14.2019.167
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Retrocessione di prestiti. Donazione con patto di riversione. Eccezione di nullità per vizio di forma. Atto tra vivi o donazione mortis causa
10 febbraio 2020Italiano21 min
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.167
Lugano
10 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.573 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza da
CO 1,
(patrocinata dall’avv. PA 2 )
contro
RE 1,
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 12 settembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 28 agosto 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 22 settembre 2014 CO 1 e il figlio PI 1 hanno sottoscritto una “convenzione di retrocessione di prestiti”. Premesso che la madre, viste le sue limitate capacità finanziarie,
era stata aiutata economicamente dal figlio e che al momento della
sottoscrizione, grazie alla vendita della sua casa di __________, era in grado
di restituire almeno parzialmente quanto da lui anticipatole, CO 1 ha
restituito al figlio fr. 120'000.– calcolati forfettariamente in ragione
di fr. 1'000.– mensili per gli ultimi dieci anni con la condizione
risolutiva ch’egli sopravvivesse alla madre, altrimenti egli avrebbe rinunciato
alla restituzione.
In
stessa data, madre e figlio hanno inoltre firmato una “convenzione di completazione di donazione con patto
di riversione”. Hanno precisato, nelle premesse, che CO
1 aveva donato nel corso del 1985 al figlio e all’allora nuora PI 2 fr. 190'000.–
per la costruzione della loro casa unifamiliare e che nell’ambito del divorzio era
stato convenuto che, anziché l’ex moglie
dovesse restituire alla suocera la propria metà di fr. 95'000.–
come convenuto al momento della donazione, ella potesse conservarla rinunciando
alla metà della prestazione d’uscita della cassa
pensioni del marito, sicché quest’ultimo risultava essere l’unico
beneficiario della donazione di fr. 190'000.–. Egli ha quindi riconosciuto
a favore della madre su tale somma, maggiorata degli interessi di mora del 4% a
far tempo dal 1° gennaio 1985, un diritto di riversione ex tunc conformemente
all’art. 247 CO nel caso fosse morto prima della madre.
PI
1 è deceduto il 7 agosto 2017.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’abiatica RE 1 per l’incasso di fr. 120'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2018 e di fr. 190'000.– oltre
agli interessi del 4% dal 1° gennaio 1985, indicando quale titolo di credito: “Adempimento della Convenzione di
retrocessione di prestiti rispettivamente della Convenzione di completazione di
donazione con patto di riversione entrambe del 22.09.2014 sottoscritte dal sig.
PI 1, padre della debitrice, di cui quest’ultima risulta essere l’unica erede”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 gennaio
2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
29 marzo 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta
vi si è opposta producendo un allegato di risposta scritta che è stato integrato
al verbale d’udienza. Con replica del 24 aprile 2019 l’istante ha riconfermato
la propria domanda e con duplica del 16 maggio 2019 la convenuta ha ribadito il
suo punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 28 agosto 2019, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 4'000.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 settembre 2019 per ottenerne
in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via
subordinata la retrocessione della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Con decreto del 16 settembre 2019 il
presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata
con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre
2019, PI 2 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con
replica spontanea dell’11 ottobre 2019 e con duplica spontanea del 17 ottobre
2019 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 12 settembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 4 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Nelle
osservazioni al reclamo e in sede di duplica, CO 1 sostiene che siano da
ritenere irricevibili, poiché nuove, le contestazioni esposte al punto 5.1 del
reclamo, in cui RE 1 mette in discussione le premesse della “convenzione di completazione di donazione con
patto di riversione” (doc. B).
b) La reclamante, in effetti per la prima volta, afferma
che da tale convenzione “non
si capisce” in virtù di quale atto giuridicamente
valido PI 2 avrebbe ceduto a PI 1 la sua qualità di donataria. Inoltre sostiene
che gli accordi tra i coniugi al momento del divorzio nulla hanno a che vedere
con i loro rapporti collettivi o individuali nei confronti di CO 1. Tali
affermazioni non costituiscono però allegazioni di fatto nel senso dell’art.
