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Decisione

14.2019.177

Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato. Richiesta di sospensione in vista di un accordo stragiudiziale

17 febbraio 2020Italiano9 min

5 settembre) il termine impartitole, RE 1 ha inoltrato tardivamente una repli­ca

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.177

Lugano

17 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.557 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 11 luglio

2019 da

avv. CO 1, (Francia)

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

RE 1,

(ora patrocinata dall’avv. RA 1, )

giudicando sul reclamo del 23 settembre 2019 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 9 settembre 2019 dal Pretore aggiunto

supplente;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 gennaio 2019 dall’Ufficio

di esecuzione di Mendrisio, l’avv. CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 59'146.94

oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2018, indicando quale titolo di

credito: “Onorari e spese

dovuti per le prestazioni professionali svol­te dall’Avv. CO 1 sulla base della

convenzione sottoscritta dalla Sig.ra RE 1 il 25 luglio 2011, oltre a interessi

legali, per l’ammontare complessivo di EUR 52'555.86, al cambio odierno”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza dell’11 luglio

2019 l’avv. CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte dell’8 agosto 2019. Con replica del 22 agosto 2019

l’istante ha confermato la sua domanda. Il 9 settembre 2019, ossia scaduto (il

5 settembre) il termine impartitole, RE 1 ha inoltrato tardivamente una repli­ca

scritta (giunta alla Pretura dopo l’emanazione della decisione).

C. Statuendo con decisione del 9 settembre 2019, il Pretore aggiunto

supplente ha accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 59'051.70 (anziché fr. 59'146.94)

oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2018 su fr. 46'728.86,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 800.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2019 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza nonché “un termine per poter raggiungere un accordo

di carattere stragiudiziale”. Stante l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 23 settembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13

settembre 2019, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_

290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui

principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015

consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella decisione impugnata,

il Pretore aggiunto supplente ha

ritenuto che la decisione dell’ordine degli avvocati di __________ del 27

maggio 2015 (“Ordonnance de

taxe”), munita dell’attestato previsto dall’allegato

V della Convenzione di Lugano, con cui l’autorità competente

secondo il diritto francese ha certificato l’esecutività della decisione, costituisce

un valido titolo di rigetto definitivo del­l’opposizione, ma solo per fr. 59'051.70

in mancanza di un titolo di rigetto per i costi di notifica di € 84.63. Ha d’altronde

respinto tutte le censure sollevate dalla convenuta, dapprima quella secondo

cui il “certificat de non

recours” non sarebbe un valido titolo di rigetto,

siccome l’istante non lo ha mai preteso, poi quella secondo cui la decisione

non le sarebbe stata notificata, visto che agli atti figura una relazione del

competente ufficiale giudiziario italiano che conferma di aver notificato la

decisione alla convenuta il 25 novembre 2015, e infine le censure di

contrarietà all’ordine pubblico svizzero, insufficiente motivata, e di lesione

del principio del­l’uguaglianza di trattamento, poiché infondata. Da ultimo, il

Pretore ha rilevato che “le

ulteriori confuse censure” della convenuta sulle

conclusioni del giudice estero non sono ammissibili in quanto il giudice dello

stato nel quale è richiesto il riconoscimento non può riesaminare la decisione

nel merito.

1.3.2

Nel

reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di non aver tenuto conto del

principio del “Notium facere” (recte: “Notum facere”, ovvero rendere noto),

siccome non è stata effettuata alcuna notifica che potesse portarla a

conoscenza “di un’obbligazio­­ne

così esosa” da parte dell’istante. Afferma che così

non le è stata data la possibilità di venire a conoscenza del “Quantum debeatur”

(ovvero quanto sia dovuto). In tal

modo, la reclamante ribadisce sostanzialmente un argomento da lei già avanzato

in sede d’os­servazioni all’istanza, ma nel reclamo omette di confrontarsi con

la motivazione del giudice di prime cure, ovvero non spiega perché il Pretore

avrebbe sbagliato a ritenere che la notifica della decisione (doc. D) sia stata

comprovata dall’istante mediante la produzione della relazione del competente

ufficiale giudiziario italiano che attesta di aver notificato la decisione alla

convenuta il 25 novembre 2015 (doc. F). Ribadire semplicemente quanto già

esposto in prima sede non costituisce una motivazione sufficiente giusta l’art.

321.

cpv. 1 CPC (v. sopra consid. 1.3). Ad ogni modo, sia detto per abbondanza, non

è determinante l’allegazione – formulata in prima sede ma non ribadita nel

reclamo – secondo cui la convenuta risiede in Svizzera dal 10 febbraio 2014, dal

momento che ciò ancora non dimostra che effettivamente quel giorno non si

trovava all’indirizzo indicato sulla relazione (che risulta essere, o essere

stata la sua abitazione in Italia, cfr. doc. 4).

1.3.3

La

reclamante prosegue rimproverando all’avv. CO 1 di aver trasgredito, nell’ambito

del suo mandato, le tempistiche del “petium” (recte: “petitum” ovvero oggetto della

domanda giu­diziale). Tale allegazione non rientra tra quelle enumerate all’art.

81.

LEF e, siccome verte sul merito del credito vantato dall’istante, andava comunque

sollevata nella procedura che ha portato alla decisione del 27 maggio 2015 o

con un ricorso contro tale decisione

(sentenza della CEF 14.2018.2 del 6 giugno 2018 consid. 6).

1.3.4

Infine la reclamante chiede

che le venga assegnato un termine per poter raggiungere un accordo

stragiudiziale con la contropar­te. La

domanda è nuova e pertanto irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Ad ogni

modo, proroghe di termini e sospensioni

giusta l’art. 126 CPC possono essere concesse solo restrittivamente in casi eccezionali,

stante il carattere sommario e celere della procedura di rigetto dell’opposizione

(sentenza

della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016, consid. 4 con

rinvii). Nel caso in esame, la reclamante non rende verosimile l’esistenza

di trattative in corso tra le parti né spiega perché ha atteso più di quattro

anni per ipotizzare un accordo stragiudiziale. Accordo che rimane comunque

possibile durante la procedura di esecuzione e può porvi fine se ne prevede il

ritiro.

1.3.5

In

definitiva, il reclamo si rivela dunque integralmente irricevibile.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 59'051.70, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv.

– avv.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).