14.2019.19
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Preventivo e bollettino di consegna firmati da una persona che pretende di aver agito per conto di una società, indicata come suo recapito
12 giugno 2019Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.19
Lugano
12 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 31
ottobre 2018 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 gennaio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 28 settembre 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di (1) fr. 9'693.– oltre agli interessi del 5%
dal 22 giugno 2018 e (2) fr. 280.–, indicando quali titoli di credito: “(1) Fattura n. __________ del 22.06.2018
condotta acqua potabile strada, cantiere R__________ mapp. __________ RFD
commissionato dal signor RE 1, c/o T__________ SA via __________, __________ __________
e (2) Risarcimento secondo l’art. 106 CO”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 ottobre
2018 (inviata erroneamente alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e
poi trasmessa per competenza a quella di Locarno-Campagna) la CO 1 ne ha
chiesto il rigetto provvisorio limitando la propria pretesa a fr. 9'693.–
oltre agli interessi “da
calcolare” dal 22 giugno 2018. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 14 dicembre 2018. All’udienza di
discussione tenutasi il 21 gennaio 2019, le parti sono rimaste sulle rispettive
e contrastanti posizioni.
C. Statuendo con decisione del 22 gennaio 2019, il Pretore ha accolto (invero
parzialmente) l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dalla parte convenuta per fr. 9'693.– oltre agli interessi del 5% dal 23
luglio 2018 (anziché dal 22 giugno 2018), ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2019 per ottenerne –
previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione
dell’istanza. Con decreto del 6 febbraio 2019 il presidente della Camera ha
dichiarato inammissibile la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 4 febbraio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di
RE 1 il 23 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo, poiché scaduto sabato
2.
febbraio, il termine d’impugnazione è stato per legge prorogato a lunedì 4
febbraio 2019 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nella
fattispecie è quindi inammissibile il preventivo n. __________ della CO 1 prodotto
per la prima volta col reclamo (doc. D). Contrariamente a quanto sostiene il
reclamante senza motivazione, non risulta applicabile per analogia l’art. 99
cpv. 1 LTF, per cui possono essere addotti fatti o mezzi di prova nuovi se ne dà motivo la decisione impugnata. La questione
dell’identità del debitore si poneva infatti già prima dell’emanazione di quel
giudizio – tanto che è lo stesso reclamante ad averla sollevata – e nulla gl’impediva
di produrre il preventivo, firmato il 7 giugno 2017, già con le sue
osservazioni scritte del 14 dicembre 2018 o all’udienza del 21 gennaio 2019.
La fattispecie in esame è quindi completamente diversa dai precedenti citati
dal reclamante (DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza
della CEF 14.2016.230 dell’8 febbraio 2017 consid. 1.2), in cui i nova ritenuti
ammissibili si riferivano a irregolarità procedurali di cui la parte era venuta
a conoscenza solo con la sentenza impugnata.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato che sia il preventivo
sia il bollettino di consegna prodotti dalla CO 1 costituiscono un valido
riconoscimento di debito per l’importo preteso con l’istanza. Egli non ha
seguito l’escusso laddove sosteneva di aver firmato questi documenti – quale
tecnico di cantiere – per conto della PI 1, rilevando come dal testo degli
stessi non risulta che RE 1 abbia agito quale rappresentante della medesima
quanto piuttosto a titolo personale. A suo giudizio il preventivo e il
bollettino prodotti dall’istante, l’uno indirizzato a “RE 1 presso T__________ SA” e l’altro a “RE 1 c/o
T__________ SA”, dimostrerebbero come la società servisse
solo da recapito dell’escusso, non risultando alcun’altra indicazione per
ritenere ch’egli abbia agito per conto o in rappresentanza della stessa. Onde l’accoglimento
dell’istanza, modificata solo per quanto concerne la decorrenza degli
interessi, concessi a partire dal 23 luglio 2018 – ossia dalla scadenza del
termine di trenta giorni dall’emissione della fattura – anziché dal 22 giugno
2018.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce di non aver sottoscritto i documenti a titolo personale
ma unicamente quale referente e rappresentante – nel suo
ruolo di tecnico edile – della T__________ SA. Contesta la necessità, palesata dal Pretore, d’indicare espressamente il rapporto di rappresentanza, sostenendo che la dicitura “RE 1 c/o T__________ SA” può solo avere come significato un simile rapporto, se non altro
perché il recapito di una società anonima non può costituire un indirizzo
