14.2019.208
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante mediante ordine di pagamento bancario sul conto postale dell’ufficio d’esecuzione. Momento determinante
8 gennaio 2020Italiano8 min
2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.208
Lugano
8 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.1115 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 settembre 2019
dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 6 novembre 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 28 ottobre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 13 settembre
2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'934.55.
B. Nel
termine assegnatogli, il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo
con decisione del 28 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2019 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Come richiesto dal reclamante il 12 novembre
2019, il giorno successivo il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 6 novembre 2019 contro la sentenza di cui RE 1 allega di
essere venuto a conoscenza tramite l’Ufficio dei fallimenti il 29 ottobre, in
concreto il reclamo è tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
2.1
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la
Banca __________ (doc. C), stampato il giorno in cui il fallimento è stato
pronunciato, il 29 ottobre 2019, ma alle ore 16:26, ossia dopo l’ora stabilita
dal Pretore (ore 9:00), ricordato che il fallimento deve
considerarsi aperto nel senso dell’art. 175 LEF al momento che il giudice ha
indicato nella sua decisione, anche se la
stessa è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della
CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii).
Siccome l’annullamento del fallimento presuppone anche, oltre all’estinzione
del credito dell’istante, che il reclamante abbia reso verosimile la propria
solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF), occorre chiarire, come già anticipato nell’ordinanza
di effetto sospensivo, il momento esatto in cui il credito dell’istante deve
considerarsi estinto sotto il profilo dell’art. 174 LEF.
2.2
Per
legge determinante per la reiezione della domanda di falli-mento (come pure per
l’annullamento del fallimento, cfr. art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) è il momento
dell’estinzione del credito, che av-viene già nell’istante in cui il credito
viene pagato all’ufficio d’esecuzione (art. 12 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF
14.2015.192
del 6 novembre 2015 consid. 2). Ove il creditore abbia manifestato
la propria disponibilità a ricevere il pagamento del debito sul proprio conto
postale, secondo il principio dell’affidamento il versamento dell’importo
dovuto allo sportello della posta ha effetto estintivo immediato (DTF 124 III
147.
consid. 2/a, confermata dalla sentenza 4C.172/2005 del 14 settembre 2005 consid.
2) e non solo, come i bonifici mediante vaglia postale od ordine di pagamento,
al momento in cui la somma è accreditata sul conto del creditore (DTF 119 II 234 consid. 2, cui rinvia la DTF 124 III 117
consid. 2/a). Ciò vale anche per i pagamenti fatti
sul conto dell’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2016.134 del 26
luglio 2016, RtiD 2017 I 748 n. 47c consid. 2.2; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF).
2.3
Nel
caso specifico, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC),
interpellando la Posta per il tramite dell’Ufficio d’esecuzione, che il
versamento di fr. 1'974.85 indicato nell’estratto prodotto dal reclamante
è giunto alla Postfinance il 29 ottobre 2019 alle ore 00:50, prima della pronuncia del fallimento
(alle ore 09:00), ed è stato accreditato sul conto dell’Ufficio,
insieme ad altri pagamenti (per un totale di fr. 39'127.95), lo stesso
giorno, ma alle ore 19:46, ovvero dopo la dichiarazione di fallimento. Si
tratta quindi di determinare se il pagamento è da considerarsi effettuato al
momento dell’accredito della somma nella contabilità della Posta (accredito
esterno) o a quello del suo accredito interno sul conto dell’UE.
a) Secondo
il principio dell’affidamento invocato dal Tribunale federale (nella DTF 124
III 147 consid. 2/a) per giustificare che in caso di pagamento allo sportello
postale la data determinante è quella del versamento allo sportello (e non
quella dell’accredito del conto dell’ufficio d’esecuzione, che avviene due
giorni dopo: www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/soluzioni-per-creditori/regolamentazione-valuta.html), anche in caso di versamento mediante un ordine
di pagamento bancario il momento decisivo
dev’essere reputato quello dell’accredito (esterno) nella
contabilità della Posta e non quello del suo accredito interno sul conto dell’ufficio
d’esecuzione (in tal senso: Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, 1999, n. 8 ad art. 12 LEF con rinvii alle DTF 118 Ia 11 segg.
consid. 2 e 117 Ib 221 segg. consid. 2; Emmel
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF). Chi
ha dato l’ordine alla banca di pagare può infatti ritenersi responsabile del
buon esito dell’operazione e dell’operato del suo ausiliario – la banca – solo
fino al momento in cui l’ordine perviene alla Posta; dell’accredito interno nelle
relazioni tra la Posta e l’ufficio d’esecuzione risponde poi quest’ultimo –
per conto del creditore – in ragione della sua scelta di proporre come luogo di
pagamento, nel senso dell’art. 74 cpv. 1 CO, il proprio conto postale. Del
resto il principio di parità di trattamento esige di trattare allo stesso modo
i pagamenti allo sportello postale e quelli mediante ordine di pagamento.
b) Ne
segue, per quanto attiene alla fattispecie, che il versamento dei fr. 1'974.85
deve ritenersi avvenuto il 29 ottobre 2019 alle ore 00:50, ovvero prima della pronuncia del
fallimento. Di conseguenza il presupposto di cui
all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato
decretato (alle ore 9:00), il fallimento va annullato senza
necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art.
174.
cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il
cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 28 ottobre 2019 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 90.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 110.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).