326 CPC, ma semplici motivazioni cui la legge non pone particolari limiti, per
tacere del fatto che la validità del titolo di rigetto va comunque esaminata d’ufficio
(v. sotto consid. 5 e 6) e che le affermazioni in questione non hanno alcun
rilievo ai fini del giudizio odierno.
c) La
reclamante contesta poi che al momento della donazione del 1985 fosse stato
convenuto che in caso di divorzio i coniugi avrebbero dovuto restituire l’importo
donato a CO 1. Anche questa censura non va confusa con un’allegazione di fatto,
senza contare che già in prima sede la convenuta aveva sostenuto che “l’atto di donazione era stato stipulato ed
eseguito senza alcuna condizione addirittura 29 anni prima” (v. pag. 7 della risposta). Parimenti è contestazione e non
allegazione di fatti invocare l’assenza di prova dell’affermazione stante la
quale PI 2 ha effettivamente rinunciato
alla metà della cassa pensione del
marito e beneficiato in contropartita di fr. 95'000.–. Vero è che,
tuttavia, la mancata contestazione in prima sede di un fatto regolarmente
allegato ha quale conseguenza che tale fatto va tenuto per certo senza bisogno
di prova (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) e non può quindi più essere
contestato in seconda sede se non sussistono notevoli
dubbi sulla sua realtà (art. 153 cpv. 2 CPC e sentenza della CEF 14.2017.51 del
21 settembre 2017, RtiD 2018 I 775 n. 49 c, consid. 5). La
questione è invero teorica nel caso specifico perché le contestazioni della
reclamante sono senza pertinenza per l’esito del giudizio odierno. Nulla osta
pertanto a entrare nel merito del reclamo senza ulteriore indugio.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione
impugnata, il Pretore ha constatato che la “Convenzione di retrocessione di prestiti” e la “Convenzione di
completazione di donazione con patto di riversione”
conchiuse entrambe il 22 settembre 2014 tra CO 1 e suo figlio PI 1 costituiscono
validi titoli di rigetto dell’opposizione per gli importi posti in esecuzione nei
confronti dell’abiatica RE 1. Ha d’altronde respinto le due eccezioni sollevate
da quest’ultima.
In merito alla prima, secondo cui
le convenzioni sarebbero nulle per vizio di forma siccome qualificabili come
donazioni mortis causa volte a favorire la madre al decesso del figlio, il Pretore ha
ritenuto che l’analisi giuridica delle convenzioni – che potrà essere eseguita “in altra sede” –
esula dal potere cognitivo del giudice del rigetto, a cui basta appurare l’esistenza
di un riconoscimento di debito chiaro, esplicito, non equivoco e non soggetto
ad interpretazione alcuna, come lo è quello contenuto nelle due convenzioni.
Egli ha inoltre rilevato che, in ogni caso, la qualifica di donazione mortis causa
“appare infondata”
trattandosi invece, come sostenuto dall’istante, di due
negozi giuridici distinti, l’uno sottoposto a condizione risolutiva e l’altro
inteso al completamento di una donazione con patto di riversione.
Relativamente alla seconda – e
sussidiaria – eccezione, stante alla quale le convenzioni andrebbero comunque
annullate per dolo avendole PI 1 sottoscritte ignorando la reale situazione
finanziaria della madre, descritta come quasi indigente nelle premesse della “Convenzione di retrocessione di prestiti”, sebbene disponesse in realtà di oltre fr. 600'000.– presso la
Banca __________, il Pretore ha ritenuto che quanto asserito dalla convenuta circa
l’ignoranza dell’esistenza dei beni materni è una mera affermazione di parte
che non trova alcun riscontro negli atti e per di più viene smentita dalla
procura sui conti presso la Banca __________, di cui dispone sia PI 1 fin dal
10 giugno 1998, sia RE 1 fin dal 20 ottobre 2000.
