14.2019.203
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante prima della pronuncia
27 novembre 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.203
Lugano
27 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 5 luglio 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 28 ottobre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 5 luglio 2019 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'530.– più interessi e
spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 16 ottobre 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 28 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo
la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30
ottobre 2019
contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno, in concreto il
reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) per il
tramite dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano che il pagamento di fr. 3'000.–
di cui all’ordine accluso al reclamo è stato accreditato sul conto postale dell’Ufficio
il 29 ottobre 2019 alle ore 08:39, ovvero un’ora e 21 minuti prima della
pronuncia del fallimento. D’altronde, è stato anche appurato che il versamento
è bastato a estinguere il saldo del credito dell’istante, comprese la tassa del
decreto di fallimento e l’anticipo delle spese esecutive
dell’Ufficio dei fallimenti. Di conseguenza il presupposto di cui all’art.
172.
cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il Pretore ha statuito,
il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del
reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 14.2016.134 del 26
luglio 2016, RtiD 2017 I 748 n. 47c consid. 2.2).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla scadenza del
termine di pagamento indicato nella comminatoria di fallimento, ha reso
necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett.
f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la
stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 28 ottobre 2019 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).