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Decisione

14.2019.167

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Retrocessione di prestiti. Donazione con patto di riversione. Eccezione di nullità per vizio di forma. Atto tra vivi o donazione mortis causa

10 febbraio 2020Italiano21 min

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.167

Lugano

10 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.573 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza da

CO 1,

(patrocinata dall’avv. PA 2 )

contro

RE 1,

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 12 settembre 2019 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 28 agosto 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 22 settembre 2014 CO 1 e il figlio PI 1 hanno sottoscritto una “convenzione di retrocessione di prestiti”. Premesso che la madre, viste le sue limitate capacità finanziarie,

era stata aiutata economicamente dal figlio e che al momento della

sottoscrizione, grazie alla vendita della sua casa di __________, era in grado

di restituire almeno parzialmente quanto da lui anticipatole, CO 1 ha

restituito al figlio fr. 120'000.– calcolati forfettariamente in ragione

di fr. 1'000.– mensili per gli ultimi dieci anni con la condizione

risolutiva ch’egli sopravvivesse alla madre, altrimenti egli avrebbe rinunciato

alla restituzione.

In

stessa data, madre e figlio hanno inoltre firmato una “convenzione di completazione di donazione con patto

di riversione”. Hanno precisato, nelle premesse, che CO

1 aveva donato nel corso del 1985 al figlio e all’allora nuora PI 2 fr. 190'000.–

per la costruzione della loro casa unifamiliare e che nell’ambito del divorzio era

stato convenuto che, anziché l’ex moglie

dovesse restituire alla suocera la propria metà di fr. 95'000.–

come convenuto al momento della donazione, ella potesse conservarla rinunciando

alla metà della prestazione d’uscita della cas­sa

pensioni del marito, sicché quest’ultimo risultava essere l’unico

beneficiario della donazione di fr. 190'000.–. Egli ha quindi riconosciuto

a favore della madre su tale somma, maggiorata degli interessi di mora del 4% a

far tempo dal 1° gennaio 1985, un diritto di riversione ex tunc conformemente

all’art. 247 CO nel caso fosse morto prima della madre.

PI

1 è deceduto il 7 agosto 2017.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2019 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’abiatica RE 1 per l’incasso di fr. 120'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2018 e di fr. 190'000.– oltre

agli interessi del 4% dal 1° gennaio 1985, indicando quale titolo di credito: “Adempimento della Convenzione di

retrocessione di prestiti rispettivamente della Convenzione di completazione di

donazione con patto di riversione entrambe del 22.09.2014 sottoscritte dal sig.

PI 1, padre della debitrice, di cui quest’ultima risulta essere l’unica erede”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 gennaio

2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il

29 marzo 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta

vi si è opposta producendo un allegato di risposta scritta che è stato integrato

al verbale d’udienza. Con replica del 24 aprile 2019 l’istante ha riconfermato

la propria domanda e con duplica del 16 maggio 2019 la convenuta ha ribadito il

suo punto di vista.

D. Statuendo con decisione del 28 agosto 2019, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 4'000.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 settembre 2019 per ottenerne

in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via

subordinata la retrocessione della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Con decreto del 16 settembre 2019 il

presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata

con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre

2019, PI 2 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con

replica spontanea dell’11 ottobre 2019 e con duplica spontanea del 17 ottobre

2019 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 12 settembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore

di RE 1 il 4 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

a) Nelle

osservazioni al reclamo e in sede di duplica, CO 1 sostiene che siano da

ritenere irricevibili, poiché nuo­ve, le contestazioni esposte al punto 5.1 del

reclamo, in cui RE 1 mette in discussione le premesse della “convenzione di completazione di donazione con

patto di riversione” (doc. B).

b) La reclamante, in effetti per la prima volta, afferma

che da tale con­venzione “non

si capisce” in virtù di quale atto giuridicamente

valido PI 2 avrebbe ceduto a PI 1 la sua qualità di donataria. Inoltre sostiene

che gli accordi tra i coniugi al momento del divorzio nulla hanno a che vedere

con i loro rapporti collettivi o individuali nei confronti di CO 1. Tali

affermazioni non costituiscono però allegazioni di fatto nel senso dell’art.

