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Decisione

14.2019.166

Risarcimento del danno consecutivo a un sequestro. Autorità competente per giudicare sull’appello. Danni risarcibili. Interessi compensatori. Usanza "30E/360"

21 febbraio 2020Italiano33 min

sua decisione. Con disposizione del 19 giugno 2018, egli ha poi ammesso l’audizione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.166

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa OR.2017.196 (risarcimento di

danni consecutivi a un sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione 20 ottobre 2017 da

AO 1, HU-

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

contro

AP 1, IL-

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sull’appello del 6 settembre 2019 presentato da AP 1 contro

la decisione emessa il 18 luglio 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto rogato il 29 febbraio 2016 dal notaio PI 1, AO 1 ha

venduto a AP 1 le particelle n. __________ (superficie abitabile) e __________

(darsena) RFD di __________, per complessivi fr. 2'604'000.–, depositati

sul conto del notaio nella misura di fr. 130'200.– e di € 2'260'416.67. Le parti hanno altresì

stabilito che il prezzo del­l’acquisto sarebbe stato corrisposto alla parte

venditrice ad avvenuta iscrizione del trasferimento di proprietà, dedotti gli

importi relativi al debito ipotecario, al deposito di garanzia, alle tasse

ancora scoperte legate all’immobile, alle imposte federali dirette e al

pagamento degli intermediari immobiliari. Sotto la voce “Garanzie – diritti – oneri”, le parti hanno pattuito, tra le altre cose, che il fondo sarebbe

stato venduto nello stato di fatto e di diritto come risultante a registro

fondiario e noto all’acquirente, escludendo inoltre ogni responsabilità per

difetti ad eccezione di quelli dissimulati dolosamente al compratore nel senso

dell’art. 199 CO.

B. L’acquirente

essendo intenzionato a utilizzare i suddetti fondi qua­le residenza di vacanza,

la validità dell’atto e il trasferimento della proprietà sono stati subordinati

al rilascio di un’autorizzazione del­l’autorità competente secondo la legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE).

In caso di mancata autorizzazione, il padre dell’acquirente, PI 2 – che lo

stesso giorno e con atto separato ha comperato, da diversa

proprietaria, due unità di proprietà per piani della particella n. __________

direttamente confinante con quelle in oggetto – si è

impegnato, poiché titolare di un permesso B, ad acquistare i fondi alle

medesime condizioni previste per il figlio. Con decisione

dell’11 maggio 2016, l’Autorità di Iª

istanza del Distretto di Lugano ha però concesso a PI 2 l’autorizzazione all’acquisto

delle particelle n. __________ e n. __________ quale residenza di vacanza.

Contro tale decisione non è stato interposto ricorso.

C. Con scritto del 23 maggio 2016, AP 1 e PI 2 hanno informato il notaio dell’esistenza d’“importanti difetti occulti” riscontrati nelle proprietà vendute, invitandola a non versare la

parte del prezzo ancora depositato presso di lei. Gli acquirenti hanno poi

notificato alla venditrice l’eccezione di errore essenziale nel senso dell’art.

24 cpv. 1 n. 4 CO, chiedendo l’an­nullamento del contratto e la riconsegna dell’importo

depositato.

D. Ad

istanza di AP 1 diretta contro AO 1, il 22 giugno 2016 il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, ha decretato in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio all’estero del debitore) il sequestro

del “credito di complessivi fr. 2'604'000.–

vantato dalla convenuta nei confronti del notaio avv. PI 1, __________, credito

pari agli importi versati e ancora depositati sul conto clienti del notaio PI 1 presso la __________ nel seguente modo: CHF 130'200.–

sul conto CHF IBAN n. __________ ed €

2'260'416.67 sul conto EUR IBAN n. __________”. Quale

titolo del credito, è stata indicata la “pretesa

in restituzio­ne della prestazione ex art. 23 e segg. CO”.

E. Statuendo

con decisione 29 novembre 2016 il Pretore ha respinto sia l’opposizione al

sequestro presentata il 3

agosto 2016 da AO 1, sia la sua domanda volta a obbligare AP

1 a prestare una garanzia di fr. 200'000.–, ponendo a carico dell’opponente

le spese processuali di fr. 2'000.– e a favore del sequestrante ripetibili

di fr. 12'000.–.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2016, che è stato parzialmente accolto

con decisione del 19 aprile 2017, nel senso che l’opposizione è stata accolta e

il sequestro revocato, mentre la richiesta di prestazione di garanzia è stata

respinta. Le spese processuali di prima sede, di fr. 2'000.–, sono state

poste a carico di AP 1 per fr. 1'860.– e per i rimanenti fr. 140.– a

carico di AO 1, cui il sequestrante è stato condannato a versare fr. 10'000.–

per ripetibili ridotte. Le spese processuali di secondo grado, di complessivi fr. 3'000.–,

sono state poste a carico di CO 1 per fr. 2'790.– e per i rimanenti fr. 210.–

a carico di RE 1, cui CO 1 è stato condannato a rifondere fr. 12'000.– per

ripetibili ridotte.

G. In

precedenza, o meglio lo stesso 12 dicembre 2016, AP 1 aveva inoltrato alla

Pretura di Lugano un’istanza per tentativo di conciliazione, intesa all’annullamento

ex tunc (e in via subordinata all’accertamento della decadenza) del

contratto di compravendita (e in via ancora più subordinata alla riduzione del

prez­zo di compravendita) e al rigetto in via definitiva dell’opposizione

interposta da AO 1 all’esecuzione (n. __________) a convalida del sequestro (n.

