14.2019.177
Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato. Richiesta di sospensione in vista di un accordo stragiudiziale
17 febbraio 2020Italiano9 min
5 settembre) il termine impartitole, RE 1 ha inoltrato tardivamente una replica
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Incarto n.
14.2019.177
Lugano
17 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.557 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 11 luglio
2019 da
avv. CO 1, (Francia)
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
RE 1,
(ora patrocinata dall’avv. RA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 9 settembre 2019 dal Pretore aggiunto
supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, l’avv. CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 59'146.94
oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2018, indicando quale titolo di
credito: “Onorari e spese
dovuti per le prestazioni professionali svolte dall’Avv. CO 1 sulla base della
convenzione sottoscritta dalla Sig.ra RE 1 il 25 luglio 2011, oltre a interessi
legali, per l’ammontare complessivo di EUR 52'555.86, al cambio odierno”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 luglio
2019 l’avv. CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte dell’8 agosto 2019. Con replica del 22 agosto 2019
l’istante ha confermato la sua domanda. Il 9 settembre 2019, ossia scaduto (il
5 settembre) il termine impartitole, RE 1 ha inoltrato tardivamente una replica
scritta (giunta alla Pretura dopo l’emanazione della decisione).
C. Statuendo con decisione del 9 settembre 2019, il Pretore aggiunto
supplente ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 59'051.70 (anziché fr. 59'146.94)
oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2018 su fr. 46'728.86,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 800.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2019 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza nonché “un termine per poter raggiungere un accordo
di carattere stragiudiziale”. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 settembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13
settembre 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_
290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui
principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015
consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella decisione impugnata,
il Pretore aggiunto supplente ha
ritenuto che la decisione dell’ordine degli avvocati di __________ del 27
maggio 2015 (“Ordonnance de
taxe”), munita dell’attestato previsto dall’allegato
V della Convenzione di Lugano, con cui l’autorità competente
secondo il diritto francese ha certificato l’esecutività della decisione, costituisce
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ma solo per fr. 59'051.70
in mancanza di un titolo di rigetto per i costi di notifica di € 84.63. Ha d’altronde
respinto tutte le censure sollevate dalla convenuta, dapprima quella secondo
cui il “certificat de non
recours” non sarebbe un valido titolo di rigetto,
siccome l’istante non lo ha mai preteso, poi quella secondo cui la decisione
non le sarebbe stata notificata, visto che agli atti figura una relazione del
competente ufficiale giudiziario italiano che conferma di aver notificato la
decisione alla convenuta il 25 novembre 2015, e infine le censure di
contrarietà all’ordine pubblico svizzero, insufficiente motivata, e di lesione
del principio dell’uguaglianza di trattamento, poiché infondata. Da ultimo, il
Pretore ha rilevato che “le
ulteriori confuse censure” della convenuta sulle
conclusioni del giudice estero non sono ammissibili in quanto il giudice dello
stato nel quale è richiesto il riconoscimento non può riesaminare la decisione
nel merito.
1.3.2
Nel
reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di non aver tenuto conto del
principio del “Notium facere” (recte: “Notum facere”, ovvero rendere noto),
siccome non è stata effettuata alcuna notifica che potesse portarla a
conoscenza “di un’obbligazione
così esosa” da parte dell’istante. Afferma che così
non le è stata data la possibilità di venire a conoscenza del “Quantum debeatur”
(ovvero quanto sia dovuto). In tal
modo, la reclamante ribadisce sostanzialmente un argomento da lei già avanzato
in sede d’osservazioni all’istanza, ma nel reclamo omette di confrontarsi con
la motivazione del giudice di prime cure, ovvero non spiega perché il Pretore
avrebbe sbagliato a ritenere che la notifica della decisione (doc. D) sia stata
comprovata dall’istante mediante la produzione della relazione del competente
ufficiale giudiziario italiano che attesta di aver notificato la decisione alla
convenuta il 25 novembre 2015 (doc. F). Ribadire semplicemente quanto già
esposto in prima sede non costituisce una motivazione sufficiente giusta l’art.
321.
cpv. 1 CPC (v. sopra consid. 1.3). Ad ogni modo, sia detto per abbondanza, non
è determinante l’allegazione – formulata in prima sede ma non ribadita nel
reclamo – secondo cui la convenuta risiede in Svizzera dal 10 febbraio 2014, dal
momento che ciò ancora non dimostra che effettivamente quel giorno non si
trovava all’indirizzo indicato sulla relazione (che risulta essere, o essere
stata la sua abitazione in Italia, cfr. doc. 4).
1.3.3
La
reclamante prosegue rimproverando all’avv. CO 1 di aver trasgredito, nell’ambito
del suo mandato, le tempistiche del “petium” (recte: “petitum” ovvero oggetto della
domanda giudiziale). Tale allegazione non rientra tra quelle enumerate all’art.
81.
LEF e, siccome verte sul merito del credito vantato dall’istante, andava comunque
sollevata nella procedura che ha portato alla decisione del 27 maggio 2015 o
con un ricorso contro tale decisione
(sentenza della CEF 14.2018.2 del 6 giugno 2018 consid. 6).
1.3.4
Infine la reclamante chiede
che le venga assegnato un termine per poter raggiungere un accordo
stragiudiziale con la controparte. La
domanda è nuova e pertanto irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Ad ogni
modo, proroghe di termini e sospensioni
giusta l’art. 126 CPC possono essere concesse solo restrittivamente in casi eccezionali,
stante il carattere sommario e celere della procedura di rigetto dell’opposizione
(sentenza
della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016, consid. 4 con
rinvii). Nel caso in esame, la reclamante non rende verosimile l’esistenza
di trattative in corso tra le parti né spiega perché ha atteso più di quattro
anni per ipotizzare un accordo stragiudiziale. Accordo che rimane comunque
possibile durante la procedura di esecuzione e può porvi fine se ne prevede il
ritiro.
1.3.5
In
definitiva, il reclamo si rivela dunque integralmente irricevibile.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 59'051.70, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv.
– avv.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).