14.2019.209
Fallimento senza preventiva esecuzione. Citazione edittale all’udienza. Promessa del gerente della fallita di concederle un prestito postergato per estinguere i suoi debiti
11 dicembre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.209
Lugano
11 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.623 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 2 settembre
2019 dalla
CO 1
contro
RE 1 ora senza domicilio legale
(rappresentata dal socio e liquidatore RA 1,
__________)
giudicando sul reclamo dell’8 novembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 30 ottobre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 2
settembre 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE
1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei
suoi confronti per crediti di complessivi fr. 15'807.50.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 29 ottobre 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 30 ottobre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 novembre
2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo che il nuovo socio e
liquidatore, RA 1, è disposto a conferire un prestito postergato di fr. 81'325.30,
con cui essa conta di estinguere tutte le esecuzioni in corso nei suoi
confronti dopo chiarimento e definizione di ogni singola pretesa. Il 13
novembre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato l’8 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 in
via edittale il 5 novembre (e di cui la reclamante allega di avere saputo già
il 31 ottobre attraverso un’informazione telefonica dell’Ufficio d’esecuzione di
Mendrisio), concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2
). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono ammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi, per quanto attiene a quelli sorti dopo la
pronuncia del fallimento solo nei limiti dell’art. 174
cpv. 2 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202
del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i
veri nova) e unicamente fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III
295.
consid. 3.2).
2.
Il
rappresentante della reclamante, il socio e liquidatore RA 1, si duole di non
avere ricevuto la citazione all’udienza del 29 ottobre 2019, allegando che il
precedente proprietario della società, presso il quale è rimasto il recapito
postale della stessa, non gli avrebbe trasmesso regolarmente la corrispondenza
destinata alla società e non si sarebbe occupato delle pratiche necessarie
malgrado il mandato di amministrazione conferitogli.
Sennonché
tali allegazioni non sono sorrette da alcun riscontro concreto e oggettivo. In
verità si stenta a credere che RA 1 non si sia preoccupato di verificare la
situazione economica della società dopo averla acquistata a fine del 2016. Ad
ogni modo ciò era il suo preciso dovere in qualità di presidente della gerenza
e, dal 16 luglio 2019, di liquidatore della società. Dall’incarto della
Pretura, d’altronde, si evince ch’egli non ha ripristinato il domicilio legale
della società malgrado le diffide dell’Ufficio del registro di commercio e che,
come l’altro socio (__________), ha lasciato il Ticino senza notificare il
nuovo indirizzo. In queste circostanze, RA 1 può rimproverare solo a sé stesso
di non avere ricevuto direttamente la citazione all’udienza fallimentare.
Abusiva, la censura va di conseguenza respinta.
3.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1
Nel caso specifico, la
reclamante non contesta l’esistenza di una sospensione dei pagamenti giusta la
norma appena citata, ma si limita ad asseverare che il suo
presidente della gerenza è disposto a conferirle un prestito postergato di fr. 81'325.30,
con cui essa conta di estinguere tutte le esecuzioni in corso nei suoi
confronti dopo chiarimento e definizione di ogni singola pretesa.
3.2
La
Camera ha recentemente considerato che i motivi di annullamento del fallimento
nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero il pagamento di tutte le pretese
dell’istante, il deposito presso l’autorità giudiziaria superiore di una somma
sufficiente a estinguere tali pretese o una dilazione, possono anche
giustificare la revoca del fallimento senza preventiva esecuzione purché la
solvibilità del convenuto sia verosimile. Condizione sine
qua non è però che entrambi i presupposti (motivo di
annullamento e verosimile solvibilità) siano realizzati prima della scadenza
del termine di reclamo (sopra consid. 1.2).
3.3
Nella
fattispecie, la reclamante non ha dimostrato di aver pagato o garantito le
pretese dell’istante entro il termine appena evocato, né di avere ottenuto una
dilazione. Non ha poi reso verosimile la propria solvibilità, il contratto di
mutuo concluso con RA 1 (doc. C accluso al reclamo) non essendo al riguardo
determinante, perché non è dato di sapere se il mutuante dispone effettivamente
della somma pattuita (e finora, ad ogni modo, egli non risulta averla versata
sul conto dell’avv. __________, come invece preannunciato). Ne segue che il
reclamo è manifestamente infondato. Siccome al reclamo non è stato concesso
effetto sospensivo, non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non
avendo la controparte dovuto redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.– è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
– RA 1, __________,
__________;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).