326 CPC, ma semplici motivazioni cui la legge non pone particolari limiti, per

tacere del fatto che la validità del titolo di rigetto va comunque esaminata d’ufficio

(v. sotto consid. 5 e 6) e che le affermazioni in questione non hanno alcun

rilievo ai fini del giudizio odierno.

c) La

reclamante contesta poi che al momento della donazione del 1985 fosse stato

convenuto che in caso di divorzio i coniugi avrebbero dovuto restituire l’importo

donato a CO 1. Anche questa censura non va confusa con un’allegazione di fatto,

senza contare che già in prima sede la convenuta aveva sostenuto che “l’atto di donazione era stato stipulato ed

eseguito senza alcuna condizione addirittura 29 anni prima” (v. pag. 7 della risposta). Parimenti è contestazione e non

allegazione di fatti invocare l’assenza di prova dell’affermazione stante la

quale PI 2 ha effettivamente rinunciato

alla metà della cassa pensione del

marito e beneficiato in contropartita di fr. 95'000.–. Vero è che,

tuttavia, la mancata contestazione in prima sede di un fatto regolarmente

allegato ha quale conseguenza che tale fatto va tenuto per certo senza bisogno

di prova (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) e non può quindi più essere

contestato in seconda sede se non sussistono notevoli

dubbi sulla sua realtà (art. 153 cpv. 2 CPC e sentenza della CEF 14.2017.51 del

21 settembre 2017, RtiD 2018 I 775 n. 49 c, consid. 5). La

questione è invero teorica nel caso specifico perché le contestazioni della

reclamante sono senza pertinenza per l’esito del giudizio odierno. Nulla osta

pertanto a entrare nel merito del reclamo senza ulteriore indugio.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione

impugnata, il Pretore ha constatato che la “Convenzione di retrocessione di prestiti” e la “Convenzione di

completazione di donazione con patto di riversione”

conchiuse entrambe il 22 settembre 2014 tra CO 1 e suo figlio PI 1 costituiscono

validi titoli di rigetto dell’opposizione per gli importi posti in esecuzione nei

confronti dell’abiatica RE 1. Ha d’altronde respinto le due eccezioni sollevate

da quest’ultima.

In merito alla prima, secondo cui

le convenzioni sarebbero nulle per vizio di forma siccome qualificabili come

donazioni mortis causa volte a favorire la madre al decesso del figlio, il Pretore ha

ritenuto che l’analisi giuridica delle convenzioni – che potrà essere eseguita “in altra sede” –

esula dal potere cognitivo del giudice del rigetto, a cui basta appurare l’esistenza

di un riconoscimento di debito chiaro, esplicito, non equivoco e non soggetto

ad interpretazione alcuna, come lo è quello contenuto nelle due convenzioni.

Egli ha inoltre rilevato che, in ogni caso, la qualifica di donazione mortis causa

“appare infondata”

trattandosi invece, come sostenuto dall’istante, di due

negozi giuridici distinti, l’uno sottoposto a condizione risolutiva e l’altro

inteso al completamento di una donazione con patto di riversione.

Relativamente alla seconda – e

sussidiaria – eccezione, stante alla quale le convenzioni andrebbero comunque

annullate per do­lo avendole PI 1 sottoscritte ignorando la reale situazione

finanziaria della madre, descritta come quasi indigente nelle premesse della “Convenzione di retrocessione di prestiti”, sebbene disponesse in realtà di oltre fr. 600'000.– presso la

Banca __________, il Pretore ha ritenuto che quanto asserito dalla convenuta circa

l’ignoranza dell’esistenza dei beni materni è una mera affermazione di parte

che non trova alcun riscontro negli atti e per di più viene smentita dalla

procura sui conti presso la Banca __________, di cui dispone sia PI 1 fin dal

10 giugno 1998, sia RE 1 fin dal 20 ottobre 2000.

4. Nel reclamo RE 1 rimprovera

dapprima al Pretore di non aver esaminato d’ufficio l’eccezione di nullità delle

due convenzioni, ovvero dei titoli di rigetto (v. sotto consid. 6). Ribadisce poi

Fatti

i suoi argomenti relativi alla qualifica di donazioni mortis causa delle

convenzioni (sotto consid. 7 e 8). Per quanto concerne l’ec­cezione di dolo, la

reclamante ritiene che non spettava a lei dimostrare che suo padre ignorava le

risorse della madre (sotto consid. 9).