__________). Il 3 aprile 2017, AP 1

ha presentato una petizione con le stesse conclusioni.

H. Ottenuta

l’autorizzazione LAFE, il 28 aprile 2017 il notaio avv. PI 1 ha chiesto e

ottenuto l’iscrizione del trapasso di proprietà del fondo. Il successivo 1°

luglio, ella ha poi disposto il pagamento di € 2'162'886.98 in favore della

venditrice.

Fatti

I. In

conseguenza, l’8 giugno 2017 AP 1 ha desistito dalla sua azione e chiesto lo

stralcio della causa, decretato poi il 7 luglio 2017.

L. Con

petizione del 20 ottobre 2017, AO 1 ha convenuto AP 1 onde ottenerne la

condanna a rifonderle fr. 538'044.95 oltre agli interessi del 5% dal 1°

giugno 2017 “a titolo di

risarcimento del danno per sequestro infondato”. Le

parti si sono poi riconfermate nelle rispettive conclusioni con replica del 10

gennaio e duplica dell’8 febbraio 2018.

M. All’udienza

di prime arringhe del 26 aprile 2018, le parti hanno notificato i loro mezzi di

prova e hanno confermato i propri allegati, mentre il Pretore ha rinviato la

sua decisione. Con disposizione del 19 giugno 2018, egli ha poi ammesso l’audizione

soltanto dell’avv. PI 1 (respingendo le richieste relative ad altri undici

testimoni), che è stata sentita il 4 luglio 2018, così come l’edizione dalla PI

3 dei giustificativi relativi ad alcune ope­re prestate dalla società a favore

dell’attrice, mentre non ha ammesso la perizia tecnica richiesta da quest’ultima.

N. Le

parti hanno rinunciato alla tenuta del dibattimento finale optando per la

produzione di memoriali conclusivi scritti, presentati il 21 agosto 2018 dal

convenuto e il giorno successivo dall’attrice.

O. Statuendo

con sentenza del 18 luglio 2019, il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione e di conseguenza ha condannato il convenuto a versare all’attrice fr. 29'427.90,

oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2017, e fr. 112'763.23 (anziché fr. 538'044.95

complessivi), ponendo le spese processuali a carico dell’attrice per il 75% e per

il rimanente 25% a carico del convenuto, cui l’at­­trice è stata obbligata a

rifondere fr. 30'000.– per ripetibili.

P. Contro

la sentenza appena citata, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6

settembre 2019, con cui ha chiesto la reiezione della petizione, protestate

spese e ripetibili.

Q. Con

osservazioni del 9 ottobre 2019, AO 1 ha postulato la reiezione dell’appello,

protestate spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di risarcimento dan­ni

consecutivi a un sequestro (art. 273 cpv. 2 LEF) – è una decisione di prima

istanza finale e appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. b e – a contrario – 309 CPC),

contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 319 lett. a CPC) sempre che il

valore litigioso raggiunga fr. 10'000.– “secondo l’ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata, come nel caso in esame (fr. 538'044.95).

Vertente su un tipo particolare di responsabilità oggettiva (sotto, consid. 2),

consecutiva a un sequestro LEF reputato infondato dall’at­tore, la causa non è

esclusivamente disciplinata dal Codice delle obbligazioni, ma anche dall’art.

273.

LEF. Va quindi considerata proposta “a norma della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento” nel senso dell’art. 48 lett. e n. 1 della legge

cantonale sull’organizzazione giudiziaria (LOG, RL 177.100), sicché l’appel­­lo

rientra nella competenza della Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello.

1.1

Pronunciata

in procedura ordinaria (art. 251 CPC

a contrario), la decisione è impugnabile entro

trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo la notifica

avvenuta al patrocinatore dell’appellante il 23 luglio 2019 durante le ferie

estive (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il termine di 30 giorni, iniziato a

decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (art. 146 cpv. 1 CPC), ossia il

16.

agosto 2019, è scaduto domenica 15 settembre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 16 settembre 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC), sicché presentato

il 6 settembre, l’appello è senz’altro tempestivo.

1.2

Con

l’appello possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

errato dei fatti (art. 310 CPC), fermo restando che mutazioni dell’azione,

allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi sono ammessi nei limiti stabiliti

dall’art. 317 CPC. L’appello dev’essere “motivato” (art. 311 cpv.

1.

CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal

memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii).

2.

Giusta

l’art. 273 cpv. 1 LEF, il creditore è responsabile sia nei confronti del

debitore, sia dei terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. La sua

responsabilità presuppone un danno, un nesso di causalità tra il sequestro e il

danno e l’infondatezza (illiceità) del sequestro (Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen

ZPO, 2a ed. 2018, n. I.1 ad § 30; Stoffel/

Chabloz in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 273 LEF).

