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Decisione

14.2019.194

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Locazione. Risarcimento per mobilio. Verbale di consegna e restituzione dell’appartamento

3 marzo 2020Italiano10 min

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta per la somma posta in

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.194

Lugano

3 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 88-B-19-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 25 giugno

2019 da

CO 1,

contro

RE 1,

(rappresentata dalla RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 7 ottobre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 gennaio 2019 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 950.–

oltre agli interessi del 6% dal 1° luglio 2018, indicando quale titolo di

credito la “mancata

restituzione oggetti in appartamento di __________”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 giugno

2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest per fr. 1'634.– (anziché fr. 950.–). Nel

termine impartito, la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 agosto 2019. La parte

istante, con replica dell’11 settembre 2019, ha confermato la propria domanda.

C. Statuendo con decisione del 7 ottobre 2019, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta per la somma posta in

esecuzione (fr. 950.–), ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 100.– e un’inden­nità di fr. 70.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza nonché “l’immediato

annullamento con conseguente stralcio del precetto esecutivo n. __________”. Nelle sue

osservazioni del 31 ottobre 2019, CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 16 ottobre 2019 contro la sentenza notificata ad RE 1 l’8 ottobre,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4).

1.2.1

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.2

Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 spiega che il precetto esecutivo è

stato emesso contro RE 1 siccome la RA 1 le aveva detto di far capo alla stessa

RE 1 per qualsiasi questione legata all’ente locato. Ora, si tratta di

allegazioni nuove, siccome non formulate in prima sede, e pertanto sono

irricevibili, come lo sono pure i nuovi documenti prodotti a sostegno delle

stesse (doc. 2, 3 e 5). Non se ne terrà quindi conto per l’odierna pronuncia

(art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2.1). Ad ogni modo tali allegazioni e

documenti non sono rilievo per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 6.1).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accordato il rigetto provvisorio

dell’opposizione riferendosi in modo generico ai mezzi di prova prodotti “tramite documentazione particolareggiata

della situazione tra le parti”.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di non aver tenuto conto delle sue

osservazioni dell’8 agosto 2019, in cui ha spiegato che tra le parti “non sussiste rapporto obbligatorio”. Sostiene che il contratto di locazione del 17 gennaio 2018, da lei prodotto

con le osservazioni, è stato concluso tra l’inquilina CO 1 e la locatrice PI 1 sicché

non la vincola in alcun modo visto che lei fungeva unicamente “da interlocutore per conto della spettabile PI

1”.

5.

Ora,

sta di fatto che il giudice di pace si è limitato ad accordare il rigetto in

considerazione della “documentazione

particolareggiata della situazione tra le parti” senza

specificare né motivare in alcun modo quale fosse, tra i diversi documenti agli

atti, quello o quelli da considerare come titolo di rigetto dell’opposizione, e

senza determinarsi sulla censura della convenuta per cui non è parte del rapporto

di locazione. La motivazione della decisione impugnata è quindi insufficiente. Ciò

potrebbe bastare per giustificare l’annul­lamento della sentenza impugnata e la

retrocessione della causa al primo giudice. Tenuto conto del fatto che la

reclamante non postula l’annullamento della decisione avversata, bensì la

reiezione dell’istanza, e che la causa è matura per il giudizio, motivi di

economia processuale e di celerità inducono la Camera a statuire essa stessa

senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sostituen­do la propria

motivazione a quella mancante della decisione di pri­ma sede.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). Costituisce un riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso

o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o

perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma

di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III

301.

consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

6.1

Nella fattispecie CO 1 ha

spiegato nella sua istanza di rigetto che alla riconsegna dell’appartamento da

lei locato la RA 1 ha ritenuto – a suo dire a torto – che alcuni dei suoi mobili

presenti nell’appartamento (tappeto e mensole) fossero di proprietà della locatrice

e per questo motivo ha chiesto un risarcimento di fr. 950.– oltre agli

interessi di mora. A sostegno della propria domanda, l’istante ha prodotto un

contratto di compravendita del 30 giugno 2016 che attesta l’acquisto di vari

mobili, il verbale d’uscita dall’appartamento del 3 luglio 2018, cui è allegato

il verbale di “constatazione

dello stato dell’ente locato alla consegna e alla riconsegna”, e una lettera del giorno successivo avente per oggetto la notifica

dei difetti riscontrati nell’apparta­mento dalla RA 1.

Sennonché in tale documentazione non vi è traccia alcuna di un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione. Manca infatti qualsiasi dichiarazione

firmata da RE 1 (e neppure dall’PI 1) che attesti la volontà di pagare o

perlomeno di riconoscere a CO 1 la somma posta in esecuzione, di fr. 950.–.

6.2

Ne consegue che, in

mancanza di un riconoscimento di debito nel senso tecnico dell’art. 82 cpv. 1

LEF, il Giudice di pace non poteva accogliere l’istanza. Il reclamo va quindi

accolto seppur per un altro motivo di quello invocato dalla reclamante. Rimane

comunque salva la possibilità per la

procedente di promuovere una procedura creditoria ordinaria volta all’accertamento

della sua pretesa e al

rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra consid. 2).

7.

Per contro è

irricevibile la domanda della reclamante volta all’an­nullamento dell’esecuzione

e di stralcio del precetto esecutivo, posto che la Camera non è competente per

statuire su tale richiesta in questa sede. In effetti, tale domanda rientra

nella competenza dell’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 8a cpv. 3 LEF

e sentenza della CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016, RtiD 2017 II 865 n. 36c

consid. 2.1). Ad ogni modo giova ricordare alla reclamante che la sola

reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio non giustifica ancora la

cancellazione dell’esecuzione – o meglio la sua non divulgazione a terzi (sentenza della CEF

15.2001.262

del 16 ottobre 2001).

8.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,

RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo né nelle sue

osservazioni all’istanza, né in sede di reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

9.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 950.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione

impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo

di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).