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Decisione

14.2019.199

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

29 ottobre 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che

nella fattispecie RE 1 non ha indicato alcun motivo al suo disaccordo e non ha

neppure spiegato quale malattia l’ab­bia impedito di presentarsi all’udienza e

perché non è stato in gra­do di avvertirne il Pretore prima del 15 ottobre;

che

lo scritto di RE 1 va pertanto dichiarato irricevibile per carente motivazione;

che

in assenza di una chiara e motivata istanza di citazione delle parti a una

Considerandi

nuova udienza, non è pertanto necessario rinviare la causa al primo giudice (cfr.

sentenza della CEF 14.2018.40 del 27 marzo 2018);

che la tassa del presente giudizio

andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni

prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo

agito senza il patrocinio di un avvocato;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che

non è neppure necessario notificare il giudizio odierno alla CO 1;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 28'321.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).