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Decisione

14.2019.205

Rigetto definitivo dell’opposizione. Richiesta di condono delle spese processuali poste in esecuzione. Contestazione del foro. Dimora illegale in Svizzera

13 marzo 2020Italiano14 min

applicare una norma federale seppure ne dovessero constatare l’incostituziona­lità

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.205

Lugano

13 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 113 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di

pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 26 luglio 2019 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 2 novembre 2019 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 ottobre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 12 giugno 2018 (inc. 2C_205/2017) la seconda Corte

di diritto pubblico del Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto da

RE 1 contro la decisione del 9 gennaio 2017 del Tribunale amministrativo

cantonale (inc. 52.2015.565), che a sua volta aveva respinto il suo ricorso

contro la risoluzione n. 4736 del 4 novembre 2015, con la quale il Consiglio di

Stato aveva respinto l’impugnativa da lei presentata avverso la decisio­ne 7

maggio 2015 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, di

revoca del suo permesso di dimora UE/AELS. Il Tribunale federale le ha d’altronde

negato l’assistenza giudiziaria e ha posto a suo carico le spese processuali

ridotte di complessivi fr. 800.–.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2019 dall’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2018, indicando

quale titolo di credito le “Spese

giudiziarie secondo 1 sentenza del Tribunale federale della II Corte di diritto

pubblico del 12.06.2018”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 luglio

2019 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 9 settembre 2019. L’istante non ha presentato

alcuna replica nel termine assegnatole a tale scopo.

D. Statuendo con decisione del 24 ottobre 2019, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– e

un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento della propria opposizione, la concessione del condono della

tassa di giustizia oggetto della procedura esecutiva, la sospensione della

stessa in attesa del ripristino della propria dimora legale in Svizzera così

come la designazione di un patrocinatore d’ufficio, la concessione del gratuito

patrocinio nella forma dell’esonero totale dall’anticipo delle spese

processuali e un congruo importo a titolo d’indennità. Visto l’esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 2 novembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25

ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione

rilevando a proposito delle eccezioni sollevate dalla convenuta che in virtù

dell’art. 81 LEF, a fronte di una sentenza del Tribunale federale, il giudice

accorda il rigetto a meno che l’escusso provi che il debito è stato estinto o

il termine per il pagamento è stato prorogato. Ha inoltre considerato che “che le osservazione della parte convenuta in

virtù dell’art. 11 CPC per le quali il Giudice di Pace del Circolo di Balerna è

competente nel caso in esame e che in virtù dell’art. 138 CPC la notificazione

di un atto è considerata avvenuta quando un atto è preso in consegna

indipendentemente del luogo di domicilio”.

4. Nel

reclamo RE 1 fa anzitutto valere che il presupposto

necessario del domicilio in Svizzera del debitore (art. 46 cpv. 1 LEF) non è

adempiuto dal momento che non ha più “domicilio legale” in Svizzera dal 22 luglio

2018, data entro la quale l’Ufficio della migrazione le ha imposto di lasciare

la Svizzera mediante una misura d’allontanamento adottata il 22 giugno 2018 in

seguito alla sentenza del Tribunale federale del 12 giugno 2018 che ha

confermato la revoca del suo permesso di dimora. La reclamante espone ancora

che, successivamente, la Cassa cantonale di compensazione AVS ha soppresso le

prestazioni complementari AVS dal 1° ottobre 2018, ritirando nel contempo l’effetto

sospensivo a un eventuale ricorso, il cui ripristino è stato negato prima dal

Tribunale cantonale delle assicurazioni e poi dal Tribunale federale con

sentenza 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 siccome – vista la revoca del permesso

di dimora – “la sua situazione

deve essere equiparata a quella di chi risiede all’estero”.

Richiamandosi al principio

della proporzionalità (art. 5 Cost.), alla buona fede e alla protezione dall’arbitrio

(art. 9 Cost.), RE 1 ritiene “intollerabile”

che il suo domicilio venga definito legale quando

si tratta di procedere contro di lei in via esecutiva e illegale quando chiede

di beneficiare dei diritti che le spetterebbero sul territorio in qualità di

pensionata AVS, specie perché “il

domicilio è unico” e quindi o è legale, o è illegale.

