14.2019.196
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella risultante dal titolo di rigetto
9 marzo 2020Italiano7 min
provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 5'050.– (anziché fr. 10'102.15 oltre agli
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.196
Lugano
9 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.509 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 17 giugno
2019 dalla
CO 1, __________
(patrocinata dall’__________ RA 2, __________)
contro
RE 1, __________
(patrocinata dall__________ RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 9 ottobre 2019 dal Pretore supplente;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 agosto 2018
dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 10'102.15, indicando quale titolo di credito: “Mietzinsausstand”;
che
avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17
giugno 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città per l’importo posto in
esecuzione più gli interessi di mora del 5% dal 28 agosto
2018;
che statuendo con decisione del 9 ottobre
2019, il Pretore supplente ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 5'050.– (anziché fr. 10'102.15 oltre agli
interessi), ponendo le spese processuali di fr. 320.–
a carico delle parti metà ciascuno;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione integrale dell’istanza;
che
l’istante si è opposta al reclamo con osservazioni del 13 novembre 2019;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 16 ottobre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 10 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
che nella decisione impugnata,
il Pretore supplente ha limitato il rigetto dell’opposizione a fr. 5'050.–;
che per fr. 4'000.– egli
si è basato sul riconoscimento di debito del 31 luglio 2017 vertente su
complessivi fr. 10'500.–, relativo alle pigioni di ottobre 2016, novembre
2016, gennaio 2017 e febbraio 2017, ritenendolo un valido titolo di rigetto per
l’importo residuo scoperto di fr. 4'000.–;
ch’egli ha inoltre esteso il
rigetto ad altri fr. 1'050.– sulla scorta di due contratti di locazione,
che prevedono una pigione mensile complessiva di fr. 3'150.–, per il
periodo da marzo 2017 ad agosto 2017 (recte: 2018), dedotti i pagamenti effettuati
dalla convenuta;
Considerandi
che il primo giudice ha d’altronde
respinto l’eccezione d’inadempimento contrattuale invocata dalla convenuta per
“la mancata sistemazione dei
difetti e la trattenuta delle pigioni a garanzia della loro sistemazione”, siccome quest’ultima avrebbe dovuto far capo al deposito della
pigione in virtù dell’art. 259g CO in luogo e vece d’interrompere
semplicemente i pagamenti;
che il giudice di prime cure
si è infine rifiutato d’accordare il rigetto anche per gli interessi di mora
del 5% dal 28 agosto 2018 siccome sono stati richiesti solo con l’istanza e non
già con il precetto esecutivo;
che
nel reclamo la RE 1 si duole che la sentenza non indica a
quali singole mensilità si riferiscono da una parte la pretesa di fr. 10'102.15
indicata nel precetto esecutivo e dall’altra i pagamenti avvenuti durante il
rapporto contrattuale;
che
secondo lei la giurisprudenza costante esige l’indicazione delle singole
mensilità scoperte previste dal contratto di locazione, condizione in concreto
non adempiuta, siccome nel precetto esecutivo è menzionata solo la dicitura “Mietzinsausstand” (pigioni
arretrate) senz’alcuna indicazione delle singole mensilità
cui si riferiscono gli scoperti;
che
si tratta di una censura nuova, non invocata in prima sede, poggiante su fatti
allegati per la prima volta con il reclamo, e pertanto inammissibili (art. 326
cpv. 1 CPC);
che
fondato esclusivamente su fatti di cui non si può tenere conto in questa sede,
il reclamo è irricevibile;
che
il giudice del rigetto deve invero verificare d’ufficio che vi sia identità tra
il credito posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1), ma non gli spetta determinarsi su
potenziali insufficienze formali della descrizione del credito sul precetto
esecutivo (giusta gli art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF), che semmai devono essere censurate
con un ricorso all’autorità di vigilanza e non solo nella
procedura di rigetto dell’opposizione, pena la sua irricevibilità (sentenze della CEF
14.2019.14
del 18 giugno 2019 consid. 6.3/a/aa e 14.2019. 192 del 30 marzo 2018
consid. 5.2);
che
il giudice non può quindi respingere l’istanza semplicemente perché la
designazione del credito sul precetto è incompleta, errata, ambigua o
formalmente diversa dalla designazione del credito risultante dal titolo di
rigetto, ma unicamente se non è convinto, sulla scorta di tutti gli elementi a
sua disposizione, ove siano noti all’escusso, che quella posta in esecuzione
sia (perlomeno in parte) la stessa pretesa risultante dal titolo (già citata sentenza della CEF 14.2019.14 consid. 6.3/b/bb
e 14.2019.70 del 16 settembre 2019 consid. 5.2);
che
nel caso in esame il Pretore supplente ha ritenuto data tale identità e la reclamante
non muove alcuna critica al riguardo;
che
comunque sia è manifestamente abusivo da parte sua invocare l’insufficiente
designazione del credito sul precetto esecutivo solo in sede di reclamo (v. già
citata sentenza 14.2019.14
consid. 6.4);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'050.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà alla
CO 1 fr. 290.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).