14.2019.182
Rigetto definitivo dell’opposizione. Interessi di mora. Designazione erronea di una parte. Eccezione di compensazione
26 febbraio 2020Italiano17 min
il contrario – non poteva avere alcun dubbio ragionevole sull’identità dell’escutente,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.182
Lugano
26 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2018.2863 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 maggio 2018
dalla
CO 1,
(patrocinata dallo PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 30 settembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 10 settembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 maggio 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 78'045.90
oltre agli interessi del 5% dal 30 aprile 2018, indicando quale titolo di
credito la “sentenza
definitiva del Tribunale federale del 30 aprile 2018, 4A – 639 / 2017 RE 1 c. CO
1”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 maggio
2018 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
15 ottobre 2018, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta vi si è opposta producendo un allegato di risposta scritta che è
stato integrato nel verbale d’udienza. Con replica del 7 dicembre 2018 l’istante
ha confermato la propria domanda. Con duplica del 21 gennaio 2019 la parte
convenuta ha ribadito il suo punto di vista. Mediante “replica spontanea” (recte: triplica) del
6 febbraio 2019 e quadruplica del 25 febbraio 2019 le parti si sono
riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.
C. Statuendo con decisione del 10 settembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 2'300.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 settembre 2019 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso
concreto la sentenza è stata notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 18
settembre 2019, di modo che il termine di dieci giorni è scaduto sabato 28
settembre, tranne essere riportato a lunedì 30 settembre 2019 in virtù dell’art.
142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell'art. 31 LEF). Presentato l’ultimo giorno del
termine, il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la sentenza del 26 ottobre 2017
dell’Obergericht del Canton Zugo, unitamente alla sentenza del 30 aprile 2018
della prima Camera civile del Tribunale federale, costituisce un valido titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione. Ha d’altronde respinto tutte le eccezioni
sollevate dal convenuto, tra cui quella di compensazione e quella secondo cui
l’esecuzione e la procedura di rigetto sarebbero inficiate nella loro validità
siccome promosse da un creditore “inesistente”.
Per
quanto concerne la compensazione eccepita dal convenuto con un credito di fr. 500'000.–
vantato dalla PI 1 nei confronti della CO 1, di cui egli ha affermato di essere
cessionario nella misura di fr. 100'000.–, il Pretore ha ritenuto che la
questione della sussistenza di tale pretesa poteva essere lasciata aperta posto
che, ad ogni modo, nell’ambito del rigetto definitivo la contro pretesa del
debitore che invoca la compensazione dev’essere provata con una sentenza o
riconosciuta senza alcuna riserva, ciò che in concreto ha reputato di non
essere il caso.
Per
quanto attiene invece alla censura sollevata dal convenuto con la duplica, secondo
cui il precetto esecutivo è stato emesso a nome di un “creditore inesistente”
siccome la società CO 1 è stata cancellata dal registro di commercio già dall’agosto
2017, il Pretore ha considerato che tale argomentazione, oltre a essere infondata,
rasenta la temerarietà, poiché il convenuto ha prodotto un estratto del
registro di commercio in cui ha occultato l’indicazione del motivo della
cancellazione, che secondo la versione integrale poi presentata dall’istante in
sede di triplica consiste nella fusione della CO 1 con la CO 1 di __________.
Il primo giudice ha d’altronde respinto la richiesta del convenuto di
estromettere dall’incarto l’estratto integrale, rilevando che l’istante, confrontata
con un’argomentazione mai sollevata prima della duplica, aveva il diritto di
prendere posizione in merito con la triplica.
4. Con
il reclamo, RE 1 sostiene anzitutto che il Pretore sbaglia a sostenere che il
precetto esecutivo e la procedura di rigetto dell’opposizione siano valide
anche se avviate a nome e per conto di una società cancellata a prescindere dal
motivo della cancellazione (fusione o altro). A sua mente, la dimostrazione –
tardiva e proceduralmente irrita – apportata dalla controparte mediante la
produzione dell’estratto completo non permette comunque di sanare l’esecuzione
e la procedura di rigetto avviate a nome e per conto di una società non più
esistente. Il reclamante critica anche il rifiuto da parte del Pretore di
estromettere dall’incarto il noto estratto ritenendo senza rilievo che l’istante
abbia prodotto tale documento a fronte di una sua contestazione sollevata per
la prima volta in sede di duplica, dato che spettava all’istante dimostrare fin
dall’inizio la sua legittimazione, ciò che in concreto non ha fatto.
