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Decisione

14.2019.187

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante e ritiro dell’esecuzione prima della pronuncia

26 novembre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 12 giugno 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 26 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 7

ottobre 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto

sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al

pagamento e al ritiro dell’esecuzione.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 3 ottobre 2019 contro la sentenza notificata formalmente alla

RE 1 solo il 4 ottobre (in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, secondo cui

in caso d’invio postale raccomandato non ritirato, come nella fattispecie, la

notificazione è considerata avvenuta il settimo gior­no del tentativo di

consegna infruttuoso, in concreto verificatosi il 27 settembre), il reclamo è senz’altro

tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

2.1

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto conto allestito il 2

ottobre 2019 dall’istante, da cui risulta che al 2 settembre 2019 il saldo di

quanto da essa dovuto era pari a zero. Del resto, già nella procedura di

reclamo relativa a un precedente fallimento decretato il 28 giugno 2019, la CO

1.

aveva comunicato a questa Camera il 30 agosto 2019 che tutti i suoi crediti

nei confronti della RE 1 erano stati saldati (sentenza 14.2019.150 del 6

settembre 2019, ad D). Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv.

n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il

fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della

reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

2.2

Per

abbondanza va inoltre rilevato che l’istante ha ritirato l’esecu­zione che ha

portato al (secondo) fallimento già il 18 settembre 2019, ovvero prima della

pronuncia, sicché se tale fatto fosse stato comunicato al Pretore, egli avrebbe

stralciato la causa diventata senza oggetto (art. 242 CPC).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le

sedi a carico del reclamante, i cui pagamenti tardivi – ovvero successivi alla

scadenza del termine di pagamento indicato nella comminatoria di fallimento (il

19.

febbraio 2019), come risulta dall’estratto conto accluso al reclamo – hanno

reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1

lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto

la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 26 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).