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Decisione

14.2019.207

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata notifica della replica all’escusso. Annullamento della decisione e rinvio della causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio

10 gennaio 2020Italiano7 min

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.207

Lugano

10 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 0140-2019-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 22 luglio 2019

da

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dalla PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 5 novembre 2019 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 22 ottobre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso del

salario di marzo 2019 di fr. 2'000.– e dei contributi AVS/AI di fr. 124.50

e LPP di fr. 231.90 a carico della datrice di lavoro, oltre agli interessi

del 5% dal 31 marzo 2019 sul totale di fr. 2'356.40;

che

avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22

luglio 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace

del Circolo di Taverne;

che

nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istan­­za con osservazioni scritte del 10 settembre 2019

facendo valere in particolare che la lavoratrice non ha comprovato di aver

ritirato la disdetta del 28 dicembre 2018 solo nel gennaio del 2019, sicché il

salario di marzo 2019 non è dovuto, siccome il contratto di lavoro è terminato

a fine febbraio alla scadenza del termine di disdetta di due mesi;

che

entro il termine impartitole dal primo giudice, CO 1 ha inoltrato una replica

cui ha allegato l’estratto Easy­Track relativo alla raccomandata contenente la

disdetta, da cui si evince che l’istante l’ha ritirata il 2 gennaio 2019;

che

statuendo con decisione del 22 ottobre 2019, il Giudice di

pa­ce ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta

limitatamente all’“importo

dello stipendio al netto delle deduzioni sociali”, di fr. 1'609.40,

oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 200.–;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 novembre 2019

per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la

reiezione dell’istanza, e in via subordinata il rinvio della causa al primo

giudice per nuova decisione, previa assegnazione a lei di un congruo termine di

duplica;

che

Fatti

il 7 novembre 2019 il presidente della Camera ha conferito al reclamo effetto

sospensivo;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 5 novembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 28 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo;

che

nel reclamo la RE 1 si duole che il Giudice di pace non le ha comunicato i

memoriali 30 agosto (“osservazioni”) e 20 settembre 2019 (“replica”) e non le

ha dato la possibilità di esprimersi al riguardo prima dell’emanazione della

sentenza impugnata;

che ciò costituisce effettivamente una manifesta

violazione del diritto di essere sentita dell’escussa (art. 53 CPC), che aveva

diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al giudice e

di potersi esprimere al proposito (DTF 137 I 195 consid. 2.3.1);

che

una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata,

a prescindere dalle possibilità di successo nel merito;

che

una sanatoria è possibile solo se la parte lesa ha avuto modo di esprimersi

liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione

dell’autorità inferiore che

ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.

2.3) e se non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid.

4.3; sentenza della CEF 14.2019.174 del 30 settembre 2019 consid. 1.3/b);

che

la cognizione della Camera è limitata in punto all’accertamen­­to dei fatti,

siccome secondo l’art. 320 lett. b CPC con il reclamo può essere censurato solo

l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 326 cpv. 1 CPC);

Considerandi

che

nel caso specifico le circostanze e la data della disdetta del contratto di

lavoro sono controverse, motivo per cui la causa va rinviata al Giudice di pace

per nuova decisione, dopo aver dato alla convenuta l’occasione di esprimersi sugli

allegati inoltrati dal­l’istante;

che

– è bene ricordare – se ha impartito un termine all’istante per presentare un’eventuale

replica, per parità di trattamento il giudice deve assegnarne uno uguale al

convenuto onde inoltrare se del caso una duplica;

che

tuttavia, per evitare un prolungamento eccessivo della procedura, il giudice

del rigetto può, anziché comunicare la replica al convenuto per consentirgli di

eventualmente presentare una duplica scritta, convocare le parti a un’udienza,

in cui le parti potranno a turno esprimersi sulle allegazioni della

controparte, a cominciare dal convenuto sulla replica dell’istante (già citata

sentenza 14.2019.174, consid. 1.3/d e 1.3/e con i rinvii);

che

a dipendenza dell’esito dell’istruttoria, il Giudice di pace dovrà anche

spiegare nella motivazione della nuova sentenza (e non con poche parole nel

dispositivo) il motivo di un’eventuale accoglimento solo parziale dell’istanza

ed esporre il calcolo dell’impor­­to per cui rigetta l’opposizione, nonché le

ragioni del modo di ripartizione delle spese e dell’attribuire o meno

ripetibili;

che

siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito,

sulla quale la Giudicatura di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento,

essa può esserle retrocessa senza pri­ma interpellare la controparte (v. sentenza

del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I

715.

n. 34c consid. 5.2);

che

il Giudice di pace statuirà nuovamente sulle spese e ripetibili con la nuova

decisione, fermo restando che non potrà in alcun modo addossare alle parti

costi relativi alla decisione annullata;

che

la necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a

una delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al

presente giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC);

che

non possono invece essere addossate ripetibili al Cantone, visto il silenzio

qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15

dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy, in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 35 ad art. 107 CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'609.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la

sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla giurisdizione di

prima istanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).