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Decisione

14.2019.181

Fallimento. Dilazione di pagamento (piano di pagamento a rate) convenuta prima della pronuncia del fallimento

9 ottobre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione dell’11 settembre 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 25 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 settembre

2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, asserendo di avere concluso con l’istante,

prima del fallimento, un accordo di pagamento a rate dell’importo posto in

esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

alla sua successiva richiesta di annullamento del fallimento.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 30 settembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1

il 26 settembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto uno scritto del 30 settembre 2019 (doc.

E), con cui l’istante ha chiesto all’Ufficio dei fallimenti di Lugano di

annullare il fallimento, precisando di aver convenuto con la RE 1 nel mese di

maggio del 2019 un piano di pagamento prevedente il versamento di rate di fr. 1'000.–

mensili e dando atto che lo stesso è stato rispettato, ciò che risulta del

resto dalle ricevute accluse al reclamo (doc. D). Ha d’altronde indicato che in

caso di (futuro) mancato rispetto del piano avrebbe proceduto a presentare una

nuova domanda di fallimento. Se ne deduce che la CO 1 ha concesso alla convenuta

una dilazione nel maggio del 2019 – come s’intuisce dall’email 28 maggio 2019

allegata al reclamo (doc. C terzo foglio) –, ovvero prima della pronuncia del

fallimento (del 26 settembre). L’avesse saputo per tempo, il Pretore avrebbe respinto

l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Il

reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato, senza che sia necessario

verificare la solvibilità della reclamante (giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, i cui tardivi primi pagamenti (dopo la scadenza

del termine indicato nella comminatoria di fallimento) hanno reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 25 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).