14.2019.189
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Esigibilità subordinata alla conclusione di una convenzione separata. Contestazione delle ripetibili
27 febbraio 2020Italiano14 min
compravendita di 69 azioni al portatore da nominali CHF 1'000.– cadauna della __________ SA, __________, di data
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.189
Lugano
27 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.544 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 31 luglio
2019 da
RE 1, __________
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1, __________
(patrocinata dall’____________________ PA 2,
__________)
giudicando sul reclamo del 7 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 settembre 2019 dal Pretore aggiunto supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con scritto dell’11 dicembre 2017, RE 1 ha dichiarato “di ricevere in nome e per conto di PI 1 __________,
dalla Signora CO 1, __________, la somma di Frs. 120'000.– quale acconto per la
compravendita dei certificati azionari n.3 e n.4 di complessivi 69 azioni da Frs.
1'000 cadauna (così come allegate copie) della Società __________ SA, __________,
__________. Il prezzo concordato complessivo ammonta a Frs. 505'249.– ed il
saldo verrà versato mediante convenzione separata”. La
dichiarazione è stata firmata anche da CO 1 “per accordo”. Con “atto di cessione di credito” del 24 ottobre 2018 PI 1, dopo aver donato a suo padre RE 1 i due
certificati azionari e l’acconto di fr. 120'000.–, gli ha ceduto il suo
credito relativo al saldo del prezzo di compravendita, di fr. 385'249.–.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 aprile 2019 dall’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 385'249.–
oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2019, indicando quale titolo di
credito il “contratto di
compravendita di 69 azioni al portatore da nominali CHF 1'000.– cadauna della __________ SA, __________, di data
11.12.2017”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 luglio
2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12
agosto 2019. Nella replica del 28 agosto e nella duplica del 3 settembre 2019 le
parti sono rimaste sulle rispettive e contrastanti posizioni.
D. Statuendo con decisione del 24 settembre 2019, il Pretore aggiunto
supplente ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese
processuali di fr. 750.– e un’indennità di fr. 6'500.– a favore della
parte convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2019 per ottenerne in
via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza così come la
riduzione delle ripetibili assegnate alla controparte da fr. 6'500.– a fr. 4'620.–
e in via subordinata la sola riduzione delle ripetibili. Visto l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 ottobre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 25 settembre 2019, in concreto il reclamo è tempestivo, la scadenza di
sabato 5 ottobre essendo stata riportata a lunedì 7 ottobre 2019 in virtù dell’art.
142.
cpv. 3 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha ritenuto che la
dichiarazione di RE 1 controfirmata da CO 1 non costituisce un valido titolo di
rigetto dell’opposizione siccome “difetta
l’esistenza di una pretesa in denaro esigibile”, posto
che secondo il tenore letterale della stessa il versamento del conguaglio era
subordinato alla sottoscrizione, mai avvenuta, di una nuova convenzione. Il
giudice di prime cure ha inoltre considerato che il sollecito del 5 ottobre
2018.