4. Nel reclamo RE 1 rimprovera
dapprima al Pretore di non aver esaminato d’ufficio l’eccezione di nullità delle
due convenzioni, ovvero dei titoli di rigetto (v. sotto consid. 6). Ribadisce poi
Fatti
i suoi argomenti relativi alla qualifica di donazioni mortis causa delle
convenzioni (sotto consid. 7 e 8). Per quanto concerne l’eccezione di dolo, la
reclamante ritiene che non spettava a lei dimostrare che suo padre ignorava le
risorse della madre (sotto consid. 9).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1). Nel caso
specifico è pacifico – persino la reclamante
lo ammette – che entrambe le convenzioni (doc. A e B) costituiscono in
sé un valido titolo di rigetto
dell’opposizione per le somme poste in esecuzione. In effetti, il riconoscimento dei debiti di fr. 120'000.– e fr. 190'000.– firmato da suo defunto padre
vale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione verso di lei nella sua
qualità di erede unica, debitamente dimostrata (doc. E) e rimasta incontestata
(v. sentenza del Tribunale federale 5A_635/2008 del 23 gennaio 2009 consid.
2.3; cfr. art. 560 cpv. 2 CC). Per il primo debito il rigetto si estende
agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° dicembre 2018 (primo
giorno dopo l’interpellazione dell’8 novembre 2018, v. doc. F) e per il
secondo agli interessi del 4% dal 1°
gennaio 1985 (come si evince dalla stessa convenzione, doc. B).
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono
essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF), di principio documentali (art. 254 cpv. 1
CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).
6.1 Ora,
se è vero che il giudice del rigetto in una prima fase deve constatare l’esistenza
di un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (v. sopra
consid. 5), a fronte di eccezioni
od obiezioni sollevate dall’escusso il giudice deve anche, stante l’art. 82 cpv. 2 LEF, appurare se le
stesse sono verosimili in fatto e in diritto e respingere l’istanza ove ricavi
l’impressione, sulla scorta d’indizi oggettivi che risultano dagli atti, che le
eccezioni sono fondate, senza dover escludere la possibilità, altrettanto
probabile, che non lo siano (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019,
consid. 4.2/aa con rinvii). Egli deve esaminare perfino d’ufficio le eccezioni
di nullità qualora a un esame
di mera verosimiglianza la nullità appaia manifesta (sentenza della CEF 14.2019.112 dell’8 novembre 2019, consid. 7.2 con
rinvii).
6.2 Nel
caso di specie tale esame manca (quasi) completamente. Il Pretore ha in effetti
ritenuto che l’analisi giuridica delle convenzioni – necessaria alfine di
valutare l’eventuale nullità delle stesse – esula dal suo potere cognitivo. Su
questo punto la decisione impugnata si rivela quindi giuridicamente errata. Il
giudice di prime cure ha però poi rilevato che ad ogni modo tale eccezione
andrebbe respinta poiché “appare infondata”. Sotto questo profilo la decisione è invece
priva di motivazione. Ciò nonostante, la causa non gli va rinviata, come
chiesto in via sussidiaria con il reclamo, poiché è matura per il giudizio, entrambe le parti avendo avuto la
facoltà di esprimersi sulla questione, sicché la Camera può senz’altro
statuire direttamente sulle censure della reclamante (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
7. Per
quanto concerne la pretesa nullità della “Convenzione di retrocessione di prestiti” (doc. A), RE 1 sostiene che secondo gli stessi termini dell’accordo CO
1 non fa alcuna donazione al figlio, ma gli “restituisce” quanto egli le
ha “anticipato”.
Non trattandosi di una donazione, non poteva essere convenuto un patto di riversione, perciò la convenzione sarebbe nulla poiché
impossibile (art. 20 CO). Ad ogni modo – prosegue la reclamante – firmando la
convenzione la madre si è riconosciuta debitrice nei confronti del figlio, di
modo che, anche volendo ammettere che l’importo dovesse essere corrisposto alla
madre vista la premorienza del figlio, si andrebbe automaticamente a
ripristinare il debito di lei nei confronti di lui, rispettivamente della sua
erede RE 1, il che comporterebbe l’automatica
compensazione delle pretese. Inoltre, tramite tale convenzione CO 1 avrebbe
estinto un debito nei confronti del figlio, sicché la rinuncia volontaria a
tale restituzione in caso di sua premorienza equivarrebbe a una donazione mortis causa a favore
della madre ai sensi dell’art. 245 cpv. 2 CO.
