14.2019.174
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Omissione di comunicare la replica al convenuto. Sentenza non sufficientemente motivata. Nozione di reclamo e motivazione
30 settembre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.174
Lugano
30 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 13 maggio 2019
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 settembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 22 agosto 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 892.80
oltre agli interessi dell’8% dal 31 gennaio 2019, indicando quale titolo di
credito il “contratto __________
25/5 del 26.05.15, spese amministrative, spese esecutive”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 maggio
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del’11 giugno 2019. Con replica del 16 luglio
2019, l’istante ha contestato le allegazioni del convenuto.
C. Statuendo con decisione del 22 agosto 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– e
un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
D. Con
scritto dell’8 settembre 2019 indirizzato al Giudice di pace e da quest’ultimo trasmesso
alla Camera quale reclamo contro la decisione appena citata, RE 1 si è opposto
al pagamento richiesto.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che il memoriale deve contenere delle conclusioni chiare (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3) e indicare le ragioni per le quali la sentenza di primo grado è
contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Nel caso in esame, risulta evidente che nell’opporsi al pagamento della
somma richiesta RE 1 contesta la decisione di rigetto e postula implicitamente
la reiezione dell’istanza. Si può d’altronde prescindere dal verificare se il
suo scritto dell’8 settembre 2019 soddisfi anche il secondo requisito. In
effetti, dal momento che la decisione impugnata è insufficientemente motivata,
nella misura in cui il Giudice di pace non si determina sulle osservazioni dell’escusso,
quest’ultimo non era in grado di capire il motivo dell’accoglimento dell’istanza
e di contestare la decisione con cognizione di causa. La sua opposizione va
quindi considerata come un valido reclamo contro la sentenza del 22 agosto
2019.
1.2
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso
in esame l’incarto trasmesso dal Giudice di pace non contiene la prova della
notifica della decisione all’escusso. Ricordato che l’onere della prova della
notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che
intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 129 I 10 consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2019.8 del 16 aprile 2018 consid. 2.3), il
reclamo va considerato tempestivo.
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
a) Ora, nella fattispecie il Giudice di pace ha emesso la
decisione impugnata senza comunicare in precedenza a RE 1 la replica della CO 1. Così agendo, il primo giudice ha
manifestamente privato l’escusso di esprimersi sulla replica, violando in tal
modo il suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC).
b) Una
simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione
impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Una
sanatoria è possibile solo se la parte lesa ha avuto modo di esprimersi
liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione
dell’autorità inferiore che
ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
2.
) e se non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid.
4.
).
c) Nel
caso specifico, la cognizione della Camera è limitata in punto all’accertamento
dei fatti, siccome secondo l’art. 320 lett. b CPC con il reclamo può essere censurato
solo l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 326 cpv. 1 CPC). Orbene, a parte il fatto che
il Giudice di pace non ha dato atto nella sentenza impugnata dei fatti da lui
ritenuti accertati, la controversia verte proprio sulle circostanze della
disdetta del contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione invocato
dall’istante quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Al riguardo
va ricordato che, secondo la giurisprudenza recente della Camera, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato,
non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni
dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto
bilaterale (come il contratto d’appalto o di mandato), incombe al procedente,
in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri
obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta
“Basler Praxis”: sentenze della CEF 14.2018.102
del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017. 131 dell’11 agosto 2018, consid.
5.
/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823
n. 42c; DTF 145 III 25 consid.
4.3.2
per l’eccezione d’inadempimento).
d) Poiché
la corretta esecuzione del contratto attiene alla questione dell’esistenza di
un titolo di rigetto, il giudice del rigetto deve esaminarla d’ufficio (DTF 103
Ia 52 consid. 2/e), in ogni stadio di causa, a prescindere dalle allegazioni
delle parti (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Qualora, come nel caso in
rassegna, l’istante alleghi in sede di replica di aver correttamente adempiuto
gli obblighi spettantigli in virtù del contratto invocato quale titolo di
rigetto, il giudice deve dare l’occasione al convenuto di esprimersi al
riguardo comunicandogli la replica. Se ha impartito un termine all’istante per
presentare un’eventuale replica, per parità di trattamento deve assegnarne uno
uguale al convenuto per inoltrare se del caso una duplica (sentenza della CEF
14.2016.101
del 19 settembre 2016 consid. 2.1).
e) Ne
discende che la causa non è matura per il giudizio e va quindi retrocessa al
primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) perché emani un nuovo giudizio dopo
aver notificato a RE 1 la replica 16 luglio 2019 della CO
1, assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare un’eventuale duplica
scritta. Qualora il convenuto dovesse dare seguito all’invito, la duplica andrà
comunicata all’istante, ma senza impartirgli un termine per esprimersi, facoltà
che potrà nondimeno esercitare in modo spontaneo. Per evitare un prolungamento
eccessivo della procedura, il Giudice di pace potrà anche, in alternativa,
decidere di convocare le parti a un’udienza, in cui esse avranno facoltà a
turno di esprimersi sulle allegazioni della controparte, a cominciare da RE 1
sulla replica della CO 1 (cfr. sentenza della CEF 14.2015.85 del 25 agosto
2015.
consid. 6).
f) Poiché
il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla
quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa
può esserle retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del
Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I
715.
n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2017.125-7 del 28 luglio 2017
consid. 4.2).
2.
La
necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una
delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente
giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, non avendo RE 1 formulato richiesta motivata al
riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 892.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la
sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla giurisdizione di
prima istanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).