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’op­posizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’e­­scusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1). Nel caso

specifico è pacifico – persino la reclaman­te

lo ammette – che entrambe le convenzioni (doc. A e B) costituiscono in

sé un valido titolo di rigetto

dell’opposizione per le somme poste in esecuzione. In effetti, il riconoscimento dei debiti di fr. 120'000.– e fr. 190'000.– firmato da suo defunto padre

vale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione verso di lei nella sua

qualità di erede unica, debitamente dimostrata (doc. E) e rimasta incontestata

(v. sentenza del Tribunale federale 5A_635/2008 del 23 gennaio 2009 consid.

2.3; cfr. art. 560 cpv. 2 CC). Per il primo debito il rigetto si estende

agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° dicembre 2018 (primo

giorno dopo l’interpella­zione dell’8 novembre 2018, v. doc. F) e per il

secondo agli interessi del 4% dal 1°

gennaio 1985 (come si evince dalla stessa con­venzione, doc. B).

6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono

essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (Stae­helin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1

CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).

6.1 Ora,

se è vero che il giudice del rigetto in una prima fase deve constatare l’esistenza

di un riconoscimento di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF (v. sopra

consid. 5), a fronte di eccezioni

od obie­zioni sollevate dall’escusso il giudice deve anche, stante l’art. 82 cpv. 2 LEF, appurare se le

stesse sono verosimili in fatto e in diritto e respingere l’istanza ove ricavi

l’impressione, sulla scorta d’indizi oggettivi che risultano dagli atti, che le

eccezioni sono fondate, senza dover escludere la possibilità, altrettanto

probabile, che non lo siano (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019,

consid. 4.2/aa con rinvii). Egli deve esaminare perfino d’ufficio le eccezioni

di nullità qualora a un esame

di mera verosimiglianza la nullità appaia manifesta (sentenza della CEF 14.2019.112 dell’8 novembre 2019, consid. 7.2 con

rinvii).

6.2 Nel

caso di specie tale esame manca (quasi) completamente. Il Pretore ha in effetti

ritenuto che l’analisi giuridica delle convenzioni – necessaria alfine di

valutare l’eventuale nullità delle stesse – esula dal suo potere cognitivo. Su

questo punto la decisione impugnata si rivela quindi giuridicamente errata. Il

giudice di prime cure ha però poi rilevato che ad ogni modo tale eccezione

andrebbe respinta poiché “appare infondata”. Sotto questo profilo la decisione è invece

priva di motivazione. Ciò nonostante, la causa non gli va rinviata, come

chiesto in via sussidiaria con il reclamo, poiché è matura per il giudizio, entrambe le parti avendo avuto la

facoltà di esprimersi sulla questione, sicché la Camera può sen­z’altro

statuire direttamente sulle censure della reclamante (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

7. Per

quanto concerne la pretesa nullità della “Convenzione di retrocessione di prestiti” (doc. A), RE 1 sostiene che secon­do gli stessi termini dell’accordo CO

1 non fa alcuna donazione al figlio, ma gli “restituisce” quanto egli le

ha “anticipato”.

Non trattandosi di una donazione, non poteva essere con­venuto un patto di riversione, perciò la convenzione sarebbe nulla poiché

impossibile (art. 20 CO). Ad ogni modo – prosegue la reclamante – firmando la

convenzione la madre si è riconosciuta debitrice nei confronti del figlio, di

modo che, anche volendo ammettere che l’importo dovesse essere corrisposto alla

madre vista la premorienza del figlio, si andrebbe automaticamente a

ripristinare il debito di lei nei confronti di lui, rispettivamente della sua

erede RE 1, il che comporterebbe l’automatica

compensazione delle pretese. Inoltre, tramite tale convenzione CO 1 avrebbe

estinto un debito nei confronti del figlio, sicché la rinuncia volontaria a

tale restituzione in caso di sua premorienza equivarrebbe a una donazione mortis causa a favore

della madre ai sensi dell’art. 245 cpv. 2 CO.

