14.2019.173
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Compravendita di attrezzature di un garage e del pacchetto clienti. Basler Praxis. Vizi della volontà. Regiudicata (ne bis in idem)
10 febbraio 2020Italiano12 min
provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 9 settembre 2019, l’istante ha confermato
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Incarto n.
14.2019.173
Lugano
10 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.2121 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 aprile 2019
da
CO 1,
(patrocinato dall’PA 2, )
contro
RE 1,
(patrocinata dall’PA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 12 settembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con “contratto di cessione” del
28 aprile 2017 CO 1 in qualità di cedente e la RE 1 in qualità d’acquirente
hanno convenuto la compravendita del garage __________ e più precisamente delle
attrezzature inventariate e del pacchetto clienti
esistente, al prezzo di fr. 80'000.–, di cui fr. 10'000.– da
pagare alla liberazione del capitale sociale versato, fr. 10'000.– entro
il 30 giugno 2017, fr. 10'000.– entro il 31 luglio 2017 e fr. 50'000.–
da versare in venti rate mensili di fr. 2'500.– a partire dal 31 agosto 2017.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2019 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 50'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2019, indicando quale titolo di
credito il “contratto di
cessione del 28.4.2017”.
C. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 29 aprile 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 9 settembre 2019, l’istante ha confermato
la sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta producendo un allegato di
risposta scritta che è stato integrato nel verbale. In replica e duplica orali le
parti si sono poi riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 12 settembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 800.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 23 settembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 30
settembre 2019 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 settembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 16 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto di cessione del
garage prodotto dall’istante costituisce senz’altro un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione. Ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata
dalla convenuta, secondo cui il contratto sarebbe stato da lei rescisso con
effetto immediato per errore essenziale e per dolo mediante lettera all’istante
del 5 settembre 2017. Il giudice di prime cure ha in effetti constatato che tale
rescissione, essendo stata tempestivamente contestata dall’istante, è priva
di valore in quanto costituisce un “atto unilaterale emanante da una delle parti”.
Ha quindi ritenuto che spetta alla convenuta che si avvale dell’errore e del
dolo provare tali circostanze dinanzi al giudice di merito poiché tutte le sue
affermazioni sullo stato dei macchinari ceduti e sull’entità della cifra d’affari
del garage sono rimaste allo “stadio
di puro parlato”.
4.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene che in virtù della “Basler Praxis” non spettava
a lei rendere verosimile le proprie eccezioni, bensì all’escutente dimostrare
di aver adempiuto i propri obblighi (sotto consid. 6.1), e ritiene la sentenza
impugnata contraria al principio “ne
bis in idem” in quanto è pendente un’azione di disconoscimento
di debito (sotto consid. 6.2).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), anche in assenza di contestazioni come nel caso in
esame, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Un contratto di
compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita esigibile,
a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia
depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del
Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.2 e 5A_630/2010
del 1° settembre 2011, consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2016.285 del 21
dicembre 2016, consid. 5; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).
5.2
Nel
caso specifico, il contratto di cessione (doc. A) sottoscritto dal reclamante
il 28 aprile 2017 costituisce un
valido titolo di rigetto dell’opposizione per il prezzo di vendita di fr. 50'000.–
posto in esecuzione. Il rigetto si estende inoltre agli
interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° aprile 2019, data indicata
dall’escutente in cui è scaduta l’ultima delle venti rate mensili di fr. 2'500.–.
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82), di principio documentali
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).
6.1
Nel
reclamo la RE 1 sostiene anzitutto che la decisione pretorile si fonda su un
apprezzamento fattuale e giuridico errato, nella misura in cui le fa carico di
non aver reso verosimile le proprie
eccezioni e allegazioni e stabilisce che CO 1 poteva limitarsi ad
allegare il contratto di cessione quale riconoscimento di debito a prescindere
dalle contestazioni da lei formulate. A mente sua, in virtù della “Basler Praxis” il
giudice di prime cure avrebbe dovuto respingere l’istanza di rigetto in quanto
non spettava a lei rendere verosimili le proprie allegazioni, bensì all’istante
dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi, ciò che nel caso concreto non
ha fatto. Ne consegue che, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore, non stava
a lei far valere i suoi diritti dinanzi al giudice di merito, bensì all’escutente,
sempre alla luce della “Basler
Praxis”.
