14.2019.210
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Nozione di difetti non palesemente insostenibili e notificati in modo tempestivo. Norma SIA 118
27 aprile 2020Italiano16 min
fattispecie, il contratto d’appalto del 21 febbraio 2014 prodotto dall’istante (doc.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.210
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.1385 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 15 marzo 2019 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo dell’11 novembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 28 ottobre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 febbraio 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 40'020.–,
indicando quale titolo di credito la “Fattura insoluta dal 14.11.2018”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 marzo
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 30
settembre 2019, l’istante ha confermato la sua domanda producendo
un allegato scritto che è stato integrato nel verbale d’udienza. Con risposta
orale la convenuta si è opposta all’istanza. Con replica e duplica orali le
parti si sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.
C. Statuendo con decisione del 28 ottobre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 1'200.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’11 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 15
novembre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 13
dicembre 2019, la CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in
materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale
e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza
riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 novembre 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 30 ottobre 2019, in concreto
il reclamo è tempestivo, la scadenza di sabato 9 novembre essendo stata
riportata a lunedì 11 novembre 2019 in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il
rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica
d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza
di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Spetta al
reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata,
indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice
(sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1,
in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza
5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
1.3.1 Nelle
osservazioni al reclamo, la CO 1 rileva che la reclamante, nel ribadire l’assenza
agli atti di un verbale di collaudo, non si confronta con la motivazione del
Pretore, secondo cui tale circostanza non è di rilievo siccome la consegna dell’opera
è stata comprovata mediante uno scambio di e-mail attestante che un sopralluogo
di consegna è avvenuto il 4 settembre 2018. La CO 1 sottolinea d’altra parte
che PI 1 e PI 2, i cui nomi compaiono nello scambio di e-mail, non sono due
persone estranee al contratto, come eccepito tardivamente solo in questa sede
dalla reclamante, ma il primo rappresenta la direzione lavori mentre il secondo
agisce come promotore, come risulta dal contenuto della mail stessa.
1.3.2 L’obiezione
è condivisibile. Infatti, in prima sede la RE 1 non ha contestato l’allegazione
dell’istante (osservazioni ad 4 e replica), secondo cui all’incontro del 4
settembre 2018 volto alla consegna e al collaudo dell’opera hanno partecipato
tra altri PI 1 per la direzione lavori (DL) e PI 2 per la committente (v.
verbale d’udienza pag. 6). Il fatto è quindi da considerare dimostrato (art.
150 cpv. 1 CPC a contrario) e non può più essere rimesso in discussione in sede
di reclamo (sentenza della CEF 14.2017.51 del 21 settembre
2017, RtiD 2018 I 775 n. 49 c, consid. 5).
Per il resto la reclamante si limita a ribadire
che l’esigibilità del credito posto in esecuzione sarebbe vincolata
alla produzione di un verbale di consegna senza confrontarsi con il corretto
accertamento del Pretore, secondo cui il contratto di appalto – e segnatamente
la voce “condizioni di
pagamento” – non prescrive una simile esigenza. Prevede
infatti solo la corresponsione del “saldo a 30 gg fattura, previa accettazione lavori da parte della DL”, senza precisarne la forma. Insufficientemente motivata, la censura è
inammissibile.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante
del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce
forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto d’appalto
sottoscritto dalle parti costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione
e che la convenuta non ha eccepito, sulla scorta della “Basler Praxis”, la mancata o
irregolare esecuzione e consegna dell’opera, ma si è limitata a censurare la
mancata produzione del protocollo di consegna. Orbene, che l’opera sia stata fornita
a mente del Pretore emerge chiaramente dall’e-mail del 29 agosto 2018 in
relazione alla corrispondenza intercorsa tra PI 1 e PI 2. L’esigenza di un
protocollo di consegna non è d’altronde prevista dal contratto d’appalto. Lo
fosse dalle norme SIA, ha precisato il Pretore, non sarebbe in ogni caso una
circostanza di cui si potrebbe tenere conto, posto che chi si prevale di una
norma SIA deve anche produrla, ciò che nel caso concreto la convenuta non ha
fatto.
Allo
stesso modo, in assenza di produzione della norma SIA da lei citata, secondo
cui i difetti dell’opera potrebbero essere notificati fino a due anni dopo la
consegna dell’opera, il primo giudice ha reputato tardiva la notifica dei
difetti effettuata dalla convenuta sei mesi dopo la fine dei lavori. D’altronde,
egli ha definito poco credibile che la convenuta, che opera nel ramo
immobiliare ed è quindi perfettamente cognita delle procedure vigenti, in
presenza di pretesi difetti così gravi non solo non li abbia notificati
tempestivamente, ma neppure abbia contestato la fattura del 14 novembre 2018 né
reagito ai richiami di pagamento del 21 gennaio e del 1° febbraio 2019, attivandosi
soltanto dopo la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 21 febbraio 2019,
per opporsi alla fattura. Il Pretore ha concluso di poter ritenere “con tranquillante certezza” che la notifica dei difetti è avvenuta per sottrarsi o quanto meno per
procrastinare il pagamento della fattura precedentemente mai contestata.
