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Decisione

14.2019.179

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contributi a un fondo di previdenza professionale. Decorrenza degli interessi di mora. Nuova conclusione in sede di reclamo

24 dicembre 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di Mendrisio, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 34'209.95

oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019, indicando quale titolo di

credito i “contributi 2018 –

Fattura finale 28.01.2019”;

che

avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2

settembre 2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud;

che

nel termine impartito, la parte convenuta non ha

presentato osservazioni scritte all’istanza;

che statuendo con decisione del 18 settembre 2019, il Pretore aggiunto

supplente ha parzialmente accolto l’istanza, limitatamente a fr. 34'209.95

oltre agli interessi del 5% dal 28 febbraio 2019 (anziché dal 29 gennaio 2019),

ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 300.– complessivi e un’indennità di fr. 20.– a favore della parte istante a titolo di spese necessarie;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 24 settembre 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza,

compresi gli interessi del 5% dal 29 gennaio;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 24 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 19

settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

Considerandi

che

in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su

un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura

privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente

eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2);

che

nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha considerato che l’annuncio

della massa salariale del 2018 e il relativo riconoscimento del totale di fr. 104'209.97

dovuto per il 2018 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione (fr. 34'209.95

pari al contributo dovuto sulla parte della massa salariale che eccede fr. 1'000'000.–);

che

il primo giudice ha invece ritenuto che gli interessi di mora decorrono

soltanto dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura del 29

gennaio 2019 agli atti (recte: dal giorno successivo), ovvero dal 28 febbraio 2019, come previsto

dall’art. 9 cpv. 4 del “Regolamento FAR” prodotto dall’istante;

che

nel reclamo la RE 1 rileva di aver erroneamente indicato nell’istanza che gli

interessi di mora decorrono a partire dalla scadenza della fattura;

che

in realtà, a suo dire, gli stessi devono essere calcolati a partire dalla data

della fatturazione, come risulta dall’art. 41bis cpv. 1 lett. a-d OAVS,

ripreso all’art. 9 cpv. 4 lett. c del “Regolamento FAR”;

che

la reclamante ammette però di aver scritto nell’istanza per errore che gli

interessi di mora del 5% sono addebitati “a partire dalla scadenza della fattura” e che il convenuto li deve pagare da tale scadenza;

che

di conseguenza quanto assegnato dal Pretore aggiunto supplente corrisponde a

quanto richiesto dall’istante;

che

nuove conclusioni in sede di reclamo sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

la reclamante deve sopportare le conseguenze del proprio errore;

che

siccome la decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3), il pronunciato non priva la reclamante del diritto di presentare

eventualmente una nuova istan­za onde estendere il rigetto dell’opposizione

agli interessi di mora del 5%

su fr. 34'209.95 maturati dal 29 gennaio al 27 febbraio 2019, pari a fr. 137.80;

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone problemi di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come visto di fr. 137.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).