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Decisione

14.2019.188

Decreto di sequestro. Reclamo. Contestazione dell’importo delle spese processuali

10 ottobre 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il Pretore ha posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 2'000.–;

che

la sequestrante, con il reclamo in esame, chiede di ridurre la tassa di

giustizia a fr. 500.–, facendo valere che per un valore litigioso

compreso, come nel caso concreto, tra fr. 100'000.– e fr. 1'000'000.–

l’art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) stabilisce

la tassa di giustizia tra fr. 70.– e fr. 1'000.–;

che

interposto il 7 ottobre 2019 a fronte di una decisione notificata ai

patrocinatori della RE 1 il 26 settembre 2019 (doc. D ed E

acclusi al reclamo), il reclamo è tempestivo (combinati art. 110, 321 cpv. 2 e

251 lett. a CPC);

che

come rettamente rilevato dalla reclamante, la tassa di

giustizia andava fissata in base all’art. 48 OTLEF, la procedura di rigetto

dell’opposizione essendo d’indole sommaria (DTF 139 III 197 consid. 4.2);

che

per un valore litigioso di fr. 836'138.35 la norma prevede una tassa di giustizia

onnicomprensiva tra fr. 70.– e fr. 1'000.–;

che

nel fissarne l’importo all’interno della “forchetta”

prescritta dal­la legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento

(Denis Tappy, Les différentes

procédures selon le Code de procédure civile et les litiges judiciaires en

matière de poursuites: champs d’application et problèmes choisis, JdT 2014 II

93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di altri elementi quali il

dispendio lavorativo del giudice superiore

o inferiore alla media, il genere e la complessità

della causa, il comportamento delle parti e la situazione finanziaria della

parte chiamata a pagare la tassa (Eugster

in: Gebührenverordnung,

Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 48 OTLEF);

che

visto il margine d’apprezzamento lasciato dalla legge, l’auto­­rità giudiziaria

superiore deve dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria

valutazione a quella del primo giudice (sentenza della CEF 14.2018.56 del 21

settembre 2018 consid. 5.1);

che

nella fattispecie, la tassa di fr. 2'000.– determinata dal primo giudice

Considerandi

esula dai limiti della tariffa e va quindi ricondotta tra i medesimi (da fr. 70.–

a fr. 1'000.–);

che la reclamante postula una riduzione della

tassa di giustizia a fr. 500.– senza tuttavia indicare i motivi per

cui essa dovrebbe situarsi circa a metà della “forchetta” stabilita dalla legge;

che

in particolare non contesta la decisione del Pretore di fissare la tassa nella

fascia alta della tariffa (scelta per errore);

che,

del resto, tenuto conto del dispendio lavorativo

del giudice (comprendente la lettura di un’istanza di 16 pagine, cui erano

acclusi 23 documenti), della complessità

della causa (riassunta in 6 pagine), del valore litigioso (vicino al massimo

della fascia tariffale determinante) e della situazione finanziaria della sequestrante

(una società commerciale che conclude contratti milionari), appare corretto stabilire

la tassa nella fascia alta della tariffa;

che

in parziale riforma della decisione impugnata, le spese processuali di prima

sede vanno così fissate in fr. 1'000.–;

che

la domanda di effetto sospensivo, a prescindere dall’effettiva esistenza di un

danno irreparabile, diventa così senza oggetto;

che si giustifica di rinunciare a

prelevare le spese processuali per l’odierno giudizio (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF), non potendo essere assunte né dall’istante,

che risulta parzialmente vincente, né dal presunto debitore in ragione del

carattere unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo (per analogia art. 107 cpv. 2 CPC e Tappy in: Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2018, n. 37 ad art. 107 CPC);

che sempre per il carattere

unilaterale della procedura di sequestro e di reclamo, la CO 1 non può essere

costretta a rifondere ripetibili alla reclamante, ma neppure il Cantone, visto

il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF

14.2017.197

del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy,

op. cit., n. 35 ad art. 107);

che contrariamente a quanto si

evince dall’art. 319 lett. c CPC in caso di reclamo per ritardata giustizia (DTF 139 III 475 consid. 3.3) o dall’art. 121 CPC in

caso di reclamo contro il rifiuto o la revoca totale o parziale del gratuito

patrocinio (DTF 140 III 507 consid. 4), lo Stato non può infatti essere considerato parte al (normale) reclamo contro la

decisione sulle spese contenuta nel decreto di sequestro (v. sentenza della CEF 14.2019.132 del 16 agosto 2019,

consid. 7);

che

né il reclamo né il giudizio odierno vanno notificati alla CO 1 visto il

carattere unilaterale della procedura di sequestro e il fatto che la riduzione

delle spese processuali può avere solo effetti positivi per lei, ricordato che la sequestrante potrà farsele rimborsare in priorità sul provento della

realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF), ove il sequestro non

dovesse essere nel frattempo revocato;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è

parzialmente accolto e di conseguenza le spese processuali per l’emanazione del

decreto di sequestro sono stabilite in fr. 1'000.–.

2. Non

si riscuotono spese processuali per il giudizio odierno.

3. Notificazione alla PA 1, .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2 LTF).