Si tratta di una responsabilità causale, indipendente da colpa (DTF 139 III 96

consid. 4.2). Per quanto attiene alla questione pregiudiziale del carattere

infondato – e pertanto illecito – del sequestro, il giudice adito con l’azione

di risarcimento è vincolato dalla decisione resa sull’opposizione al sequestro,

ove sia passata in giudicato (DTF 139 III 95 consid. 4.1 con i rinvii

dottrinali).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto dato per adempiuto il presupposto

dell’illiceità del sequestro, la decisione di revoca emessa da questa Camera

essendo passata in giudicato. In merito alla pretesa di fr. 32'098.40

vantata dall’attrice in relazione ai costi da lei sopportati durante la

procedura di sequestro per i fondi di __________ di cui è rimasta proprietaria,

il primo giudice l’ha considerata in nesso causale adeguato con il sequestro,

il quale ha ritardato il trapasso di 11 mesi. Ha quindi ritenuto risarcibili le

spese assicurative (pari a fr. 9'341.–) e di manutenzione (di fr. 6'382.90),

ridotte però di metà per quanto attiene alle prestazioni della domestica (fr. 1'388.15),

tenuto conto del fatto che l’attrice ha allegato di non aver più utilizzato la

casa di __________ già dal 2015. Il Pretore non ha invece ammesso le voci

relative alle imposte, in

mancanza di giustificativi, né quelle designate come “Swisscom” e “AIL”, l’attrice non avendo provato la necessità di pagarle a

prescindere da un utilizzo effettivo della casa. In definitiva ha accolto la pretesa

limitatamente a fr. 16'417.97.

Relativamente

alla pretesa di fr. 172'884.10 riferite alle spese legali sopportate dall’attrice

per la propria difesa contro le iniziative giudiziarie del convenuto, il

Pretore ha rilevato che la sola produzione delle fatture dei tre patrocinatori

succedutisi nella sua difesa non fosse sufficiente a dimostrare che i costi si

riferiscano tutti al sequestro, senza sovrapposizioni, e non siano stati

coperti dalle ripetibili corrisposte dal convenuto. Per il terzo e attuale

patrocinatore (avv. PA 2), egli ha nondimeno riconosciuto comprovato un

onorario di fr. 1'200.– non coperto dalle ripetibili di fr. 7'400.–

attribuite dal Pretore aggiunto nella decisione 7 luglio 2017 di stralcio della

causa di annullamento della compravendita (vista la differenza tra l’onorario

di fr. 350.–/ora applicato e quello di fr. 400.–/ora pattuito), oltre

al costo delle prestazioni successive fino alla ricezione del prezzo di

compravendita (il 1° giugno 2017), valutate in 13 ore lavorative e 3 minuti,

pari a fr. 10'219.– secondo il calcolo ponderato (in funzione del valore

litigioso e del tempo dedicato alla pratica) adottato nella fattura. Aggiunte

spese per fr. 510.90, l’importo totale riconosciuto è stato stabilito in fr. 11'929.90.

Il Pretore ha pure ammesso la

rifusione dei costi di perizia di fr. 1'080.–, ma non

la pretesa di fr. 4'000.– per l’”incomodo” derivato a dire dell’attrice

per aver dovuto dedicare tempo alla procedura giudiziaria.

Circa

la pretesa di fr. 333'062.45 per la perdita d’interessi sull’im­porto

sequestrato, il primo giudice ha constatato che l’attrice non aveva reso

altamente verosimile la sua intenzione d’investire il ricavato della vendita

del fondo secondo le stesse modalità cui hanno fatto capo i suoi genitori, con

un guadagno del 15.35%. Ha quindi ricondotto la pretesa a fr. 112'763.23,

pari all’interesse di mora al tasso legale del 5% dal 23 giugno 2016 al 1°

giugno 2017 su fr. 2'367'041.62. In definitiva, la petizione è dunque

stata accolta limitatamente a fr. 142'191.10 (anziché fr. 538'044.95).

4.

Nell’appello

AP 1 sostiene anzitutto che il contratto di compravendita poneva a carico della

venditrice l’obbligo di fornire anticipatamente la propria prestazione, sicché

l’obbligo di versare il prezzo è diventato esigibile solo dopo l’iscrizione del

trapasso di proprietà a registro fondiario, il 23 maggio 2017, ovvero dopo la

revoca del sequestro (avvenuta il 19 aprile 2017). Ne deduce che non è sorto

alcun danno durante l’intera durata del sequestro, co­me del resto appurato sia

dalla decisione sull’opposizione al sequestro sia da quella di revoca dello

stesso, che per questo motivo concludono entrambe alla reiezione della domanda

di garanzia formulata dall’opponente.

4.1

Certo,

il punto II/2.2 del contratto di compravendita (doc. D pag. 3) prevede che il

notaio avrebbe dovuto versare il prezzo alla venditrice ad avvenuta iscrizione

del trasferimento di proprietà, ma il problema da risolvere non è quello di

determinare da quando il prezzo era esigibile, bensì se, e di quanto, il

sequestro ha ritardato il trapasso (e pertanto l’obbligo di versare il prezzo),

causando nel frattempo all’attrice il danno stabilito dal Pretore. Questa

questione andrà esaminata per ogni singola pretesa con l’esame delle singole

censure (n. 2-4) dell’appellante (sotto consid. 5-7).

4.2

Sia

la decisione pretorile sull’opposizione al sequestro sia quella con cui la

Camera ha revocato lo stesso sono state adottate in procedura sommaria, ovvero

sulla scorta di un esame sommario di verosimiglianza dei fatti e del diritto

(sentenza 14.2016.293 del 19 aprile 2017, consid. 2.1 e 7.1) addotti dalle

parti in quel frangente.

Queste decisioni non vincolano il giudice di merito adito con un’azione di risarcimento del danno causato dal sequestro. Anche su

questo punto l’appello non si rivela decisivo.