relativo al saldo di fr. 385'249.– non rende esigibile la pretesa
posta in esecuzione. Ad ogni modo, egli ha aggiunto, la convenuta ha reso
verosimile almeno un’eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, ossia che la
dichiarazione dell’istante sarebbe stata “superata” dall’instaurarsi
tra le parti di una nuova trattativa vertente sull’acquisto dell’intero
pacchetto azionario della società, avendone queste discusso “per la maggior parte del 2018” senza più menzionare l’acquisto delle sessantanove azioni inizialmente
pattuito. Infine, il primo giudice ha assegnato alla convenuta ripetibili di fr. 6'500.–,
tenuto conto da una parte del valore litigioso di fr. 385'249.– (e quindi del
minimo tariffale di fr. 4'620.– e del massimo di fr. 16'180.– [recte fr. 24'270.–])
e dall’altra della complessità della causa e “dell’estensione” dei due
allegati di causa presentati da quest’ultima.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene anzitutto che la sua dichiarazione dell’11 dicembre 2017
costituisce un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF
posto che ne emerge “incontrovertibilmente” la volontà dell’escussa di voler pagare, senza riserve né condizioni,
il prezzo delle azioni pattuito. A sua mente, il fatto che le parti abbiano
demandato a una convenzione separata il pagamento del saldo del prezzo è del
tutto irrilevante ai fini della causa atteso che “il saldo era esigibile”. A
sostegno di tale tesi, il reclamante evidenzia che secondo l’art. 213 cpv. 1 CO
il prezzo di vendita è esigibile al momento della trasmissione della cosa
venduta al compratore, fermo restando che a tal proposito è sufficiente che il
venditore tenga a disposizione dell’acquirente il bene venduto, ciò ch’egli ha
fatto come risulta dalla sua lettera del 16 ottobre 2018 (recte: 5 ottobre 2018).
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai
documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
5.1
Secondo
la giurisprudenza incombe inoltre all’escutente di dimostrare, con documenti, l’esigibilità
del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ove essa
non risulti già dal titolo di rigetto
(sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza
della CEF 14.2002. 40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin op. cit., n. 79 ad art. 82,
con rinvii).
L’esigibilità
del credito è definita anzitutto da quanto convenuto dalle parti, che sono
libere di convenire il momento in cui esso diventa esigibile sia nel contratto
stesso, sia tramite una convenzione ulteriore (in particolare: Pierre Tercier, Le droit des obligations, 5a ed. 2012, n.
1066; Pierre Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2a ed. 1997, pag. 625). Solo
in mancanza di un tale accordo entrano in considerazione le disposizioni legali
in materia, dapprima quelle specifiche, come per esempio l’art. 213 cpv. 1 CO
per il contratto di compravendita (la cui sussidiarietà rispetto
agli accordi tra le parti risulta dai termini della stessa disposizione: “Quando
non siasi stabilito altro termine”). A titolo ancora più sussidiario,
se il momento dell’esigibilità non può essere determinato neppure secondo la
volontà ipotetica delle parti, la stessa è regolata dalla norma generale d’immediatezza
stabilita dall’art. 75 CO (Tercier, op.
cit., n.
1065-1068; Hohl in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad
art. 75 CO; Koller in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 1 ad art. 213 CO; Venturi/Zen-Ruffinen in: Commentaire romand, Code des
obligations I, 2a ed. 2012, n. 1 ad art. 213 CO).
5.2
Nella
fattispecie la dichiarazione di RE 1 sottoscritta da CO 1 per accordo
costituisce in sé un riconoscimento di debito per il saldo di fr. 385'249.–.
Rimane da determinare se il credito è esigibile, ciò che spettava all’istante
dimostrare (sopra consid. 5.1).
5.3
Ora, il momento dell’esigibilità del saldo non emerge dalla dichiarazione
stessa (doc. B e sopra ad A). Per il fatto che le parti abbiano convenuto che
il versamento sarebbe avvenuto mediante “convenzione separata” si può
tuttavia dedurre che al momento della sottoscrizione della dichiarazione il
saldo del prezzo di vendita non era ancora esigibile. D’altronde, l’istante non
ha dimostrato, come gl’incombeva, che le parti si siano successivamente accordate
sull’esigibilità. Contrariamente a quanto sostiene il
reclamante, non è al riguardo decisivo l’art. 213 cpv. 1 CO, dal momento che la
norma è dispositiva e sussidiaria a un eventuale accordo tra le parti
(v. sopra consid. 5.1). Orbene, nel caso specifico esse hanno concordato di
regolare la questione con “convenzione
separata”. Ne consegue che in mancanza del requisito
dell’esigibilità del debito posto in esecuzione, il Pretore
aggiunto supplente ha correttamente respinto l’istanza. Il
reclamo va così respinto senza che sia necessario esaminare l’altra censura del
reclamante, relativa al motivo alternativo di reiezione dell’istanza esposto
nella sentenza impugnata.
