14.2019.184
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti d’appalto. Eccezione d’inadempimento. "Basler praxis". Onere di allegazione e prova della riparazione dei difetti
3 marzo 2020Italiano13 min
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori
Source ti.ch
Incarti n.
14.2019.184
14.2019.185
Lugano
3 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause 35-19-S e 38-19-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanze 26 marzo 2019
e 2 aprile 2019 dalle società
RE 1, IT-__________
RE 2, __________
(patrocinate dall’__________. PA
1, __________)
contro
CO 1, __________
(ora patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sui reclami del 3 ottobre 2019
presentati dall’RE 1 e dall’RE 2 contro le decisioni emesse il 23 settembre
2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con due precetti esecutivi n. __________ e __________ entrambi
emessi il 6 marzo 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, l’RE 1 e l’RE 2 hanno escusso CO 1, la prima per l’incasso di fr. 2'847.42 oltre agli
interessi di mora del 5% dal 13 febbraio 2018 (indicando quale titolo di
credito la “Fattura n.51/F del
13.02.2018”), fr. 71.85 oltre agli interessi di
mora del 5% del 29 gennaio 2018 (per “Recupero IVA del 29.01.2018”), fr. 449.55
oltre agli interessi di mora del 5% dal 15 febbraio 2018 (“Recupero IVA del 15.02.2018”) e fr. 386.10 oltre agli interessi di mora del 5% dal 18 dicembre
2017 (“Recupero IVA del 18.12.2017”), e la seconda per fr. 745.20 oltre agli interessi di mora del 5%
dal 18 dicembre 2017 (per “fattura
n. 183/2017 del 18.12.2017”) e fr. 1'141.62 oltre
gli interessi di mora del 5% dal 15
febbraio 2018 (“fattura n. 16/2018 del 15.02.2018”).
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con istanze del 26
marzo e del 2 aprile 2019 l’RE 1 e l’RE 2 ne hanno chiesto il rigetto
provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca, la prima
limitatamente a fr. 2'677.94 (anziché fr. 2'847.42) e fr. 449.55
(in luogo di fr. 449.55, fr. 71.85 e fr. 386.10). Nel termine
impartito, la convenuta si è opposta alle istanze con osservazioni scritte del 17
e del 24 aprile 2019. Con repliche del 15 maggio 2019 le parti istanti hanno
riconfermato le proprie domande, salvo per l’RE 1 ridurre la sua prima pretesa a
fr. 2'223.78 (anziché fr. 2'677.94).
C. Statuendo con decisioni
del
23 settembre 2019, il Giudice di pace ha respinto le istanze e posto
a carico delle escutenti la tassa di giustizia di fr. 180.– nella prima
causa e di fr. 150.– nella seconda.
D. Contro
le sentenze appena citate l’RE 1 e l’RE 2 sono insorte a questa Camera con due
reclami distinti del 3 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento
della propria istanza. Il 30 ottobre 2019 il presidente della Camera ha
congiunto le procedure. Con un unico allegato d’osservazioni ai reclami dell’11
novembre 2019 CO 1 ha concluso per la reiezione di entrambi i reclami. Con
replica spontanea del 15 novembre 2019 le reclamanti hanno confermato la
propria domanda.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentati il 3 ottobre 2019 contro le sentenze notificate al patrocinatore
dell’RE 1 e dell’RE 2 il 25 settembre, in concreto i reclami sono tempestivi.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La
decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nelle
decisioni impugnate, il Giudice di pace ha respinto le istanze dopo aver
ritenuto che le fatture prodotte dall’RE 1 e dall’RE 2 non costituiscono validi
titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione.
4. Nei
reclami, le istanti rimproverano al primo giudice di aver interpretato
in maniera giuridicamente erronea i mezzi di prova da loro prodotti. Egli avrebbe
infatti inspiegabilmente basato le sue decisioni sulle copie delle fatture
accluse alle istanze omettendo di prendere in considerazione i contratti d’appalto
posti a fondamento delle loro pretese, che a loro dire adempiono i requisiti
per l’ottenimento del rigetto provvisorio
dell’opposizione, posto che le opere sono state correttamente eseguite
e vi è identità tra il debitore escusso e quello risultante dal riconoscimento
di debito, tra i creditori escutenti e quelli indicati
sui contratti
e tra la somma posta
in esecuzione e il credito derivante dai contratti d’appalto.