5.

Relativamente

alla pretesa di fr. 32'098.40 connessa ai costi relativi all’immobile

venduto, l’appellante sostiene che l’audizione del notaio ha dimostrato che al

30.

giugno 2016 il trapasso di proprietà era ben lungi dal realizzarsi, perché

si aspettava il nulla osta del­l’autorità LAFE, vincolato alla firma di un atto

di servitù, che lui non ha mai sottoscritto. Questi rimprovera al Pretore di

avere glissato sull’argomento, limitandosi a un ragionamento a posteriori, per

cui il trapasso ha potuto essere iscritto a registro fondiario senza ostacolo

alcuno appena il sequestro è stato revocato. A parere dell’ap­pellante, invece,

le remore dell’Ufficiale LAFE hanno potuto esse­re sormontate solo grazie al

lungo tempo trascorso, durante il quale il notaio ha sospeso di propria

iniziativa la procedura d’iscri­zione, perché riteneva che l’esigenza di

servitù fosse una condizione del trapasso, sebbene non fosse menzionata nella

decisione di autorizzazione LAFE. Per l’appellante l’essersi opposto al

trapasso pretendendo la risoluzione del contratto di compravendita per errore

essenziale non è di rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore,

perché il sequestro non ha mai impedito il notaio di far iscrivere il

cambiamento di proprietà. Le spese relative all’immobile non hanno quindi nulla

a che vedere con il sequestro e, comunque sia, la pretesa di risarcimento si è

prescritta prima della revoca del sequestro.

5.1

Dal

verbale della sua audizione (act. VII, pagg. 2.3), si evince che il notaio ha

aspettato per chiedere l’iscrizione del trapasso del fon­do di vedere “che cosa sarebbe successo dal profilo LAFE e

dal profilo di questo decreto di sequestro”, già per

il fatto che non avrebbe comunque potuto versare il prezzo alla venditrice in

ragione del sequestro (decretato il 22 giugno 2016, un giorno prima del

passaggio in giudicato dell’autorizzazione LAFE).

5.1.1

Come

giustamente rilevato dal Pretore, il sequestro è pertanto la causa adeguata

della mancata esecuzione del contratto di compravendita. Si tratta infatti di

un contratto bilaterale. Il deposito del prezzo presso il notaio aveva l’evidente

scopo di garantire che l’i­scrizione del trapasso al registro fondiario e il

versamento del prezzo alla venditrice potessero avvenire in un rapporto di

reciprocità. Impedendole di disporre dei fondi depositati in favore della

venditrice mediante il sequestro del credito di quest’ultima (art. 99 e 275

LEF), l’appellante ha bloccato il trasferimento di proprietà, ciò che mirava

del resto la sua azione di annullamento del contratto di compravendita.

5.1.2

Dal

citato verbale risulta inoltre che le parti hanno acconsentito alla condizione

– non scritta – posta dall’Ufficiale LAFE in merito alla costituzione di un

diritto d’uso o di una servitù per la cucina a favore dell’appartamento

acquistato da AP 1 e a carico del fondo contiguo acquistato dal padre (pag. 2 e

doc. 2). Sennonché l’appellante non ha mai sottoscritto gli atti necessari per

il semplice motivo che già il 23 maggio 2016 ha invocato la nullità del

contratto di compravendita per difetti occulti (sopra ad C) e ne ha poi

bloccato l’esecuzione sequestrando la pretesa della venditrice sul prezzo di

vendita. Non può ora in buona fede sostenere che il differimento per 11 mesi

dell’esecuzione del contratto non sia dovuto al sequestro.

5.2

Non

si disconosce che il trapasso di proprietà – e di conseguenza il pagamento del

prezzo della compravendita – verosimilmente non avrebbe potuto essere

finalizzato prima dell’esecuzione del sequestro, avvenuta il 23 giugno 2016. L’autorizzazione

LAFE non era infatti ancora passata in giudicato (lo sarebbe stata il gior­no

successivo) e la questione della costituzione di un diritto d’uso o di una

servitù per la cucina non era ancora risolta. Sta però di fatto che il

sequestro ha avuto per effetto, come detto, d’indurre il notaio a sospendere le

operazioni di finalizzazione della compravendita, con il consenso perlomeno

tacito delle parti, finché è durato il sequestro. È invero corretto che le

attività del notaio e delle parti successive alla revoca della misura non

stanno per contro in un rapporto di causalità adeguata con la stessa, perché

riguardano atti che avrebbero dovuto essere compiuti anche senza il sequestro.

Ma così stando le cose sarebbe insostenibile togliere due volte dal periodo in

cui il sequestro ha esplicato i suoi effetti il tempo resosi necessario per

portare a termine la compravendita, una volta dopo la sua revoca e una seconda

volta all’inizio del periodo del sequestro. Occorre quindi considerare che il

sequestro ha differito la vendita dal momento della sua esecuzione, il

23.

giugno 2016, fino alla comunicazione della sua revoca all’attrice, il 25

aprile 2017 (v. sotto consid. 7.1), ovvero durante un po’ più di 10 mesi (e non

11.

mesi come stabilito dal Pretore). In questa limitata misura l’appello si

rivela fondato.

5.3

La

censura per cui l’azione sarebbe prescritta prima della revoca del sequestro

non è motivata ed è pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Il Pretore ha

del resto rettamente osservato che la pretesa di risarcimento è sorta con la

revoca del sequestro (sentenza impugnata, pag. 4 in alto).

