14.2019.206
Exequatur (a titolo principale) di una sentenza di Hong Kong e rigetto definitivo dell’opposizione. Competenza indiretta dell’autorità estera. Costituzione incondizionata in giudizio
10 aprile 2020Italiano19 min
discussione tenutasi l’11 ottobre 2018, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.206
Lugano
10 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2018.2747 (exequatur e rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 maggio 2018 dalla
CO
1 HK-__________
(patrocinata
dall’ PA 1 )
contro
RE
1
giudicando sul reclamo del 4 novembre 2019
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa 16 ottobre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2018 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 53'576.80
oltre agli interessi del 8% dal 21 febbraio 2017 e di fr. 2'450.50 oltre
agli interessi del 5% dal 10 novembre 2017, indicando quali titoli di credito
la “Sentenza District Court de
Hong Kong 10 novembre 2017, Eur 45'000.– + spese (conversione 17.04.2018)” rispettivamente i “Frais
de procedure (conversion de HKD 20'000.– le 17.04.2018”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo, con istanza del 22
maggio 2018 la CO 1 ha chiesto sia l’exequatur della
decisione estera sia il rigetto definitivo dell’opposizione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di
discussione tenutasi l’11 ottobre 2018, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta
producendo un allegato di risposta scritto che è stato integrato nel verbale d’udienza.
Con replica dell’8 novembre 2018 l’istante ha ribadito il suo punto di vista. A
una seconda udienza tenutasi l’11 marzo 2019, la convenuta ha prodotto una
duplica scritta, poi integrata nel verbale d’udienza.
C. Statuendo con decisione del 16 ottobre 2019,
il Pretore ha accolto sia l’istanza di exequatur sia l’istanza di rigetto dell’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità
di fr. 3'000.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione di
entrambe le istanze. Il 5 novembre 2019 il presidente della Camera ha accolto
la richiesta d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue
osservazioni del 6 dicembre 2019, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in
diritto: 1. Secondo
l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono
impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima
istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309
lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la
dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3
CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b
n. 3 CPC). I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione
rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG) nelle
rispettive materie, o meglio, in concreto, della Seconda Camera civile (II CCA)
giacché la causa in esame ha quale oggetto un contratto relativo alla consegna
di quattro bus, mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF,
escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di
accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella
competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Nel
caso in esame, l’istante ha chiesto in prima sede sia l’exequatur della decisione della “District Court of the Hong Kong Special
Administrative Region” (di
seguito anche: Corte di Hong Kong), sia il rigetto definitivo dell’opposizione.
La prima domanda aveva carattere indipendente, dal momento che è stata oggetto
di una conclusione specifica ed è stata trattata come tale dal Pretore che
nella sua decisione, con due dispositivi separati, ha prima dichiarato
esecutiva in Svizzera la sentenza in causa e poi rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta.
1.2
In
ossequio al principio di economia e di celerità della procedura così come della
sicurezza del diritto, i presidenti della II CCA e della CEF hanno convenuto
di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla scrivente Camera in
applicazione analogica dell’art. 127 CPC
(v. sentenza della CEF 14.2012.79 del 10 luglio 2012, RtiD 2013 I 868 n.
68c consid. 1.2), posto che ambedue i dispositivi sono impugnabili con un
reclamo ordinario (a differenza dei casi in cui si applica la Convenzione di
Lugano).
1.3
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 4 novembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 23 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo, la scadenza di
sabato 2 novembre essendo stata riportata a lunedì 4 novembre 2019 in virtù
dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.4
La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417.
consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.5
Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio
– nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94.
consid. 8.2 con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione
addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo
sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1°
settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi val-gono
anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
1.5.1
Nelle
osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene che, alla luce dell’art. 320 CPC, entrambe
le censure sollevate con il reclamo – contestazione dell’accettazione tacita
del foro di Hong Kong ed eccezione di compensazione – siano irricevibili in
quanto la RE 1 non avrebbe indicato “quale
sarebbe la norma che il Pretore avrebbe disatteso”.
1.5.2
In
realtà, per adempiere i requisiti di motivazione un reclamo non deve
necessariamente menzionare le norme legali violate, giacché il giudice applica
d’ufficio il diritto (art. 57 CPC). È sufficiente che il reclamante si
confronti con la motivazione della sentenza impugnata indicando in cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice.
