14.2019.187
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante e ritiro dell’esecuzione prima della pronuncia
26 novembre 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.187
Lugano
26 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza presentata il 12 marzo 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 26 settembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 12 marzo 2019 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'002.35 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 12 giugno 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 26 settembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 7
ottobre 2019 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al
pagamento e al ritiro dell’esecuzione.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 3 ottobre 2019 contro la sentenza notificata formalmente alla
RE 1 solo il 4 ottobre (in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, secondo cui
in caso d’invio postale raccomandato non ritirato, come nella fattispecie, la
notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno del tentativo di
consegna infruttuoso, in concreto verificatosi il 27 settembre), il reclamo è senz’altro
tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
2.1
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto conto allestito il 2
ottobre 2019 dall’istante, da cui risulta che al 2 settembre 2019 il saldo di
quanto da essa dovuto era pari a zero. Del resto, già nella procedura di
reclamo relativa a un precedente fallimento decretato il 28 giugno 2019, la CO
1.
aveva comunicato a questa Camera il 30 agosto 2019 che tutti i suoi crediti
nei confronti della RE 1 erano stati saldati (sentenza 14.2019.150 del 6
settembre 2019, ad D). Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv.
n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il
fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della
reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
2.2
Per
abbondanza va inoltre rilevato che l’istante ha ritirato l’esecuzione che ha
portato al (secondo) fallimento già il 18 settembre 2019, ovvero prima della
pronuncia, sicché se tale fatto fosse stato comunicato al Pretore, egli avrebbe
stralciato la causa diventata senza oggetto (art. 242 CPC).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico del reclamante, i cui pagamenti tardivi – ovvero successivi alla
scadenza del termine di pagamento indicato nella comminatoria di fallimento (il
19.
febbraio 2019), come risulta dall’estratto conto accluso al reclamo – hanno
reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1
lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto
la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 26 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).