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Decisione

14.2019.19

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Preventivo e bollettino di consegna firmati da una persona che pretende di aver agito per conto di una società, indicata come suo recapito

12 giugno 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 ottobre

2018 (inviata erroneamente alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e

poi trasmessa per competenza a quella di Locarno-Campagna) la CO 1 ne ha

chiesto il rigetto provvisorio limitando la propria pretesa a fr. 9'693.–

oltre agli interessi “da

calcolare” dal 22 giugno 2018. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 14 dicembre 2018. All’udienza di

discussione tenutasi il 21 gennaio 2019, le parti sono rimaste sulle rispettive

e contrastanti posizioni.

C. Statuendo con decisione del 22 gennaio 2019, il Pretore ha accolto (invero

parzialmente) l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta

dalla parte convenuta per fr. 9'693.– oltre agli interessi del 5% dal 23

luglio 2018 (anziché dal 22 giugno 2018), ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2019 per ottenerne –

previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione

dell’istanza. Con decreto del 6 febbraio 2019 il presidente della Camera ha

dichiarato inammissibile la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. Stante

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 4 febbraio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di

RE 1 il 23 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo, poiché scaduto sabato

2.

febbraio, il termine d’impugnazione è stato per legge prorogato a lunedì 4

febbraio 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nella

fattispecie è quindi inammissibile il preventivo n. __________ della CO 1 prodotto

per la prima volta col reclamo (doc. D). Contrariamente a quanto sostiene il

reclamante senza motivazione, non risulta applicabile per analogia l’art. 99

cpv. 1 LTF, per cui possono essere addotti fatti o mezzi di prova nuovi se ne dà motivo la decisione impugnata. La questione

dell’identità del debitore si poneva infatti già prima dell’emanazione di quel

giudizio – tanto che è lo stesso reclamante ad averla sollevata – e nulla gl’impediva

di produrre il preventivo, firmato il 7 giugno 2017, già con le sue

osservazioni scritte del 14 dicembre 2018 o al­l’udienza del 21 gennaio 2019.

La fattispecie in esame è quindi completamente diversa dai precedenti citati

dal reclamante (DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza

della CEF 14.2016.230 dell’8 febbraio 2017 consid. 1.2), in cui i nova ritenuti

ammissibili si riferivano a irregolarità procedurali di cui la parte era venuta

a conoscenza solo con la sentenza impugnata.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato che sia il preventivo

sia il bollettino di consegna prodotti dalla CO 1 costituiscono un valido

riconoscimento di debito per l’importo preteso con l’istanza. Egli non ha

seguito l’escusso laddove sosteneva di aver firmato questi documenti – quale

tecnico di cantiere – per conto della PI 1, rilevando come dal testo degli

stessi non risulta che RE 1 abbia agito quale rappresentante della medesima

quanto piuttosto a titolo personale. A suo giudizio il preventivo e il

bollettino prodotti dall’istan­­te, l’uno indirizzato a “RE 1 presso T__________ SA” e l’altro a “RE 1 c/o

T__________ SA”, dimostrerebbero come la società servisse

solo da recapito dell’escusso, non risultando alcun’altra indicazione per

ritenere ch’egli abbia agito per conto o in rappresentanza della stessa. Onde l’accoglimento

dell’istanza, modificata solo per quanto concerne la decorrenza degli

interessi, concessi a partire dal 23 luglio 2018 – ossia dalla scadenza del

termine di trenta giorni dall’emissione della fattura – anziché dal 22 giugno

2018.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce di non aver sottoscritto i documenti a titolo personale

ma unicamente quale referente e rappresentante – nel suo

ruolo di tecnico edile – della T__________ SA. Contesta la necessità, palesata dal Pretore, d’indicare espres­samente il rapporto di rappresentanza, sostenendo che la dicitura “RE 1 c/o T__________ SA” può solo avere come significato un simile rapporto, se non altro

perché il recapito di una società anonima non può costituire un indirizzo

ufficiale o il domicilio di una persona fisica. Rimprovera infine al primo

giudice di non aver preso in considerazione l’estratto del foglio ufficiale da

lui prodotto con le osservazioni all’istanza, da cui a suo dire si evincerebbe come

la CO 1 abbia tentato in modo abusivo di rivalersi su di lui (quale dipendente

della società) per incassare il credito dovuto dalla vera debitrice dell’istante,