ufficiale o il domicilio di una persona fisica. Rimprovera infine al primo
giudice di non aver preso in considerazione l’estratto del foglio ufficiale da
lui prodotto con le osservazioni all’istanza, da cui a suo dire si evincerebbe come
la CO 1 abbia tentato in modo abusivo di rivalersi su di lui (quale dipendente
della società) per incassare il credito dovuto dalla vera debitrice dell’istante,
la T__________ SA, nel frattempo dichiarata fallita.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento
deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente
(v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale
interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già
citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione
litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della
CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.2
Nella
fattispecie, come ritenuto dal Pretore, il preventivo n. __________ del 7
giugno 2017 (doc. B accluso all’istanza) e il bollettino di consegna n. __________
del 23 marzo 2018 (doc. C) prodotti dalla CO 1 (nei quali era stata prevista “la fornitura e posa della tubazione adduzione acqua
potabile” per una villa monofamiliare sul mappale n. __________ RFD
di __________) – cui la fattura n. __________ emessa il 22 giugno 2018 trasmessa
all’escusso presso la sede T__________ SA rinvia espressamente (doc. D) –
costituiscono di principio un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82
cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione, poiché sono firmati dall’escusso
e indicano il prezzo della merce fornita (fr. 9'693.–, compresa l’IVA di fr. 693.–)
(sentenze della CEF 14.2018.178
del 23 marzo 2019 consid. 5.3 e 14.2016.11 del 19 aprile 2016 consid. 5.1).
5.3
Checché
ne dica il reclamante, l’identità tra l’escusso menzionato sul precetto
esecutivo (RE 1) e il debitore indicato sul preventivo e sul bollettino (sempre
RE 1) è pacifica. Ch’egli abbia firmato tali documenti per conto della T__________
SA non risulta dagli stessi. La preposizione “presso”, come la sua sigla “c/o” (care of), inserita in un indirizzo significa
notoriamente che il recapito della corrispondenza dev’essere effettuato presso
un’altra persona, fisica o giuridica. Perché non sia possibile indicare quale
indirizzo il luogo di lavoro anziché quello del domicilio il reclamante non
spiega. Ad ogni modo l’indicazione in questione non ha nulla a che vedere con
un rapporto di rappresentanza, che viene invece solitamente menzionato vicino
alla firma con la dicitura “per conto di”, “in rappresentanza di”, “in nome di”
od ogni altra equivalente. In concreto il reclamante ha
firmato il preventivo e il bollettino per accettazione senz’alcuna riserva né
accenno a un rapporto di rappresentanza. L’accertamento del Pretore al riguardo non può pertanto
sicuramente dirsi manifestamente errato. Risulta quindi indiscutibile che RE 1
abbia personalmente riconosciuto il credito posto in esecuzione.
5.4
Certo,
egli allega di aver firmato i noti documenti quale “referente e rappresentante”
della T__________ SA, di cui afferma essere stato il tecnico edile, nell’ambito
della realizzazione di una condotta di acqua potabile, “che non può essere
eseguita da una sola persona ma da un ente organizzato come una società edile”. Sennonché egli non ha fornito il
benché minimo riscontro concreto e oggettivo a sostegno delle sue allegazioni.
Anche tali censure cadono dunque nel vuoto.
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.1
Nel
caso specifico l’escusso sostiene che il modo di agire dell’istante sia
abusivo e che ciò si evince dall’estratto del registro di commercio da lui
prodotto in prima sede (doc. 1 accluso alle osservazioni all’istanza), da cui
risulterebbe che la CO 1 ha proceduto nei confronti della T__________ SA non
solo per quello in oggetto ma anche per altri cantieri e che per incassare la
propria pretesa si fosse rivalsa su di lui anziché sull’unica vera ed esclusiva
debitrice del credito.
6.2
Queste
sono solo supposizioni senza riscontri concreti e oggettivi. L’estratto in
questione – l’unico documento regolarmente prodotto dal reclamante – rende
verosimile unicamente il fatto che la CO 1 ha escusso la T__________ SA per fr. 46'837.–,
ma non ancora che quella pretesa sia – in parte dato il suo importo – la stessa
di quella fatta valere nei confronti di RE 1 né, di conseguenza, che il comportamento dell’escutente
sia abusivo.
7.
In
definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica e il reclamo va
respinto. All’escusso rimane ad ogni modo salva la facoltà di rivolgersi – se
del caso – al giudice del merito per far valere le proprie ragioni in procedura
ordinaria (v. sopra consid. 2).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema
d’indennità alla controparte, non avendo dovuto la stessa presentare
osservazioni al reclamo.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'693.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).