5.4

L’appellante

contesta inoltre le singole spese ammesse dal primo giudice.

5.4.1

Per

quanto riguarda le spese assicurative, egli afferma che la pri­ma fattura, di fr. 7'551.50

(doc. LL), si riferisce anche alle due unità abitative vendute al padre dell’istante,

per un periodo, decorrente dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016, solo

parzialmente contenuto in quello, iniziato il 30 giugno 2016, per cui l’attrice

chiede di essere risarcita. Inoltre, una riduzione proporzionale del premio si

avvera impossibile poiché la ripartizione tra i tre fondi non è nota. A suo

dire le stesse problematiche si presentano per la seconda fattura (doc. MM), di

fr. 1'789.50, con l’aggravante che si tratta di un’assicurazione

facoltativa del mobilio. Nelle sue osservazioni, l’attrice obietta che la

totalità delle contestazioni riguardo alle spe­se da lei sostenute durante gli

11.

mesi supplementari sono state formulate dall’appellante per la prima volta

in questa sede e sono pertanto tardive.

5.4.1.1

In

realtà, non esiste un divieto per l’appellante di presentare censure o contestazioni

giuridiche nuove – del resto, limitatamente alle questioni sollevate l’autorità

giudiziaria superiore applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC). Vero è però

che l’appellante non può fondare le sue critiche su fatti non accertati nella

sentenza impugnata, a meno di dimostrare che i fatti da lui invocati sono

pertinenti e ch’egli li ha regolarmente addotti in prima sede, con i relativi

mezzi di prova (cfr. DTF 140 III 90 consid. 2 per la LTF; Verda Chiocchetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 24 ad art. 311

CPC), oppure ch’essi, seppure nuovi, sono ammissibili in virtù dell’art. 317

cpv. 1 CPC.

5.4.1.2

Nella

fattispecie, le censure dell’appellante non solo sono nuove, ma soprattutto

poggiano su fatti che non figurano esplicitamente nella sentenza appellata.

Tuttavia, nel considerare che le fatture si spiegano da sé (“selbsterklärend”),

il Pretore si è riferito al loro contenuto, che può così ritenersi (implicitamente)

accertato. Ma contrariamente a quanto allega l’appellante,

la parola “Gebäude”

contenuta nella prima fattura (doc. MM) non significa

necessariamente l’esistenza di più di un fondo, la sua forma nominativa essendo

identica al singolare e al plurale, e la fattura menziona una sola cosa

assicurata (“Versicherte

Sache”), per tacere del fatto che nulla indica che il

premio riguardi anche gli immobili del padre dell’appellante. Sia come sia,

determinante è che quest’ultimo non ha contestato, al più tardi con la duplica

(DTF 144 III 69 consid. 2.1), che la fattura concernesse unicamente il fondo da

lui acquistato, sicché il Pretore poteva considerare la circostanza come

appurata (art. 150 cpv. 1 CPC

a

contrario). Per contro l’appellante va seguito laddove

chiede una riduzione dell’importo a suo carico limitatamente ai tre ultimi mesi

del periodo assicurato (da luglio a settembre 2016), gli unici a rientrare nel

periodo da risarcire (dal 23 giugno 2016 al 25 aprile 2017). L’importo da risarcire va così

ridotto di fr. 5'663.65 (3⁄4 di fr. 7'551.50).

5.4.1.3

Quanto

alla seconda fattura, l’attrice non ha provato che avrebbe smesso di assicurare

i suoi mobili se non fosse intervenuto il sequestro. Ad ogni modo, essi non

erano oggetto né del contratto di compravendita né del sequestro, sicché l’attrice

avrebbe potuto venderli senz’aspettare il trapasso di proprietà dell’appartamento.

Non ha d’altronde dimostrato di aver vissuto nell’abitazione venduta durante il

sequestro e di aver così avuto la necessità di mantenerli in loco. Difettando

un nesso di causalità tra il sequestro e i premi di assicurazione relativi al

mobilio, la fattura di fr. 1'789.50 va interamente stralciata dalla somma

da risarcire all’attrice.

5.4.2

In

merito alle spese della PI 3, l’appellante fa valere che la documentazione

prodotta (doc. NN e OO) e assunta agli atti (edizione) non ha permesso di

dimostrare la necessità degli interventi della ditta né l’effettivo pagamento

delle fatture. In prima sede egli si era però limitato a contestare le ore e le

tariffe applicate dalla PI 3 (risposta e duplica ad 11), sicché la necessità

degli interventi e il pagamento delle fatture sono da considerare appurati

(art. 150 cpv. 1 CPC

a

contrario), la successiva contestazione con le

conclusioni essendo tardiva (DTF 144 III 69 consid. 2.1). Comunque sia l’appellante non

specifica quali degli interventi, qualificati dal Pretore come volti

alla manutenzione dell’appartamento, fossero superflui e quindi non soddisfa le

esigenze legali di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella limitata misura in

cui è ricevibile, la censura va pertanto respinta.

