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Decisione

14.2019.173

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Compravendita di attrezzature di un garage e del pacchetto clienti. Basler Praxis. Vizi della volontà. Regiudicata (ne bis in idem)

10 febbraio 2020Italiano12 min

provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 9 settembre 2019, l’istante ha confermato

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.173

Lugano

10 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.2121 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 aprile 2019

da

CO 1,

(patrocinato dall’PA 2, )

contro

RE 1,

(patrocinata dall’PA 1, )

giudicando sul reclamo del 23 settembre 2019 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 12 settembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con “contratto di cessione” del

28 aprile 2017 CO 1 in qualità di cedente e la RE 1 in qualità d’acquirente

hanno convenuto la compravendita del garage __________ e più precisamente delle

attrezzature inventariate e del pacchetto clienti

esistente, al prezzo di fr. 80'000.–, di cui fr. 10'000.– da

pagare alla liberazione del capitale sociale versato, fr. 10'000.– entro

il 30 giugno 2017, fr. 10'000.– entro il 31 luglio 2017 e fr. 50'000.–

da versare in venti rate mensili di fr. 2'500.– a partire dal 31 agosto 2017.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2019 dall’Uf­­ficio di

esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 50'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2019, indicando quale titolo di

credito il “contratto di

cessione del 28.4.2017”.

C. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto

ese­cutivo, con istanza del 29 aprile 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 9 settembre 2019, l’istante ha confermato

la sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta producendo un allegato di

risposta scritta che è stato integrato nel verbale. In replica e duplica orali le

parti si sono poi riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.

D. Statuendo con decisione del 12 settembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 800.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 23 settembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 30

settembre 2019 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stan­te l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 23 settembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 16 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto di cessione del

garage prodotto dall’istante costituisce senz’altro un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione. Ha d’altronde respinto l’eccezione sollevata

dalla convenuta, secondo cui il contratto sarebbe stato da lei rescisso con

effetto immediato per errore essenziale e per dolo mediante lettera all’istante

del 5 settembre 2017. Il giudice di prime cure ha in effetti constatato che tale

rescissione, essendo stata tempestivamente contestata dall’i­­stante, è priva

di valore in quanto costituisce un “atto unilaterale emanante da una delle parti”.

Ha quindi ritenuto che spetta alla convenuta che si avvale dell’errore e del

dolo provare tali circostanze dinanzi al giudice di merito poiché tutte le sue

affermazioni sullo stato dei macchinari ceduti e sull’entità della cifra d’affari

del garage sono rimaste allo “stadio

di puro parlato”.

4.

Nel

reclamo la RE 1 sostiene che in virtù della “Basler Praxis” non spettava

a lei rendere verosimile le proprie eccezioni, bensì all’escutente dimostrare

di aver adempiuto i propri obblighi (sotto consid. 6.1), e ritiene la sentenza

impugnata contraria al principio “ne

bis in idem” in quanto è pendente un’azione di disconoscimento

di debito (sotto consid. 6.2).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), anche in assenza di contestazioni come nel caso in

esame, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Un contratto di

compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita esigibile,

a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia

depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del

Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.2 e 5A_630/2010

del 1° settembre 2011, consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2016.285 del 21

dicembre 2016, consid. 5; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).

5.2

Nel

caso specifico, il contratto di cessione (doc. A) sottoscritto dal reclamante

il 28 aprile 2017 costituisce un

valido titolo di rigetto dell’opposizione per il prezzo di vendita di fr. 50'000.–

posto in ese­cuzione. Il rigetto si estende inoltre agli

interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° aprile 2019, data indicata

dall’escutente in cui è scaduta l’ultima delle venti rate mensili di fr. 2'500.–.

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­lin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82), di principio documentali

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).

6.1

Nel

reclamo la RE 1 sostiene anzitutto che la decisione pretorile si fonda su un

apprezzamento fattuale e giuridico errato, nella misura in cui le fa carico di

non aver reso verosimile le proprie

eccezioni e allegazioni e stabilisce che CO 1 poteva limitarsi ad

allegare il contratto di cessione quale riconoscimento di debito a prescindere

dalle contestazioni da lei formulate. A mente sua, in virtù della “Basler Praxis” il

giudice di prime cure avrebbe dovuto respingere l’istanza di rigetto in quanto

non spettava a lei rendere verosimili le proprie allegazioni, bensì all’istante

dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi, ciò che nel caso concreto non

ha fatto. Ne consegue che, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore, non stava

a lei far valere i suoi diritti dinanzi al giudice di merito, bensì all’escutente,

sempre alla luce della “Basler

Praxis”.

