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Decisione

14.2019.200

Fallimento senza preventiva esecuzione per sospensione dei pagamenti. Istanza di rinvio formulata all’udienza dal convenuto che allega l’impossibilità per il suo avvocato di parteciparvi

28 novembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 14 ottobre 2019 si sono presentate entrambe le parti. Il

gerente della convenuta, PI 1, ha chiesto un rinvio dell’udienza, facendo

valere di “aver dato tutto in

mano all’avvocato, che oggi non è potuto comparire”.

Ritenendo che fosse tardiva e priva di giustificazione, il Pretore aggiunto ha

respinto la richiesta seduta stante e proceduto alla discussione della causa.

La convenuta si è opposta all’istanza, mentre l’istante ha confermato la

propria domanda.

C. Statuendo

con decisione 15 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dal giorno successivo alle ore 09.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, lamentando una violazione del suo diritto di essere sentita. Il

30 ottobre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 per il rinvio

dell’art. 194 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 ottobre 2019

contro la sentenza notificata all’RE 1 il 16 ottobre, in concreto il reclamo è

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2

). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali

disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti

possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo, applicabile in materia di fallimento senza preventiva esecuzione

per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF).

2.

La

reclamante si duole anzitutto della violazione del suo diritto di essere

sentita, nella misura in cui il primo giudice non le ha consentito di essere

patrocinata in causa siccome non ha rinviato l’u­dienza nonostante l’impossibilità

del suo patrocinatore di presenziarvi. Lamenta inoltre una lesione della parità

delle armi, essendo la controparte stata assistita da un avvocato.

2.1

La

censura è inammissibile in quanto insufficientemente motivata. La reclamante

non si confronta infatti con la pertinente motivazione del primo giudice,

secondo cui la richiesta di rinvio, presentata il giorno stesso dell’udienza,

era tardiva e priva di giustificazione.

2.2

Ad

ogni modo il reclamo è su questo punto anche infondato. La reclamante ha

ritirato la citazione per l’udienza del 14 ottobre 2019 già il 23 settembre, sicché avrebbe avuto tutto il tempo necessario per contattare

un avvocato disponibile per quella data o perlomeno per chiedere il rinvio dell’udienza

prima del giorno in cui si è tenuta. La richiesta, formulata solo all’udienza,

non era quindi tempestiva ai sensi dell’art. 135 lett. b CPC (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 10 ad art. 135 CPC; Trezzini

in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017,

n. 10-11 ad art. 135 CPC). D’altronde, il gerente della convenuta non ha reso verosimile l’impossibilità per lui

di essere patrocinato all’udienza (v. al riguardo Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 135; Trezzini, op.cit. n. 14 ad art. 135). La decisione del

Pretore aggiunto resiste quindi alla critica, ricordato che non sussiste un

diritto a ottenere il rinvio di un’udienza (sentenza del Tribunale federale

5A_121/2014 del 13 maggio 2014 consid. 3.3).

3.

Nel

merito, il Pretore aggiunto ha considerato che l’istante aveva reso verosimile

di essere creditore della convenuta per prestazioni salariali riconosciute per fr. 13'817.22

e ritenuto dato il presupposto della sospensione dei pagamenti giusta l’art.

191.

cpv. 1 n. 2 LEF alla luce del mancato pagamento dei salari e dei contributi

di legge del 2018 prelevati sugli stessi, peraltro non contestato dalla

convenuta. Il primo giudice ha inoltre reputato senza rilievo, siccome non

corroborate da alcun indizio oggettivo, le allegazioni di difesa della

debitrice, incentrate sulla contestazione delle pretese per ore straordinarie –

peraltro esplicitamente riconosciute in un conteggio del 26 giugno 2019 – e sul

fatto che il dipendente avrebbe maturato ogni giorno lavorativo mezz’ora di

assenza non giustificata.

3.1

Al

riguardo la reclamante contesta che il rendiconto del 30 giugno 2019 possa

essere considerato un riconoscimento di debito, difettando una dichiarazione in

tal senso da parte sua. Essa afferma inoltre che dal 1° luglio 2019 il

dipendente non si è più presentato al lavoro

arguendo una “presunta”

malattia, di modo ch’essa avreb­be diritto di chiedere “ogni risarcimento”.

a) Orbene,

la reclamante non spiega quale altro significato che un riconoscimento potrebbe

avere la firma del suo gerente (avente diritto di firma individuale) sul

rendiconto del 30 giugno 2019 (doc. F accluso all’istanza). Ricordato che

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’istante basta rendere

verosimile la propria pretesa nei confronti del convenuto (DTF 85 III 151; sentenze del Tribunale

federale 5A_117/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.2.2,5A_442/2015 dell’11

settembre 2015, pubblicata in SJ 2016 I 85 e BlSchK 2015, pag. 228, consid.

4.1.2

), la decisione impugnata, laddove si fonda su quel

rendiconto per ritenere verosimile la pretesa dell’istante, non è manifestamente

errata e merita quin­di conferma.

b) Quanto

al diritto di risarcimento accennato dalla reclamante, non solo essa non l’ha

quantificato né espressamente opposto in compensazione, ma neppure ha reso

verosimile che l’istante abbia volontariamente e definitivamente abbandonato il

posto di lavoro a partire dal 1° luglio 2019 né che i certificati di malattia

da essa prodotti con il reclamo (doc. B), relativi ai periodi dal 1° al 4

luglio e dal 9 all’11 luglio 2019, siano falsi o di compiacenza. La decisione

impugnata, anche alla luce di questa nuova allegazione, resiste alla critica.

3.2

D’altronde,

sempre per la prima volta, la reclamante contesta di aver sospeso il pagamento

dei contributi sociali, sostenendo che i documenti prodotti dall’istante indicano

unicamente l’avere sul conto individuale del dipendente e non accennano a

mancati versamenti. A suo dire il Pretore aggiunto ha interpretato in modo

manifestamente errato la documentazione agli atti ed è giunto alla conclusione

altrettanto errata ch’essa ha sospeso i suoi pagamenti. Dimostrerà, essa

asserisce, di non avere alcuno scoperto con la Cassa cantonale di

compensazione.

Nel

caso in esame, si evince con ogni evidenza che al 17 luglio 2019 sul conto

individuale di CO 1 i contributi AVS/ AI/IPG/AD/AINP per il 2018 e il 2019 non

erano stati versati (doc. G) benché la reclamante li avesse trattenuti dal

salario a concorrenza di fr. 3'990.– per il 2018 (doc. H, n. 9). Quest’ultima avrebbe avuto modo di confutare tali evidenze producendo

un’attestazione della Cassa cantonale di compensazione già dal 23 settembre 2019 (data in cui ha ritirato l’istanza) fino alla

scadenza del termine di reclamo contro il decreto di fallimento (art. 174 cpv.

1.

per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF). Ora non è più possibile (DTF 136 III

295.

consid. 3.2). La sorte del reclamo è così definitivamente segnata. Poiché

al reclamo non è stato accordato effetto sospensivo, non è necessario pronunciare

nuovamente il fallimento.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste a carico della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili,

non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).