14.2019.194
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Locazione. Risarcimento per mobilio. Verbale di consegna e restituzione dell’appartamento
3 marzo 2020Italiano10 min
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta per la somma posta in
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.194
Lugano
3 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 88-B-19-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 25 giugno
2019 da
CO 1,
contro
RE 1,
(rappresentata dalla RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 7 ottobre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 gennaio 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 950.–
oltre agli interessi del 6% dal 1° luglio 2018, indicando quale titolo di
credito la “mancata
restituzione oggetti in appartamento di __________”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 giugno
2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest per fr. 1'634.– (anziché fr. 950.–). Nel
termine impartito, la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 agosto 2019. La parte
istante, con replica dell’11 settembre 2019, ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione del 7 ottobre 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta per la somma posta in
esecuzione (fr. 950.–), ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 100.– e un’indennità di fr. 70.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza nonché “l’immediato
annullamento con conseguente stralcio del precetto esecutivo n. __________”. Nelle sue
osservazioni del 31 ottobre 2019, CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 16 ottobre 2019 contro la sentenza notificata ad RE 1 l’8 ottobre,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
1.2.1
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.2
Nelle osservazioni al reclamo, CO 1 spiega che il precetto esecutivo è
stato emesso contro RE 1 siccome la RA 1 le aveva detto di far capo alla stessa
RE 1 per qualsiasi questione legata all’ente locato. Ora, si tratta di
allegazioni nuove, siccome non formulate in prima sede, e pertanto sono
irricevibili, come lo sono pure i nuovi documenti prodotti a sostegno delle
stesse (doc. 2, 3 e 5). Non se ne terrà quindi conto per l’odierna pronuncia
(art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2.1). Ad ogni modo tali allegazioni e
documenti non sono rilievo per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 6.1).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accordato il rigetto provvisorio
dell’opposizione riferendosi in modo generico ai mezzi di prova prodotti “tramite documentazione particolareggiata
della situazione tra le parti”.
4.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di non aver tenuto conto delle sue
osservazioni dell’8 agosto 2019, in cui ha spiegato che tra le parti “non sussiste rapporto obbligatorio”. Sostiene che il contratto di locazione del 17 gennaio 2018, da lei prodotto
con le osservazioni, è stato concluso tra l’inquilina CO 1 e la locatrice PI 1 sicché
non la vincola in alcun modo visto che lei fungeva unicamente “da interlocutore per conto della spettabile PI
1”.
5.
Ora,
sta di fatto che il giudice di pace si è limitato ad accordare il rigetto in
considerazione della “documentazione
particolareggiata della situazione tra le parti” senza
specificare né motivare in alcun modo quale fosse, tra i diversi documenti agli
atti, quello o quelli da considerare come titolo di rigetto dell’opposizione, e
senza determinarsi sulla censura della convenuta per cui non è parte del rapporto
di locazione. La motivazione della decisione impugnata è quindi insufficiente. Ciò
potrebbe bastare per giustificare l’annullamento della sentenza impugnata e la
retrocessione della causa al primo giudice. Tenuto conto del fatto che la
reclamante non postula l’annullamento della decisione avversata, bensì la
reiezione dell’istanza, e che la causa è matura per il giudizio, motivi di
economia processuale e di celerità inducono la Camera a statuire essa stessa
senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sostituendo la propria
motivazione a quella mancante della decisione di prima sede.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1). Costituisce un riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso
o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o
perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma
di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III
301.
consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).
6.1
Nella fattispecie CO 1 ha
spiegato nella sua istanza di rigetto che alla riconsegna dell’appartamento da
lei locato la RA 1 ha ritenuto – a suo dire a torto – che alcuni dei suoi mobili
presenti nell’appartamento (tappeto e mensole) fossero di proprietà della locatrice
e per questo motivo ha chiesto un risarcimento di fr. 950.– oltre agli
interessi di mora. A sostegno della propria domanda, l’istante ha prodotto un
contratto di compravendita del 30 giugno 2016 che attesta l’acquisto di vari
mobili, il verbale d’uscita dall’appartamento del 3 luglio 2018, cui è allegato
il verbale di “constatazione
dello stato dell’ente locato alla consegna e alla riconsegna”, e una lettera del giorno successivo avente per oggetto la notifica
dei difetti riscontrati nell’appartamento dalla RA 1.
Sennonché in tale documentazione non vi è traccia alcuna di un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione. Manca infatti qualsiasi dichiarazione
firmata da RE 1 (e neppure dall’PI 1) che attesti la volontà di pagare o
perlomeno di riconoscere a CO 1 la somma posta in esecuzione, di fr. 950.–.
6.2
Ne consegue che, in
mancanza di un riconoscimento di debito nel senso tecnico dell’art. 82 cpv. 1
LEF, il Giudice di pace non poteva accogliere l’istanza. Il reclamo va quindi
accolto seppur per un altro motivo di quello invocato dalla reclamante. Rimane
comunque salva la possibilità per la
procedente di promuovere una procedura creditoria ordinaria volta all’accertamento
della sua pretesa e al
rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra consid. 2).
7.
Per contro è
irricevibile la domanda della reclamante volta all’annullamento dell’esecuzione
e di stralcio del precetto esecutivo, posto che la Camera non è competente per
statuire su tale richiesta in questa sede. In effetti, tale domanda rientra
nella competenza dell’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 8a cpv. 3 LEF
e sentenza della CEF 14.2016.137 del 24 novembre 2016, RtiD 2017 II 865 n. 36c
consid. 2.1). Ad ogni modo giova ricordare alla reclamante che la sola
reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio non giustifica ancora la
cancellazione dell’esecuzione – o meglio la sua non divulgazione a terzi (sentenza della CEF
15.2001.262
del 16 ottobre 2001).
8.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,
RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo né nelle sue
osservazioni all’istanza, né in sede di reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
9.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 950.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione
impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo
di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).