Lexipedia

Decisione

14.2019.21

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assegnazione e quantificazione dell’indennità per spese ripetibili di prima sede in una causa semplice con un valore litigioso alquanto modesto

18 giugno 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, come detto di fr. 252.25, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così

riformato:

2. La tassa di giustizia di fr. 172.50, anticipata dalla parte

istante, è posta a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 210.– per

ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per 1/5

e per i rimanenti 4/5 a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 125.– per

ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).