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Decisione

14.2019.184

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti d’appalto. Eccezione d’inadempimento. "Basler praxis". Onere di allegazione e prova della riparazione dei difetti

3 marzo 2020Italiano13 min

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori

Source ti.ch

Incarti n.

14.2019.184

14.2019.185

Lugano

3 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause 35-19-S e 38-19-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanze 26 marzo 2019

e 2 aprile 2019 dalle società

RE 1, IT-__________

RE 2, __________

(patrocinate dall’__________. PA

1, __________)

contro

CO 1, __________

(ora patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

giudicando sui reclami del 3 ottobre 2019

presentati dall’RE 1 e dall’RE 2 contro le decisioni emesse il 23 settembre

2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con due precetti esecutivi n. __________ e __________ entrambi

emessi il 6 marzo 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, l’RE 1 e l’RE 2 hanno escusso CO 1, la prima per l’in­casso di fr. 2'847.42 oltre agli

interessi di mora del 5% dal 13 febbraio 2018 (indicando quale titolo di

credito la “Fattura n.51/F del

13.02.2018”), fr. 71.85 oltre agli interessi di

mora del 5% del 29 gennaio 2018 (per “Recupero IVA del 29.01.2018”), fr. 449.55

oltre agli interessi di mora del 5% dal 15 febbraio 2018 (“Recupero IVA del 15.02.2018”) e fr. 386.10 oltre agli interessi di mora del 5% dal 18 dicembre

2017 (“Recupero IVA del 18.12.2017”), e la seconda per fr. 745.20 oltre agli interessi di mora del 5%

dal 18 dicembre 2017 (per “fattura

n. 183/2017 del 18.12.2017”) e fr. 1'141.62 oltre

gli interessi di mora del 5% dal 15

febbraio 2018 (“fattura n. 16/2018 del 15.02.2018”).

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del 26

marzo e del 2 aprile 2019 l’RE 1 e l’RE 2 ne hanno chiesto il rigetto

provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca, la prima

limitatamente a fr. 2'677.94 (anziché fr. 2'847.42) e fr. 449.55

(in luogo di fr. 449.55, fr. 71.85 e fr. 386.10). Nel termine

impartito, la convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni scritte del 17

e del 24 aprile 2019. Con repliche del 15 maggio 2019 le parti istanti hanno

riconfermato le proprie domande, salvo per l’RE 1 ridurre la sua prima pretesa a

fr. 2'223.78 (anziché fr. 2'677.94).

C. Statuendo con decisioni

del

23 settembre 2019, il Giudice di pace ha respinto le istanze e posto

a carico delle escutenti la tassa di giustizia di fr. 180.– nella prima

causa e di fr. 150.– nella seconda.

D. Contro

le sentenze appena citate l’RE 1 e l’RE 2 sono insorte a questa Camera con due

reclami distinti del 3 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento

della propria istanza. Il 30 ottobre 2019 il presidente della Camera ha

congiunto le procedure. Con un unico allegato d’osservazioni ai reclami del­l’11

novembre 2019 CO 1 ha concluso per la reiezione di entrambi i reclami. Con

replica spontanea del 15 novembre 2019 le reclamanti hanno confermato la

propria domanda.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentati il 3 ottobre 2019 contro le sentenze notificate al patrocinatore

dell’RE 1 e dell’RE 2 il 25 settembre, in concreto i reclami sono tempestivi.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La

decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nelle

decisioni impugnate, il Giudice di pace ha respinto le istanze dopo aver

ritenuto che le fatture prodotte dall’RE 1 e dall’RE 2 non costituiscono validi

titoli di rigetto provvisorio del­l’opposizione.

4. Nei

reclami, le istanti rimproverano al primo giudice di aver interpretato

in maniera giuridicamente erronea i mezzi di prova da loro prodotti. Egli avrebbe

infatti inspiegabilmente basato le sue decisioni sulle copie delle fatture

accluse alle istanze omettendo di prendere in considerazione i contratti d’appalto

posti a fondamen­to delle loro pretese, che a loro dire adempiono i requisiti

per l’ot­tenimento del rigetto provvisorio

dell’opposizione, posto che le ope­re sono state correttamente eseguite

e vi è identità tra il debitore escusso e quello risultante dal riconoscimento

di debito, tra i creditori escutenti e quelli indicati

sui contratti

e tra la somma posta

in esecuzione e il credito derivante dai contratti d’appalto.

