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Decisione

14.2019.174

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Omissione di comunicare la replica al convenuto. Sentenza non sufficientemente motivata. Nozione di reclamo e motivazione

30 settembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 maggio

2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del’11 giugno 2019. Con replica del 16 luglio

2019, l’istante ha contestato le allegazioni del convenuto.

C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2019, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– e

un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

D. Con

scritto dell’8 settembre 2019 indirizzato al Giudice di pace e da quest’ultimo trasmesso

alla Camera quale reclamo contro la decisione appena citata, RE 1 si è opposto

al pagamento richiesto.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che il memoriale deve contenere delle conclusioni chiare (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3) e indicare le ragioni per le quali la sentenza di primo grado è

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Nel caso in esame, risulta evidente che nell’opporsi al pagamento della

somma richiesta RE 1 contesta la decisione di rigetto e postula implicitamente

la reiezione dell’istanza. Si può d’altronde prescindere dal verificare se il

suo scritto dell’8 settembre 2019 soddisfi anche il secondo requisito. In

effetti, dal momento che la decisione impugnata è insufficientemente motivata,

nella misura in cui il Giudice di pace non si determina sulle osservazioni del­l’e­­scusso,

quest’ultimo non era in grado di capire il motivo dell’acco­­glimento dell’istanza

e di contestare la decisione con cognizione di causa. La sua opposizione va

quindi considerata come un valido reclamo contro la sentenza del 22 agosto

2019.

1.2

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso

in esame l’incarto trasmesso dal Giudice di pace non contiene la prova della

notifica della decisione all’escusso. Ricordato che l’onere della prova della

notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che

intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2019.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3), il

reclamo va considerato tempestivo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4).

a) Ora, nella fattispecie il Giudice di pace ha emesso la

decisione impugnata senza comunicare in precedenza a RE 1 la replica della CO 1. Così agendo, il primo giudice ha

manifestamente privato l’escusso di esprimersi sulla replica, violando in tal

modo il suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC).

b) Una

simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione

impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Una

sanatoria è possibile solo se la parte lesa ha avuto modo di esprimersi

liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione

dell’autorità inferiore che

ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.

2.

) e se non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid.

4.

).

c) Nel

caso specifico, la cognizione della Camera è limitata in punto all’accertamento

dei fatti, siccome secondo l’art. 320 lett. b CPC con il reclamo può essere censurato

solo l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 326 cpv. 1 CPC). Orbene, a parte il fatto che

il Giudice di pace non ha dato atto nella sentenza impugnata dei fatti da lui

ritenuti accertati, la controversia verte proprio sulle circostanze della

disdetta del contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione invocato

dall’istante quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Al riguardo

va ricordato che, secon­do la giurisprudenza recente della Camera, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato,

non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni

dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto

bilaterale (come il contratto d’appalto o di mandato), incombe al procedente,

in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri

obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta

“Basler Praxis”: sentenze della CEF 14.2018.102

del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017. 131 dell’11 agosto 2018, consid.

5.

/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823

n. 42c; DTF 145 III 25 consid.

4.3.2

per l’ecce­­zione d’inadempimento).

d) Poiché

la corretta esecuzione del contratto attiene alla questione dell’esistenza di

un titolo di rigetto, il giudice del rigetto deve esaminarla d’ufficio (DTF 103

Ia 52 consid. 2/e), in ogni stadio di cau­sa, a prescindere dalle allegazioni

delle parti (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Qualora, come nel caso in

rassegna, l’istante alleghi in sede di replica di aver correttamente adempiuto

gli obblighi spettantigli in virtù del contratto invocato quale titolo di

rigetto, il giudice deve dare l’occasione al convenuto di esprimersi al

riguardo comunicandogli la replica. Se ha impartito un termine all’istante per

presentare un’eventuale replica, per parità di trattamento deve assegnarne uno

uguale al convenuto per inoltrare se del caso una duplica (sentenza della CEF

14.2016.101

del 19 settembre 2016 consid. 2.1).

e) Ne

discende che la causa non è matura per il giudizio e va quindi retrocessa al

primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) perché emani un nuovo giudizio dopo

aver notificato a RE 1 la replica 16 luglio 2019 della CO

1, assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare un’eventuale duplica

scritta. Qualora il convenuto dovesse dare seguito all’invito, la duplica andrà

comunicata all’istante, ma senza impartirgli un termine per esprimersi, facoltà

che potrà nondimeno esercitare in modo spontaneo. Per evitare un prolungamento

eccessivo della procedura, il Giudice di pace potrà anche, in alternativa,

decidere di convocare le parti a un’udienza, in cui esse avranno facoltà a

turno di esprimersi sulle allegazioni della controparte, a cominciare da RE 1

sulla replica della CO 1 (cfr. sentenza della CEF 14.2015.85 del 25 agosto

2015.

consid. 6).

f) Poiché

il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla

quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa

può esserle retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del

Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I

715.

n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2017.125-7 del 28 luglio 2017

consid. 4.2).

2.

La

necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una

delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente

giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, non avendo RE 1 formulato richiesta motivata al

riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 892.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la

sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla giurisdizione di

prima istanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).