6.
Per
quanto attiene alle ripetibili accordate dal giudice di prime cure, il
reclamante ritiene che s’impone di ridurle da fr. 6'500.– a fr. 4'620.–
pari al minimo tariffale previsto per il valore litigioso di fr. 385'249.–.
Rileva infatti che entrambe le parti hanno presentato ognuna
due allegati relativamente brevi e che non è stata tenuta alcuna udienza.
Assegnare ripetibili di fr. 6'500.– presupporrebbe riconoscere un dispendio
di tempo di oltre 21 ore di lavoro (a fr. 300.– l’una), ciò che a suo
parere non è sostenibile nel caso concreto.
6.1
Le ripetibili sono fissate secondo la tariffa
cantonale (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC). Nel Ticino, giusta l’art. 11 cpv.
1.
del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007.
(RTar, RL 178.310) per le pratiche con un valore determinato o
determinabile oltre i fr. 100'000.– sino a fr. 500'000.– le
ripetibili sono stabilite tra il 6 e il 9% di esso, fermo restando che secondo
l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e
fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo calcolato
secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate secondo
l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo
impiegato dall’avvocato, avuto riguardo
dello svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5 RTar).
6.2
Nel
caso specifico, avuto riguardo a un valore litigioso in prima sede di fr. 385'249.–,
in linea di massima le ripetibili possono essere
fissate tra un minimo di fr. 4'620.– (6% x 20% di fr. 385'249.–)
e un massimo di fr. 24'270.– (9% x 70% di fr. 385'249.–) arrotondati.
L’indennità di fr. 6'500.– determinata dal primo giudice si situa pertanto
nei limiti della forchetta prescritta dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar,
o meglio nella fascia medio-bassa della tariffa (tra fr. 4'620.– e 14'450.–).
6.3
Nella determinazione delle ripetibili nei limiti prescritti dalla legge il giudice dispone di un ampio potere di
apprezzamento. Lo spazio riformatorio dell’autorità di reclamo in merito alla
loro quantificazione è limitato in particolare ai casi di errata applicazione
della tariffa cantonale (prevista dall’art. 96 CPC) o erronea determinazione
del valore litigioso. Anche in tali
casi, nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice, l’autorità
giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno, specialmente
in ambito di reclamo, dove il limitato potere di cognizione dell’autorità
superiore sul piano dei fatti (art. 320 lett. b CPC) non le permette un esame
completo dell’uso fatto dal primo giudice del proprio potere d’apprezzamento (sentenza
della CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018, consid. 6.2).
6.4
Nel
caso in esame, nel fondare la richiesta di riduzione delle ripetibili solo sul
criterio dell’onere lavorativo il reclamante misconosce che la legge esige
anche di considerare la difficoltà della causa e il valore litigioso se è
determinato o determinabile (art. 11 cpv. 5 RTar e sopra consid. 7.1), sicché
non è corretto stabilire l’indennità accordata unicamente in funzione del
dispendio di ore lavorative impiegate per la pratica. Orbene, la causa in esame
non presentava un grado di difficoltà minimo né ha comportato un lavoro molto
inferiore di quello usuale in una normale causa di rigetto dell’opposizione con
un valore litigioso simile. Vero è che non è stata tenuta un’udienza, ma in
compenso è stato ordinato un secondo scambio di allegati in deroga alla regola
generale (art. 253 CPC). In queste circostanze non è dato di capire perché l’indennità
dovrebbe essere limitata al minimo della tariffa. Il Pretore non ha quindi ecceduto i limiti
del proprio potere d’apprezzamento nel fissare l’indennità per ripetibili in fr. 6'500.–, ossia
poco più del minimo di fr. 4'620.– e comunque sia molto meno della soglia
media di fr. 14'450.–.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 385'249.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).