4. Nel
reclamo, la RE 1 rimprovera al primo giudice di aver indebitamente ribaltato l’onere
della prova stabilito dalla cosiddetta “Basler Praxis”, verificando
se lei avesse dimostrato di non aver accettato l’opera, e quindi se la sua
contestazione dei difetti era tempestiva e sostanziata, anziché esigere dall’istante
la prova dell’accettazione dell’opera attraverso la produzione di un verbale di
collaudo firmato. La reclamante ritiene inoltre che il Pretore non poteva
dedurre dal suo atteggiamento inizialmente passivo una sua accettazione tacita
dell’opera, ricordando di aver per iscritto “sollevato contestazioni sia sulla qualità dell’opera,
che sui pagamenti eseguiti”.
Reputa
da ultimo “cavillosa” l’argomentazione pretorile relativa alla mancata produzione della
copia delle disposizioni della norma SIA, sottolineando come il contratto concluso
dalle parti sia con ogni evidenza un contratto d’appalto SIA e come il giudice
debba applicare il diritto d’ufficio, comprese le norme SIA, per quanto
concerne sia l’esigenza di un protocollo di collaudo firmato, sia il termine di
due anni a disposizione del committente per notificare i difetti.
5. Nelle
osservazioni al reclamo, la CO 1 afferma che il Pretore ha giustamente ritenuto
dilatorio l’atteggiamento della controparte, posto che ha notificato i difetti
sei mesi dopo la consegna dell’opera, dopo ben due solleciti di pagamento e la
notifica del precetto esecutivo. Ribadisce poi che la notifica dei difetti non
è dettagliata ed è palesemente pretenziosa e inconsistente. Approva anche il
Pretore laddove ha considerato che il contenuto della norma SIA non è un fatto
notorio e che la parte che se ne prevale deve versarne agli atti una copia. A
suo parere, infine, è altresì irrilevante che il contratto d’appalto preveda l’applicazione
delle norme SIA.
6. Il contratto di appalto firmato dal committente costituisce in linea
di massima un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la
mercede convenuta fintanto che l’opera sia stata compiuta e consegnata
conformemente ai patti (art. 372 CO e 82 cpv. 1 LEF).
6.1 Ove
l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non
palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle
prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale
(come il contratto d’appalto), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO,
dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della
propria pretesa (cosiddetta “Basler
Praxis”: sentenze della CEF 14.2018.102 del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 ago-sto
2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018
II 823 n. 42c; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento). Se
l’escusso non è tenuto a rendere verosimili
Fatti
i pretesi difetti (bastando contestazioni circostanziate e non
palesemente insostenibili), in materia di appalto e di vendita (art. 201 e 367
CO) spetta a lui (escusso) rendere verosimile di aver adempiuto tempestivamente
l’onere di verifica della cosa consegnata e di avviso dei difetti alla
controparte (stessa sentenza della CEF, consid. 5.6/c con rinvii).
6.2 Nella
fattispecie, il contratto d’appalto del 21 febbraio 2014 prodotto dall’istante (doc.
C), siccome è firmato dalla RE 1, costituisce di principio un valido
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il prezzo ivi
convenuto di fr. 350'000.–, ridotto a fr. 40'020.–, in considerazione
degli acconti già versati dalla controparte (doc. B, D e E), a condizione
tuttavia che le opere commissionate siano state realizzate e consegnate
conformemente ai patti.
6.3 La
reclamante rimprovera al Pretore di aver ribaltato l’onere della prova in
particolare per aver esaminato se la segnalazione dei difetti era tempestiva e circostanziata.
Ora, a fronte della contestazione dell’istante, incombeva effettivamente alla
convenuta rendere verosimile – non provare – di aver tempestivamente notificato
difetti sufficientemente circostanziati e non palesemente insostenibili (sopra
consid. 6.1). La RE 1 non nega che una segnalazione a oltre sei mesi dalla
consegna dell’opera sia tardiva sotto il profilo dell’art. 372 CO, ma implicitamente
ripropone l’argomento difensivo secondo cui il termine di prescrizione secondo
la norma SIA è di due anni, evidenziando come il contratto concluso dalle parti
è “con ogni evidenza un contratto
d’appalto SIA”, ciò che non è seriamente
contestabile visto ch’esso è redatto sulla scorta del modello del contratto d’appalto
SIA 1977/ 1995 e rinvia in particolare alla norma SIA 118 (doc. C, ad 1.5).
