14.2019.180
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Pagamento parziale dell’esecuzione. Fatto nuovo inammissibile in sede di reclamo
17 febbraio 2020Italiano7 min
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 5'697.45.
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Incarto n.
14.2019.180
Lugano
17 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.2991 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 giugno 2019
dalla
CO 1,
(rappresentata dalla RA 1, )
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 24 settembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 23 settembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 giugno 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 8'303.40
oltre agli interessi del 3.75% dal 1° gennaio 2019 e di fr. 500.–,
indicando quali titoli di credito l’“accordo di pagamento del 20.05.2019 per il contratto LPP G49748-01
(Domanda di esecuzione manuale)” rispettivamente le “spese d’incasso”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 giugno
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 5'697.45.
All’udienza di discussione tenutasi il 23 settembre 2019, nessuno
è comparso.
C. Statuendo seduta stante con decisione del 23 settembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta per l’importo chiesto con l’istanza (fr. 5'697.45
oltre agli interessi di mora del 3.75% dal 1° gennaio 2019), ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 24 settembre 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 24 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 lo
stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1,
in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza
5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è
possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non
significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata
resiste alla critica.
1.3.1
Nella
decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’istante
e segnatamente l’accordo di pagamento e riconoscimento di debito sottoscritto
dalla convenuta il 25 maggio 2019 costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per fr. 10'303.40, ma ha limitato il rigetto
al saldo richiesto con l’istanza (fr. 5'697.45), tenuto conto in
particolare dei due acconti di complessivi fr. 4'580.– versati il 10
aprile e il 24 maggio 2019.
1.3.2
Nel reclamo, la RE 1 si scusa anzitutto per non aver presenziato all’udienza
spiegando di aver dato a torto per scontato “che il precetto fosse stato ritirato” siccome “il dovuto
reclamato” dall’istante risultava già da lei pagato l’11
luglio 2019, come si evince dall’estratto conto al 18 luglio 2019 annesso al
reclamo. La reclamante precisa poi che il saldo a favore dell’istante risultante
da tale estratto “è da
riferirsi ai 1000 chf che hanno chiesto per la loro domanda di esecuzione e il
rigetto”.
1.3.2.1
Sennonché,
in tal modo, la reclamante si limita a eccepire un fatto non invocato in prima
sede – il versamento dell’11 luglio 2019, tra l’inoltro dell’istanza del 13
giugno 2019 e l’udienza tenutasi il 23 settembre 2019 – fondato su un estratto
conto (del 18 luglio 2019) prodotto per la prima volta con il reclamo. Fondato
esclusivamente su un’allegazione di fatto nuova e su un mezzo di prova nuovo,
di cui non è possibile tenere conto in questa sede (v. sopra consid. 1.2), il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza
irricevibile.
1.3.2.2
A
scanso di equivoci, i due acconti di fr. 2'580.– e fr. 2'893.–
versati il 13 giugno e l’11 luglio 2019 sono stati registrati dall’Ufficio d’esecuzione
in deduzione del debito posto in esecuzione, e tenuto conto degli interessi e
delle spese esecutive – ma non ancora delle spese processuali della causa di
rigetto – di cui la reclamante risponde in ragione della tardività dei suoi
acconti, il saldo ammonta al momento attuale a fr. 376.75.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'697.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).