14.2019.201
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Insolvibilità
19 novembre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.201
Lugano
19 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 17 luglio 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare della ditta individuale __________,
patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 16 ottobre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, il 17 luglio
2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 790.40 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 20 agosto 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 16 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal 17 ottobre 2019 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 28 ottobre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18
ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può
emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente
al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità.
La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,
quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 18 ottobre
2019.
dall’UE di Locarno (doc. B accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 974.70
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – il reclamante ha prodotto anche 14 altre
ricevute di pagamento dell’UE di Locarno per complessivi fr. 12'556.05
(doc. C) e la Camera ha verificato d’ufficio che nei suoi confronti rimanevano
pendenti solo esecuzioni sospese da opposizione e nessun attestato di carenza
di beni.
Ciò
porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve,
anche se l’elevato numero di esecuzioni colpite da opposizione (20) e il loro
ammontare non indifferente (oltre fr. 38'000.–) indiziano comunque serie
difficoltà finanziarie, che il reclamante dovrà tentare di risolvere attuando
senza indugio misure di risanamento se vuole congiurare il rischio di un
ulteriore fallimento. Ricordato però che secondo giurisprudenza e dottrina non
si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della
solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento,
per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere
ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di
RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 16 ottobre 2019 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 100.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di
ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).