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Decisione

14.2019.212

Fallimento senza preventiva esecuzione. Richiesta di fissazione di un termine per estinguere i crediti dell’istante e rendere verosimile la propria solvibilità

2 dicembre 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 25 settembre 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 6 novembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con

un reclamo del 15 novembre 2019 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del

fallimento, facendo valere di essere

intenzionata a saldare i crediti posti in esecuzione dall’istante e quelli giunti alla comminatoria di fallimento. Lo stesso giorno il

presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito

del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 15 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 l’11

novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2

). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova). In concreto, i nuovi documenti acclusi

al reclamo sono quindi di per sé ricevibili.

2.

Nel

reclamo la RE 1 chie­de alla Camera di fissarle un termine fino al 16 dicembre

2019.

per permetterle di estinguere tutte le esecuzioni dell’istante (di

complessivi fr. 19'497.05) e tutte quelle giunte allo stadio della

comminatoria di fallimento (per fr. 42'845.20 in tutto), così da ottenere

la revoca del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF. In merito alla propria

solvibilità, la reclamante fa valere pretese già oggetto di fatture o richieste

di acconti per fr. 110'000.– complessivi, oltre a fatture ancora da

emettere per circa fr. 30'000.– e delibere già ottenute per circa fr. 270'000.–.

Osserva inoltre di non interporre mai opposizione alle esecuzioni avviate nei

suoi confronti e ciò nonostante di non avere a carico un solo attestato di

carenza di beni.

3.

Secondo

l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità

e prova per mezzo di documenti che nel frattempo (segnatamente) il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1). I due presupposti

(solvibilità del convenuto ed estinzione della pretesa dell’istante) devono

essere reso verosimile (il primo) o provato (il secondo) entro la scadenza del

termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2, 139 III 491 segg.).

Nel

caso in esame, la richiesta della reclamante di conferirle un termine fino al

16.

dicembre 2019 per estinguere parte dei propri debiti e dimostrare la propria

solvibilità è quindi inammissibile, dal momento che il termine di reclamo è

scaduto il 21 novembre 2019 (v.

sopra consid. 1.1). Siccome essa non ha provato di avere estin­to i crediti dell’istante entro tale scadenza, il reclamo va respinto

senza necessità di esaminare la questione della solvibilità (ricordato, ad ogni

modo, che quello in esame è il terzo fallimento della reclamante in poco più di un anno, v. inc. 14.2018.168 e 14.2019.

186). Non è necessario ripronunciare il fallimento dal momento che al reclamo

non è stato conferito effetto sospensivo.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo

dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).