5. Ritenendo
a torto che si trattasse delle copie delle fatture, il Giudice di pace ha effettivamente
individuato male i titoli di rigetto esplicitamente indicati dalle parti
istanti (ad 5 delle rispettive istanze), ovvero i quattro contratti d’appalto da
esse prodotti (doc. B e C), relativi alla
fornitura da parte dell’RE 1 di un portoncino in PVC e di un portone
sezionale e alla loro posa a cura dell’RE 2 (che in quel tempo si chiamava
ancora __________). Poiché il primo giudice non ha esaminato i veri argomenti
delle istanti, potrebbe giustificarsi l’annullamento delle sentenze impugnate e
la retrocessione delle cause a lui per nuovo giudizio. Tenuto conto del fatto,
però, che le reclamanti non postulano l’annullamento delle decisioni avversate,
bensì l’accoglimento delle istanze, e che le cause sono mature per il giudizio
– entrambe le parti avendo avuto la
facoltà di esprimersi sulla questione – motivi di economia processuale e
di celerità inducono la Camera a statuire essa stessa senza indugio (art. 327
cpv. 3 lett. b CPC), sostituendo la propria motivazione a quella delle
decisioni di prima sede.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice
esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Costituisce un riconoscimento
di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura
privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di appalto
firmato dal committente costituisce in linea di massima un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede convenuta fintanto che l’opera
sia stata compiuta e consegnata conformemente ai patti (art. 372 CO e 82 cpv. 1
LEF).
6.1 Nella
fattispecie, i contratti d’appalto (doc. B e C) prodotti dalle istanti, siccome
firmati da CO 1, costituiscono di principio un valido riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il prezzo ivi convenuto, a condizione tuttavia
che le opere commissionate siano state realizzate e consegnate conformemente ai
patti (v. sopra consid. 6).
6.2 Dal
profilo processuale, ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente
circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento
delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto
bilaterale (come il contratto d’appalto), incombe al procedente, in virtù dell’art.
82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso
della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenze della CEF
14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018,
consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II
823 n. 42c; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento).
6.3 Nelle
osservazioni ai reclami, CO 1 sostiene che il Giudice di pace, nel negare il
rigetto provvisorio dell’opposizione, ha correttamente applicato il diritto. Essa
fa presente di aver eccepito in sede d’osservazioni all’istanza l’esistenza d’importanti
difetti – immediatamente segnalati alla controparte, che li avrebbe
pacificamente ammessi – così come la mancata sistemazione dei medesimi, e di
aver prodotto a sostegno delle proprie allegazioni un’abbondante documentazione
e diversi scambi di corrispondenza elettronica con la controparte. Rammentato
il tenore della cosiddetta “Basler
praxis”, CO 1 rileva che a fronte di quell’eccezione le istanti non hanno allegato e
prodotto alcun mezzo probatorio atto a comprovare il corretto
adempimento delle prestazioni contrattuali poste a loro carico, disattendendo
così gravemente al loro obbligo processuale di fornire controprove (“Gegenbeweisung”).
6.4 Sta di
fatto che, in sede di osservazioni all’istanza di rigetto, la convenuta ha
contestato il corretto adempimento delle prestazioni dovute dalle escutenti. In
particolare ha spiegato che “la
fornitura del materiale e relativa posa” sono stati
effettuati il 16 febbraio 2018 e di aver notificato i difetti in modo
tempestivo già con e-mail del 18 febbraio 2018 (doc. 1), che contiene, oltre a
numerose fotografie allegate, anche un elenco preciso e dettagliato dei difetti
inerenti al “portone garage” (oggetto del contratto d’appalto del 3 novembre 2017, doc. C in
entrambe le cause) e al “portoncino
in PVC” (oggetto del contratto d’appalto del 23
settembre 2017, doc. B in entrambe le cause).