4.1 In realtà, contrariamente
a quanto sostiene il reclamante, la società escutente non è “inesistente” bensì è
solo stata erroneamente designata. Ora, secondo una giurisprudenza
consolidata, la designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta
di una parte non determina la nullità del procedimento e può essere rettificata
qualora ogni rischio di confusione possa essere escluso (DTF 131
Fatti
I 63, consid. 2.2, 114 III 64, consid. 1/a; sentenze
del Tribunale federale 5A_34/2016 del 30 maggio 2016 consid. 3.3.1 e della
CEF 14.2012.101 del 16 agosto 2012, RtiD 2013 I 829 n. 51c, e 14.2019.87 del 28
agosto 2019). Nel caso specifico, il convenuto – che neppure afferma
il contrario – non poteva avere alcun dubbio ragionevole sull’identità dell’escutente,
né poteva verificarsi un qualsiasi equivoco visto che la sua corretta ragione
sociale deve considerarsi notoria (v. sotto consid. 4.2). Per tacere del fatto
che, come rilevato dal Pretore, perfino il convenuto stesso in tutti i suoi
allegati procedurali antecedenti la duplica – e già nella procedura di ricorso
sfociata nella sentenza del Tribunale federale dell’aprile 2018 (doc. C) – ha
sempre designato la controparte con la vecchia ragione sociale senza eccepire
alcunché.
4.2 Non pago di aver prodotto
un estratto del registro di commercio troncato in mala fede (doc. 8), RE 1 – e
con lui il suo patrocinatore – insiste nel contestare la produzione dell’estratto
completo (doc. Q) e nel chiederne l’estromissione dall’incarto. Tale atteggiamento
non solo è contrario al principio della buona fede, dal momento che il
reclamante non invoca un rischio di confusione (già citata sentenza del
Tribunale federale 5A_34/2016 consid. 3.3.1), ma misconosce che le informazioni
inerenti alla fusione con ripresa di attivi e passivi della CO 1, siccome
sono contenute in un registro – quello di commercio – d’impronta ufficiale e
liberamente consultabile sul relativo sito internet della Confederazione,
costituiscono fatti notori, che secondo l’art. 151 CPC non devono
essere né allegati né provati (sentenze
della CEF 14.2018.65 del 9 ottobre 2018, consid. 7.1 e 14.2017.71 del 4
settembre 2017, consid. 5, con rinvio alle sentenze del
Tribunale federale 2C_82/2015 del 2 luglio 2015, consid.
6.2 e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1). La censura non merita di
conseguenza alcuna protezione (art. 2 cpv. 2 CC).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), anche in assenza di contestazioni come nel caso in
esame, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella
fattispecie l’istante fonda la propria domanda sulla decisione del 26 ottobre
2017 dell’Obergericht di Zugo (doc. E), mediante la quale RE 1, in via solidale
con il figlio __________, è stato condannato a risarcire fr. 71'045.90
alla CO 1 e a versarle fr. 3'500.– per ripetibili, e sulla sentenza del 30
aprile 2018 (doc. C) con cui il Tribunale federale ha respinto il ricorso
interposto contro la decisione cantonale, ponendo a carico dei ricorrente,
sempre in via solidale, ulteriori fr. 3'500.– per ripetibili. È pacifico
che entrambe le decisioni sono esecutive e passate in giudicato, sicché
entrambe costituiscono valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione, di complessivi fr. 78'045.90.
5.2 L’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione anche
per gli interessi di mora del 5% dal 30 aprile 2018, ossia dalla data in cui è
stata emanata la sentenza del Tribunale federale (doc. C). È invero dubbio che
la pretesa di fr. 3'500.– per le ripetibili della sede federale abbia
generato interessi di mora già dalla pronuncia di quella sentenza, giacché le
decisioni impugnabili solo con un rimedio giuridico privo di effetto sospensivo
automatico, alla stregua del reclamo (art. 325 CPC) o del ricorso in materia
civile al Tribunale federale (art. 103 cpv. 1 LTF), non diventano esecutive né
passano in giudicato alla data in cui sono emanate o intimate bensì al momento
della loro notifica alla parte soccombente malgrado il testo errato dell’art.
61 LTF (sentenza della CEF 14.2017. 138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 818
n. 40c, consid. 5.2/a e 5.2/d con rinvii). In assenza d’indicazioni più precise
la pretesa in questione non potrebbe ritenersi esigibile prima del giorno
successivo alla notifica del precetto esecutivo (sentenza del Tribunale
federale 5D_13/2016 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3), ossia prima del 24
maggio 2018 (doc. B). Per contro, le altre pretese di fr. 71'045.90 e fr. 3'500.–
riconosciute dall’Obergericht di Zugo sono esigibili già dalla notifica della
decisione cantonale, al più tardi il 3 gennaio 2018 (decisione di fissazione
del termine di risposta, doc. C), visto il rifiuto del Tribunale federale di
concedere l’effetto sospensivo mediante decisione del 22 febbraio 2018 (doc. C,
pag. 3 ad B). Considerato che gli interessi di mora relativi alla prima pretesa
dal 30 aprile al 24 maggio 2018, al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), ammonterebbero solo a fr. 11.70, mentre quel-li
maturati sul secondo credito, di complessivi fr. 74'545.90, dal 3 gennaio al 30
aprile 2018 raggiungono fr. 1'211.40, l’estensione del rigetto agli interessi
di mora per entrambe le pretese dal 30 aprile 2018 non lede il divieto di
accordare all’istante più di quanto abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC),
ricordato che tale divieto si applica all’importo globale rivendicato dalla
parte e non alle singole pretese se non sono singolarmente specificate nella
domanda (cfr. DTF 119 II 397 consid. 2; 143 III 258 consid. 3.3).