La reclamante invoca infine la violazione del proprio diritto a essere

giudicata dal tribunale del suo domicilio (art. 30 cpv. 2 Cost.), l’attuazione

dei diritti fondamentali (art. 35 Cost.) e la violazione del divieto del­l’a­buso

di diritto (art. 17 CEDU). Ad ogni modo postula la sospensione della procedura

in attesa del ripristino del suo diritto di dimora in Svizzera.

4.1 Competente per pronunciarsi sul rigetto dell’opposizione è il giudice

del luogo dell’esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto

nel cui circondario ha sede l’ufficio d’esecuzione che ha emesso il precetto

esecutivo, notificato in linea di principio al domicilio del debitore

giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF (sentenze della CEF 14.2019.109 del 21 ottobre

2019, consid. 5, e 14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I 636 n. 63c

consid. 2.4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad

art. 84 LEF). Ciò vale anche se il precetto esecutivo è stato notificato

a un foro sbagliato (DTF 112 III 11 consid. 2). L’errore

deve infatti essere contestato tempestivamente con un ricorso all’autorità di

vigilanza in virtù del­l’art. 17 LEF. L’eccezione d’incompetenza ratione loci non può

più essere sollevata davanti al giudice del

rigetto dell’opposizione (DTF 136 III 374 consid. 2.1; sentenza della

CEF 14.2006.117 del 28 marzo 2007 con rinvii; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,

2017, n. 9 ad art. 84 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 84

LEF, Gilliéron,

op. cit., n. 24 e 25 ad art. 84), la cui competenza,

fatti salvi casi di nullità, non si estende (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

4.2 Nel

caso in esame, la reclamante non allega di avere impugnato il precetto esecutivo.

Le censure sollevate in questa sede relativamente all’assenza di domicilio in

Svizzera sono quindi tardive e di conseguenza irricevibili.

4.3 Ad

ogni modo, quelle censure sono anche infondate nel merito.

4.3.1 In effetti, in

virtù dell’art. 46 cpv. 1 LEF il foro ordinario d’esecu­zione per le persone

fisiche si trova al domicilio dell’escusso. La nozione di “domicilio” ai sensi

di questa norma non è quella del diritto

amministrativo, bensì quella del diritto civile (art. 23 CC), os­sia il

luogo dove la persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente

(sentenze del Tribunale federale 5A_542/2014 del 18 settembre 2014, consid.

4.1.1 e della CEF 14.2008.72 del 24 ottobre 2008, consid. 3 con rinvii). In

particolare, secondo la giurisprudenza il solo fatto che la dimora dell’escusso

sia stata dichiarata illegale in Svizzera non significa ancora una modifica del

suo domicilio civile, perlomeno fino a quando la decisione d’allontana­mento

dalla Svizzera non è stata concretamente messa in atto e quindi eseguita

(sentenza del Tribunale federale 5A_609/2011 del 14 maggio 2012, consid.

4.2.4). L’intenzione della

persona di stabilirsi in un luogo può infatti concretizzarsi indipendentemente

dal suo statuto secondo la polizia degli stranieri, le autorità fiscali o le

assicurazioni sociali (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 46 LEF).

4.3.2 Ora,

nel caso specifico non risulta dagli atti che la misura d’allon­tanamento dell’Ufficio

della migrazione del 22 giugno 2018 sia stata messa concretamente in atto, posto che RE 1 ha perfino indicato

nel reclamo accanto al suo nome “con

domicilio – reso illegale – in Svizzera in via __________ – __________,

autorappresentata e autodifesa ed ivi elettivamente domiciliata, dichiara di

voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo ivi

indicato”. Ne consegue che, dal punto

di vista esecutivo, anche nel merito la ricorrente sarebbe da considerare come

domiciliata a __________, in cui persiste a dimorare con l’intenzione di

stabilirvisi durevolmente. Ciò non è in contrasto con la decisione della Cassa

di compensazione AVS/AI/IPG, dal momento che per quanto attiene alle prestazioni complementari

dell’AVS, la legge esige che gli stranieri dimorino legalmente in

Svizzera (art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPC, RS 831.30]). Contrariamente a quanto

sostiene la ricorrente, non esiste dunque un’unica nozione di domicilio. D’altronde

Fatti

i tribunali svizzeri non sono abilitati a verificare la costituzionalità delle

leggi federali (art. 190 Cost.) o, perlomeno, non possono rifiutare di

applicare una norma federale seppure ne dovessero constatare l’incostituziona­lità

(sentenza della CEF 15.2008.67 del 13 ottobre 2008, RtiD 2009 I 716 n. 51c

consid. 5). Ad ogni buon conto l’art. 30 cpv. 2 Cost. dispone che la legge può

prevedere altri fori di quello del domicilio, ciò che è in particolare il caso

della LEF (Mahon in: Petit

commentaire de la Constitution fédérale suisse, 2003, n. 11 ad art. 30 Cost.).