In realtà, sia nel suo scritto

del 5 settembre 2017 con cui ha notificato alla controparte la rescissione del

contratto (doc. 4) sia in prima e seconda istanza la RE 1 ha eccepito un errore

essenziale (art. 23 CO) da parte sua e un dolo (art. 28 CO) da parte dell’escutente,

e non il mancato o incorretto adempimento del contratto (art. 82 CO). Essa non

contesta del resto che CO 1 le abbia consegnato le attrezzature inventariate e

il pacchetto clienti esistente. Non entra

quindi in considerazione la cosiddetta “Basler Praxis”, secondo cui

incombe all’escutente dimostrare di aver correttamente adempiuto il contratto

(nei termini pattuiti) in caso di contestazione dell’escusso (tra altre:

sentenza della CEF 14.2019.97 de 24 settembre 2019 consid. 6.2). Spettava invece all’escussa fornire riscontri oggettivi atti a rendere verosimili ai sensi dell’art.

82.

cpv. 2 LEF i vizi della volontà da lei eccepiti (sentenze del

Tribunale federale 5A_446/2018 del 25 marzo 2019, consid. 4.2, 5A_896/2017 del

7.

febbraio 2018, consid. 5.1.3 e 5A_892/2015 del 16 febbraio 2016, consid.

4.3.1; sentenza della CEF 14.2013.17 del 6 marzo 2013, consid. 5.3 e 5.4). La

sentenza impugnata resiste quindi alla critica.

6.2

La

reclamante ribadisce d’altronde che l’escutente, avvalendosi del medesimo

contratto di cessione, aveva già fatto spiccare precedentemente un precetto

esecutivo (n. __________) per l’incasso delle rate di agosto e settembre 2017,

di fr. 5'000.– complessivi. Con decisione del 16 maggio 2018, il Giudice

di pace del circolo di Taverne ha rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dal­l’e­scussa per quanto attiene alla rata di agosto di fr. 2'500.–,

mentre l’ha mantenuta per i restanti fr. 2'500.– relativi alla rata di

settembre vista l’intervenuta rescissione del contratto il 5 settembre 2017. La

RE 1 allega di aver quindi introdotto un’a­­zione di disconoscimento di debito

dinanzi alla medesima Giudicatura di pace per quanto concerne la rata di agosto.

Secondo lei la decisione pretorile è contraria al principio “ne bis in idem”

siccome rigetta l’opposizione alla seconda esecuzione per la totalità del saldo

di fr. 50'000.– posto in esecuzione, sebbene questo comprenda la rata d’agosto

oggetto di una causa tuttora “sub

iudice” dinanzi alla Giudicatura di pace.

a) Secondo

la giurisprudenza, l’avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è

inammissibile unicamente se, nel quadro della prima procedura, il creditore ha

già domandato la continuazione dell’esecuzione o ha il diritto di farlo (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.2, sentenze della CEF 14.2016.131/132 del 2 dicembre

2016, consid. 6.3 e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, consid. 6.3). Nella

fattispecie, secondo le stesse allegazioni della reclamante l’azio­ne di

disconoscimento di debito inoltrata nel quadro della prima esecuzione è tuttora

sub iudice. Ne consegue che il

creditore non è ancora in grado di domandare la continuazione dell’esecuzione

ai sensi dell’art. 88 LEF, ciò che potrebbe fare solo dopo la reiezione o il

ritiro dell’azione (Schmidt in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 e 11 ad art. 83 LEF).

b) Non

costituisce d’altronde un problema il fatto che, per la rata di

settembre, il Giudice di pace abbia

respinto l’istanza di rigetto del­l’opposizione alla prima esecuzione, mentre

da parte sua il Pretore ha accolto quella relativa alla seconda esecuzione per

l’intero saldo di fr. 50'000.–, compresa quindi la rata di settembre. In effetti,

le decisioni in materia di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria passano

in giudicato tutt’al più nell’esecuzione in corso (se il complesso dei fatti e

prove non cambia: cfr. DTF 140 III 461 consid. 2.5), sicché un’istanza

respinta può senz’altro essere ripresentata con l’avvio di una nuova esecuzione

(sentenza della CEF 14.2014.88 del 16 ottobre 2014, consid. 6.1 con rinvii). Il

reclamo si rivela di conseguenza interamente infondato.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).