14.2019.200
Fallimento senza preventiva esecuzione per sospensione dei pagamenti. Istanza di rinvio formulata all’udienza dal convenuto che allega l’impossibilità per il suo avvocato di parteciparvi
28 novembre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.200
Lugano
28 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa __________ (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 19 settembre 2019 da
CO 1 IT-
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 25 ottobre 2019 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 15 ottobre 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 19
settembre 2019, CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare
il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1, facendo valere che la
convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per
crediti di complessivi fr. 19'558.–.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 14 ottobre 2019 si sono presentate entrambe le parti. Il
gerente della convenuta, PI 1, ha chiesto un rinvio dell’udienza, facendo
valere di “aver dato tutto in
mano all’avvocato, che oggi non è potuto comparire”.
Ritenendo che fosse tardiva e priva di giustificazione, il Pretore aggiunto ha
respinto la richiesta seduta stante e proceduto alla discussione della causa.
La convenuta si è opposta all’istanza, mentre l’istante ha confermato la
propria domanda.
C. Statuendo
con decisione 15 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 dal giorno successivo alle ore 09.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, lamentando una violazione del suo diritto di essere sentita. Il
30 ottobre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 per il rinvio
dell’art. 194 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 ottobre 2019
contro la sentenza notificata all’RE 1 il 16 ottobre, in concreto il reclamo è
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2
). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali
disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti
possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo, applicabile in materia di fallimento senza preventiva esecuzione
per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF).
2.
La
reclamante si duole anzitutto della violazione del suo diritto di essere
sentita, nella misura in cui il primo giudice non le ha consentito di essere
patrocinata in causa siccome non ha rinviato l’udienza nonostante l’impossibilità
del suo patrocinatore di presenziarvi. Lamenta inoltre una lesione della parità
delle armi, essendo la controparte stata assistita da un avvocato.
2.1
La
censura è inammissibile in quanto insufficientemente motivata. La reclamante
non si confronta infatti con la pertinente motivazione del primo giudice,
secondo cui la richiesta di rinvio, presentata il giorno stesso dell’udienza,
era tardiva e priva di giustificazione.
2.2
Ad
ogni modo il reclamo è su questo punto anche infondato. La reclamante ha
ritirato la citazione per l’udienza del 14 ottobre 2019 già il 23 settembre, sicché avrebbe avuto tutto il tempo necessario per contattare
un avvocato disponibile per quella data o perlomeno per chiedere il rinvio dell’udienza
prima del giorno in cui si è tenuta. La richiesta, formulata solo all’udienza,
non era quindi tempestiva ai sensi dell’art. 135 lett. b CPC (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 10 ad art. 135 CPC; Trezzini
in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017,
n. 10-11 ad art. 135 CPC). D’altronde, il gerente della convenuta non ha reso verosimile l’impossibilità per lui
di essere patrocinato all’udienza (v. al riguardo Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 135; Trezzini, op.cit. n. 14 ad art. 135). La decisione del
Pretore aggiunto resiste quindi alla critica, ricordato che non sussiste un
diritto a ottenere il rinvio di un’udienza (sentenza del Tribunale federale
5A_121/2014 del 13 maggio 2014 consid. 3.3).
3.
Nel
merito, il Pretore aggiunto ha considerato che l’istante aveva reso verosimile
di essere creditore della convenuta per prestazioni salariali riconosciute per fr. 13'817.22
e ritenuto dato il presupposto della sospensione dei pagamenti giusta l’art.
191.
cpv. 1 n. 2 LEF alla luce del mancato pagamento dei salari e dei contributi
di legge del 2018 prelevati sugli stessi, peraltro non contestato dalla
convenuta. Il primo giudice ha inoltre reputato senza rilievo, siccome non
corroborate da alcun indizio oggettivo, le allegazioni di difesa della
debitrice, incentrate sulla contestazione delle pretese per ore straordinarie –
peraltro esplicitamente riconosciute in un conteggio del 26 giugno 2019 – e sul
fatto che il dipendente avrebbe maturato ogni giorno lavorativo mezz’ora di
assenza non giustificata.
3.1
Al
riguardo la reclamante contesta che il rendiconto del 30 giugno 2019 possa
essere considerato un riconoscimento di debito, difettando una dichiarazione in
tal senso da parte sua. Essa afferma inoltre che dal 1° luglio 2019 il
dipendente non si è più presentato al lavoro
arguendo una “presunta”
malattia, di modo ch’essa avrebbe diritto di chiedere “ogni risarcimento”.
a) Orbene,
la reclamante non spiega quale altro significato che un riconoscimento potrebbe
avere la firma del suo gerente (avente diritto di firma individuale) sul
rendiconto del 30 giugno 2019 (doc. F accluso all’istanza). Ricordato che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’istante basta rendere
verosimile la propria pretesa nei confronti del convenuto (DTF 85 III 151; sentenze del Tribunale
federale 5A_117/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.2.2,5A_442/2015 dell’11
settembre 2015, pubblicata in SJ 2016 I 85 e BlSchK 2015, pag. 228, consid.
4.1.2
), la decisione impugnata, laddove si fonda su quel
rendiconto per ritenere verosimile la pretesa dell’istante, non è manifestamente
errata e merita quindi conferma.
b) Quanto
al diritto di risarcimento accennato dalla reclamante, non solo essa non l’ha
quantificato né espressamente opposto in compensazione, ma neppure ha reso
verosimile che l’istante abbia volontariamente e definitivamente abbandonato il
posto di lavoro a partire dal 1° luglio 2019 né che i certificati di malattia
da essa prodotti con il reclamo (doc. B), relativi ai periodi dal 1° al 4
luglio e dal 9 all’11 luglio 2019, siano falsi o di compiacenza. La decisione
impugnata, anche alla luce di questa nuova allegazione, resiste alla critica.
3.2
D’altronde,
sempre per la prima volta, la reclamante contesta di aver sospeso il pagamento
dei contributi sociali, sostenendo che i documenti prodotti dall’istante indicano
unicamente l’avere sul conto individuale del dipendente e non accennano a
mancati versamenti. A suo dire il Pretore aggiunto ha interpretato in modo
manifestamente errato la documentazione agli atti ed è giunto alla conclusione
altrettanto errata ch’essa ha sospeso i suoi pagamenti. Dimostrerà, essa
asserisce, di non avere alcuno scoperto con la Cassa cantonale di
compensazione.
Nel
caso in esame, si evince con ogni evidenza che al 17 luglio 2019 sul conto
individuale di CO 1 i contributi AVS/ AI/IPG/AD/AINP per il 2018 e il 2019 non
erano stati versati (doc. G) benché la reclamante li avesse trattenuti dal
salario a concorrenza di fr. 3'990.– per il 2018 (doc. H, n. 9). Quest’ultima avrebbe avuto modo di confutare tali evidenze producendo
un’attestazione della Cassa cantonale di compensazione già dal 23 settembre 2019 (data in cui ha ritirato l’istanza) fino alla
scadenza del termine di reclamo contro il decreto di fallimento (art. 174 cpv.
1.
per il rinvio dell’art. 194 cpv. 1 LEF). Ora non è più possibile (DTF 136 III
295.
consid. 3.2). La sorte del reclamo è così definitivamente segnata. Poiché
al reclamo non è stato accordato effetto sospensivo, non è necessario pronunciare
nuovamente il fallimento.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste a carico della
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili,
non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).