14.2019.178
Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento del credito dell’istante prima della pronuncia
5 dicembre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.178
Lugano
5 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.384 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 gennaio
2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 26 settembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 25 settembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 19
gennaio 2018, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo
valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi
confronti per crediti di complessivi fr. 219'241.45.
B. All’udienza
di discussione del 16 maggio 2018, l’istante ha confermato la propria domanda,
mentre la convenuta vi si è opposta, sostenendo di avere appena venduto un
terreno e che avrebbe potuto versarne il prezzo, di circa fr. 100'000.–,
verosimilmente entro la fine settembre del 2018. Le parti hanno allora
convenuto di rinviare l’udienza al 19 settembre 2018. In occasione della nuova
udienza, la convenuta ha nuovamente postulato un rinvio al 12 dicembre 2018,
facendo valere di essere in procinto di vendere una particella per fr. 110'000.–.
La sua richiesta è stata accolta. Le parti hanno poi deciso un terzo
differimento al 10 aprile 2019, la convenuta avendo dimostrato di avere versato
proprio il 12 dicembre 2018 ulteriori fr. 20'000.–. In occasione della
quarta udienza, la RE 1 ha chiesto e ottenuto un quarto rinvio al 10 luglio
2019, allegando che si sarebbe procurata la liquidità necessaria per pagare il
credito dell’istante “vendendo
la casa”. Infine, alla quinta udienza la convenuta si
è nuovamente opposta all’istanza assicurando che avrebbe versato il dovuto
entro la fine agosto del 2019.
C. Statuendo
con decisione 25 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 settembre
2019 per ottenere,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato nel frattempo tutti i
crediti dell’istante. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il 1° ottobre 2019, la reclamante ha prodotto la
documentazione comprovante il pagamento di fr. 230'000.– all’istante prima
della pronuncia del fallimento. Entro il termine impartitole, la controparte
non ha presentato osservazioni al reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 26 settembre
2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 quello stesso giorno, in concreto
il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure l’integrazione del 1° ottobre
2019.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).
2. In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
2.1 La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili,
lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo
sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti
mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,
è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue
attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i
contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale
federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino
un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il
debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere
soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze
del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
2.2 Con
l’integrazione al reclamo del 1° ottobre 2019, la RE 1 ha prodotto la prova di
aver effettuato, nel 2018 (dopo la presentazione dell’istanza), tre versamenti
all’istante per complessivi fr. 230'000.– (doc. AG), che a suo dire – non
contestato da quest’ultima – saldano le sue pretese. Orbene, la CO 1 aveva
fondato l’istanza proprio sul mancato pagamento delle proprie pretese,
determinate in fr. 219'241.45 complessivi. Ricordato che in assenza di
fatti nuovi ammissibili giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF, il momento determinante
per valutare se esiste un motivo di fallimento è quello dell’emanazione del
giudizio di prima sede (sentenze del Tribunale federale 5A_354/2016 del 22
novembre 2016 consid. 6.2.1 e della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019
consid. 2.4), va constatato che quando il Pretore ha statuito la RE 1 aveva ripreso
Fatti
i suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art.
190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste(va) più. Inoltre difettava anche un altro presupposto, ovvero la verosimile esistenza di pretese dell’istante nei confronti della convenuta (già citata sentenza della CEF
14.2019.202, consid. 2.1/a). Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento della RE 1
annullato.
Considerandi
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 25 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).