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Decisione

14.2019.171

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante un giorno prima della pronuncia del fallimento

3 ottobre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel

termine impartito la convenuta non ha presentato osservazioni scritte e le

parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo

con decisione del 18 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal 19 settembre 2019 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dello stesso 19

settembre per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso

all’impugnazione effetto sospensivo parziale.

Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 19 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1

per posta il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio di

esecuzione di Bellinzona il 18 settembre 2019, ovvero un giorno prima della

pronuncia del fallimento, relativa al versamento di fr. 848.85 a

saldo dell’esecuzione promossa dal­l’i­­stante. L’avesse

saputo per tempo, il Pretore avrebbe respinto l’i­­stanza in virtù dell’art.

172.

n. 3 LEF.

Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato, senza che sia

necessario verificare la solvibilità della reclamante (giusta l’art. 174 cpv. 2

LEF).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la scadenza del termine

indicato nella comminatoria di fallimento) ha reso necessario l’av­­vio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 18 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 110.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).