Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che i
bollettini del 28 novembre 2018 e del 23 gennaio 2019 sottoscritti dal
convenuto costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio per gli importi di
fr. 91.55 e di fr. 274.65 posti in esecuzione. Il giudice di prime
cure ha inoltre ritenuto che anche il contratto d’abbonamento dell’11
settembre 2009 tra la CO 1 ed PI 1 e RE 1 giustifica il rigetto dell’opposizione
per il canone annuale di fr. 300.– (IVA esclusa), e meglio per i fr. 324.–
fatturati per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 e per i fr. 323.10
fatturati per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019. Ha d’altronde
rilevato che il convenuto, sia in sede d’osservazioni all’istanza che di duplica,
si è limitato a mettere in dubbio la professionalità della ditta istante senza
apportare alcun elemento né tanto meno documenti a comprova di eventuali
tempestive contestazioni sollevate in ordine agli interventi da essa
effettuati. Il giudice di prime cure ha altresì considerato che le critiche
sollevate dal convenuto nei confronti dell’istante, oltre a limitarsi a enunciazioni
di parte, sono in contrasto con la lunga relazione contrattuale tra le parti,
che perdura dal 2009 e non pare essere stata disdetta finora, ciò che lascia
supporre che almeno fino alla fine del 2018 essa non è stata insoddisfacente. Infine,
egli ha respinto l’istanza quanto alle spese amministrative di fr. 30.–, poiché
a sostegno delle stesse non è stato prodotto alcun titolo di rigetto.
b) Nel reclamo RE 1 ribadisce
che nel periodo dal 1° ottobre 2016 (recte: 2017) al 30 settembre 2017 (recte: 2018) non è stato effettuato alcun servizio. Pare
così contestare implicitamente di dover pagare il canone annuale di fr. 324.–.
A conforto di tale allegazione, egli produce per la prima volta con il reclamo
il rapporto dei servizi effettuati dalla ditta istante.
Come già rilevato (v. sopra
consid. 1.2), tale rapporto (doc. 2) è inammissibile in questa sede. D’altronde,
il reclamante non si è determinato sull’accertamento del Giudice di pace,
secondo cui la relazione contrattuale non sembra essersi rivelata insoddisfacente
per le parti almeno fino alla fine del 2018, siccome il cliente non ha
documentato di essersi lamentato dell’operato dell’istante. Né nella duplica né
nel reclamo RE 1 ha peraltro contestato quanto ribattuto dall’istante nella
replica, secondo cui per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 il
servizio è stato svolto solo il 28 novembre 2018 su richiesta dello stesso
convenuto, in quanto stava effettuando lavori in casa che rendevano inaccessibile
il locale della caldaia. Si tratta quindi di una circostanza che il primo
giudice poteva considerare appurata (art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario). Ne
segue che il reclamo è al riguardo insufficientemente motivato ed è pertanto
inammissibile.
c) Il reclamante ripete poi
un’altra doglianza già esposta in sede di osservazioni all’istanza, ossia che a seguito del
servizio del 28 novembre 2018 “sono iniziati i fastidi al bruciatore” che si è poi “bloccato
del tutto” nel corso del mese di gennaio 2019,
nonostante l’intervento di sostituzione della sonda caldaia effettuato dall’istante
il 23 gennaio 2019. Per far fronte a tale disagio, visto che la ditta istante
si rifiutava d’intervenire nuovamente a causa delle fatture scoperte, egli ribadisce
di aver dovuto ricorrere ai servizi di un’altra ditta, che avrebbe infine risolto il problema attribuendone la causa alla sostituzione
precedentemente effettuata dall’istante. Egli contesta pertanto la pretesa dell’istante,
a suo dire responsabile dei problemi con il bruciatore.
Orbene, in tal modo il
reclamante non si confronta minimamente con la motivazione del giudice di prime
cure, cioè non spiega perché il Giudice di pace avrebbe sbagliato a considerare
irrilevanti le sue lamentele in ordine agli interventi effettuati dall’istante,
per il fatto ch’egli non ha documentato di averli tempestivamente contestati. Ribadire
semplicemente quanto già esposto in prima sede non costituisce una
motivazione sufficiente giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC (v. sopra consid. 1.3).
Non occorre dunque entrare in materia nemmeno su questo punto, per tacere del
fatto che incombe all’istante dimostrare di avere adempiuto correttamente i
propri obblighi assunti nel quadro di un contratto d’appalto solo se il convenuto ha reso verosimile di aver
contestato la correttezza dell’adempimento delle
prestazioni dovutegli in modo non solo sufficientemente circostanziato e non
palesemente insostenibile (sentenza della CEF 14.2019.97 del 24 settembre 2019
consid. 6.2) ma anche tempestivo
giusta l’art. 367 CO (sentenza della
CEF 14.2017.73 del 27
dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, consid. 5.6/c).
2.
Il reclamante sostiene d’altronde
che il contratto d’abbonamento dell’11 settembre 2009 non lo vincola siccome
non è stato stipulato da lui, bensì da PI 1, il quale è deceduto il 24 dicembre
2016.
Tale allegazione, presentata solo in seconda istanza, è nuova e quindi
inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Del resto, la censura risulta
inattendibile siccome il reclamante non l’ha sollevata in prima sede e si è
sempre comportato come se fosse cliente dell’istante, anche dopo il decesso del
padre PI 1, tanto che ha firmato lui i bollettini di consegna e ammette di aver
chiesto lui la riparazione del bruciatore, poi rifiutatagli a causa delle
fatture rimaste scoperte. Al riguardo il reclamo è dunque infondato.
3.
In ultimo luogo il
reclamante si duole che non gli sia stata riconosciuta l’assistenza giudiziaria
e allega al proposito il relativo certificato compilato del 21 agosto 2019 (doc.
3).
Sennonché dagli atti non
risulta che il convenuto abbia chiesto l’assistenza giudiziaria in prima sede,
per tacere del fatto che nel certificato allegato al reclamo (doc. 3) figura
quale autorità destinataria della richiesta il Tribunale d’appello e non la
Giudicatura di pace. La censura si rileva perciò senza oggetto per il
procedimento di prima sede. Il certificato allegato va tuttavia considerato
quale richiesta implicita d’assistenza giudiziaria in seconda sede (v. sotto
consid. 4).
4.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Per
quanto attiene alla domanda di gratuito patrocinio, l’art. 117 CPC dispone che
vi ha diritto chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso
specifico il secondo presupposto non è adempiuto, tanto che il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni, siccome era manifestamente, per i motivi
sopra addotti, per lo più irricevibile o fondato su allegazioni e documenti
nuovi. Non essendo pertanto adempiute le condizioni –
cumulative – per l’ottenimento del gratuito patrocinio, la domanda va respinta.
5.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'043.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo
è respinto.
2. La
domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono
poste a carico del reclamante.
4. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).