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Decisione

14.2019.208

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante mediante ordine di pagamento bancario sul conto postale dell’ufficio d’esecuzione. Momento determinante

8 gennaio 2020Italiano8 min

2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.208

Lugano

8 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.1115 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 settembre 2019

dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 6 novembre 2019 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 28 ottobre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 13 settembre

2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'934.55.

B. Nel

termine assegnatogli, il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza.

C. Statuendo

con decisione del 28 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2019 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Come richiesto dal reclamante il 12 novembre

2019, il giorno successivo il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 6 novembre 2019 contro la sentenza di cui RE 1 allega di

essere venuto a conoscenza tramite l’Ufficio dei fallimenti il 29 ottobre, in

concreto il reclamo è tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

2.1

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la

Banca __________ (doc. C), stampato il giorno in cui il fallimento è stato

pronunciato, il 29 ottobre 2019, ma alle ore 16:26, ossia dopo l’ora stabilita

dal Pretore (ore 9:00), ricordato che il fallimento deve

considerarsi aperto nel senso del­l’art. 175 LEF al momento che il giudice ha

indicato nella sua decisione, anche se la

stessa è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della

CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii).

Siccome l’annullamento del fallimento presuppone anche, oltre all’estinzione

del credito dell’istante, che il reclamante abbia reso verosimile la propria

solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF), occorre chiarire, come già anticipato nell’ordinanza

di effetto sospensivo, il momento esatto in cui il credito dell’istante deve

considerarsi estinto sotto il profilo dell’art. 174 LEF.

2.2

Per

legge determinante per la reiezione della domanda di falli-mento (come pure per

l’annullamento del fallimento, cfr. art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) è il momento

dell’estinzione del credito, che av-viene già nell’istante in cui il credito

viene pagato all’ufficio d’ese­cuzione (art. 12 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF

14.2015.192

del 6 novembre 2015 consid. 2). Ove il creditore abbia manifestato

la propria disponibilità a ricevere il pagamento del debito sul proprio conto

postale, secondo il principio dell’affidamento il versamento dell’importo

dovuto allo sportello della posta ha effetto estintivo immediato (DTF 124 III

147.

consid. 2/a, confermata dalla sentenza 4C.172/2005 del 14 settembre 2005 consid.

2) e non solo, come i bonifici mediante vaglia postale od ordine di pagamento,

al momento in cui la somma è accreditata sul conto del creditore (DTF 119 II 234 consid. 2, cui rinvia la DTF 124 III 117

consid. 2/a). Ciò vale anche per i pagamenti fatti

sul conto dell’ufficio d’esecu­zione (sentenza della CEF 14.2016.134 del 26

luglio 2016, RtiD 2017 I 748 n. 47c consid. 2.2; Emmel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF).

2.3

Nel

caso specifico, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC),

interpellando la Posta per il tramite dell’Ufficio d’esecu­zione, che il

versamento di fr. 1'974.85 indicato nell’estratto prodotto dal reclamante

è giunto alla Postfinance il 29 ottobre 2019 alle ore 00:50, prima della pronuncia del fallimento

(alle ore 09:00), ed è stato accreditato sul conto dell’Ufficio,

insieme ad altri pagamenti (per un totale di fr. 39'127.95), lo stesso

giorno, ma alle ore 19:46, ovvero dopo la dichiarazione di fallimento. Si

tratta quindi di determinare se il pagamento è da considerarsi effettuato al

momento dell’accredito della somma nella contabilità della Posta (accredito

esterno) o a quello del suo accredito interno sul conto del­l’UE.

a) Secondo

il principio dell’affidamento invocato dal Tribunale federale (nella DTF 124

III 147 consid. 2/a) per giustificare che in caso di pagamento allo sportello

postale la data determinante è quella del versamento allo sportello (e non

quella dell’accredito del conto dell’ufficio d’esecuzione, che avviene due

giorni dopo: www.post­finance.ch/it/imprese/prodotti/soluzioni-per-creditori/regolamentazio­ne-valuta.html), anche in caso di versamento mediante un ordine

di pagamento bancario il momento decisivo

dev’essere reputato quello dell’accredito (esterno) nella

contabilità della Posta e non quello del suo accredito interno sul conto dell’ufficio

d’esecuzione (in tal senso: Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, 1999, n. 8 ad art. 12 LEF con rinvii alle DTF 118 Ia 11 segg.

consid. 2 e 117 Ib 221 segg. consid. 2; Emmel

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 12 LEF). Chi

ha dato l’ordine alla banca di pagare può infatti ritenersi responsabile del

buon esito dell’opera­zione e dell’operato del suo ausiliario – la banca – solo

fino al momento in cui l’ordine perviene alla Posta; dell’accredito interno nel­le

relazioni tra la Posta e l’ufficio d’esecuzione risponde poi que­st’ultimo –

per conto del creditore – in ragione della sua scelta di proporre come luogo di

pagamento, nel senso dell’art. 74 cpv. 1 CO, il proprio conto postale. Del

resto il principio di parità di trattamento esige di trattare allo stesso modo

i pagamenti allo sportello postale e quelli mediante ordine di pagamento.

b) Ne

segue, per quanto attiene alla fattispecie, che il versamento dei fr. 1'974.85

deve ritenersi avvenuto il 29 ottobre 2019 alle ore 00:50, ovvero prima della pronuncia del

fallimento. Di conseguen­za il presupposto di cui

all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato

decretato (alle ore 9:00), il fallimento va annullato senza

necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art.

174.

cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il

cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non

avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 28 ottobre 2019 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 90.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 110.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).