Più precisamente i difetti
segnalati sono i seguenti: “portone
garage:
1) portoncino storto (sia verticalmente che orizzontalmente), 2) con
apertura e chiusura del portone del portone, il portoncino si apre, 3) cigolio
apertura portone, 4) colpo secco durante apertura e chiusura portone (sforza il
portoncino sul lato ed a un certo punto salta), 5) portone storto e pertanto le
guarnizioni non chiudono, 6) spifferi lungo tutto il telaio, 7) guarnizioni
storte, 8) mancanza della satinatura dei vetri.” e “portoncino in PVC entrata: 1) pannello
rovinato (…), 2) soglia
mancante”.
6.5 Con la replica spontanea presentata in questa sede, le reclamanti allegano
di non aver mai ammesso “l’odierna
esistenza di difetti”. Anzi, fanno presente di aver
puntualmente illustrato nella replica di prima sede i loro ripetuti interventi –
secondo esse rivelatisi risolutori – per far tempestivamente fronte ai medesimi.
6.5.1 Ora, le reclamanti non pretendono che l’eccezione di esecuzione difettosa
degli appalti sollevata dall’escussa sarebbe insufficientemente circostanziata,
palesemente insostenibile o tardiva. Ad ogni modo esse ammettono perlomeno l’iniziale
esistenza di difetti dal momento che affermano di avervi posto rimedio. Gli
stessi si desumono del resto dalle numerose fotografie prodotte, così come
dalla corrispondenza avvenuta tra le parti (doc. 1 – 4), che riguardano
chiaramente le opere appaltate. Ne consegue che, secondo la Basler Praxis (sopra
ad 6.2), l’onere di dimostrare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte
incombeva alle istanti.
6.5.2 Orbene,
se è vero che le istanti hanno sostenuto in prima sede di essere prontamente
intervenute per eliminare i difetti, a sostegno di tale affermazione esse si
sono limitate ad allegare un plico di bollettini di lavoro (doc. K) e una
relazione inerente a un intervento di sostituzione del pannello della porta
pedonale nel portone del garage per un difetto di colore (doc. L). Sennonché il
difetto di colore nemmeno è stato invocato dalla convenuta e difatti non figura
nell’elenco contenuto nell’e-mail del 18 febbraio 2018 (doc. 1). Per quanto
concerne invece il plico di bollettini di lavoro, va anzitutto rilevato che in
linea di massima la produzione di documenti non soddisfa l’onere di allegazione
posto all’art. 55 cpv. 1 CPC in mancanza di espliciti e circostanziati rinvii (TREZZINI in: Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 32 ad
art. 55 CPC con numerosi riferimenti), per tacere del fatto che le relazioni
contenute nel plico in questione sono praticamente illeggibili, se
non del tutto illeggibili (doc. K pag. 6).
In
queste circostanze non si può considerare che le istanti abbiano specificato
per ogni difetto invocato dalla convenuta gli interventi effettuati, sicché non
risultano aver comprovato il corretto adempimento delle prestazioni da esse
promesse nei contratti d’appalto.
6.6 Ne
consegue che le sentenze impugnate, seppur con motivazione giuridicamente
errata, meritano conferma nel risultato. Entrambi i reclami vanno quindi
respinti, fatta salva la facoltà per le istanti di far valere le proprie
pretese con un’azione creditoria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).
7. La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.
1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori
litigiosi, di fr. 2'673.33 (fr. 2'223.78 + fr. 449.55) nella
Considerandi
causa promossa dall’RE 1, e di fr. 1'886.82 (fr. 745.20 + fr. 1'141.62)
in quella promossa dall’RE 2, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo dell’RE 1 (inc. 14.2019.184) è
respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà a CO
1 fr. 150.– per ripetibili.
2. Il
reclamo dell’RE 2 (inc. 14.2019.185) è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 2 rifonderà a CO
1 fr. 150.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).