14.2019.191
Rigetto definitivo dell’opposizione
21 ottobre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.191
Lugano
21 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promosse con istanze 2
agosto 2019 da
Stato Canton Ticino, Bellinzona (prima e
terza causa)
Confederazione Svizzera, Berna (seconda,
quarta e quinta causa)
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 settembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 29 agosto 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi
entrambi il 27 maggio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato
Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta cantonale del 2011,
Fatti
di fr. 4'263.95 oltre agli interessi del 2.5% dal 20 maggio 2019, degli interessi arretrati sino
al 19 maggio 2019, di fr. 831.70, e per la tassa di
diffida, di fr. 50.–, rispettivamente dell’imposta cantonale del 2012, di fr. 3'676.20
oltre agli interessi del 2,5% dal 20 maggio 2019, degli interessi arretrati
sino al 19 maggio 2019, di fr. 625.10, e della tassa di diffida di fr. 50.–;
che
con precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi tutti il
27 maggio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso
dell’imposta federale diretta (IFD) del 2011, di fr. 1'317.–
oltre agli interessi del 3% dal
21 maggio 2019 e agli interessi arretrati sino al 20 maggio 2019, di fr. 282.05, rispettivamente dell’IFD del 2012, di fr. 1'231.05, oltre agli
interessi del 3% dal 21 maggio 2019 e agli interessi
arretrati sino al 20 maggio 2019, di fr. 226.65, così come dell’IFD del
2013, di fr. 1'001.–, oltre agli interessi del 3% dal 21 maggio 2019 e agli
interessi arretrati sino al 20 maggio 2019, di fr. 154.35;
che
avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e i cinque precetti esecutivi, con
istanze del 2 agosto 2019 lo Stato Canton Ticino e la Confederazione Svizzera
ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di
Capriasca;
nel
termine di 10 giorni impartito, il convenuto si è opposto a tutte le istanze con osservazioni scritte del 26 agosto
2019;
che statuendo con cinque decisioni separate del 29 agosto 2019, il Giudice
di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dal convenuto, ponendo a suo carico spese processuali e indennità a
favore degli istanti;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto alla
Giudicatura di pace con un reclamo del 2 settembre 2019 per ottenerne la rettifica “considerando anche le argomentazioni prodotte nelle puntuali
osservazioni”;
che
il 5 settembre 2019 il Giudice di pace ha accolto il reclamo e annullato le “Autorizzazioni a procedere”, preannunciando la notifica di nuove decisioni “aggiornate”;
che
il 14 ottobre 2019 il Giudice di pace ha comunicato alla Camera di aver
erroneamente annullato le decisioni e le ha trasmesso il reclamo per
competenza;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono
impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 2 settembre 2019 contro le sentenze notificate a RE 1 al più
presto il 30 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
Considerandi
che
pure tempestive erano le sue osservazioni alle istanze, spedite il 27 agosto
2019.
(v. ricevuta postale acclusa al reclamo), entro il termine di 10 giorni
impartito dal Giudice di pace con ordinanze del 14 agosto 2019, giunte al
convenuto sabato 17 agosto (accertamenti del recapito IPLAR prodotti dal
Giudice di pace il 18 ottobre 2019);
che
il primo giudice, il 29 agosto 2019, ha quindi emesso le sentenze impugnate
prematuramente senza tenere conto di quelle osservazioni tempestivamente
inoltrate, ricordato che determinante al riguardo è la data di consegna alla
posta svizzera (art. 143 cpv. 1 CPC);
che
la violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
2.
) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55
consid. 4.3);
che
nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di
essere sentito del reclamante, poiché il suo pregiudizio è manifesto ed egli chiede
espressamente al Giudice di pace di rettificare le sue decisioni sulla scorta
delle sue osservazioni (sentenza della CEF
14.2017
-127 del 28 luglio 2017 consid. 4.1);
che
del resto le cause non possono ritenersi mature per il giudizio (nel senso dell’art.
327.
cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata;
che
spetterà al primo giudice scegliere se notificare
le osservazioni di RE 1 alle controparti per un’eventuale replica spontanea o
convocare le parti a un’udienza;
che
emanate prematuramente, le sentenze impugnate vanno dunque annullate e le cause
rinviate al Giudice di pace per nuovi giudizi (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC),
previo completamento dell’istruttoria secondo
le modalità testé ricordate;
che siccome
il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte delle cause nel merito, sulle
quali il Giudice di pace statuirà con
pieno potere di apprezzamento, esse possono essergli retrocesse senza prima
interpellare gli
istanti (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016,
consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2);
che
la necessità di rinviare le cause al primo giudice non essendo addebitabile a
una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non si attribuiscono invece ripetibili al reclamante, poiché in linea di
massima l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto
le spese processuali e non anche spese ripetibili
(sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);
che
le spese di prima sede sono annullate con il resto delle sentenze impugnate e
saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con le nuove decisioni (solo
dietro esplicita richiesta motivata della parte vittoriosa trattandosi delle
ripetibili, v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, rispettivamente di fr. 4'263.95, fr. 1'317.–, fr. 3'676.20, fr. 1'231.05
e fr. 1'001.–, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza le
sentenze impugnate sono annullate e la cause rinviate al primo giudice per nuovi
giudizi.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).