14.2019.207
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata notifica della replica all’escusso. Annullamento della decisione e rinvio della causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio
10 gennaio 2020Italiano7 min
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
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Incarto n.
14.2019.207
Lugano
10 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 0140-2019-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 22 luglio 2019
da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dalla PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 5 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 22 ottobre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso del
salario di marzo 2019 di fr. 2'000.– e dei contributi AVS/AI di fr. 124.50
e LPP di fr. 231.90 a carico della datrice di lavoro, oltre agli interessi
del 5% dal 31 marzo 2019 sul totale di fr. 2'356.40;
che
avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22
luglio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace
del Circolo di Taverne;
che
nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 settembre 2019
facendo valere in particolare che la lavoratrice non ha comprovato di aver
ritirato la disdetta del 28 dicembre 2018 solo nel gennaio del 2019, sicché il
salario di marzo 2019 non è dovuto, siccome il contratto di lavoro è terminato
a fine febbraio alla scadenza del termine di disdetta di due mesi;
che
entro il termine impartitole dal primo giudice, CO 1 ha inoltrato una replica
cui ha allegato l’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata contenente la
disdetta, da cui si evince che l’istante l’ha ritirata il 2 gennaio 2019;
che
statuendo con decisione del 22 ottobre 2019, il Giudice di
pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta
limitatamente all’“importo
dello stipendio al netto delle deduzioni sociali”, di fr. 1'609.40,
oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 200.–;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 novembre 2019
per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la
reiezione dell’istanza, e in via subordinata il rinvio della causa al primo
giudice per nuova decisione, previa assegnazione a lei di un congruo termine di
duplica;
che
Fatti
il 7 novembre 2019 il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto
sospensivo;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
presentato il 5 novembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 28 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo;
che
nel reclamo la RE 1 si duole che il Giudice di pace non le ha comunicato i
memoriali 30 agosto (“osservazioni”) e 20 settembre 2019 (“replica”) e non le
ha dato la possibilità di esprimersi al riguardo prima dell’emanazione della
sentenza impugnata;
che ciò costituisce effettivamente una manifesta
violazione del diritto di essere sentita dell’escussa (art. 53 CPC), che aveva
diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al giudice e
di potersi esprimere al proposito (DTF 137 I 195 consid. 2.3.1);
che
una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito;
che
una sanatoria è possibile solo se la parte lesa ha avuto modo di esprimersi
liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione
dell’autorità inferiore che
ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
2.3) e se non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid.
4.3; sentenza della CEF 14.2019.174 del 30 settembre 2019 consid. 1.3/b);
che
la cognizione della Camera è limitata in punto all’accertamento dei fatti,
siccome secondo l’art. 320 lett. b CPC con il reclamo può essere censurato solo
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 326 cpv. 1 CPC);
Considerandi
che
nel caso specifico le circostanze e la data della disdetta del contratto di
lavoro sono controverse, motivo per cui la causa va rinviata al Giudice di pace
per nuova decisione, dopo aver dato alla convenuta l’occasione di esprimersi sugli
allegati inoltrati dall’istante;
che
– è bene ricordare – se ha impartito un termine all’istante per presentare un’eventuale
replica, per parità di trattamento il giudice deve assegnarne uno uguale al
convenuto onde inoltrare se del caso una duplica;
che
tuttavia, per evitare un prolungamento eccessivo della procedura, il giudice
del rigetto può, anziché comunicare la replica al convenuto per consentirgli di
eventualmente presentare una duplica scritta, convocare le parti a un’udienza,
in cui le parti potranno a turno esprimersi sulle allegazioni della
controparte, a cominciare dal convenuto sulla replica dell’istante (già citata
sentenza 14.2019.174, consid. 1.3/d e 1.3/e con i rinvii);
che
a dipendenza dell’esito dell’istruttoria, il Giudice di pace dovrà anche
spiegare nella motivazione della nuova sentenza (e non con poche parole nel
dispositivo) il motivo di un’eventuale accoglimento solo parziale dell’istanza
ed esporre il calcolo dell’importo per cui rigetta l’opposizione, nonché le
ragioni del modo di ripartizione delle spese e dell’attribuire o meno
ripetibili;
che
siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito,
sulla quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento,
essa può esserle retrocessa senza prima interpellare la controparte (v. sentenza
del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I
715.
n. 34c consid. 5.2);
che
il Giudice di pace statuirà nuovamente sulle spese e ripetibili con la nuova
decisione, fermo restando che non potrà in alcun modo addossare alle parti
costi relativi alla decisione annullata;
che
la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a
una delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al
presente giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC);
che
non possono invece essere addossate ripetibili al Cantone, visto il silenzio
qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15
dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 35 ad art. 107 CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'609.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la
sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla giurisdizione di
prima istanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).