1.5.3
Ora,
relativamente alla prima censura la RE 1 risulta essersi sufficientemente
confrontata con la motivazione del Pretore laddove ha contestato l’affermazione
contenuta nella sentenza secondo cui “parrebbe
che la parte convenuta si sia effettivamente costituita in giudizio”, giudicandola “sommaria” e “giuridicamente
poco accettabile” poiché non è supportata
da alcun documento o prova ed è priva di qualsiasi oggettiva evidenza. Ne
consegue che tale censura è ricevibile.
1.5.4
La
seconda censura è invece effettivamente irricevibile, siccome la reclamante
ripropone l’eccezione di compensazione limitandosi a rinviare a quanto esposto
in prima sede, in particolare alle osservazioni all’istanza (pagg. 10 e 15 e
segg.), senza criticare i motivi di reiezione addotti dal Pretore. Per i motivi
che seguono la questione è invero senza rilievo per l’esito del giudizio
odierno.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non
dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81
LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza del 10 novembre
2017.
della “District Court of
the Hong Kong Special Administrative Region” prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione. Il giudice di prime cure ha ritenuto che
non vi fossero motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP e che il passaggio in
giudicato della sentenza, nonostante l’istante non fosse riuscito a ottenere
una dichiarazione formale da parte della Corte di Hong Kong, risultasse dalla “documentazione versata agli atti dall’istante”. La convenuta – ha aggiunto – del resto
neppure ha contestato che la decisione estera sia definitiva e il Tribunale
federale, proprio in una decisione del 2010 riguardante la medesima Corte di
Hong Kong, ha giudicato che l’assenza di un’attestazione formale non osta all’exequatur nella misura in cui il passaggio in giudicato della
decisione risulta senza dubbio da altri documenti.
Il primo giudice ha d’altronde
respinto l’eccezione d’incompetenza dell’autorità estera sollevata dalla
convenuta, ritenendo che sia dalla
sentenza estera stessa, ai termini della quale si evince che la convenuta ha
annunciato alla Corte di Hong Kong la sua intenzione di difendersi, sia dall’attestato di notifica dell’atto di citazione “parrebbe” che la parte convenuta si sia costituita in
giudizio, come sostenuto dall’istante. Il Pretore ha inoltre reputato priva di
pertinenza la giustificazione della convenuta secondo cui avrebbe rinunciato a
difendersi per gli alti costi richiesti dai legali di Hong Kong, rilevando che
così facendo la stessa si è costituita incondizionatamente in giudizio.
4.
Nel reclamo la RE 1 critica l’affermazione
contenuta nella decisione pretorile, secondo cui “parrebbe che la parte convenuta si sia
effettivamente costituita in giudizio”, definendola “sommaria e giuridicamente poco accettabile”, in
quanto non supportata da alcun documento o prova e palesemente priva di
qualsiasi oggettiva evidenza. Ribadisce di non essersi mai costituita in
giudizio presso la Corte di Hong Kong, dove la controparte ha “furbescamente” avviato la causa e ottenuto un giudizio e lei
favorevole, guardandosi bene dall’adire il foro di Lugano. A suo dire, già solo
per questo agire “furbesco” della controparte una società svizzera
meriterebbe legittima tutela da parte dei tribunali della sua sede.
5.
Nelle
osservazioni al reclamo la CO 1 rileva che per accertare l’incondizionata
costituzione in giudizio della convenuta il Pretore si è giustamente basato
sulla sentenza stessa e sull’attestato di notifica dell’atto di citazione, dal quale si evince che la RE 1 ha dichiarato
la sua volontà di contestare il procedimento intervenendovi attivamente senza avversare
la competenza del tribunale di Hong Kong. La CO 1 evidenzia altresì che tale
dichiarazione è firmata dallo studio legale di Hong Kong cui la RE 1 aveva conferito
mandato di rappresentarla in giudizio.
6.
Il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o
multilaterali concluse dalla Svizzera o,
per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). Tra la Svizzera e
Hong Kong non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento ed
esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie, per cui le condizioni per il
riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza di Hong Kong sono stabilite
dagli art. 25 e segg. LDIP. In particolare secondo l’art. 25 LDIP una sentenza
straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle
autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere
impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non
sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP (lett. c).
6.1
Nel
caso di specie è pacifico che la
sentenza 10 novembre 2017 della “District
Court of the Hong Kong Special Administrative Region” è
passata in giudicato e che non sussistono motivi di rifiuto giusta l’art. 27
LDIP. Rimane quindi da esaminare la sola questione rimasta
litigiosa, ovvero quella della competenza (indiretta) della Corte di Hong Kong.
