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Decisione

14.2019.201

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Insolvibilità

19 novembre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 20 agosto 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 16 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal 17 ottobre 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugna­­zione effetto sospensivo

parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo

la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 28 ottobre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18

ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­solvibilità può

emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente

al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità.

La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,

quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 18 ottobre

2019.

dall’UE di Locarno (doc. B accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 974.70

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante ha prodotto anche 14 altre

ricevute di pagamento dell’UE di Locarno per complessivi fr. 12'556.05

(doc. C) e la Camera ha verificato d’ufficio che nei suoi confronti rimanevano

pendenti solo esecuzioni sospese da opposizione e nessun attestato di carenza

di beni.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve,

anche se l’elevato numero di esecuzioni colpite da opposizione (20) e il loro

ammontare non indifferente (oltre fr. 38'000.–) indiziano comunque serie

difficoltà finanziarie, che il reclamante dovrà tentare di risolvere attuando

senza indugio misure di risanamento se vuole congiurare il rischio di un

ulteriore fallimento. Ricordato però che secondo giurisprudenza e dottrina non

si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della

solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento,

per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere

ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di

RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le

sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 16 ottobre 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Campagna nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 100.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

di esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di

ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).