14.2019.205
Rigetto definitivo dell’opposizione. Richiesta di condono delle spese processuali poste in esecuzione. Contestazione del foro. Dimora illegale in Svizzera
13 marzo 2020Italiano14 min
applicare una norma federale seppure ne dovessero constatare l’incostituzionalità
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.205
Lugano
13 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 113 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di
pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 26 luglio 2019 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 2 novembre 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 ottobre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 giugno 2018 (inc. 2C_205/2017) la seconda Corte
di diritto pubblico del Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto da
RE 1 contro la decisione del 9 gennaio 2017 del Tribunale amministrativo
cantonale (inc. 52.2015.565), che a sua volta aveva respinto il suo ricorso
contro la risoluzione n. 4736 del 4 novembre 2015, con la quale il Consiglio di
Stato aveva respinto l’impugnativa da lei presentata avverso la decisione 7
maggio 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, di
revoca del suo permesso di dimora UE/AELS. Il Tribunale federale le ha d’altronde
negato l’assistenza giudiziaria e ha posto a suo carico le spese processuali
ridotte di complessivi fr. 800.–.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2019 dall’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2018, indicando
quale titolo di credito le “Spese
giudiziarie secondo 1 sentenza del Tribunale federale della II Corte di diritto
pubblico del 12.06.2018”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 luglio
2019 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 9 settembre 2019. L’istante non ha presentato
alcuna replica nel termine assegnatole a tale scopo.
D. Statuendo con decisione del 24 ottobre 2019, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– e
un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento della propria opposizione, la concessione del condono della
tassa di giustizia oggetto della procedura esecutiva, la sospensione della
stessa in attesa del ripristino della propria dimora legale in Svizzera così
come la designazione di un patrocinatore d’ufficio, la concessione del gratuito
patrocinio nella forma dell’esonero totale dall’anticipo delle spese
processuali e un congruo importo a titolo d’indennità. Visto l’esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 2 novembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25
ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione
rilevando a proposito delle eccezioni sollevate dalla convenuta che in virtù
dell’art. 81 LEF, a fronte di una sentenza del Tribunale federale, il giudice
accorda il rigetto a meno che l’escusso provi che il debito è stato estinto o
il termine per il pagamento è stato prorogato. Ha inoltre considerato che “che le osservazione della parte convenuta in
virtù dell’art. 11 CPC per le quali il Giudice di Pace del Circolo di Balerna è
competente nel caso in esame e che in virtù dell’art. 138 CPC la notificazione
di un atto è considerata avvenuta quando un atto è preso in consegna
indipendentemente del luogo di domicilio”.
4. Nel
reclamo RE 1 fa anzitutto valere che il presupposto
necessario del domicilio in Svizzera del debitore (art. 46 cpv. 1 LEF) non è
adempiuto dal momento che non ha più “domicilio legale” in Svizzera dal 22 luglio
2018, data entro la quale l’Ufficio della migrazione le ha imposto di lasciare
la Svizzera mediante una misura d’allontanamento adottata il 22 giugno 2018 in
seguito alla sentenza del Tribunale federale del 12 giugno 2018 che ha
confermato la revoca del suo permesso di dimora. La reclamante espone ancora
che, successivamente, la Cassa cantonale di compensazione AVS ha soppresso le
prestazioni complementari AVS dal 1° ottobre 2018, ritirando nel contempo l’effetto
sospensivo a un eventuale ricorso, il cui ripristino è stato negato prima dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni e poi dal Tribunale federale con
sentenza 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 siccome – vista la revoca del permesso
di dimora – “la sua situazione
deve essere equiparata a quella di chi risiede all’estero”.
Richiamandosi al principio
della proporzionalità (art. 5 Cost.), alla buona fede e alla protezione dall’arbitrio
(art. 9 Cost.), RE 1 ritiene “intollerabile”
che il suo domicilio venga definito legale quando
si tratta di procedere contro di lei in via esecutiva e illegale quando chiede
di beneficiare dei diritti che le spetterebbero sul territorio in qualità di
pensionata AVS, specie perché “il
domicilio è unico” e quindi o è legale, o è illegale.