6.2
Giusta l’art. 26 LDIP è data la competenza
dell’autorità estera tra l’altro se, in caso di controversie patrimoniali, il
convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio (lett. c). La
competenza (indiretta) del tribunale straniero che ha pronunciato la sentenza
va esaminata d’ufficio e dev’essere provata dalla parte che chiede il
riconoscimento della decisione (sentenza
della CEF 14.1996.34 del 24 dicembre 1996, consid. 2/a; Däppen/Mabillard in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a
ed. 2013, n. 13 ad art. 26 LDIP).
6.2.1
Una
parte si costituisce incondizionatamente in giudizio quando procede senza
riserve – ovvero senza sollevare l’eccezione d’incompetenza – esprimendosi nel
merito della controversia e rinunciando in tal modo, con un atteggiamento concludente
che dimostra una volontà non equivoca, a un foro legale o prorogato (DTF 123
III 45 consid. 3/b; già citata sentenza della CEF 14.1996.34, consid. 2/b, Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 2 ad
art. 18 CPC). Tale è il caso quando nei
confronti del tribunale incompetente il convenuto prende senza riserve posi-zione
sul merito della lite in un allegato scritto di risposta oppure postula
oralmente la reiezione (nel merito) dell’azione (già citata sentenza 14.1996.34, consid. 2/b). Per “costituzione in giudizio” s’intende ogni atto di difesa che mira direttamente alla
reiezione della petizione, fermo restando che gli atti preliminari alla difesa,
come ad esempio una richiesta di sospensione o di rinvio della procedura, non
rientrano in tale nozione (DTF 133 III 297 consid. 5.1).
Allo
stesso modo, non vi è alcuna accettazione tacita del foro se il convenuto non
compare oppure se compare unicamente o principalmente per eccepire l’incompetenza del tribunale adito, ponendo in evidenza
il carattere sussidiario di un’eventuale difesa nel merito. La contestazione
non deve per forza essere formulata in modo espresso né riferirsi con termini
specifici alla competenza internazionale (Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL,
2011, n. 2 e 3 ad art. 6 LDIP). Non è quindi necessario che la parte convenuta
utilizzi le testuali parole “eccezione d’incompetenza”. Le sue dichiarazioni vanno interpretate alla luce
dell’art. 18 CO applicato per analogia (DTF 128 III 59 consid. 2c/aa con
rinvii). Il fatto che la parte convenuta abbia rinunciato a impugnare la
decisione straniera dinanzi a un’istanza superiore non è sufficiente a far
ammettere ch’essa sia entrata senza riserva nel merito (DTF 141 III 210 consid.
4.1
e 111 II 176 consid. 1; Bucher,
op. cit., n. 3 ad art. 6).
6.2.2
Nel caso di specie, la reclamante qualifica
come “sommaria e
giuridicamente poco accettabile”
la conclusione del Pretore secondo cui
“parrebbe che la parte convenuta
si sia effettivamente costituita in giudizio” (doc. D pag. 3). A ragione. La competenza (indiretta) del tribunale straniero – e
quindi se del caso la costituzione incondizionata del convenuto in giudizio –
deve infatti essere provata dalla parte istante (sopra consid. 6.2). Pertanto
il giudice dell’exequatur può considerare il presupposto adempiuto solo
se è dimostrato. Non basta che gli paia possibile o verosimile.
6.2.3
Invero,
il Pretore ha poi concluso che la competenza dell’autorità di Hong Kong è data
giusta l’art. 26 lett. c LDIP dopo aver rilevato che nel rinunciare a
contestare in giudizio la giurisdizione estera per gli alti costi richiesti dai
legali di Hong Kong la convenuta si sarebbe di fatto costituita in giudizio. In
realtà, non si può, in modo giuridicamente valido, dedurre da un comportamento
passivo del convenuto la volontà non equivoca di rinunciare al foro legale o
prorogato (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 6), specie se si ammette che
il convenuto si è astenuto dal contestare in giudizio la giurisdizione del
tribunale estero a causa degli elevati costi di patrocinio, salvo premettere
ch’egli si era già in precedenza costituito incondizionatamente in giudizio.
6.2.4
Al
riguardo la CO 1 sostiene nelle proprie osservazioni al reclamo che la
conclusione del Pretore non è fondata su semplici supposizioni bensì su una
serie di elementi concordanti, o meglio sulla stessa decisione estera e sull’attestato di notifica dell’atto di
citazione.
