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Decisione

14.2019.209

Fallimento senza preventiva esecuzione. Citazione edittale all’udienza. Promessa del gerente della fallita di concederle un prestito postergato per estinguere i suoi debiti

11 dicembre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 29 ottobre 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 30 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre

2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annul­­lamento del fallimento, asserendo che il nuovo socio e

liquidatore, RA 1, è disposto a conferire un prestito postergato di fr. 81'325.30,

con cui essa conta di estinguere tutte le esecuzioni in corso nei suoi

confronti dopo chiarimento e definizione di ogni singola pretesa. Il 13

novembre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato l’8 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 in

via edittale il 5 novembre (e di cui la reclamante allega di avere saputo già

il 31 ottobre attraverso un’informazione telefonica dell’Ufficio d’ese­cuzione di

Mendrisio), concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2

). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono ammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi, per quanto attiene a quelli sorti dopo la

pronuncia del fallimento solo nei limiti dell’art. 174

cpv. 2 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202

del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i

veri nova) e unicamente fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III

295.

consid. 3.2).

2.

Il

rappresentante della reclamante, il socio e liquidatore RA 1, si duole di non

avere ricevuto la citazione all’udienza del 29 ottobre 2019, allegando che il

precedente proprietario della società, presso il quale è rimasto il recapito

postale della stessa, non gli avrebbe trasmesso regolarmente la corrispondenza

destinata alla società e non si sarebbe occupato delle pratiche necessarie

malgrado il mandato di amministrazione conferitogli.

Sennonché

tali allegazioni non sono sorrette da alcun riscontro concreto e oggettivo. In

verità si stenta a credere che RA 1 non si sia preoccupato di verificare la

situazione economica della società dopo averla acquistata a fine del 2016. Ad

ogni modo ciò era il suo preciso dovere in qualità di presidente della gerenza

e, dal 16 luglio 2019, di liquidatore della società. Dall’in­carto della

Pretura, d’altronde, si evince ch’egli non ha ripristinato il domicilio legale

della società malgrado le diffide dell’Ufficio del registro di commercio e che,

come l’altro socio (__________), ha lasciato il Ticino senza notificare il

nuovo indirizzo. In queste circostanze, RA 1 può rimproverare solo a sé stesso

di non avere ricevuto direttamente la citazione all’udienza fallimentare.

Abusiva, la censura va di conseguenza respinta.

3.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

3.1

Nel caso specifico, la

reclamante non contesta l’esistenza di una sospensione dei pagamenti giusta la

norma appena citata, ma si limita ad asseverare che il suo

presidente della gerenza è disposto a conferirle un prestito postergato di fr. 81'325.30,

con cui essa conta di estinguere tutte le esecuzioni in corso nei suoi

confronti dopo chiarimento e definizione di ogni singola pretesa.

3.2

La

Camera ha recentemente considerato che i motivi di annullamento del fallimento

nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero il pagamento di tutte le pretese

dell’istante, il deposito presso l’au­torità giudiziaria superiore di una somma

sufficiente a estinguere tali pretese o una dilazione, possono anche

giustificare la revoca del fallimento senza preventiva esecuzione purché la

solvibilità del convenuto sia verosimile. Condizione sine

qua non è però che entrambi i presupposti (motivo di

annullamento e verosimile solvibilità) siano realizzati prima della scadenza

del termine di reclamo (sopra consid. 1.2).

3.3

Nella

fattispecie, la reclamante non ha dimostrato di aver pagato o garantito le

pretese dell’istante entro il termine appena evocato, né di avere ottenuto una

dilazione. Non ha poi reso verosimile la propria solvibilità, il contratto di

mutuo concluso con RA 1 (doc. C accluso al reclamo) non essendo al riguardo

determinante, perché non è dato di sapere se il mutuante dispone effettivamente

della somma pattuita (e finora, ad ogni modo, egli non risulta averla versata

sul conto dell’avv. __________, come invece preannunciato). Ne segue che il

reclamo è manifestamente infondato. Siccome al reclamo non è stato concesso

effetto sospensivo, non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non

avendo la controparte dovuto redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.– è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

– RA 1, __________,

__________;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).