14.2019.199
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato
29 ottobre 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.199
Lugano
29 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 luglio 2019
dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 ottobre 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 24 luglio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un
attestato di carenza di beni
del 9 agosto 2017 di fr. 28'311.20 e di spese varie di fr. 10.–;
che statuendo con decisione del 15 ottobre 2019, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza
del 5 luglio 2019 della CO 1 e
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 250.– senz’assegnare indennità all’istante;
che
con scritto spedito il 21 ottobre 2019 RE 1 è insorto al
Pretore dichiarando di non essere d’accordo con la sua
decisione e, per quanto è dato di capire, di non essersi presentato all’udienza
del 15 ottobre 2019 perché non stava bene, alludendo a un certificato medico
che non ha prodotto;
che
la Pretura ha trasmesso tale scritto alla Camera come reclamo contro la
sentenza del 15 ottobre 2019;
che
la sentenza appena menzionata – emanata in materia di
rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e
inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza
riguardo al valore litigioso;
che
Fatti
il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che
nella fattispecie RE 1 non ha indicato alcun motivo al suo disaccordo e non ha
neppure spiegato quale malattia l’abbia impedito di presentarsi all’udienza e
perché non è stato in grado di avvertirne il Pretore prima del 15 ottobre;
che
lo scritto di RE 1 va pertanto dichiarato irricevibile per carente motivazione;
che
in assenza di una chiara e motivata istanza di citazione delle parti a una
Considerandi
nuova udienza, non è pertanto necessario rinviare la causa al primo giudice (cfr.
sentenza della CEF 14.2018.40 del 27 marzo 2018);
che la tassa del presente giudizio
andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni
prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo
agito senza il patrocinio di un avvocato;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che
non è neppure necessario notificare il giudizio odierno alla CO 1;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'321.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).