14.2019.198
Rigetto definitivo dell’opposizione. Proposta di giudizio dell’autorità di conciliazione. Identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato nella proposta diventata definitiva
9 marzo 2020Italiano9 min
Circolo di Ta-verne. Nel termine impartitole per formulare osservazioni all’istanza,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.198
Lugano
9 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 0142-2019-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 21 agosto 2019 da
RE 1, __________
(rappresentato dall’RA 1,
__________)
contro
CO 1, __________
giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 ottobre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 luglio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha
escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 3'883.70 oltre agli interessi
del 5% dal 23 aprile 2019, indicando quale titolo di credito i “crediti salariali, inc.0021-2019-t GdP
Torricella-Taverne”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 agosto
2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Ta-verne. Nel termine impartitole per formulare osservazioni all’istanza,
la CO 1 è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione del 15 ottobre 2019, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, senza prelevare spese processuali.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. La CO 1 non ha presentato osservazioni al
reclamo nel termine impartitole.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 18 ottobre 2019 contro la sentenza notificata al rappresentante
di RE 1 il 16 ottobre, in concreto il reclamo è senzaltro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza per la ragione
che “non vi è identità tra il
titolo indicato sul precetto esecutivo e quello indicato nell’istanza”.
4.
Nel
reclamo RE 1 rileva che la domanda di rigetto si basa sul titolo di credito indicato
nella proposta di giudizio passata in giudicato il 19 agosto 2019, sicché vi è perfetta identità tra il titolo di
credito e l’importo menzionati sul precetto esecutivo e nella proposta di
giudizio.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto
(DTF 142 III 722 consid. 4.1).
5.1
In
virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 n. 1
LEF). In questa categoria rientra fra l’altro la proposta di giudizio formulata
dall’autorità di conciliazione, qualora non sia stata rifiutata dalle parti entro
20.
giorni dalla comunicazione scritta (art. 211 cpv. 1 CPC) (sentenza della CEF
14.2013.26
del 2 maggio 2013, consid. 3, Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 80 LEF).
5.2
Nel
caso in esame, di conseguenza, la proposta di giudizio del giudice
di pace del circolo di Taverne del 1° luglio 2019 munita del timbro che ne
attesta il passaggio in giudicato al 19 agosto 2019 (e quindi l’accettazione
delle parti) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per i fr. 3'883.70 oltre agli interessi
del 5% dal 23 aprile 2019 che la CO 1 è stata condannata a pagare ad RE
1.
(doc. C accluso all’istanza).
5.3
Per
quanto attiene alla questione dell’identità del credito indicato sul precetto
esecutivo e sul titolo di rigetto, RE 1 ha menzionato nella domanda d’esecuzione
quale titolo o motivo del credito i “crediti salariali, inc.0021-2019-t GdP Torricella-Taverne”, mentre a sostegno della propria istanza egli ha prodotto quale titolo
di rigetto la proposta di giudizio emessa dal Giudice di pace del circolo di
Taverne il 1° luglio 2019 nell’incarto 0021-2019-t. Oltre al numero della
pratica, anche l’importo del credito indicato sul precetto esecutivo, di fr. 3'883.70
oltre agli interessi di mora del 5% dal 23 aprile 2019, è identico a quello
figurante nella proposta di giudizio (v. doc. C e D). L’identità è quindi
flagrante. Che ciò sia sfuggito al Giudice di pace, che è anche l’autore della
proposta di giudizio, è sorprendente.
La
motivazione della decisione impugnata è invero confusa, da una parte perché si
riferisce all’identità tra il credito menzionato sul precetto esecutivo e
quello indicato sull’istanza anziché sul titolo di rigetto (nella fattispecie
la proposta di giudizio), e dall’altra perché cita l’art. 82 LEF (relativo al
rigetto provvisorio), mentre l’istanza
tendeva al rigetto definitivo dell’opposizione. Ove, comunque sia, il
primo giudice avesse considerato che la mancanza d’identità fosse da
ricondurre al fatto che sul precetto esecutivo non è indicato espressamente il titolo di rigetto – ossia la “proposta
di giudizio” – occorre ricordare che secondo l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF
la domanda d’esecuzione (e quindi il precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 1
LEF) deve menzionare il “titolo di credito” (non il titolo di rigetto) o, in
difetto di titolo, la “causa del credito”. Una designazione succinta del credito è del resto
sufficiente purché il debitore possa, in buona fede, capire dal contesto
generale – e segnatamente dai rapporti tra le parti ch’egli conosce (sentenza
del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la
ragione per cui viene escusso e purché l’identità del credito sia
sufficientemente chiara da non poter essere confusa con quella di un altro
credito tra le stesse parti (sentenza della CEF 14.2019.14 del 18 giugno 2019
consid. 6.3/a/aa). Che tale esigenza sia soddisfatta nel caso in esame è
pacifico. Il reclamo merita quindi accoglimento e la
sentenza impugnata va riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
5.4
A
scanso di equivoci, il fatto che la proposta di giudizio del 1° luglio 2019 non
fosse ancora definitiva al momento della notifica del precetto esecutivo, il 5
luglio 2019, siccome non era trascorso il termine di rifiuto di 20 giorni, non
osta al rigetto dell’opposizione, poiché bastava che lo fosse al momento dell’emanazione
della decisione di rigetto (sentenza della CEF 14.2019.157 del 12 dicembre 2019
consid. 5 e 5.2), come si è verificato nella fattispecie (la decisione
impugnata è del 15 ottobre 2019). Il credito posto in esecuzione, da parte sua,
era esigibile già dal 23 aprile 2019 (data di decorrenza degli interessi).
6.
In
ambedue le sedi la tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema d’indennità, non avendo RE 1 formulato alcuna
richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'883.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione
impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è
rigettata in via definitiva.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico della CO 1.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– __________;
– __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).