5.4.3

L’appellante

fa carico al Pretore di avere accolto la petizione “equitativamente” per la metà

delle prestazioni della domestica, pur dando atto di non sapere quante ore

siano state dedicate ad aprire le finestre e quante a ordinare l’appartamento,

da lui presunto vuoto. In realtà, il primo giudice ha valutato che i due tipi

di prestazioni si equivalevano dal profilo lavorativo. L’appellante non critica

tale apprezzamento in modo circostanziato. È per contro ricevibile e

condivisibile la sua censura laddove rileva che parte delle prestazioni oggetto

della prima fattura (per aprile del 2016) esulano dal periodo per cui è chiesto

il risarcimento (dal 23 aprile 2016 in avanti). L’importo da risarcire va così ridotto di ulteriori fr. 25.–

(1⁄2

delle 2 ore per le due prime settimane del mese).

6.

L’appellante

contesta inoltre di dover risarcire le spese legali che l’attrice pretende di

aver sostenuto a causa del sequestro, ridotte dal Pretore da fr. 172'884.–

a fr. 13'009.90 (fr. 1'200.– + 10'729.90 + 1'080.–).

6.1

L’istante

ha chiesto un risarcimento di complessivi fr. 172'884.10, pari a fr. 130'871.90

per il costo dell’intervento dei tre avvocati succedutisi in sua difesa (avv. __________:

fr. 20'886.–; avv. __________: fr. 11'285.90; avv. PA 2: fr. 128'100.–).

Il Pretore ha ritenuto che la fattura dell’avv. __________ è coperta, come

ammesso dalla stessa attrice, dalle ripetibili assegnatele nella causa di

opposizione al sequestro e che quella dell’avv. __________ non è

sufficientemente dettagliata per permettere di valutare e quantificare le sue

prestazio­ni. In merito all’operato dell’avv. PA 2, il primo giudice ha preso

in considerazione le prestazioni indicate nel dettaglio (doc. EEEE) solo per il

periodo dal suo subentro all’avv. __________ (il 24 aprile 2017) fino al

versamento dell’importo sequestrato alla venditrice (il 1° giugno 2017),

disconoscendo in particolare le ore di lavoro successive per il deposito di una

risposta. Nel lasso di tempo così delimitato, il primo giudice ha reputato del

tutto adeguate le ripetibili di fr. 7'400.– assegnate dal Pretore aggiunto

nella decisione di stralcio dell’azione

civile ordinaria (calcolate secondo la “formula mista” sulla scorta di un

dispendio lavorativo valutato in 10 ore lavorative, doc. EE), salvo riconoscere

un supplemento di fr. 1'200.– tale da adattare le ripetibili alla

reale pattuizione delle parti in merito alla tariffa oraria, di fr. 400.–/ora

(doc. A) e non fr. 350.–/ora. Oltre a ciò, il Pretore ha computato

unicamente le prestazioni del­l’avv. PA 2 successive alla chiusura della causa,

intese all’iscri­zione del trapasso e all’accredito del prezzo sul conto della

cliente, togliendo tutte le voci relative alla corrispondenza con il legale

estero dell’attrice e di altre voci giudicate troppo generiche per stabilirne i

fini, giungendo a un totale di 13 ore e 3 minuti e a una rimunerazione, secondo

un calcolo ponderato degli onorari ad valorem e a tempo, pari a fr. 10'219.–,

oltre alle spese di fr. 510.90 (5% dell’onorario).

6.2

L’appellante

lamenta anzitutto il mancato nesso di causalità tra le spese connesse all’azione

civile ordinaria (doc. EE) e il sequestro, perché a suo dire tale azione non

era necessaria, siccome il termine di convalida del sequestro era sospeso

durante la procedura di opposizione allo stesso (art. 279 cpv. 5 LEF).

Non

si capisce allora perché egli ha inoltrato tale azione senza aspettare la

conclusione della procedura di opposizione al sequestro, postulandone

esplicitamente la convalida (doc. Z, conclusioni e premessa a pag. 3). Ovvio

che in queste circostanze la convenuta dovesse preparare la propria difesa per

evitare la convalida del sequestro. E tra i danni consecutivi

a un sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali di una procedura di opposizione al sequestro (art. 278 LEF) e di convalida del sequestro (art. 279 LEF) (sentenza del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.3.3, con un rinvio

alla DTF 113 III 101 consid. 10/c; sentenza della CEF 14.2017. 190 del 7 settembre 2018 consid. 12.4). La

sentenza pretorile resiste dunque alla critica e il supplemento

di fr. 1'200.–, il cui calcolo non è censurato dall’appellante, merita

conferma.

6.3

L’appellante

allega ancora di non capire il motivo per cui il Pretore ha riconosciuto le

spese elencate nel dettaglio prodotto il 10 gennaio 2018 (doc. EEEE) per il

periodo dal 24 aprile al 1° giugno 2017, segnatamente per quanto attiene alla

parte di esse sorte dopo la revoca del sequestro (del 19 aprile 2017), le

quali, a suo dire, anche senza il sequestro sarebbero state necessarie per

poter iscrivere il trapasso di proprietà nel registro fondiario. AP 1 critica d’altronde

il dispendio di 13 ore e 3 minuti quantificato dal Pretore e l’applicazione

della formula di calcolo ponderato, che in concreto ha per effetto di

riconoscere all’avv. PA 2 un onorario di fr. 785.–/ora “assolutamente eccessivo”, specie perché l’attrice, anziché adempiere al suo onere di diminuire

il danno, ha ingenerato attivamente e abusivamente spese “astronomiche”.