6. Con il reclamo, RE 1
ripropone poi l’eccezione di compensazione, lamentando che il Pretore non è
Considerandi
nemmeno entrato nel merito della questione, respingendola senza valutare i
documenti prodotti e senza spiegare perché gli stessi non sarebbero sufficienti
alla compensazione, violando così il suo diritto di essere sentito.
In realtà, il Pretore
ha chiaramente specificato che le condizioni per opporre un credito in
compensazione nell’ambito di un rigetto definitivo non erano in concreto
adempiute, visto che l’escusso non ha
prodotto un titolo esecutivo e l’istante non ha riconosciuto tale pretesa “senza riserve”, anzi ha sollevato contestazioni
relative all’adempimento delle condizioni contenute nel “Going Concern Transfer Agreement” sul quale il reclamante
fonda la contro pretesa. La sentenza impugnata risulta così sufficientemente
motiva-
ta, tanto che il reclamante
l’ha capita dal momento che la contesta nel merito (v. sotto consid. 7.1).
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
Nella procedura di rigetto
definitivo sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e
dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio
2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto
provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del
credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.
1.
LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata
soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come
nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85
LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid.
2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche
delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo
importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle
regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice
del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).
Tra
i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione.
Tuttavia, un tale modo di estinzione del debito va ammesso solo se la pretesa
posta in compensazione risulta pure da un titolo esecutivo o se la controparte
l’abbia ammessa senza riserve (DTF 115 III 100 consid. 4, tra le altre sentenza
della CEF 14.2014.3 del 14 gennaio 2014). L’escusso che invoca
l’estinzione per compensazione del credito posto in esecuzione deve dimostrare
con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito compensante) ma
anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. Ove si fondi su un riconoscimento di debito sottoscritto
dall’escutente, tale prova non sussiste se il credito vantato dall’escusso è
contestato giudizialmente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3; meno
restrittivi: Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 238
in basso, secondo il quale la contestazione dovrebbe essere resa verosimile; Sylvain
Marchand, Précis de droit des
poursuites, 2a ed., 2013, pag. 64 ad 3, che riserva l’ipotesi della
contestazione a priori fantasiosa; già citata sentenza
della CEF 14.2017.138, consid. 6.2/a, e sentenze della CEF 14.2016.290 del 2 marzo 2017, consid. 5.2; 14.2016.118 del 21 ottobre 2016, consid. 6.3).
7.1
Nel
caso concreto, il reclamante rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto che
per opporre un credito in compensazione nell’ambito di un rigetto definitivo
sia necessaria una sentenza ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF quando in realtà
basterebbe un riconoscimento di debito che permette il rigetto provvisorio
dell’opposizione, come il “Going
Concern Transfer Agreement” firmato dall’istante.
7.2
Così
argomentando il reclamante si limita però a ribadire la propria tesi senza
confrontarsi con la motivazione del Pretore né con la giurisprudenza e la
dottrina citate, secondo cui l’eccezione di compensazione non dev’essere solo
resa verosimile ma anche provata con documenti incontestabili, ovvero con una
decisione accertante l’esistenza della pretesa posta in compensazione o un suo riconoscimento senz’alcuna riserva (v. anche
sopra consid. 7). Insufficientemente motivata, la censura risulta quindi
inammissibile (sopra consid. 1.2).
7.3
Ad
ogni modo la censura sarebbe anche infondata nel merito, poiché in sede di replica (pagg. 4 - 6) l’istante ha contestato sia l’esistenza
del credito compensante, evidenziando che già con lettere del luglio e
settembre 2015 (doc. N, O e P) si era
opposta al pagamento di fr. 500'000.– alla PI 1,
siccome non riteneva adempiute le condizioni contenute nel “Going Concern Transfer Agreement” (doc. 1, punto 4) cui era subordinato tale pagamento,
sia la validità della cessione parziale del credito per fr. 100'000.– ad RE
1.
stante il divieto di cessione senza
il consenso scritto dell’acquirente previsto dallo stesso Agreement (doc. 1,
clausola 15.3). Non si è quindi in presenza di un riconoscimento senz’alcuna riserva. Rimane
comunque salva la facoltà per il reclamante di far valere il preteso credito in
una procedura separata.
8.
Infine,
RE 1 sostiene che le ripetibili concesse dal giudice di prime cure “siano troppo elevate” e ritiene che
l’ammontare debba tener conto del fatto che la procedura poteva essere evitata “qualora il creditore avesse fatto maggiore chiarezza”.
Anche tale censura è inammissibile, poiché il reclamante non ha quantificato le
spese e le ripetibili che ritiene corrette, disattendo così i requisiti minimi
di motivazione derivanti dall’art. 321
cpv. 1 CPC (sentenze della CEF 14.2015.22 dell’11 maggio 2015, consid. 6
e 14.2015.206 del 4 febbraio 2016, consid. 5).
9.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 78'045.90,
raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).