A mente di CO 1, per

contro, il figlio le ha spontaneamente elargito prestazioni e, senza che ne fosse

obbligata, ella ha poi deciso di rifondergli fr. 120'000.– una volta

venduta la casa di __________. Le prestazioni sarebbero quindi state eseguite

da entrambe le parti in modo del tutto spontaneo e senza obblighi. Ne consegue

che se le fosse corrisposto quanto le spetta secondo la convenzione, ella non

sarebbe in alcun modo debitrice nei confronti dell’escussa. Si tratta a suo

dire di un atto tra vivi sottoposto a condizione risolutiva (art. 154 CO),

secondo cui il figlio non intendeva

beneficiare di tale “devoluzione” o “spontanea

restituzione senza obblighi” nel caso in cui non

potesse beneficiarne personalmente, ovvero nel caso in cui fosse deceduto prima

della madre.

7.1 La

controversia verte sul fatto di sapere se, ad un sommario esa­me (art. 82 cpv.

Considerandi

2.

LEF), la clausola di restituzione dei fr. 120'000.– all’istante sia da

qualificare come una disposizione per causa di morte – o meglio una rinuncia

del figlio, cioè una donazione mortis

causa (cfr. art. 239 cpv. 2 CO

a contrario) – da

considerare nulla perché non è stata redatta nelle forme delle disposizioni a causa di morte (art. 245 cpv. 2 CO), oppure

un atto tra vivi sottoposto alla condizione risolutiva della premorienza del

figlio (ossia una donazione della madre con patto di riversione secondo l’art.

247.

CO).

a) Per

distinguere tra disposizione per causa di morte e atto tra vivi occorre

determinare se, secondo la volontà delle parti, il negozio giuridico debba

gravare il patrimonio del donatore già quando è in vita a partire dalla

conclusione del contratto o se concerne unicamente la sua successione. Ciò

dipende dal momento in cui il negozio giuridico esplica i suoi effetti (ATF 110 II 156, consid. 2/a; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5a ed.

2016, n. 1540). In altri termini, l’atto

tra vivi vincola il donatore prima del suo decesso nel senso che a partire

dalla conclusione del contratto è limitato nel suo diritto di disporre del bene

oggetto della donazione, mentre la disposizione per causa di morte lo vincola

solo a partire dal suo decesso e fintantoché è in vita conserva tutti i suoi

diritti su tale bene (Baddeley

in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 56 ad

art. 245 CO).

b) Secondo la dottrina maggioritaria (Baddeley,

op. cit., n. 52 e 53 ad art. 245 e i rinvii)

la

donazione mortis causa è considerata un atto tra vivi, in quanto grava il patrimonio del donatore già quando è in vita, ma viene

nondimeno sottoposta alle forme delle disposizioni a causa di morte (art. 245

cpv. 2 CO), perché i suoi effetti cominciano solo quando sopraggiunge il

decesso del donatore e quindi, più che lui, concerne i suoi eredi, tenuti poi ad

eseguire la donazione (Tercier/Bieri/Carron,

op. cit., n. 1541).

7.2

Nel caso in esame, la restituzione dei fr. 120'000.– sarebbe di

primo acchito da qualificare come un atto tra vivi qualora la madre li avesse

regalati al figlio (tesi dell’istante) e come una donazione a causa di morte se

invece glieli avesse versati in rimborso delle prestazioni da lui elargite in

suo favore in precedenza (tesi della reclamante). Ora, la stessa designazione

come “Convenzione di

retrocessione di prestiti” (doc. A) lascia già

supporre che quanto elargito dal figlio

fosse per l’appunto un prestito (un anticipo), tanto che CO 1, con il

versamento di fr. 120'000.–, premette di “restituire perlomeno parzialmente al figlio PI 1

quanto da que­st’ultimo anticipatole” (doc. A pag. 1

ad c) ed egli “si dichiara

tacitato di ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della madre” (pag. 2 ad 3). A prima vista

si tratta di un accordo di estinzione parziale del debito con annullamento dell’eccedenza

ai sensi dell’art. 115 CO. La tesi della reclamante appare così più verosimile

di quella dell’i­­stante, che non poggia su elementi oggettivi e concreti ed è contraddetta

dal testo della stessa convenzione. Il reclamo va dunque accolto su questo

punto.

8.

