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Decisione

14.2019.193

Fallimento senza preventiva esecuzione. Carente motivazione della pronuncia. Annullamento del fallimento in seguito al ritiro della domanda

2 gennaio 2020Italiano11 min

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 182'431.08.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.193

Lugano

2 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2015.366 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 18 maggio

2015 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla Divisione principale

dell’imposta

sul valore aggiunto, Berna)

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. RA 1, )

giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 9 ottobre 2019 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 18

maggio 2015, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento senza preventiva

esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi

pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 182'431.08.

B. All’udienza

di discussione dell’11 giugno 2015 è comparsa solamente la convenuta, che ha

comunicato di aver pagato parzialmente i crediti dell’istante non ancora sfociati

in attestati di carenza di beni e di aver ottenuto per il saldo dall’Ufficio d’esecu­zione

una dilazione di pagamento, mentre si è impegnata a saldare due esecuzioni

giunte al rilascio di un attestato di carenza di beni entro fine luglio del

2015 e la rimanenza in rate di fr. 2'500.– mensili a partire dal settembre

del 2015. Il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un termine per

comunicare se aderiva alla proposta di pagamento. A richiesta della stessa, con

ordinanza del 9 luglio 2015 egli ha sospeso la causa sino al 31 dicembre 2015,

per poi riattivarla con decisione del 14 gennaio 2016, convocando le parti a

una nuova udienza per il 27 gennaio 2016, poi rinviata al 3 agosto 2016, all’8

marzo, al 15 marzo e al 6 dicembre 2017 in quanto l’istante aveva comunicato di

aver accordato un nuovo piano di pagamento alla convenuta in seguito al

versamento da parte di quest’ultima di alcuni acconti. In base a un’ennesima

richiesta dell’istante (del 6 dicembre 2017), che ha precisato che lo scoperto

era di oltre fr. 85'000.–, ma che la convenuta aveva appena provveduto a

versarle fr. 11'855.84, il Pretore aggiunto ha citato le parti per il 17

ottobre 2018.

C. Alla

nuova udienza del 17 ottobre 2018 si è presentata la sola convenuta, che ha

affermato di avere dato ordine alla sua banca di pagare gli scoperti relativi

al terzo e al quarto trimestre del 2017 e al primo trimestre del 2018. Essa si

è impegnata a estinguere il saldo, di circa fr. 30'000.–, in ragione di

rate mensili di fr. 2'500.–, oltre a pagare i futuri conteggi mensili. Si

è inoltre determinata sulle esecuzioni promosse nei suoi confronti da altri

creditori. Il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un termine fino al 7

novembre 2018 per comunicare l’esatto ammontare dello scoperto nei suoi

riguardi e il suo eventuale accordo con il piano di pagamento proposto dalla

convenuta. Il 24 ottobre 2018, il Pretore aggiunto ha comunicato alla convenuta

che l’istante era disposta a sospendere nuovamente la causa previo versamento

da parte sua di fr. 27'500.– entro il 31 ottobre 2018, in difetto di che

la procedura sarebbe proseguita con l’assegnazione all’istante del termine per

anticipare le spese processuali.

D. Preso

atto dello scritto 7 novembre 2018 della Confederazione Svizzera, che l’informava di aver ricevuto i fr. 27'500.–

il giorno pre­cedente e postulava il rinvio dell’udienza a ottobre del 2019, l’8

no­vembre il Pretore aggiunto ha sospeso la causa sino al

1° ottobre 2019, salvo riattivarla con disposizione del 30 settembre 2019 dopo

che l’istante l’aveva informato che la convenuta non aveva rispettato l’accordo

di pagamento del 28 novembre 2018.

E. Statuendo

con decisione 9 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore

10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2019

per ottenere,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di aver rispettato l’accordo di

dilazione convenuto con l’istante, anche se con qualche giorno di ritardo per

quanto attiene all’ultima rata. L’indomani il presidente della

Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il

termine impartitole per esprimersi sul reclamo, la Confederazione Svizzera ha

comunicato il 4 novembre 2019 di ritirare la sua domanda di fallimento e

chiesto di porre le spese processuali e le ripetibili a carico della reclamante.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 16 ottobre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 15

ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

Nel

caso in esame, l’istante ha ritirato la domanda di fallimento solo il 4

novembre 2019, ovvero dopo la scadenza del termine di reclamo (il 25 ottobre

2019, v. sopra, consid. 1.1). A prescindere dalla controversia esistente sull’applicabilità

dell’art. 174 cpv. 2 LEF in materia di fallimento senza preventiva esecuzione

(sopra, consid. 1.2), tale ritiro è in sé inefficace ai fini del giudizio.

