14.2019.188
Decreto di sequestro. Reclamo. Contestazione dell’importo delle spese processuali
10 ottobre 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.188
Lugano
10 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza presentata il 25 settembre 2019 dalla
RE 1 IT-
(patrocinata dalla MLaw PA 1
, __________)
contro
CO 1 (Gabon)
giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 25 settembre 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che in accoglimento dell’istanza presentata il 25 settembre 2019 dalla RE
1, con decreto del medesimo giorno il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di procedere, nei confronti
della società CO 1, al sequestro di tutti gli averi patrimoniali depositati
presso la succursale luganese della banca __________, di cui la convenuta è
titolare o avente diritto economico, a concorrenza di fr. 836'138.35 oltre
agli interessi dell’8% dal 15 dicembre 2018;
che
Fatti
il Pretore ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 2'000.–;
che
la sequestrante, con il reclamo in esame, chiede di ridurre la tassa di
giustizia a fr. 500.–, facendo valere che per un valore litigioso
compreso, come nel caso concreto, tra fr. 100'000.– e fr. 1'000'000.–
l’art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) stabilisce
la tassa di giustizia tra fr. 70.– e fr. 1'000.–;
che
interposto il 7 ottobre 2019 a fronte di una decisione notificata ai
patrocinatori della RE 1 il 26 settembre 2019 (doc. D ed E
acclusi al reclamo), il reclamo è tempestivo (combinati art. 110, 321 cpv. 2 e
251 lett. a CPC);
che
come rettamente rilevato dalla reclamante, la tassa di
giustizia andava fissata in base all’art. 48 OTLEF, la procedura di rigetto
dell’opposizione essendo d’indole sommaria (DTF 139 III 197 consid. 4.2);
che
per un valore litigioso di fr. 836'138.35 la norma prevede una tassa di giustizia
onnicomprensiva tra fr. 70.– e fr. 1'000.–;
che
nel fissarne l’importo all’interno della “forchetta”
prescritta dalla legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento
(Denis Tappy, Les différentes
procédures selon le Code de procédure civile et les litiges judiciaires en
matière de poursuites: champs d’application et problèmes choisis, JdT 2014 II
93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il
dispendio lavorativo del giudice superiore
o inferiore alla media, il genere e la complessità
della causa, il comportamento delle parti e la situazione finanziaria della
parte chiamata a pagare la tassa (Eugster
in: Gebührenverordnung,
Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 48 OTLEF);
che
visto il margine d’apprezzamento lasciato dalla legge, l’autorità giudiziaria
superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria
valutazione a quella del primo giudice (sentenza della CEF 14.2018.56 del 21
settembre 2018 consid. 5.1);
che
nella fattispecie, la tassa di fr. 2'000.– determinata dal primo giudice
Considerandi
esula dai limiti della tariffa e va quindi ricondotta tra i medesimi (da fr. 70.–
a fr. 1'000.–);
che la reclamante postula una riduzione della
tassa di giustizia a fr. 500.– senza tuttavia indicare i motivi per
cui essa dovrebbe situarsi circa a metà della “forchetta” stabilita dalla legge;
che
in particolare non contesta la decisione del Pretore di fissare la tassa nella
fascia alta della tariffa (scelta per errore);
che,
del resto, tenuto conto del dispendio lavorativo
del giudice (comprendente la lettura di un’istanza di 16 pagine, cui erano
acclusi 23 documenti), della complessità
della causa (riassunta in 6 pagine), del valore litigioso (vicino al massimo
della fascia tariffale determinante) e della situazione finanziaria della sequestrante
(una società commerciale che conclude contratti milionari), appare corretto stabilire
la tassa nella fascia alta della tariffa;
che
in parziale riforma della decisione impugnata, le spese processuali di prima
sede vanno così fissate in fr. 1'000.–;
che
la domanda di effetto sospensivo, a prescindere dall’effettiva esistenza di un
danno irreparabile, diventa così senza oggetto;
che si giustifica di rinunciare a
prelevare le spese processuali per l’odierno giudizio (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF), non potendo essere assunte né dall’istante,
che risulta parzialmente vincente, né dal presunto debitore in ragione del
carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC);
che sempre per il carattere
unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, la CO 1 non può essere
costretta a rifondere ripetibili alla reclamante, ma neppure il Cantone, visto
il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF
14.2017.197
del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy,
op. cit., n. 35 ad art. 107);
che contrariamente a quanto si
evince dall’art. 319 lett. c CPC in caso di reclamo per ritardata giustizia (DTF 139 III 475 consid. 3.3) o dall’art. 121 CPC in
caso di reclamo contro il rifiuto o la revoca totale o parziale del gratuito
patrocinio (DTF 140 III 507 consid. 4), lo Stato non può infatti essere considerato parte al (normale) reclamo contro la
decisione sulle spese contenuta nel decreto di sequestro (v. sentenza della CEF 14.2019.132 del 16 agosto 2019,
consid. 7);
che
né il reclamo né il giudizio odierno vanno notificati alla CO 1 visto il
carattere unilaterale della procedura di sequestro e il fatto che la riduzione
delle spese processuali può avere solo effetti positivi per lei, ricordato che la sequestrante potrà farsele rimborsare in priorità sul provento della
realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF), ove il sequestro non
dovesse essere nel frattempo revocato;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è
parzialmente accolto e di conseguenza le spese processuali per l’emanazione del
decreto di sequestro sono stabilite in fr. 1'000.–.
2. Non
si riscuotono spese processuali per il giudizio odierno.
3. Notificazione alla PA 1, .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.
2 LTF).