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Decisione

14.2019.189

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Esigibilità subordinata alla conclusione di una convenzione separata. Contestazione delle ripetibili

27 febbraio 2020Italiano14 min

compravendita di 69 azioni al portatore da nominali CHF 1'000.– cadauna della __________ SA, __________, di data

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.189

Lugano

27 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.544 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 31 luglio

2019 da

RE 1, __________

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1, __________

(patrocinata dall’____________________ PA 2,

__________)

giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 settembre 2019 dal Pretore aggiunto supplente;

ritenuto

in fatto: A. Con scritto dell’11 dicembre 2017, RE 1 ha dichiarato “di ricevere in nome e per conto di PI 1 __________,

dalla Signora CO 1, __________, la somma di Frs. 120'000.– quale acconto per la

compravendita dei certificati azionari n.3 e n.4 di complessivi 69 azioni da Frs.

1'000 cadauna (così come allegate copie) della Società __________ SA, __________,

__________. Il prezzo concordato complessivo ammonta a Frs. 505'249.– ed il

saldo verrà versato mediante convenzione separata”. La

dichiarazione è stata firmata anche da CO 1 “per accordo”. Con “atto di cessione di credito” del 24 ottobre 2018 PI 1, dopo aver donato a suo padre RE 1 i due

certificati azionari e l’acconto di fr. 120'000.–, gli ha ceduto il suo

credito relativo al saldo del prezzo di compravendita, di fr. 385'249.–.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 aprile 2019 dal­l’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 385'249.–

oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2019, indicando quale titolo di

credito il “contratto di

compravendita di 69 azioni al portatore da nominali CHF 1'000.– cadauna della __________ SA, __________, di data

11.12.2017”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 luglio

2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta

si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 12

agosto 2019. Nella replica del 28 agosto e nella duplica del 3 settembre 2019 le

parti sono rimaste sulle rispettive e contrastanti posizioni.

D. Statuendo con decisione del 24 settembre 2019, il Pretore aggiunto

supplente ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escu­­tente le spese

processuali di fr. 750.– e un’indennità di fr. 6'500.– a favore della

parte convenuta.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2019 per ottenerne in

via principale l’annul­lamento e l’accoglimento dell’istanza così come la

riduzione delle ripetibili assegnate alla controparte da fr. 6'500.– a fr. 4'620.–

e in via subordinata la sola riduzione delle ripetibili. Visto l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 7 ottobre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 25 settembre 2019, in concreto il reclamo è tempestivo, la scadenza di

sabato 5 ottobre essendo stata riportata a lunedì 7 ottobre 2019 in virtù dell’art.

142.

cpv. 3 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha ritenuto che la

dichiarazione di RE 1 controfirmata da CO 1 non costituisce un valido titolo di

rigetto dell’opposizione siccome “difetta

l’esistenza di una pretesa in denaro esigibile”, posto

che secondo il tenore letterale della stessa il versamento del conguaglio era

subordinato alla sottoscrizione, mai avvenuta, di una nuova convenzione. Il

giudice di prime cure ha inoltre considerato che il sollecito del 5 ottobre

2018.

relativo al saldo di fr. 385'249.– non rende esigibile la pretesa

posta in esecuzione. Ad ogni modo, egli ha aggiunto, la convenuta ha reso

verosimile almeno un’ec­cezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, ossia che la

dichiarazione dell’istante sarebbe stata “superata” dall’instaurarsi

tra le parti di una nuova trattativa vertente sull’acquisto dell’intero

pacchetto azionario della società, avendone queste discusso “per la maggior parte del 2018” senza più menzionare l’acquisto delle sessantanove azioni inizialmente

pattuito. Infine, il primo giudice ha assegnato alla convenuta ripetibili di fr. 6'500.–,

tenuto conto da una parte del valore litigioso di fr. 385'249.– (e quindi del

minimo tariffale di fr. 4'620.– e del massimo di fr. 16'180.– [recte fr. 24'270.–])