5. Ritenendo

a torto che si trattasse delle copie delle fatture, il Giudice di pace ha effettivamente

individuato male i titoli di rigetto esplicitamente indicati dalle parti

istanti (ad 5 delle rispettive istan­ze), ovvero i quattro contratti d’appalto da

esse prodotti (doc. B e C), relativi alla

fornitura da parte dell’RE 1 di un portoncino in PVC e di un portone

sezionale e alla loro posa a cura dell’RE 2 (che in quel tempo si chiamava

ancora __________). Poiché il primo giudice non ha esaminato i veri argomenti

delle istanti, potrebbe giustificarsi l’annullamento delle sentenze impugnate e

la retrocessione delle cause a lui per nuovo giudizio. Tenuto conto del fatto,

però, che le reclamanti non postulano l’an­nullamento delle decisioni avversate,

bensì l’accoglimento delle istanze, e che le cause sono mature per il giudizio

– entrambe le parti avendo avuto la

facoltà di esprimersi sulla questione – motivi di economia processuale e

di celerità inducono la Camera a statuire essa stessa senza indugio (art. 327

cpv. 3 lett. b CPC), sostituendo la propria motivazione a quella delle

decisioni di prima sede.

6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Costituisce un riconoscimento

di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura

privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riser­ve

né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di appalto

firmato dal committente costituisce in linea di massima un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’oppo­sizione per la mercede convenuta fintanto che l’opera

sia stata compiuta e consegnata conformemente ai patti (art. 372 CO e 82 cpv. 1

LEF).

6.1 Nella

fattispecie, i contratti d’appalto (doc. B e C) prodotti dalle istanti, siccome

firmati da CO 1, costituiscono di principio un valido riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il prezzo ivi convenuto, a condizione tuttavia

che le opere commissionate siano state realizzate e consegnate conformemente ai

patti (v. sopra consid. 6).

6.2 Dal

profilo processuale, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente

circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento

delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto

bilaterale (come il contratto d’appalto), incombe al procedente, in virtù dell’art.

82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde

ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso

della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenze della CEF

14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018,

consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II

823 n. 42c; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).

6.3 Nelle

osservazioni ai reclami, CO 1 sostiene che il Giudice di pace, nel negare il

rigetto provvisorio dell’opposizione, ha correttamente applicato il diritto. Essa

fa presente di aver eccepito in sede d’osservazioni all’istanza l’esistenza d’importanti

difetti – immediatamente segnalati alla controparte, che li avrebbe

pacificamente ammessi – così come la mancata sistemazione dei medesimi, e di

aver prodotto a sostegno delle proprie allegazioni un’abbondante documentazione

e diversi scambi di corrisponden­za elettronica con la controparte. Rammentato

il tenore della cosiddetta “Basler

praxis”, CO 1 rileva che a fronte di quell’eccezione le istanti non hanno allegato e

prodotto alcun mez­zo probatorio atto a comprovare il corretto

adempimento delle prestazioni contrattuali poste a loro carico, disattendendo

così gravemente al loro obbligo processuale di fornire controprove (“Gegenbeweisung”).

6.4 Sta di

fatto che, in sede di osservazioni all’istanza di rigetto, la convenuta ha

contestato il corretto adempimento delle prestazioni dovute dalle escutenti. In

particolare ha spiegato che “la

fornitura del materiale e relativa posa” sono stati

effettuati il 16 febbraio 2018 e di aver notificato i difetti in modo

tempestivo già con e-mail del 18 febbraio 2018 (doc. 1), che contiene, oltre a

numerose fotografie allegate, anche un elenco preciso e dettagliato dei difetti

inerenti al “portone garage” (oggetto del contratto d’appalto del 3 novembre 2017, doc. C in

entrambe le cause) e al “portoncino

in PVC” (oggetto del contratto d’appalto del 23

settembre 2017, doc. B in entrambe le cause).

