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Decisione

14.2019.196

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella risultante dal titolo di rigetto

9 marzo 2020Italiano7 min

provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 5'050.– (anziché fr. 10'102.15 oltre agli

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Incarto n.

14.2019.196

Lugano

9 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.509 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 17 giugno

2019 dalla

CO 1, __________

(patrocinata dall’__________ RA 2, __________)

contro

RE 1, __________

(patrocinata dall__________ RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2019 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 9 ottobre 2019 dal Pretore supplente;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 agosto 2018

dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 10'102.15, indicando quale titolo di credito: “Mietzinsausstand”;

che

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17

giugno 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città per l’importo posto in

esecuzione più gli interessi di mora del 5% dal 28 agosto

2018;

che statuendo con decisione del 9 ottobre

2019, il Pretore supplente ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 5'050.– (anziché fr. 10'102.15 oltre agli

interessi), ponendo le spese processuali di fr. 320.–

a carico delle parti metà ciascuno;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione integrale dell’istanza;

che

l’istante si è opposta al reclamo con osservazioni del 13 novembre 2019;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 16 ottobre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 10 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

che nella decisione impugnata,

il Pretore supplente ha limitato il rigetto dell’opposizione a fr. 5'050.–;

che per fr. 4'000.– egli

si è basato sul riconoscimento di debito del 31 luglio 2017 vertente su

complessivi fr. 10'500.–, relativo alle pigioni di ottobre 2016, novembre

2016, gennaio 2017 e febbraio 2017, ritenendolo un valido titolo di rigetto per

l’importo residuo scoperto di fr. 4'000.–;

ch’egli ha inoltre esteso il

rigetto ad altri fr. 1'050.– sulla scorta di due contratti di locazione,

che prevedono una pigione mensile complessiva di fr. 3'150.–, per il

periodo da marzo 2017 ad agosto 2017 (recte: 2018), dedotti i pagamenti effettuati

dalla convenuta;

Considerandi

che il primo giudice ha d’altronde

respinto l’eccezione d’inadempi­mento contrattuale invocata dalla convenuta per

“la mancata sistemazione dei

difetti e la trattenuta delle pigioni a garanzia della loro sistemazione”, siccome quest’ultima avrebbe dovuto far capo al deposito della

pigione in virtù dell’art. 259g CO in luogo e vece d’interrompere

semplicemente i pagamenti;

che il giudice di prime cure

si è infine rifiutato d’accordare il rigetto anche per gli interessi di mora

del 5% dal 28 agosto 2018 siccome sono stati richiesti solo con l’istanza e non

già con il precetto esecutivo;

che

nel reclamo la RE 1 si duole che la sentenza non indica a

quali singole mensilità si riferiscono da una parte la pretesa di fr. 10'102.15

indicata nel precetto esecutivo e dall’altra i pagamen­ti avvenuti durante il

rapporto contrattuale;

che

secondo lei la giurisprudenza costante esige l’indicazione del­le singole

mensilità scoperte previste dal contratto di locazione, condizione in concreto

non adempiuta, siccome nel precetto esecutivo è menzionata solo la dicitura “Mietzinsausstand” (pigioni

arretrate) senz’alcuna indicazione delle singole mensilità

cui si riferiscono gli scoperti;

che

si tratta di una censura nuova, non invocata in prima sede, poggiante su fatti

allegati per la prima volta con il reclamo, e pertanto inammissibili (art. 326

cpv. 1 CPC);

che

fondato esclusivamente su fatti di cui non si può tenere conto in questa sede,

il reclamo è irricevibile;

che

il giudice del rigetto deve invero verificare d’ufficio che vi sia identità tra

il credito posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1), ma non gli spetta determinarsi su

potenziali insufficienze formali della descrizione del credito sul precetto

esecutivo (giusta gli art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF), che semmai devono essere censurate

con un ricorso all’autorità di vigilanza e non solo nella

procedura di rigetto dell’op­posizione, pena la sua irricevibilità (sentenze della CEF

14.2019.14

del 18 giugno 2019 consid. 6.3/a/aa e 14.2019. 192 del 30 marzo 2018

consid. 5.2);

che

il giudice non può quindi respingere l’istanza semplicemente perché la

designazione del credito sul precetto è incompleta, errata, ambigua o

formalmente diversa dalla designazione del credito risultante dal titolo di

rigetto, ma unicamente se non è convinto, sulla scorta di tutti gli elementi a

sua disposizione, ove siano noti al­l’e­scusso, che quella posta in esecuzione

sia (perlomeno in parte) la stessa pretesa risultante dal titolo (già citata sentenza della CEF 14.2019.14 consid. 6.3/b/bb

e 14.2019.70 del 16 settembre 2019 consid. 5.2);

che

nel caso in esame il Pretore supplente ha ritenuto data tale identità e la reclamante

non muove alcuna critica al riguardo;

che

comunque sia è manifestamente abusivo da parte sua invocare l’insufficiente

designazione del credito sul precetto esecutivo solo in sede di reclamo (v. già

citata sentenza 14.2019.14

consid. 6.4);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'050.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà alla

CO 1 fr. 290.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).