e dall’altra della complessità della causa e “dell’estensione” dei due

allegati di causa presentati da quest’ultima.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene anzitutto che la sua dichiarazione dell’11 dicembre 2017

costituisce un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF

posto che ne emerge “incontrovertibilmente” la volontà dell’escussa di voler pagare, senza riserve né condizioni,

il prezzo delle azioni pattuito. A sua mente, il fatto che le parti abbiano

demandato a una convenzione separata il pagamento del saldo del prezzo è del

tutto irrilevante ai fini della causa atteso che “il saldo era esigibile”. A

sostegno di tale tesi, il reclamante evidenzia che secondo l’art. 213 cpv. 1 CO

il prezzo di vendita è esigibile al momento della trasmissione della cosa

venduta al compratore, fermo restando che a tal proposito è sufficiente che il

venditore tenga a disposizione dell’acquirente il bene venduto, ciò ch’egli ha

fatto come risulta dalla sua lettera del 16 ottobre 2018 (recte: 5 ottobre 2018).

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai

documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

5.1

Secondo

la giurisprudenza incombe inoltre all’escutente di dimostrare, con documenti, l’esigibilità

del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ove essa

non risulti già dal titolo di rigetto

(sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 set­tembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza

della CEF 14.2002. 40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin op. cit., n. 79 ad art. 82,

con rinvii).

L’esigibilità

del credito è definita anzitutto da quanto convenuto dalle parti, che sono

libere di convenire il momento in cui esso diventa esigibile sia nel contratto

stesso, sia tramite una convenzione ulteriore (in particolare: Pierre Tercier, Le droit des obligations, 5a ed. 2012, n.

1066; Pierre Engel, Traité des

obligations en droit suisse, 2a ed. 1997, pag. 625). Solo

in mancanza di un tale accordo entrano in considerazione le disposizioni legali

in materia, dapprima quelle specifiche, come per esempio l’art. 213 cpv. 1 CO

per il contratto di compravendita (la cui sussidiarietà rispetto

agli accordi tra le parti risulta dai termini della stessa disposizione: “Quando

non siasi stabilito altro termine”). A titolo ancora più sussidiario,

se il momento dell’esigibilità non può essere determinato neppure secondo la

volontà ipotetica delle parti, la stessa è regolata dalla norma generale d’immediatezza

stabilita dall’art. 75 CO (Tercier, op.

cit., n.

1065-1068; Hohl in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad

art. 75 CO; Koller in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 1 ad art. 213 CO; Venturi/Zen-Ruffinen in: Commentaire romand, Code des

obligations I, 2a ed. 2012, n. 1 ad art. 213 CO).

5.2

Nella

fattispecie la dichiarazione di RE 1 sottoscritta da CO 1 per accordo

costituisce in sé un riconoscimento di debito per il saldo di fr. 385'249.–.

Rimane da determinare se il credito è esigibile, ciò che spettava all’istante

dimostrare (sopra consid. 5.1).

5.3

Ora, il momento dell’esigibilità del saldo non emerge dalla dichiarazione

stessa (doc. B e sopra ad A). Per il fatto che le parti abbiano convenuto che

il versamento sarebbe avvenuto mediante “convenzione separata” si può

tuttavia dedurre che al momento della sottoscrizione della dichiarazione il

saldo del prezzo di vendita non era ancora esigibile. D’altronde, l’istante non

ha dimostrato, come gl’incombeva, che le parti si siano successivamente accordate

sull’esigibilità. Contrariamente a quanto sostiene il

reclamante, non è al riguardo decisivo l’art. 213 cpv. 1 CO, dal momento che la

norma è dispositiva e sussidiaria a un eventuale accordo tra le parti

(v. sopra consid. 5.1). Orbene, nel caso specifico esse hanno concordato di

regolare la questione con “convenzione

separata”. Ne consegue che in mancanza del requisito

dell’esigibilità del debito posto in esecuzione, il Pretore

aggiunto supplente ha correttamente respinto l’istanza. Il

reclamo va così respinto senza che sia necessario esaminare l’altra censura del

reclamante, relativa al motivo alternativo di reiezione dell’istanza esposto

nella sentenza impugnata.