La reclamante invoca infine la violazione del proprio diritto a essere
giudicata dal tribunale del suo domicilio (art. 30 cpv. 2 Cost.), l’attuazione
dei diritti fondamentali (art. 35 Cost.) e la violazione del divieto dell’abuso
di diritto (art. 17 CEDU). Ad ogni modo postula la sospensione della procedura
in attesa del ripristino del suo diritto di dimora in Svizzera.
4.1 Competente per pronunciarsi sul rigetto dell’opposizione è il giudice
del luogo dell’esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto
nel cui circondario ha sede l’ufficio d’esecuzione che ha emesso il precetto
esecutivo, notificato in linea di principio al domicilio del debitore
giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF (sentenze della CEF 14.2019.109 del 21 ottobre
2019, consid. 5, e 14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I 636 n. 63c
consid. 2.4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad
art. 84 LEF). Ciò vale anche se il precetto esecutivo è stato notificato
a un foro sbagliato (DTF 112 III 11 consid. 2). L’errore
deve infatti essere contestato tempestivamente con un ricorso all’autorità di
vigilanza in virtù dell’art. 17 LEF. L’eccezione d’incompetenza ratione loci non può
più essere sollevata davanti al giudice del
rigetto dell’opposizione (DTF 136 III 374 consid. 2.1; sentenza della
CEF 14.2006.117 del 28 marzo 2007 con rinvii; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,
2017, n. 9 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 84
LEF, Gilliéron,
op. cit., n. 24 e 25 ad art. 84), la cui competenza,
fatti salvi casi di nullità, non si estende (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
4.2 Nel
caso in esame, la reclamante non allega di avere impugnato il precetto esecutivo.
Le censure sollevate in questa sede relativamente all’assenza di domicilio in
Svizzera sono quindi tardive e di conseguenza irricevibili.
4.3 Ad
ogni modo, quelle censure sono anche infondate nel merito.
4.3.1 In effetti, in
virtù dell’art. 46 cpv. 1 LEF il foro ordinario d’esecuzione per le persone
fisiche si trova al domicilio dell’escusso. La nozione di “domicilio” ai sensi
di questa norma non è quella del diritto
amministrativo, bensì quella del diritto civile (art. 23 CC), ossia il
luogo dove la persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente
(sentenze del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid.
4.1.1 e della CEF 14.2008.72 del 24 ottobre 2008, consid. 3 con rinvii). In
particolare, secondo la giurisprudenza il solo fatto che la dimora dell’escusso
sia stata dichiarata illegale in Svizzera non significa ancora una modifica del
suo domicilio civile, perlomeno fino a quando la decisione d’allontanamento
dalla Svizzera non è stata concretamente messa in atto e quindi eseguita
(sentenza del Tribunale federale 5A_609/2011 del 14 maggio 2012, consid.
4.2.4). L’intenzione della
persona di stabilirsi in un luogo può infatti concretizzarsi indipendentemente
dal suo statuto secondo la polizia degli stranieri, le autorità fiscali o le
assicurazioni sociali (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 46 LEF).
4.3.2 Ora,
nel caso specifico non risulta dagli atti che la misura d’allontanamento dell’Ufficio
della migrazione del 22 giugno 2018 sia stata messa concretamente in atto, posto che RE 1 ha perfino indicato
nel reclamo accanto al suo nome “con
domicilio – reso illegale – in Svizzera in via __________ – __________,
autorappresentata e autodifesa ed ivi elettivamente domiciliata, dichiara di
voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo ivi
indicato”. Ne consegue che, dal punto
di vista esecutivo, anche nel merito la ricorrente sarebbe da considerare come
domiciliata a __________, in cui persiste a dimorare con l’intenzione di
stabilirvisi durevolmente. Ciò non è in contrasto con la decisione della Cassa
di compensazione AVS/AI/IPG, dal momento che per quanto attiene alle prestazioni complementari
dell’AVS, la legge esige che gli stranieri dimorino legalmente in
Svizzera (art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPC, RS 831.30]). Contrariamente a quanto
sostiene la ricorrente, non esiste dunque un’unica nozione di domicilio. D’altronde
Fatti
i tribunali svizzeri non sono abilitati a verificare la costituzionalità delle
leggi federali (art. 190 Cost.) o, perlomeno, non possono rifiutare di
applicare una norma federale seppure ne dovessero constatare l’incostituzionalità
(sentenza della CEF 15.2008.67 del 13 ottobre 2008, RtiD 2009 I 716 n. 51c
consid. 5). Ad ogni buon conto l’art. 30 cpv. 2 Cost. dispone che la legge può
prevedere altri fori di quello del domicilio, ciò che è in particolare il caso
della LEF (Mahon in: Petit
commentaire de la Constitution fédérale suisse, 2003, n. 11 ad art. 30 Cost.).