6.3.1

Delle

ore elencate nel noto dettaglio (doc. EEEE) il Pretore ha riconosciuto quelle

relative alla corrispondenza intercorsa con le autorità coinvolte, il notaio e

il legale della controparte “svolte

al fine di implementare la compravendita e garantire il trapasso di proprietà e

conseguente accredito dei denari alla propria cliente”

(pag. 11). Sono quindi attività legate all’ultimazione della compravendita, non

al sequestro. Sarebbero state necessarie anche se non fosse intervenuto il

sequestro. Vale anche per la questione del­l’autorizzazione LAFE, non connessa

al sequestro bensì alla condizione – non scritta – inizialmente posta dall’Ufficiale

LAFE e accettata dalle parti circa la costituzione di un diritto d’uso o di una

servitù per la cucina (v. sopra consid.

5.1). In difetto di un nesso di causalità adeguata tra le spese in questione e

il sequestro, l’intera posizione, di fr. 10'729.90 (fr. 10'219.– più

le spese di fr. 510.90), va stralciata dalla somma assegnata all’attrice.

La contestazione espressa da AO 1 al riguardo nelle osservazioni al­l’appello

(ad 08) è irricevibile poiché insufficientemente motivata, non bastando un mero

rinvio agli allegati di causa (sentenza del Tribunale federale 4A_580/2015 dell’11

aprile 206 consid. 2.2 e i rinvii).

6.3.2

L’appellante

sostiene che la propria contestazione relativa al costo della perizia del 20

dicembre 2016 (di fr. 1'080.–, doc. VV) non concerneva unicamente l’utilità

della perizia, come osservato dal Pretore (a pag. 13), ma anche la mancata

prova dell’avvenuto pagamento. Che però si possa dedurre una simile censura

dalla fra­se “anche gli

importi delle spese ulteriori sono contestati, in particolare degli asseriti

costi assunti per l’allestimento del doc. VV”

(risposta, pag. 8 ad 12) è francamente improbabile. La critica verte

testualmente sull’importo delle spese, non sul loro pagamento.

7.

L’appellante

(ad 4) avversa infine la pretesa di fr. 333'062.45 per interessi

compensatori, accolta dal Pretore per fr. 112'763.23

(5% su fr. 2'367'041.62 dal 23 giugno 2016 al 1° giugno 2017).

7.1

AP

1.

censura anzitutto nuovamente la mancanza di un nesso di causalità tra il

sequestro e il fatto che l’attrice sia rimasta proprietaria del fondo per 11

mesi supplementari e sia stata privata degli interessi (al 5%) della somma di fr. 2'367'041.62

depositata presso il notaio dal 23 giugno 2016 al 1° giugno 2017.

7.1.1

Sulla

prima parte della censura ci si può limitare a rinviare a quan­to stabilito in

precedenza (sopra, consid. 5.1 e 5.2). Non necessita poi lunghe spiegazioni il

fatto che l’attrice non ha potuto disporre della somma depositata presso il

notaio finché è durato il sequestro, ovvero dal 23 giugno 2016 (doc. N) al 25

aprile 2017, in ragione del divieto fatto al notaio di versarla all’attrice

(art. 99 e 275 LEF).

La Camera, invero, ha revocato il sequestro già il

19.

aprile 2017 (doc. AA). Gli effetti della misura, tuttavia, hanno smesso solo

al momento della comunicazione della decisione al notaio, il 25 aprile 2017

(doc. FFF), poiché solo da quel momento essa ha potuto di nuovo concretamente

riattivare la pratica.

7.1.2

Nelle

sue osservazioni all’appello (ad 08) AO 1 sostiene invero che il sequestro

sarebbe divenuto inefficace solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza

di revoca, che situa a fine maggio 2017. Misconosce però il fatto che il

ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha effetto sospensivo

automatico (art. 103 cpv. 1 LTF) e che di conseguenza, secondo la dottrina

dominante, la decisione di ultima istanza cantonale passa in giudicato con la

sua notifica alla parte interessata, tranne se poi la regiudicata le viene

esplicitamente tolta dal giudice istruttore federale (art. 103 cpv. 3 LTF;

sentenza della CEF 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016, consid. 5 e i rinvii). Nel

caso in esame, non risulta dagli atti che la sentenza del 19 aprile 2017 sia

stata impugnata al Tribunale federale. È pertanto diventata definitiva con la

sua notifica all’attrice. Ne consegue che la posta relativa agli interessi

compensatori dev’essere limitata al periodo dal 23 giugno 2016 al 25

aprile 2017.

7.1.3

L’appellante

(ad 4.2 pag. 23) rimprovera al Pretore di aver violato il principio dispositivo

sancito all’art. 58 cpv. 1 CPC concedendo gli interessi compensatori già dal 23

giugno 2016 mentre l’attrice li ha chiesti dal 30 giugno 2016 (petizione ad 10

pag. 9). A ben vedere, il Pretore ha aggiudicato poco più di un quarto della

som­ma complessiva richiesta (v. sopra ad O). Dal profilo della norma citata,

che si applica all’importo globale rivendicato e non alle singole poste se non

sono singolarmente specificate nelle conclusioni, la decisione impugnata

risulta ineccepibile (DTF 119 II 397 consid. 2; 143 III 258 consid. 3.3).

7.2

Secondo

l’appellante (ad 4.2 pag. 24), infine, il Pretore ha erratamente calcolato gli

interessi applicando un denominatore fisso di 360 giorni, vigente in ambito

bancario, anziché tenere conto del numero effettivo dei giorni trascorsi

durante il periodo considerato. Lamenta una differenza di fr. 1'713.90 tra

i due metodi di computo. Il Pretore pare in realtà aver tenuto conto del numero

di giorni effettivo del periodo considerato (dal 23 giugno 2016 al 1° giugno

2017), ossia 343 (mentre il

numero di giorni secondo la convenzione per cui l’anno ha 360 giorni e il mese

30.