6.3.1 L’istante
obietta invero che, come rilevato dal Pretore, le norme SIA non sono fatti
notori sicché la convenuta non può prevalersene siccome non ne ha prodotto una
copia. La giurisprudenza cui essa si riferisce (sentenze del Tribunale federale
4A_428/2007 del 2 dicembre 2008, consid. 3.1, e della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello 12.2008.190 del 30 gennaio 2010) non è però più attuale. In
effetti, il Tribunale federale l’ha modificata con sentenza 4A_582/2016 del 6 luglio 2017 (v. il commento di
F.C. in: SJ 2018 I 168), reputando eccessivamente formalista la decisione con
cui l’autorità cantonale aveva rifiutato di esaminare le pretese attoree
fondate sulla norma SIA per il solo fatto che quest’ultima non era stata
formalmente prodotta, posto che il testo della disposizione invocata, nel caso
di specie l’art. 172 della norma SIA 118, poteva essere facilmente accertato
con un’ordinaria ricerca giuridica. Incombe però alla parte che se ne prevale l’onere
di allegare e comprovare i fatti alla base dell’integrazione della norma al
contratto d’appalto (sentenza del Tribunale federale 4A_156/2018 del 24 aprile
2019, consid. 3).
6.3.2 Nel
caso specifico, l’integrazione della norma SIA 118 al contratto d’appalto è
pacifica (sopra consid. 6.3). Appare quindi eccessivamente formalista la
decisione del Pretore di non ammettere l’argomento della convenuta secondo cui
“la notifica dei difetti è
tempestiva, poiché avvenuta nel termine di garanzia di due anni previsto dalle
norme SIA 118 applicabili al contratto d’appalto in esame”. Al primo giudice questo termine particolare di garanzia non pare del
resto sconosciuto – ha respinto la censura per un motivo formale – e ad ogni
modo egli avrebbe potuto verificare senza grande difficoltà che la norma SIA
118, e più precisamente l’art. 173 cpv. 1, prevede un termine di due anni per
notificare i difetti, come risulta in particolare dalla giurisprudenza del
Tribunale federale sopra citata e quella della scrivente Camera (tra le altre,
sentenze della CEF 14.2019.97 del 24 settembre 2019, consid. 6.5/b e 14.2017. 173
del 27 dicembre 2017, consid. 6.4).
La
questione può invero essere lasciata indecisa, come quella di sapere se la
convenuta ha circostanziato i difetti invocati (“imperfezioni a livello di finiture di soffitti e
pareti interne ed esterne, mancano tutte le spallette laterali all’esterno dei
serramenti, la facciata esterna è stata realizzata con un materiale diverso e
di minore valore rispetto a quello previsto da contratto”) in modo sufficiente a consentire all’istante di dimostrare di avervi
posto rimedio (ciò che quest’ultima, a ben vedere, non contesta nelle
osservazioni al reclamo). L’impugnazione casca infatti sul terzo presupposto
giurisprudenziale relativo all’onere di allegazione dei difetti nei contratti
bilaterali.
6.4 Il Pretore ha desunto
dalla tardiva reazione della reclamante che nelle circostanze concrete della
fattispecie il richiamo all’esistenza di difetti sia da ascrivere alla sua
volontà di sottrarsi ai propri obblighi o quanto meno a procrastinarli. Nel
reclamo essa si limita a ripetere di non avere accettato l’opera, neppure
tacitamente, rinviando ai suoi scritti del 4 e del 20 marzo 2019 (doc. 2 e 3).
Già si è detto però che la reclamante non ha validamente contestato di aver
accettato l’opera (sopra consid. 1.3.2). Onde evitare che l’allegazione di
difetti a suo dire manifesti fosse considerata palesemente insostenibile, le
sarebbe spettato almeno di spiegare i motivi per cui ha aspettato di ricevere
un precetto esecutivo, sei mesi dopo l’accettazione dell’opera, prima di
eccepirne l’esistenza. Orbene la RE 1 non ha speso una parola al riguardo nel
reclamo. Non basta il vago accenno al termine di garanzia di due anni, che
concerne semmai il presupposto della tempestività della segnalazione dei
difetti, ma non quello del carattere non palesemente insostenibile
dell’eccezione. In tali circostanze, la conclusione del Pretore secondo cui la
notifica dei difetti ha un chiaro scopo defatigatorio, fondata su tre diversi
motivi, non risulta manifestamente errata (art. 320 lett. b CPC e sopra consid.
1.2). La reiezione dell’eccezione merita dunque conferma.
6.5 Il
primo giudice ha infine correttamente constatato che la
convenuta non ha reso verosimile (giusta l’art. 82 cpv. 2 CO), con riscontri
documentali, di aver validamente pagato il credito posto in esecuzione alla
ditta subappaltatrice. Nel reclamo la RE 1 non discute frontalmente la
questione.
6.6 Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo va di conseguenza
respinto, senza pregiudizio nel merito per la reclamante, ove abbia
tempestivamente avviato un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2
LEF e sopra consid. 2).
7. Le spese processuali
relative al presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11
cpv. 1-2 RTar (RL 178. 310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC).
8. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, pari a fr. 40'020.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO
1.
fr. 700.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).