14.2019.193
Fallimento senza preventiva esecuzione. Carente motivazione della pronuncia. Annullamento del fallimento in seguito al ritiro della domanda
2 gennaio 2020Italiano11 min
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 182'431.08.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.193
Lugano
2 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2015.366 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 18 maggio
2015 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dalla Divisione principale
dell’imposta
sul valore aggiunto, Berna)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. RA 1, )
giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 9 ottobre 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 18
maggio 2015, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi
pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 182'431.08.
B. All’udienza
di discussione dell’11 giugno 2015 è comparsa solamente la convenuta, che ha
comunicato di aver pagato parzialmente i crediti dell’istante non ancora sfociati
in attestati di carenza di beni e di aver ottenuto per il saldo dall’Ufficio d’esecuzione
una dilazione di pagamento, mentre si è impegnata a saldare due esecuzioni
giunte al rilascio di un attestato di carenza di beni entro fine luglio del
2015 e la rimanenza in rate di fr. 2'500.– mensili a partire dal settembre
del 2015. Il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un termine per
comunicare se aderiva alla proposta di pagamento. A richiesta della stessa, con
ordinanza del 9 luglio 2015 egli ha sospeso la causa sino al 31 dicembre 2015,
per poi riattivarla con decisione del 14 gennaio 2016, convocando le parti a
una nuova udienza per il 27 gennaio 2016, poi rinviata al 3 agosto 2016, all’8
marzo, al 15 marzo e al 6 dicembre 2017 in quanto l’istante aveva comunicato di
aver accordato un nuovo piano di pagamento alla convenuta in seguito al
versamento da parte di quest’ultima di alcuni acconti. In base a un’ennesima
richiesta dell’istante (del 6 dicembre 2017), che ha precisato che lo scoperto
era di oltre fr. 85'000.–, ma che la convenuta aveva appena provveduto a
versarle fr. 11'855.84, il Pretore aggiunto ha citato le parti per il 17
ottobre 2018.
C. Alla
nuova udienza del 17 ottobre 2018 si è presentata la sola convenuta, che ha
affermato di avere dato ordine alla sua banca di pagare gli scoperti relativi
al terzo e al quarto trimestre del 2017 e al primo trimestre del 2018. Essa si
è impegnata a estinguere il saldo, di circa fr. 30'000.–, in ragione di
rate mensili di fr. 2'500.–, oltre a pagare i futuri conteggi mensili. Si
è inoltre determinata sulle esecuzioni promosse nei suoi confronti da altri
creditori. Il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un termine fino al 7
novembre 2018 per comunicare l’esatto ammontare dello scoperto nei suoi
riguardi e il suo eventuale accordo con il piano di pagamento proposto dalla
convenuta. Il 24 ottobre 2018, il Pretore aggiunto ha comunicato alla convenuta
che l’istante era disposta a sospendere nuovamente la causa previo versamento
da parte sua di fr. 27'500.– entro il 31 ottobre 2018, in difetto di che
la procedura sarebbe proseguita con l’assegnazione all’istante del termine per
anticipare le spese processuali.
D. Preso
atto dello scritto 7 novembre 2018 della Confederazione Svizzera, che l’informava di aver ricevuto i fr. 27'500.–
il giorno precedente e postulava il rinvio dell’udienza a ottobre del 2019, l’8
novembre il Pretore aggiunto ha sospeso la causa sino al
1° ottobre 2019, salvo riattivarla con disposizione del 30 settembre 2019 dopo
che l’istante l’aveva informato che la convenuta non aveva rispettato l’accordo
di pagamento del 28 novembre 2018.
E. Statuendo
con decisione 9 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore
10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2019
per ottenere,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di aver rispettato l’accordo di
dilazione convenuto con l’istante, anche se con qualche giorno di ritardo per
quanto attiene all’ultima rata. L’indomani il presidente della
Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il
termine impartitole per esprimersi sul reclamo, la Confederazione Svizzera ha
comunicato il 4 novembre 2019 di ritirare la sua domanda di fallimento e
chiesto di porre le spese processuali e le ripetibili a carico della reclamante.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 16 ottobre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 15
ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
Nel
caso in esame, l’istante ha ritirato la domanda di fallimento solo il 4
novembre 2019, ovvero dopo la scadenza del termine di reclamo (il 25 ottobre
2019, v. sopra, consid. 1.1). A prescindere dalla controversia esistente sull’applicabilità
dell’art. 174 cpv. 2 LEF in materia di fallimento senza preventiva esecuzione
(sopra, consid. 1.2), tale ritiro è in sé inefficace ai fini del giudizio.