6.

Per

quanto attiene alle ripetibili accordate dal giudice di prime cure, il

reclamante ritiene che s’impone di ridurle da fr. 6'500.– a fr. 4'620.–

pari al minimo tariffale previsto per il valore litigioso di fr. 385'249.–.

Rileva infatti che entrambe le parti hanno presentato ognuna

due allegati relativamente brevi e che non è stata tenuta alcuna udienza.

Assegnare ripetibili di fr. 6'500.– presupporrebbe riconoscere un dispendio

di tempo di oltre 21 ore di lavoro (a fr. 300.– l’una), ciò che a suo

parere non è sostenibile nel caso concreto.

6.1

Le ripetibili sono fissate secondo la tariffa

cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Nel Ticino, giusta l’art. 11 cpv.

1.

del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

(RTar, RL 178.310) per le pratiche con un valore determinato o

determinabile oltre i fr. 100'000.– sino a fr. 500'000.– le

ripetibili sono stabilite tra il 6 e il 9% di esso, fermo restando che secondo

l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e

fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato

secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo

l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo

impiegato dall’avvocato, avuto riguardo

dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar).

6.2

Nel

caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso in prima sede di fr. 385'249.–,

in linea di massima le ripetibili possono essere

fissate tra un minimo di fr. 4'620.– (6% x 20% di fr. 385'249.–)

e un massimo di fr. 24'270.– (9% x 70% di fr. 385'249.–) arrotondati.

L’indennità di fr. 6'500.– determinata dal primo giudice si situa pertanto

nei limiti della forchetta prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar,

o meglio nella fascia medio-bassa della tariffa (tra fr. 4'620.– e 14'450.–).

6.3

Nella determinazione delle ripetibili nei limiti prescritti dalla legge il giudice dispone di un ampio potere di

apprezzamento. Lo spazio riformatorio dell’autorità di reclamo in merito alla

loro quantificazione è limitato in particolare ai casi di errata applicazione

della tariffa cantonale (prevista dall’art. 96 CPC) o erronea determinazione

del valore litigioso. Anche in tali

casi, nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice, l’autorità

giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno, specialmente

in ambito di reclamo, dove il limitato potere di cognizione dell’autorità

superiore sul piano dei fatti (art. 320 lett. b CPC) non le permette un esame

completo dell’uso fatto dal primo giudice del proprio potere d’apprezzamento (sentenza

della CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018, consid. 6.2).

6.4

Nel

caso in esame, nel fondare la richiesta di riduzione delle ripetibili solo sul

criterio dell’onere lavorativo il reclamante misconosce che la legge esige

anche di considerare la difficoltà della causa e il valore litigioso se è

determinato o determinabile (art. 11 cpv. 5 RTar e sopra consid. 7.1), sicché

non è corretto stabilire l’inden­nità accordata unicamente in funzione del

dispendio di ore lavorative impiegate per la pratica. Orbene, la causa in esame

non presentava un grado di difficoltà minimo né ha comportato un lavoro molto

inferiore di quello usuale in una normale causa di rigetto dell’opposizione con

un valore litigioso simile. Vero è che non è stata tenuta un’udienza, ma in

compenso è stato ordinato un secondo scambio di allegati in deroga alla regola

generale (art. 253 CPC). In queste circostanze non è dato di capire perché l’in­dennità

dovrebbe essere limitata al minimo della tariffa. Il Pretore non ha quindi ecceduto i limiti

del proprio potere d’apprezzamento nel fissare l’indennità per ripetibili in fr. 6'500.–, ossia

poco più del minimo di fr. 4'620.– e comunque sia molto meno della soglia

media di fr. 14'450.–.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 385'249.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).