A mente di CO 1, per
contro, il figlio le ha spontaneamente elargito prestazioni e, senza che ne fosse
obbligata, ella ha poi deciso di rifondergli fr. 120'000.– una volta
venduta la casa di __________. Le prestazioni sarebbero quindi state eseguite
da entrambe le parti in modo del tutto spontaneo e senza obblighi. Ne consegue
che se le fosse corrisposto quanto le spetta secondo la convenzione, ella non
sarebbe in alcun modo debitrice nei confronti dell’escussa. Si tratta a suo
dire di un atto tra vivi sottoposto a condizione risolutiva (art. 154 CO),
secondo cui il figlio non intendeva
beneficiare di tale “devoluzione” o “spontanea
restituzione senza obblighi” nel caso in cui non
potesse beneficiarne personalmente, ovvero nel caso in cui fosse deceduto prima
della madre.
7.1 La
controversia verte sul fatto di sapere se, ad un sommario esame (art. 82 cpv.
Considerandi
2.
LEF), la clausola di restituzione dei fr. 120'000.– all’istante sia da
qualificare come una disposizione per causa di morte – o meglio una rinuncia
del figlio, cioè una donazione mortis
causa (cfr. art. 239 cpv. 2 CO
a contrario) – da
considerare nulla perché non è stata redatta nelle forme delle disposizioni a causa di morte (art. 245 cpv. 2 CO), oppure
un atto tra vivi sottoposto alla condizione risolutiva della premorienza del
figlio (ossia una donazione della madre con patto di riversione secondo l’art.
247.
CO).
a) Per
distinguere tra disposizione per causa di morte e atto tra vivi occorre
determinare se, secondo la volontà delle parti, il negozio giuridico debba
gravare il patrimonio del donatore già quando è in vita a partire dalla
conclusione del contratto o se concerne unicamente la sua successione. Ciò
dipende dal momento in cui il negozio giuridico esplica i suoi effetti (ATF 110 II 156, consid. 2/a; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5a ed.
2016, n. 1540). In altri termini, l’atto
tra vivi vincola il donatore prima del suo decesso nel senso che a partire
dalla conclusione del contratto è limitato nel suo diritto di disporre del bene
oggetto della donazione, mentre la disposizione per causa di morte lo vincola
solo a partire dal suo decesso e fintantoché è in vita conserva tutti i suoi
diritti su tale bene (Baddeley
in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 56 ad
art. 245 CO).
b) Secondo la dottrina maggioritaria (Baddeley,
op. cit., n. 52 e 53 ad art. 245 e i rinvii)
la
donazione mortis causa è considerata un atto tra vivi, in quanto grava il patrimonio del donatore già quando è in vita, ma viene
nondimeno sottoposta alle forme delle disposizioni a causa di morte (art. 245
cpv. 2 CO), perché i suoi effetti cominciano solo quando sopraggiunge il
decesso del donatore e quindi, più che lui, concerne i suoi eredi, tenuti poi ad
eseguire la donazione (Tercier/Bieri/Carron,
op. cit., n. 1541).
7.2
Nel caso in esame, la restituzione dei fr. 120'000.– sarebbe di
primo acchito da qualificare come un atto tra vivi qualora la madre li avesse
regalati al figlio (tesi dell’istante) e come una donazione a causa di morte se
invece glieli avesse versati in rimborso delle prestazioni da lui elargite in
suo favore in precedenza (tesi della reclamante). Ora, la stessa designazione
come “Convenzione di
retrocessione di prestiti” (doc. A) lascia già
supporre che quanto elargito dal figlio
fosse per l’appunto un prestito (un anticipo), tanto che CO 1, con il
versamento di fr. 120'000.–, premette di “restituire perlomeno parzialmente al figlio PI 1
quanto da quest’ultimo anticipatole” (doc. A pag. 1
ad c) ed egli “si dichiara
tacitato di ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della madre” (pag. 2 ad 3). A prima vista
si tratta di un accordo di estinzione parziale del debito con annullamento dell’eccedenza
ai sensi dell’art. 115 CO. La tesi della reclamante appare così più verosimile
di quella dell’istante, che non poggia su elementi oggettivi e concreti ed è contraddetta
dal testo della stessa convenzione. Il reclamo va dunque accolto su questo
punto.
8.