3.

La reclamante si duole però a ragione che il Pretore aggiunto non le

ha dato l’occasione di esprimersi sullo scritto 27 settembre 2019 con cui l’istante

l’aveva informato del mancato ossequio dell’ac­cordo di pagamento del 28

novembre 2018, se non indirettamente notificandole l’ordinanza di riattivazione della causa, peraltro emes­sa un giorno prima della scadenza della sospensione. Soprattutto la

sentenza impugnata non menziona i motivi per i quali il fallimento è stato

dichiarato. Implicitamente il Pretore aggiunto pare essersi fondato sullo

scritto del 27 settembre 2019 (accluso all’or­dinanza di riattivazione della

causa del 30 settembre 2019, act. VII) con cui l’istante l’aveva informato che

la convenuta non aveva pagato i contributi per gli ultimi due trimestri del

2018.

e per i primi due del 2019, in violazione dell’accordo di pagamento del 28

novembre 2018, né il saldo degli attestati di carenza di beni, e aveva

dichiarato la sua disponibilità a sospendere la domanda di fallimento dietro il

versamento di fr. 52'000.–. Da tale scritto si evince però che la

convenuta aveva pagato la maggior parte dei crediti (se non tutti) fatti valere

con l’istanza del 18 maggio 2015. Ad ogni modo le numerose sospensioni e i

rinvii d’udienza ordinati dal primo giudice (sopra da A D) sono basati sui

versamenti effettuati dalla convenuta in corso di procedura. Che in tale

situazione si possa ritenere sussistere una sospensione dei pagamenti nel senso

dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF è dubbio.

3.1

Comunque

sia, il primo giudice non si è espresso al riguardo. Orbene, le esigenze di

motivazione di una decisione di fallimento senza preventiva esecuzione sono più

elevate di quelle per una causa di fallimento ordinario, poiché nel primo caso

la pronuncia del fallimento non dipende dalla presentazione di una comminatoria

di fallimento valida e dall’esame di eventuali motivi di reiezione o di

differimento (art. 172-173a LEF), bensì da circostanze come la

verosimiglianza del credito dell’istante o la (pretesa) sospensione dei

pagamenti (nel caso previsto all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) per le quali il

giudice del fallimento dispone di un certo potere d’apprezzamento (sentenza

della CEF 14.2018.114 del 9 maggio 2019, consid. 2.1). Insufficientemente

motivata, nel senso che non permette alla Camera di esercitare adeguatamente il

suo controllo giurisdizionale (cfr. DTF 143 III 70 consid. 5.2), la decisione impugnata va di conseguenza annullata.

3.2

Si

può d’altronde rinunciare a rinviare la causa al primo giudice perché emetta

una nuova decisione motivata, siccome la causa dovrebbe in ogni modo essere

stralciata dai ruoli per desistenza (art. 241 CPC) giacché la Confederazione

Svizzera ha nel frattempo ritirato la domanda di fallimento, e ciò prima della

(nuova) pronuncia, sicché non si pone la questione della solvibilità della RE 1

(art. 174 cpv. 2 LEF a contrario). La reclamante è però invitata a adottare

senza indugio serie misure di risanamento per congiurare una terza procedura di

fallimento (v. inc. 14.2013.200), che potrebbe rivelarsi definitiva.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), per tacere

del fatto che all’istante non può essere addebitata la carente motivazione

della sentenza impugnata. Quest’ultima non ha invece diritto a ripetibili, dal

momento che non ha motivato la propria richiesta (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. c CPC); è del resto dubbio che enti agenti nell’esercizio delle proprie

attribuzioni ufficiali abbiano diritto

a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 9 ottobre 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anti­cipo

corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata

alla Confederazione Svizzera quale rimborso della tassa di giustizia di primo

grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).