4.3.3 Ciò

posto, sarebbe senza rilievo per l’esito del giudizio la questione di un

eventuale ripristino del domicilio amministrativo della ricorrente in Svizzera,

sicché la sua richiesta di sospensione del­l’esecuzione andrebbe respinta anche

nel merito, per tacere del fatto che il motivo invocato non rientra tra quelli

previsti agli art. 57 a 62 LEF e che la richiesta di sospensione non poteva

essere presentata per la prima volta in sede di reclamo.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Nella fattispecie, la decisione della seconda Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale emessa il 12 giugno 2018, che è immediatamente

esecutiva (art. 61 LTF), costituisce senz’altro un titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF per le spese processuali di fr. 800.–

poste a carico di RE 1.

5.2 La reclamante non contesta tale conclusione ma fa valere che il suo

stato d’indigenza – asserisce di percepire una rendita AVS di fr. 1'185.–

mensili e una pensione “Inps” di € 613.77 mensili – rende la procedura

esecutiva contraria ai suoi diritti costituzionali, invocando la violazione degli

art. 29, 29a e 30 cpv. 1 della Costituzione (garanzie procedurali generali,

garanzia della via giudiziaria e procedura giudiziaria), 6 e 13 CEDU

(diritto a un processo equo e diritto ad un ricorso effettivo), 2 e 14 del

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 6 della

Considerandi

Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione

razziale. Si duole inoltre dell’inosservanza degli art. 117 e 118

CPC (gratuito patrocinio ed esenzione dalle spese processuali). Chiede in

conclusione l’annullamento e la riforma della decisione impugnata nel

senso della concessione del condono delle spese poste in esecuzione.

5.3

Orbene, il giudice del rigetto non è competente per

esaminare la validità della decisione invocata dall’istante come titolo di

rigetto definitivo (secondo l’art. 80 LEF), anzi la regiudicata di tale

decisione gliene vieta un riesame (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Il

suo compito si limita all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal

creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, quali

la successiva estinzione, sospensione o prescrizione del credito posto in

esecuzione (sopra consid. 2). Ne segue che il Giudice di pace non poteva

riesaminare la sentenza 12 giugno 2018 del Tribunale

federale e neppure concedere il condono o l’esenzione delle spese

processuali stabilite in quella decisione, tanto meno

che i giudici federali avevano respinto la richiesta della reclamante

volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria. Il primo giudice non ha

pertanto violato il principio di proporzionalità né altri diritti

costituzionalmente garantiti, dal momento che non disponeva di alcuna

competenza per modificare la decisione del Tribunale federale. Ciò non poteva sfuggire alla reclamante,

siccome la Camera ha già respinto censure analoghe da lei sollevate in una

precedente causa mediante decisione del 2 luglio 2019 (inc. 14.2019.32, consid.

6), ch’essa ha impugnato senza successo al Tribunale

federale (v. sentenza 5D_171/2019 del 22 ottobre 2019). Su questo punto il reclamo va pertanto respinto.

6.

Stante

l’esito del reclamo, la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE

1.

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili

in cui essa versa inducono a prescindere – per la seconda e ultima volta – da

ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in ulteriori oneri d’incasso

infruttuosi per l’ente pubblico. La domanda di ammissione al gratuito

patrocinio è quindi senza oggetto. Poiché il reclamo

appariva ad ogni modo d’acchito manifestamente sprovvisto di possibilità di

successo, la domanda avrebbe comunque dovuto essere respinta (art. 117 lett. b

CPC). Non si pone invece problema d’indennità. Non vi ha diritto né la

reclamante, poiché soccombente, né la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, giacché non è incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. La

domanda di ammissione al gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).