3.
La reclamante si duole però a ragione che il Pretore aggiunto non le
ha dato l’occasione di esprimersi sullo scritto 27 settembre 2019 con cui l’istante
l’aveva informato del mancato ossequio dell’accordo di pagamento del 28
novembre 2018, se non indirettamente notificandole l’ordinanza di riattivazione della causa, peraltro emessa un giorno prima della scadenza della sospensione. Soprattutto la
sentenza impugnata non menziona i motivi per i quali il fallimento è stato
dichiarato. Implicitamente il Pretore aggiunto pare essersi fondato sullo
scritto del 27 settembre 2019 (accluso all’ordinanza di riattivazione della
causa del 30 settembre 2019, act. VII) con cui l’istante l’aveva informato che
la convenuta non aveva pagato i contributi per gli ultimi due trimestri del
2018.
e per i primi due del 2019, in violazione dell’accordo di pagamento del 28
novembre 2018, né il saldo degli attestati di carenza di beni, e aveva
dichiarato la sua disponibilità a sospendere la domanda di fallimento dietro il
versamento di fr. 52'000.–. Da tale scritto si evince però che la
convenuta aveva pagato la maggior parte dei crediti (se non tutti) fatti valere
con l’istanza del 18 maggio 2015. Ad ogni modo le numerose sospensioni e i
rinvii d’udienza ordinati dal primo giudice (sopra da A D) sono basati sui
versamenti effettuati dalla convenuta in corso di procedura. Che in tale
situazione si possa ritenere sussistere una sospensione dei pagamenti nel senso
dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF è dubbio.
3.1
Comunque
sia, il primo giudice non si è espresso al riguardo. Orbene, le esigenze di
motivazione di una decisione di fallimento senza preventiva esecuzione sono più
elevate di quelle per una causa di fallimento ordinario, poiché nel primo caso
la pronuncia del fallimento non dipende dalla presentazione di una comminatoria
di fallimento valida e dall’esame di eventuali motivi di reiezione o di
differimento (art. 172-173a LEF), bensì da circostanze come la
verosimiglianza del credito dell’istante o la (pretesa) sospensione dei
pagamenti (nel caso previsto all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF) per le quali il
giudice del fallimento dispone di un certo potere d’apprezzamento (sentenza
della CEF 14.2018.114 del 9 maggio 2019, consid. 2.1). Insufficientemente
motivata, nel senso che non permette alla Camera di esercitare adeguatamente il
suo controllo giurisdizionale (cfr. DTF 143 III 70 consid. 5.2), la decisione impugnata va di conseguenza annullata.
3.2
Si
può d’altronde rinunciare a rinviare la causa al primo giudice perché emetta
una nuova decisione motivata, siccome la causa dovrebbe in ogni modo essere
stralciata dai ruoli per desistenza (art. 241 CPC) giacché la Confederazione
Svizzera ha nel frattempo ritirato la domanda di fallimento, e ciò prima della
(nuova) pronuncia, sicché non si pone la questione della solvibilità della RE 1
(art. 174 cpv. 2 LEF a contrario). La reclamante è però invitata a adottare
senza indugio serie misure di risanamento per congiurare una terza procedura di
fallimento (v. inc. 14.2013.200), che potrebbe rivelarsi definitiva.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), per tacere
del fatto che all’istante non può essere addebitata la carente motivazione
della sentenza impugnata. Quest’ultima non ha invece diritto a ripetibili, dal
momento che non ha motivato la propria richiesta (cfr. art. 95 cpv. 3
lett. c CPC); è del resto dubbio che enti agenti nell’esercizio delle proprie
attribuzioni ufficiali abbiano diritto
a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015.50 del 17 luglio 2015 consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 9 ottobre 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo
corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata
alla Confederazione Svizzera quale rimborso della tassa di giustizia di primo
grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).