4.3.3 Ciò
posto, sarebbe senza rilievo per l’esito del giudizio la questione di un
eventuale ripristino del domicilio amministrativo della ricorrente in Svizzera,
sicché la sua richiesta di sospensione dell’esecuzione andrebbe respinta anche
nel merito, per tacere del fatto che il motivo invocato non rientra tra quelli
previsti agli art. 57 a 62 LEF e che la richiesta di sospensione non poteva
essere presentata per la prima volta in sede di reclamo.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie, la decisione della seconda Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale emessa il 12 giugno 2018, che è immediatamente
esecutiva (art. 61 LTF), costituisce senz’altro un titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per le spese processuali di fr. 800.–
poste a carico di RE 1.
5.2 La reclamante non contesta tale conclusione ma fa valere che il suo
stato d’indigenza – asserisce di percepire una rendita AVS di fr. 1'185.–
mensili e una pensione “Inps” di € 613.77 mensili – rende la procedura
esecutiva contraria ai suoi diritti costituzionali, invocando la violazione degli
art. 29, 29a e 30 cpv. 1 della Costituzione (garanzie procedurali generali,
garanzia della via giudiziaria e procedura giudiziaria), 6 e 13 CEDU
(diritto a un processo equo e diritto ad un ricorso effettivo), 2 e 14 del
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 6 della
Considerandi
Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
razziale. Si duole inoltre dell’inosservanza degli art. 117 e 118
CPC (gratuito patrocinio ed esenzione dalle spese processuali). Chiede in
conclusione l’annullamento e la riforma della decisione impugnata nel
senso della concessione del condono delle spese poste in esecuzione.
5.3
Orbene, il giudice del rigetto non è competente per
esaminare la validità della decisione invocata dall’istante come titolo di
rigetto definitivo (secondo l’art. 80 LEF), anzi la regiudicata di tale
decisione gliene vieta un riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Il
suo compito si limita all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal
creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali
la successiva estinzione, sospensione o prescrizione del credito posto in
esecuzione (sopra consid. 2). Ne segue che il Giudice di pace non poteva
riesaminare la sentenza 12 giugno 2018 del Tribunale
federale e neppure concedere il condono o l’esenzione delle spese
processuali stabilite in quella decisione, tanto meno
che i giudici federali avevano respinto la richiesta della reclamante
volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria. Il primo giudice non ha
pertanto violato il principio di proporzionalità né altri diritti
costituzionalmente garantiti, dal momento che non disponeva di alcuna
competenza per modificare la decisione del Tribunale federale. Ciò non poteva sfuggire alla reclamante,
siccome la Camera ha già respinto censure analoghe da lei sollevate in una
precedente causa mediante decisione del 2 luglio 2019 (inc. 14.2019.32, consid.
6), ch’essa ha impugnato senza successo al Tribunale
federale (v. sentenza 5D_171/2019 del 22 ottobre 2019). Su questo punto il reclamo va pertanto respinto.
6.
Stante
l’esito del reclamo, la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE
1.
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili
in cui essa versa inducono a prescindere – per la seconda e ultima volta – da
ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso
infruttuosi per l’ente pubblico. La domanda di ammissione al gratuito
patrocinio è quindi senza oggetto. Poiché il reclamo
appariva ad ogni modo d’acchito manifestamente sprovvisto di possibilità di
successo, la domanda avrebbe comunque dovuto essere respinta (art. 117 lett. b
CPC). Non si pone invece problema d’indennità. Non vi ha diritto né la
reclamante, poiché soccombente, né la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, giacché non è incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. La
domanda di ammissione al gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).