In realtà, sia nel suo scritto
del 5 settembre 2017 con cui ha notificato alla controparte la rescissione del
contratto (doc. 4) sia in prima e seconda istanza la RE 1 ha eccepito un errore
essenziale (art. 23 CO) da parte sua e un dolo (art. 28 CO) da parte dell’escutente,
e non il mancato o incorretto adempimento del contratto (art. 82 CO). Essa non
contesta del resto che CO 1 le abbia consegnato le attrezzature inventariate e
il pacchetto clienti esistente. Non entra
quindi in considerazione la cosiddetta “Basler Praxis”, secondo cui
incombe all’escutente dimostrare di aver correttamente adempiuto il contratto
(nei termini pattuiti) in caso di contestazione dell’escusso (tra altre:
sentenza della CEF 14.2019.97 de 24 settembre 2019 consid. 6.2). Spettava invece all’escussa fornire riscontri oggettivi atti a rendere verosimili ai sensi dell’art.
82.
cpv. 2 LEF i vizi della volontà da lei eccepiti (sentenze del
Tribunale federale 5A_446/2018 del 25 marzo 2019, consid. 4.2, 5A_896/2017 del
7.
febbraio 2018, consid. 5.1.3 e 5A_892/2015 del 16 febbraio 2016, consid.
4.3.1; sentenza della CEF 14.2013.17 del 6 marzo 2013, consid. 5.3 e 5.4). La
sentenza impugnata resiste quindi alla critica.
6.2
La
reclamante ribadisce d’altronde che l’escutente, avvalendosi del medesimo
contratto di cessione, aveva già fatto spiccare precedentemente un precetto
esecutivo (n. __________) per l’incasso delle rate di agosto e settembre 2017,
di fr. 5'000.– complessivi. Con decisione del 16 maggio 2018, il Giudice
di pace del circolo di Taverne ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dall’escussa per quanto attiene alla rata di agosto di fr. 2'500.–,
mentre l’ha mantenuta per i restanti fr. 2'500.– relativi alla rata di
settembre vista l’intervenuta rescissione del contratto il 5 settembre 2017. La
RE 1 allega di aver quindi introdotto un’azione di disconoscimento di debito
dinanzi alla medesima Giudicatura di pace per quanto concerne la rata di agosto.
Secondo lei la decisione pretorile è contraria al principio “ne bis in idem”
siccome rigetta l’opposizione alla seconda esecuzione per la totalità del saldo
di fr. 50'000.– posto in esecuzione, sebbene questo comprenda la rata d’agosto
oggetto di una causa tuttora “sub
iudice” dinanzi alla Giudicatura di pace.
a) Secondo
la giurisprudenza, l’avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è
inammissibile unicamente se, nel quadro della prima procedura, il creditore ha
già domandato la continuazione dell’esecuzione o ha il diritto di farlo (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.2, sentenze della CEF 14.2016.131/132 del 2 dicembre
2016, consid. 6.3 e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, consid. 6.3). Nella
fattispecie, secondo le stesse allegazioni della reclamante l’azione di
disconoscimento di debito inoltrata nel quadro della prima esecuzione è tuttora
sub iudice. Ne consegue che il
creditore non è ancora in grado di domandare la continuazione dell’esecuzione
ai sensi dell’art. 88 LEF, ciò che potrebbe fare solo dopo la reiezione o il
ritiro dell’azione (Schmidt in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 e 11 ad art. 83 LEF).
b) Non
costituisce d’altronde un problema il fatto che, per la rata di
settembre, il Giudice di pace abbia
respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione alla prima esecuzione, mentre
da parte sua il Pretore ha accolto quella relativa alla seconda esecuzione per
l’intero saldo di fr. 50'000.–, compresa quindi la rata di settembre. In effetti,
le decisioni in materia di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria passano
in giudicato tutt’al più nell’esecuzione in corso (se il complesso dei fatti e
prove non cambia: cfr. DTF 140 III 461 consid. 2.5), sicché un’istanza
respinta può senz’altro essere ripresentata con l’avvio di una nuova esecuzione
(sentenza della CEF 14.2014.88 del 16 ottobre 2014, consid. 6.1 con rinvii). Il
reclamo si rivela di conseguenza interamente infondato.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).