Più precisamente i difetti

segnalati sono i seguenti: “portone

garage:

1) portoncino storto (sia verticalmente che orizzontalmente), 2) con

apertura e chiusura del portone del portone, il portoncino si apre, 3) cigolio

apertura portone, 4) colpo secco durante apertura e chiusura portone (sforza il

portoncino sul lato ed a un certo punto salta), 5) portone storto e pertanto le

guarnizioni non chiudono, 6) spifferi lungo tutto il telaio, 7) guarnizioni

storte, 8) mancanza della satinatura dei vetri.” e “portoncino in PVC entrata: 1) pannello

rovinato (…), 2) soglia

mancante”.

6.5 Con la replica spontanea presentata in questa sede, le reclamanti allegano

di non aver mai ammesso “l’odierna

esistenza di difetti”. Anzi, fanno presente di aver

puntualmente illustrato nella replica di prima sede i loro ripetuti interventi –

secondo esse rivelatisi risolutori – per far tempestivamente fronte ai medesimi.

6.5.1 Ora, le reclamanti non pretendono che l’eccezione di esecuzione difettosa

degli appalti sollevata dall’escussa sarebbe insufficientemente circostanziata,

palesemente insostenibile o tardiva. Ad ogni modo esse ammettono perlomeno l’iniziale

esistenza di difetti dal momento che affermano di avervi posto rimedio. Gli

stessi si desumono del resto dalle numerose fotografie prodotte, così co­me

dalla corrispondenza avvenuta tra le parti (doc. 1 – 4), che riguardano

chiaramente le opere appaltate. Ne consegue che, secondo la Basler Praxis (sopra

ad 6.2), l’onere di dimostrare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte

incombeva alle istanti.

6.5.2 Orbene,

se è vero che le istanti hanno sostenuto in prima sede di essere prontamente

intervenute per eliminare i difetti, a sostegno di tale affermazione esse si

sono limitate ad allegare un plico di bollettini di lavoro (doc. K) e una

relazione inerente a un intervento di sostituzione del pannello della porta

pedonale nel portone del garage per un difetto di colore (doc. L). Sennonché il

difetto di colore nemmeno è stato invocato dalla convenuta e difatti non figura

nell’elenco contenuto nell’e-mail del 18 febbraio 2018 (doc. 1). Per quanto

concerne invece il plico di bollettini di lavoro, va anzitutto rilevato che in

linea di massima la produzione di documenti non soddisfa l’onere di allegazione

posto all’art. 55 cpv. 1 CPC in mancanza di espliciti e circostanziati rinvii (TREZZINI in: Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 32 ad

art. 55 CPC con numerosi riferimenti), per tacere del fatto che le relazioni

contenute nel plico in questione sono praticamente illeggibili, se

non del tutto illeggibili (doc. K pag. 6).

In

queste circostanze non si può considerare che le istanti abbiano specificato

per ogni difetto invocato dalla convenuta gli interventi effettuati, sicché non

risultano aver comprovato il corretto adempimento delle prestazioni da esse

promesse nei contratti d’ap­palto.

6.6 Ne

consegue che le sentenze impugnate, seppur con motivazione giuridicamente

errata, meritano conferma nel risultato. Entrambi i reclami vanno quindi

respinti, fatta salva la facoltà per le istanti di far valere le proprie

pretese con un’azione creditoria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

7. La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.

1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC).

8. Circa

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori

litigiosi, di fr. 2'673.33 (fr. 2'223.78 + fr. 449.55) nella

Considerandi

causa promossa dall’RE 1, e di fr. 1'886.82 (fr. 745.20 + fr. 1'141.62)

in quella promossa dall’RE 2, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo dell’RE 1 (inc. 14.2019.184) è

respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà a CO

1 fr. 150.– per ripetibili.

2. Il

reclamo dell’RE 2 (inc. 14.2019.185) è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 2 rifonderà a CO

1 fr. 150.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).