6.2.4.1
L’istante, come il Pretore, si basa
anzitutto sulla premessa contenuta nella sentenza estera (doc. D), secondo cui
la Corte ha ordinato la pronuncia avendo la convenuta comunicato la propria
intenzione di difendersi nella causa (“the Defendant having
given Notice of Intention to Defend herein and the Court having under Order 14,
rule 3 ordered that judgement as hereinafter provided be entered for the Plaintiff
against the Defendant”). Sennonché non è chiaro a quale comunicazione
il giudice estero faccia riferimento. Verosimilmente si tratta dell’attestato di notifica dell’atto di
citazione (v. sotto consid. 6.2.4.2). Ad ogni modo la sentenza non precisa in
che modo la convenuta abbia manifestato
l’“intenzione di difendersi
nella procedura”. Non si può
escludere ch’essa abbia inteso contestare in via principale la giurisdizione
della Corte, come risulta del resto dalla stessa decisione pretorile. La
sentenza estera non permette di chiarire la questione, siccome è formata unicamente da tale generica premessa,
immediatamente seguita dal dispositivo. Sta di fatto, in definitiva, che il giudizio della Corte di Hong Kong non
costituisce una prova diretta della volontà esplicita o implicita della
convenuta di accettarne la giurisdizione.
6.2.4.2
L’istante,
come il Pretore, invoca in secondo luogo l’attestato di notifica dell’atto di citazione (“acknowledgement of service of writ of
summons”, doc. C o M),
sottolineando come la convenuta non si sia
limitata a confermare l’avvenuta notifica della petizione, ma abbia
altresì dichiarato la sua volontà di opporsi alla domanda, rispondendo
affermativamente alla domanda n. 2 se intendeva contestare il procedimento (.tate whether the Defendant
intends to contest the
proceedings”). Così facendo,
a mente dell’istante la convenuta sarebbe intervenuta attivamente nella causa
senza contestare la competenza della Corte,
anzi informandola – tramite lo studio legale cui aveva conferito
mandato di rappresentarla in giudizio – di contestare il credito vantato
dall’attrice. Tuttavia, non si può non notare che in tal modo la convenuta ha
manifestato la propria volontà di opporsi non al credito, bensì solo al
procedimento (“proceedings”). Ancora una volta nulla permette di escludere
che la contestazione si riferisse in via principale alla questione della
giurisdizione, specie perché l’attestato non è un allegato giudiziario, ma
soltanto una conferma di ricevimento della petizione.
6.3
Riassumendo,
la documentazione fornita dalla CO 1, sulla quale grava l’onere della prova
(sopra consid. 6.2), non dimostra pienamente che la RE 1 si sia costituita
incondizionatamente in giudizio dinanzi alla Corte estera. Il Pretore non
poteva accontentarsi al riguardo di una semplice apparenza per dichiarare la
decisione esecutiva in Svizzera. Il reclamo merita quindi accoglimento e la
sentenza va riformata nel senso della reiezione dell’istanza di exequatur.
7.
Il rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di
una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla
fornitura di garanzie presuppone una dichiarazione di esecutività (detta anche exequatur; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF e i rinvii). La
decisione di exequatur emessa in via principale vincola il giudice
del rigetto (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF). Non potendo, nella fattispecie, la sentenza
del
10.
novembre 2017 della “District Court of the Hong Kong Special Administrative Region” essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera in
mancanza del presupposto della competenza indiretta (v. sopra consid. 6), la
stessa non può nemmeno costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Il reclamo merita così accoglimento anche su questo punto e la sentenza va riformata
nel senso della reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione.
8.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Lo stesso vale in prima sede per le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL
178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, avendo la RE 1 agito per il tramite di un
patrocinatore. In sede di reclamo non si pone invece problema d’indennità, la RE
1.
non essendo stata patrocinata e non avendo formulato una richiesta motivata
al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
9.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 56'027.30,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi
n. 1 a 3 della sentenza impugnata sono così riformati:
“1. La
richiesta di exequatur della sentenza del 10 novembre 2017 della sentenza della
District Court of the Hong Kong Special Administrative Region inc. 801/2017 è
respinta.
2. L’istanza
di rigetto definitivo dell’opposizione è respinta.
3. Le spese
processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell’istante, che
rifonderà alla convenuta fr. 3'000.– per ripetibili.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– __________– __________ PA
1, __________
, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).