è di 338), ma ha calcolato gli interessi con il

divisore 360 e non 366 (per il 2016) o 365 (per il 2017), giungendo a fr. 112'763.23 (fr. 2'367'041.62 x 5% x 343 : 360). Ha così mischiato il metodo del computo sulla scorta del numero

effettivo dell’anno civile (che giungerebbe a un totale d’interessi di fr. 111'048.43)

con la convenzione commerciale 30/360 (che quale esito dà fr. 111'119.45).

7.2.1

Nelle

relazioni tra privati gli interessi sono generalmente calcolati in base al

numero effettivo di giorni del periodo considerato (metodo detto “act/act”, v. Alexander

Blaeser, Die Zinsen im

schweizerischen Obligationenrecht – Geltendes Recht und Vorschlag für eine

Revision, tesi San Gallo 2011, pag. 11). Nelle relazioni commerciali e

bancarie, invece, esistono diverse convenzioni volte a semplificare il calcolo

degli interessi: l’usanza tedesca (“Bond-Methode” o “30E/360”), per cui l’anno ha sempre 360 giorni e il

mese 30, o le usanze inglese (“act/365”) e francese (“Eurozins-Methode” o “act/360”), identiche al metodo

effettivo, tranne che nella prima non si tiene conto degli anni bisestili (si usa sempre il divisore 365) e nella seconda il divisore è sempre 360. In materia commerciale, in Svizzera viene generalmente seguita

l’usanza tedesca (Blae­ser, op.

cit., pag. 11; sentenza della CEF 15.2000.185 del 20 mar­zo 2001 consid.

3.3/d). Trova anche applicazione in materia

fiscale (sentenza

della CEF 14.2018.44 del 14 agosto 2018 consid. 5.2) e nelle assicurazioni sociali (art. 42 cpv. 3

OAVS e CEF 14.2016.308 del 6 febbraio 2017). V’è da chiedersi se, visto il suo

ampio campo di applicazione, l’usanza tedesca non debba

essere oggi presunta in modo generale. La questione può invero rimanere aperta

nella fattispecie.

7.2.2

Nel

caso concreto, il Pretore pare essersi riferito all’usanza francese senza

particolare motivazione. Ora, la fattispecie non sembra inserirsi in un

contesto commerciale (il contratto è stato concluso tra due privati) e non sono

state pattuite regole in materia di calcolo degli interessi. Va però

considerato che l’interesse compensatorio persegue lo scopo di compensare gli

svantaggi sorti dal­l’indisponibilità di un capitale, ponendo il danneggiato

nella situazione che sarebbe stata la sua se fosse stato risarcito il giorno in

cui il danno si è verificato (DTF 131 III 22 consid. 9.1). Tipicamente il danno

da compensare è la mancata riscossione degli utili che il capitale avrebbe

potuto fruttare se fosse stato investito sui mercati finanziari. Siccome vale

nell’ambito bancario e commerciale, perlomeno in Svizzera, l’usanza germanica “30E/360”,

si giustifica di riferirvisi anche per il calcolo dell’interesse compensatorio.

7.2.3

La

pretesa di fr. 112'763.23

stabilita dal Pretore va di

conseguenza ridotta a fr. 99'284.25, pari all’interesse del 5%

(art. 73 cpv. 1 CO) su fr. 2'367'041.62 per i 302 giorni (= 7 + [9 x 30] +

25) del periodo intercorrente dal 23 giugno 2016 al 25

aprile 2017, diviso 360, secondo la convenzione “30E/360”. L’importo da risarcire va così ridotto di

ulteriori fr. 13'478.98 (fr. 112'763.23 ./. 99'284.25).

8.

Riassumendo,

il risarcimento di fr. 29'427.90 concesso dal Preto­re, oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2017, dev’essere ridotto a fr. 11'219.80 (tolti fr. 5'663.65

[consid. 5.4.1.2], fr. 1'789.50 [consid. 5.4.1.3], fr. 25.– [consid.

5.4.3], fr. 10'219.– [consid. 6.3.2] e fr. 510.90 [consid. 6.3.1]),

sempre con interessi del 5% dal 1° giugno 2017, mentre il secondo importo

d fr. 112'763.23 va diminuito a fr. 99'284.25 (tolti fr. 13'478.98,

consid. 7.2.3).

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC,

seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), dell’80% per l’istante

in prima sede (fr. 110'504.05 / 538'044.95) e pure dell’80%, ma per l’appellante, in seconda sede (fr. 110'504.05

/ 142'191.10).

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 142'191.10, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così

riformati:

1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AP 1 è

condannato a versare a AO 1 fr. 11'219.80 oltre agli interessi del 5% dal

1° giugno 2017 e fr. 99'284.25.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 15'500.–, già anticipate dal­l’attrice,

sono poste a suo carico nella misura dei 4⁄5 e per il restante 1⁄5 a carico del convenuto. AO 1 rifonderà a AP

1 fr. 36'000.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 8'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante,

sono poste a suo carico nella misura dei 4⁄5

e per il restante 1⁄5

a carico di AO 1, cui egli rifonderà fr. 3'000.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).