Per

quanto attiene all’affermata nullità della “Convenzione di completazione di donazione con patto

di riversione” (doc. B), RE 1

ritiene che una convenzione in cui le parti convengono di aggiungere un patto

di riversione a una donazione incondizionata avvenuta ben ventinove anni prima

non è ammissibile e non ha giuridicamente senso. In effetti, il donatore può

riservarsi un tale diritto al più tardi al momento stesso in cui avviene la

donazione (art. 247 CO) proprio perché la controparte può così decidere se

accettare o meno la donazione. Ne consegue che, a sua mente, l’aggiunta del

patto di riversione è in realtà da considerare come un negozio giuridico nuovo

e indipendente, da qualificare come una donazione mortis causa a favore dell’istante,

siccome suo padre non aveva alcun obbligo di accettarlo. La reclamante contesta

poi la pattuizione d’interessi di mora del 4% dal 1° gennaio 1985 argomentando

che la cosa oggetto di riversione dev’essere restituita come ricevuta, senza interessi

né indennità di sorta. Secondo lei, comunque sia, è semmai possibile chiedere

gli interessi a partire dalla morte del donatario, ovvero dal 7 agosto 2017, e

sicuramente non dal giorno della donazione avvenuta nel 1985.

Per

CO 1, invece, non è vero che il patto di riversione debba forzatamente essere

concluso nel momento stes­so della donazione, nessuna norma vietando una

pattuizione successiva. Concorda poi con la controparte che PI 1 non era

obbligato ad accettare un tale patto di riversione a posteriori, ma ha

liberamente deciso di concluderlo. Per quanto concer­ne gli interessi di mora, CO

1.

ribatte che è possibile prevedere un patto di riversione ex tunc vista la natura

dispositiva dell’art. 154 CO.

8.1

In

realtà, il patto di riversione dev’essere stipulato nel contratto di donazione

(Baddeley, op. cit., n. 2 ad art. 247) per

esplicare gli effetti previsti dall’art. 247 CO senza necessitare di una manifestazione

di volontà supplementare delle parti (cfr. Pichonnaz

in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 3 ad

art. 154 CO). Vero è che il principio dell’autonomia della volontà non esclude

che un contratto inizialmente incondizionato venga poi subordinato a una

condizione (in tal senso: Pichonnaz,

op. cit., n. 2 ad art. 154 e il rinvio alla DTF 84 II 364 consid. 1). Ciò

richiede però una nuova manifestazione di volontà.

8.2

Nel caso di specie, con ogni verosimiglianza la donazione, inizialmente

(nel 1985) subordinata alla sola condizione risolutiva del divorzio, è

diventata definitiva, ad esclusivo beneficio del figlio PI 1, al momento del

divorzio (nel 1996, v. doc. C). Non poteva più, nel 2014, essere revocata né

modificata senza un nuovo accordo (cfr. art. 244 CO

a contrario). La

convenzione in esame (doc. B), a dispetto del suo testo (art. 18 cpv. 1 CO),

prevede in realtà implicitamente la restituzione alla madre di quanto da lei

donato al figlio (per una metà nel 1985 e per l’altra nel 1996) nel caso in cui

egli fosse deceduto prima di lei. Non vincolata a una contropartita

della madre né a un obbligo preesistente del figlio nei suoi confronti, la convenzione è qualificabile, a una sommaria ana­lisi, come una donazione mortis

causa, da reputarsi nulla perché

non è stata redatta nelle forme delle disposizioni a causa

di morte (art. 245 cpv. 2 CO). L’eccezione di nullità sollevata dalla

reclamante appare quindi verosimile, o perlomeno più verosimile della tesi

contraria dell’istante, la quale anzi ammette che “si teneva a favorire la parte che avrebbe

sopravvissuto all’altra” (osservazioni al reclamo,

pag. 7 ad 9).

9.

Visto

l’esito del giudizio odierno, non occorre pronunciarsi sull’ec­­cezione d’annullamento

per dolo. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la procedente del

diritto di sottoporre eventualmente il litigio al giudice ordinario, alfine di

far accertare la propria pretesa e ottenere così il rigetto definitivo dell’opposizione

(art. 79 LEF e sopra consid. 2).

10.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

11.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 310'000.–,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico della parte

istante che rifonderà alla parte convenuta fr. 4'000.– per ripetibili.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio

sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 fr. 7'000.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).