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Decisione

14.2019.17

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità

14 febbraio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 15 gennaio 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 16 gennaio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 16 gennaio 2019 alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 60.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo

parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 30 gennaio 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 21

gennaio (estratto EasyTrack n. __________), in concreto il reclamo è

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile

la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità.

A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE di

Mendrisio il 23 gennaio 2019 relativa al versamento di fr. 715.70 a saldo

dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. F), per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 30 gennaio 2019)

prodotto dal reclamante (doc. R) si evince che nei suoi confronti erano pendenti

solo sei esecuzioni per poco più di fr. 10'000.– complessivi, avendo egli

pagato, quello stesso 30 gennaio, altre cinque esecuzioni (doc. P e Q) per

quasi fr. 8'000.– in totale. Dall’estratto, d’altronde, non risultano

attestati di carenza di beni a suo carico.

a) Ora,

per quattro esecuzioni risultano pignorate le sue indennità di disoccupazione a

concorrenza di fr. 200.– mensili (doc. M e N), ciò che tuttavia non basta

a coprire interamente lo scoperto (di fr. 6'528.75 in totale a oggi), ma

sembra possibile estinguerlo con il saldo del prezzo di cessione dell’inventario dell’esercizio pubblico “Ristorante __________”

di __________, siccome il contratto di compravendita del 21 giugno 2018 (doc.

G) prevede al punto 3 il versamento da parte dell’acquirente (la società __________

di __________) di 10 mensilità di fr. 3'000.– ognuna dal 1° settembre 2018

al 1° giugno 2019. Tale saldo consentirebbe di pagare anche le altre tre rimanenti

esecuzioni, non sospese da opposizione (per complessivi fr. 5'219.85).

Visto che RE 1 ha indicato in questa sede quel saldo tra le proprie entrate, ma

non pare averlo segnalato all’UE di

Mendrisio, viene trasmesso a que­st’ultimo copia del contratto per i

propri incombenti.

b) Tutto

ciò considerato, la sopravvivenza economica del reclamante non sembra

minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si

possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le

sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 16 gennaio 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 60.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Una

copia del documento G è trasmessa all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio per i

propri incombenti (sopra consid. 2.3/a).

IV. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio (con una copia del doc. G);

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario

del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).