14.2019.181
Fallimento. Dilazione di pagamento (piano di pagamento a rate) convenuta prima della pronuncia del fallimento
9 ottobre 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.181
Lugano
9 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza presentata il 21 maggio 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 30 settembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 25 settembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 21 maggio 2019 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'933.45.
Fatti
B. All’udienza
di discussione dell’11 settembre 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 25 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 settembre
2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere concluso con l’istante,
prima del fallimento, un accordo di pagamento a rate dell’importo posto in
esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
alla sua successiva richiesta di annullamento del fallimento.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 30 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1
il 26 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto uno scritto del 30 settembre 2019 (doc.
E), con cui l’istante ha chiesto all’Ufficio dei fallimenti di Lugano di
annullare il fallimento, precisando di aver convenuto con la RE 1 nel mese di
maggio del 2019 un piano di pagamento prevedente il versamento di rate di fr. 1'000.–
mensili e dando atto che lo stesso è stato rispettato, ciò che risulta del
resto dalle ricevute accluse al reclamo (doc. D). Ha d’altronde indicato che in
caso di (futuro) mancato rispetto del piano avrebbe proceduto a presentare una
nuova domanda di fallimento. Se ne deduce che la CO 1 ha concesso alla convenuta
una dilazione nel maggio del 2019 – come s’intuisce dall’email 28 maggio 2019
allegata al reclamo (doc. C terzo foglio) –, ovvero prima della pronuncia del
fallimento (del 26 settembre). L’avesse saputo per tempo, il Pretore avrebbe respinto
l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Il
reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato, senza che sia necessario
verificare la solvibilità della reclamante (giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, i cui tardivi primi pagamenti (dopo la scadenza
del termine indicato nella comminatoria di fallimento) hanno reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 25 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).