la T__________ SA, nel frattempo dichiarata fallita.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento

deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente

(v. Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale

interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già

citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione

litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della

CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.2

Nella

fattispecie, come ritenuto dal Pretore, il preventivo n. __________ del 7

giugno 2017 (doc. B accluso all’istanza) e il bollettino di consegna n. __________

del 23 marzo 2018 (doc. C) prodotti dalla CO 1 (nei quali era stata prevista “la fornitura e posa della tubazione adduzione acqua

potabile” per una villa monofamiliare sul mappale n. __________ RFD

di __________) – cui la fattura n. __________ emessa il 22 giugno 2018 trasmessa

all’escusso presso la sede T__________ SA rinvia espressamente (doc. D) –

costituiscono di principio un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione, poiché sono firmati dall’e­scusso

e indicano il prezzo della merce fornita (fr. 9'693.–, compresa l’IVA di fr. 693.–)

(sentenze della CEF 14.2018.178

del 23 marzo 2019 consid. 5.3 e 14.2016.11 del 19 aprile 2016 consid. 5.1).

5.3

Checché

ne dica il reclamante, l’identità tra l’escusso menzionato sul precetto

esecutivo (RE 1) e il debitore indicato sul preventivo e sul bollettino (sempre

RE 1) è pacifica. Ch’egli abbia firmato tali documenti per conto della T__________

SA non risulta dagli stessi. La preposizione “presso”, come la sua sigla “c/o” (care of), inserita in un indirizzo significa

notoriamente che il recapito della corrispondenza dev’essere effettuato presso

un’altra persona, fisica o giuridica. Perché non sia possibile indicare quale

indirizzo il luogo di lavoro anziché quello del domicilio il reclamante non

spiega. Ad ogni modo l’indicazione in questione non ha nulla a che vedere con

un rapporto di rappresentanza, che viene invece solitamente menzionato vicino

alla firma con la dicitura “per conto di”, “in rappresentanza di”, “in nome di”

od ogni altra equivalente. In concreto il reclamante ha

firmato il preventivo e il bollettino per accettazione senz’alcuna riserva né

accenno a un rapporto di rappresentanza. L’accertamento del Pretore al riguardo non può pertanto

sicuramente dirsi manifestamente errato. Risulta quindi indiscutibile che RE 1

abbia personalmente riconosciuto il credito posto in esecuzione.

5.4

Certo,

egli allega di aver firmato i noti documenti quale “referente e rappresentante”

della T__________ SA, di cui afferma essere stato il tecnico edile, nell’ambito

della realizzazione di una condotta di acqua potabile, “che non può essere

eseguita da una sola persona ma da un ente organizzato come una società edile”. Sennonché egli non ha fornito il

benché minimo riscontro concreto e oggettivo a sostegno delle sue allegazioni.

Anche tali censure cadono dunque nel vuoto.

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.1

Nel

caso specifico l’escusso sostiene che il modo di agire dell’i­­stante sia

abusivo e che ciò si evince dall’estratto del registro di commercio da lui

prodotto in prima sede (doc. 1 accluso alle osservazioni all’istanza), da cui

risulterebbe che la CO 1 ha proceduto nei confronti della T__________ SA non

solo per quello in oggetto ma anche per altri cantieri e che per incassare la

propria pretesa si fosse rivalsa su di lui anziché sull’unica vera ed esclusiva

debitrice del credito.

6.2

Queste

sono solo supposizioni senza riscontri concreti e oggettivi. L’estratto in

questione – l’unico documento regolarmente prodotto dal reclamante – rende

verosimile unicamente il fatto che la CO 1 ha escusso la T__________ SA per fr. 46'837.–,

ma non ancora che quella pretesa sia – in parte dato il suo importo – la stessa

di quella fatta valere nei confronti di RE 1 né, di conseguenza, che il comportamento dell’escutente

sia abusivo.

7.

In

definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica e il reclamo va

respinto. All’escusso rimane ad ogni modo salva la facoltà di rivolgersi – se

del caso – al giudice del merito per far valere le proprie ragioni in procedura

ordinaria (v. sopra consid. 2).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema

d’indennità alla controparte, non avendo dovuto la stessa presentare

osservazioni al reclamo.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'693.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).