Per
quanto attiene all’affermata nullità della “Convenzione di completazione di donazione con patto
di riversione” (doc. B), RE 1
ritiene che una convenzione in cui le parti convengono di aggiungere un patto
di riversione a una donazione incondizionata avvenuta ben ventinove anni prima
non è ammissibile e non ha giuridicamente senso. In effetti, il donatore può
riservarsi un tale diritto al più tardi al momento stesso in cui avviene la
donazione (art. 247 CO) proprio perché la controparte può così decidere se
accettare o meno la donazione. Ne consegue che, a sua mente, l’aggiunta del
patto di riversione è in realtà da considerare come un negozio giuridico nuovo
e indipendente, da qualificare come una donazione mortis causa a favore dell’istante,
siccome suo padre non aveva alcun obbligo di accettarlo. La reclamante contesta
poi la pattuizione d’interessi di mora del 4% dal 1° gennaio 1985 argomentando
che la cosa oggetto di riversione dev’essere restituita come ricevuta, senza interessi
né indennità di sorta. Secondo lei, comunque sia, è semmai possibile chiedere
gli interessi a partire dalla morte del donatario, ovvero dal 7 agosto 2017, e
sicuramente non dal giorno della donazione avvenuta nel 1985.
Per
CO 1, invece, non è vero che il patto di riversione debba forzatamente essere
concluso nel momento stesso della donazione, nessuna norma vietando una
pattuizione successiva. Concorda poi con la controparte che PI 1 non era
obbligato ad accettare un tale patto di riversione a posteriori, ma ha
liberamente deciso di concluderlo. Per quanto concerne gli interessi di mora, CO
1.
ribatte che è possibile prevedere un patto di riversione ex tunc vista la natura
dispositiva dell’art. 154 CO.
8.1
In
realtà, il patto di riversione dev’essere stipulato nel contratto di donazione
(Baddeley, op. cit., n. 2 ad art. 247) per
esplicare gli effetti previsti dall’art. 247 CO senza necessitare di una manifestazione
di volontà supplementare delle parti (cfr. Pichonnaz
in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 3 ad
art. 154 CO). Vero è che il principio dell’autonomia della volontà non esclude
che un contratto inizialmente incondizionato venga poi subordinato a una
condizione (in tal senso: Pichonnaz,
op. cit., n. 2 ad art. 154 e il rinvio alla DTF 84 II 364 consid. 1). Ciò
richiede però una nuova manifestazione di volontà.
8.2
Nel caso di specie, con ogni verosimiglianza la donazione, inizialmente
(nel 1985) subordinata alla sola condizione risolutiva del divorzio, è
diventata definitiva, ad esclusivo beneficio del figlio PI 1, al momento del
divorzio (nel 1996, v. doc. C). Non poteva più, nel 2014, essere revocata né
modificata senza un nuovo accordo (cfr. art. 244 CO
a contrario). La
convenzione in esame (doc. B), a dispetto del suo testo (art. 18 cpv. 1 CO),
prevede in realtà implicitamente la restituzione alla madre di quanto da lei
donato al figlio (per una metà nel 1985 e per l’altra nel 1996) nel caso in cui
egli fosse deceduto prima di lei. Non vincolata a una contropartita
della madre né a un obbligo preesistente del figlio nei suoi confronti, la convenzione è qualificabile, a una sommaria analisi, come una donazione mortis
causa, da reputarsi nulla perché
non è stata redatta nelle forme delle disposizioni a causa
di morte (art. 245 cpv. 2 CO). L’eccezione di nullità sollevata dalla
reclamante appare quindi verosimile, o perlomeno più verosimile della tesi
contraria dell’istante, la quale anzi ammette che “si teneva a favorire la parte che avrebbe
sopravvissuto all’altra” (osservazioni al reclamo,
pag. 7 ad 9).
9.
Visto
l’esito del giudizio odierno, non occorre pronunciarsi sull’eccezione d’annullamento
per dolo. La sentenza odierna, ad ogni modo, non priva la procedente del
diritto di sottoporre eventualmente il litigio al giudice ordinario, alfine di
far accertare la propria pretesa e ottenere così il rigetto definitivo dell’opposizione
(art. 79 LEF e sopra consid. 2).
10.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
11.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 310'000.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico della parte
istante che rifonderà alla parte convenuta fr. 4'000.– per ripetibili.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio
sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 fr. 7'000.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).