Lexipedia

Decisione

14.2019.191

Rigetto definitivo dell’opposizione

21 ottobre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 4'263.95 oltre agli interessi del 2.5% dal 20 maggio 2019, degli interessi arretrati sino

al 19 maggio 2019, di fr. 831.70, e per la tassa di

diffida, di fr. 50.–, rispettivamente dell’imposta cantonale del 2012, di fr. 3'676.20

oltre agli interessi del 2,5% dal 20 maggio 2019, degli interessi arretrati

sino al 19 maggio 2019, di fr. 625.10, e della tassa di diffida di fr. 50.–;

che

con precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi tutti il

27 maggio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso

del­l’imposta federale diretta (IFD) del 2011, di fr. 1'317.–

oltre agli interessi del 3% dal

21 maggio 2019 e agli interessi arretrati sino al 20 maggio 2019, di fr. 282.05, rispettivamente dell’IFD del 2012, di fr. 1'231.05, oltre agli

interessi del 3% dal 21 maggio 2019 e agli interessi

arretrati sino al 20 maggio 2019, di fr. 226.65, così come dell’IFD del

2013, di fr. 1'001.–, oltre agli interessi del 3% dal 21 maggio 2019 e agli

interessi arretrati sino al 20 maggio 2019, di fr. 154.35;

che

avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e i cinque precetti esecutivi, con

istanze del 2 agosto 2019 lo Stato Canton Ticino e la Confederazione Svizzera

ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di

Capriasca;

nel

termine di 10 giorni impartito, il convenuto si è opposto a tutte le istanze con osservazioni scritte del 26 agosto

2019;

che statuendo con cinque decisioni separate del 29 agosto 2019, il Giudice

di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dal convenuto, ponendo a suo carico spese processuali e indennità a

favore degli istanti;

che

contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto alla

Giudicatura di pace con un reclamo del 2 settembre 2019 per ottenerne la rettifica “considerando anche le argomentazioni prodot­te nelle puntuali

osservazioni”;

che

il 5 settembre 2019 il Giudice di pace ha accolto il reclamo e annullato le “Autorizzazioni a procedere”, preannunciando la notifica di nuove decisioni “aggiornate”;

che

il 14 ottobre 2019 il Giudice di pace ha comunicato alla Camera di aver

erroneamente annullato le decisioni e le ha trasmesso il reclamo per

competenza;

che

le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­posizione – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono

impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 2 settembre 2019 contro le sentenze notificate a RE 1 al più

presto il 30 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

Considerandi

che

pure tempestive erano le sue osservazioni alle istanze, spedite il 27 agosto

2019.

(v. ricevuta postale acclusa al reclamo), entro il termine di 10 giorni

impartito dal Giudice di pace con ordinanze del 14 agosto 2019, giunte al

convenuto sabato 17 agosto (accertamenti del recapito IPLAR prodotti dal

Giudice di pace il 18 ottobre 2019);

che

il primo giudice, il 29 agosto 2019, ha quindi emesso le sentenze impugnate

prematuramente senza tenere conto di quelle osservazioni tempestivamente

inoltrate, ricordato che determinante al riguardo è la data di consegna alla

posta svizzera (art. 143 cpv. 1 CPC);

che

la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.

2.

) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55

consid. 4.3);

che

nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di

essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto ed egli chiede

espressamente al Giudice di pace di rettificare le sue decisioni sulla scorta

delle sue osservazioni (sentenza della CEF

14.2017

-127 del 28 luglio 2017 consid. 4.1);

che

del resto le cause non possono ritenersi mature per il giudizio (nel senso dell’art.

327.

cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata;

che

spetterà al primo giudice scegliere se notificare

le osservazioni di RE 1 alle controparti per un’eventuale replica spontanea o

convocare le parti a un’udienza;

che

emanate prematuramente, le sentenze impugnate vanno dunque annullate e le cause

rinviate al Giudice di pace per nuovi giudizi (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC),

previo completamento dell’istrut­toria secondo

le modalità testé ricordate;

che siccome

il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte delle cause nel merito, sulle

quali il Giudice di pace statuirà con

pieno potere di apprezzamento, esse possono essergli retrocesse senza prima

interpellare gli

istanti (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016,

consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);

che

la necessità di rinviare le cause al primo giudice non essendo addebitabile a

una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di

giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

che

non si attribuiscono invece ripetibili al reclamante, poiché in linea di

massima l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto

le spese processuali e non anche spese ripetibili

(sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);

che

le spese di prima sede sono annullate con il resto delle sentenze impugnate e

saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con le nuove decisioni (solo

dietro esplicita richiesta motivata della parte vittoriosa trattandosi delle

ripetibili, v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, rispettivamente di fr. 4'263.95, fr. 1'317.–, fr. 3'676.20, fr. 1'231.05

e fr. 1'001.–, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza le

sentenze impugnate sono annullate e la cause rinviate al primo giudice per nuovi

giudizi.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).