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Decisione

14.2019.198

Rigetto definitivo dell’opposizione. Proposta di giudizio dell’autorità di conciliazione. Identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato nella proposta diventata definitiva

9 marzo 2020Italiano9 min

Circolo di Ta-verne. Nel termine impartitole per formulare osservazioni all’istan­­za,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.198

Lugano

9 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 0142-2019-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 21 agosto 2019 da

RE 1, __________

(rappresentato dall’RA 1,

__________)

contro

CO 1, __________

giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 15 ottobre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 luglio 2019 dall’Uf­­ficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha

escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 3'883.70 oltre agli interessi

del 5% dal 23 aprile 2019, indicando quale titolo di credito i “crediti salariali, inc.0021-2019-t GdP

Torricella-Taverne”.

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 agosto

2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Ta-verne. Nel termine impartitole per formulare osservazioni all’istan­­za,

la CO 1 è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione del 15 ottobre 2019, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, senza prelevare spese processuali.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2019 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza. La CO 1 non ha presentato osservazioni al

reclamo nel termine impartitole.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 18 ottobre 2019 contro la sentenza notificata al rappresentante

di RE 1 il 16 ottobre, in concreto il reclamo è senzaltro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel

reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza per la ragione

che “non vi è identità tra il

titolo indicato sul precetto esecutivo e quello indicato nell’istanza”.

4.

Nel

reclamo RE 1 rileva che la domanda di rigetto si basa sul titolo di credito indicato

nella proposta di giudizio passata in giudicato il 19 agosto 2019, sicché vi è perfetta identità tra il titolo di

credito e l’importo menzionati sul precetto esecutivo e nella proposta di

giudizio.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto

(DTF 142 III 722 consid. 4.1).

5.1

In

virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione. Le transazioni e i riconoscimenti di debito

giudiziali sono parificati a una decisione giudiziaria (art. 80 cpv. 2 n. 1

LEF). In questa categoria rientra fra l’altro la proposta di giudizio formulata

dall’autorità di conciliazione, qualora non sia stata rifiutata dalle parti entro

20.

giorni dalla comunicazione scritta (art. 211 cpv. 1 CPC) (sentenza della CEF

14.2013.26

del 2 maggio 2013, consid. 3, Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 80 LEF).

5.2

Nel

caso in esame, di conseguenza, la proposta di giudizio del giudice

di pace del circolo di Taverne del 1° luglio 2019 munita del timbro che ne

attesta il passaggio in giudicato al 19 agosto 2019 (e quindi l’accettazione

delle parti) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per i fr. 3'883.70 oltre agli interessi

del 5% dal 23 aprile 2019 che la CO 1 è stata con­dannata a pagare ad RE

1.

(doc. C accluso all’istanza).

5.3

Per

quanto attiene alla questione dell’identità del credito indicato sul precetto

esecutivo e sul titolo di rigetto, RE 1 ha menzionato nella domanda d’esecuzione

quale titolo o motivo del credito i “crediti salariali, inc.0021-2019-t GdP Torricella-Taverne”, mentre a sostegno della propria istanza egli ha prodotto quale titolo

di rigetto la proposta di giudizio emessa dal Giudice di pace del circolo di

Taverne il 1° luglio 2019 nell’incarto 0021-2019-t. Oltre al numero della

pratica, anche l’importo del credito indicato sul precetto esecutivo, di fr. 3'883.70

oltre agli interessi di mora del 5% dal 23 aprile 2019, è identico a quello

figurante nella proposta di giudizio (v. doc. C e D). L’identità è quindi

flagrante. Che ciò sia sfuggito al Giudice di pace, che è anche l’autore della

proposta di giudizio, è sorprendente.

La

motivazione della decisione impugnata è invero confusa, da una parte perché si

riferisce all’identità tra il credito menzionato sul precetto esecutivo e

quello indicato sull’istanza anziché sul titolo di rigetto (nella fattispecie

la proposta di giudizio), e dall’altra perché cita l’art. 82 LEF (relativo al

rigetto provvisorio), mentre l’i­stanza

tendeva al rigetto definitivo dell’opposizione. Ove, comun­que sia, il

primo giudice avesse considerato che la mancanza d’i­dentità fosse da

ricondurre al fatto che sul precetto esecutivo non è indicato espressamente il titolo di rigetto – ossia la “proposta

di giudizio” – occorre ricordare che secondo l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF

la domanda d’esecuzione (e quindi il precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 1

LEF) deve menzionare il “titolo di credito” (non il titolo di rigetto) o, in

difetto di titolo, la “causa del credito”. Una designazione succinta del credito è del resto

sufficiente purché il debitore possa, in buona fede, capire dal contesto

generale – e segnatamente dai rapporti tra le parti ch’egli conosce (sentenza

del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la

ragione per cui viene escusso e purché l’identità del credito sia

sufficientemente chiara da non poter essere confusa con quella di un altro

credito tra le stesse parti (sentenza della CEF 14.2019.14 del 18 giugno 2019

consid. 6.3/a/aa). Che tale esigenza sia soddisfatta nel caso in esame è

pacifico. Il reclamo merita quindi accoglimento e la

sentenza impugnata va riformata nel senso del­l’accoglimento dell’istanza.

5.4

A

scanso di equivoci, il fatto che la proposta di giudizio del 1° luglio 2019 non

fosse ancora definitiva al momento della notifica del precetto esecutivo, il 5

luglio 2019, siccome non era trascorso il termine di rifiuto di 20 giorni, non

osta al rigetto dell’opposizione, poiché bastava che lo fosse al momento dell’emanazione

della decisione di rigetto (sentenza della CEF 14.2019.157 del 12 dicembre 2019

consid. 5 e 5.2), come si è verificato nella fattispecie (la decisione

impugnata è del 15 ottobre 2019). Il credito posto in esecuzione, da parte sua,

era esigibile già dal 23 aprile 2019 (data di decorrenza degli interessi).

6.

In

ambedue le sedi la tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema d’in­dennità, non avendo RE 1 formulato alcuna

richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'883.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione

impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico della CO 1.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– __________;

– __________

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).