14.2019.212
Fallimento senza preventiva esecuzione. Richiesta di fissazione di un termine per estinguere i crediti dell’istante e rendere verosimile la propria solvibilità
2 dicembre 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.212
Lugano
2 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 luglio 2019
dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 15 novembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 6 novembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 4
luglio 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la
convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per
crediti di complessivi fr. 21'235.–.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 25 settembre 2019 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 6 novembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con
un reclamo del 15 novembre 2019 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del
fallimento, facendo valere di essere
intenzionata a saldare i crediti posti in esecuzione dall’istante e quelli giunti alla comminatoria di fallimento. Lo stesso giorno il
presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 15 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 l’11
novembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2
). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova). In concreto, i nuovi documenti acclusi
al reclamo sono quindi di per sé ricevibili.
2.
Nel
reclamo la RE 1 chiede alla Camera di fissarle un termine fino al 16 dicembre
2019.
per permetterle di estinguere tutte le esecuzioni dell’istante (di
complessivi fr. 19'497.05) e tutte quelle giunte allo stadio della
comminatoria di fallimento (per fr. 42'845.20 in tutto), così da ottenere
la revoca del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF. In merito alla propria
solvibilità, la reclamante fa valere pretese già oggetto di fatture o richieste
di acconti per fr. 110'000.– complessivi, oltre a fatture ancora da
emettere per circa fr. 30'000.– e delibere già ottenute per circa fr. 270'000.–.
Osserva inoltre di non interporre mai opposizione alle esecuzioni avviate nei
suoi confronti e ciò nonostante di non avere a carico un solo attestato di
carenza di beni.
3.
Secondo
l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità
e prova per mezzo di documenti che nel frattempo (segnatamente) il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1). I due presupposti
(solvibilità del convenuto ed estinzione della pretesa dell’istante) devono
essere reso verosimile (il primo) o provato (il secondo) entro la scadenza del
termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2, 139 III 491 segg.).
Nel
caso in esame, la richiesta della reclamante di conferirle un termine fino al
16.
dicembre 2019 per estinguere parte dei propri debiti e dimostrare la propria
solvibilità è quindi inammissibile, dal momento che il termine di reclamo è
scaduto il 21 novembre 2019 (v.
sopra consid. 1.1). Siccome essa non ha provato di avere estinto i crediti dell’istante entro tale scadenza, il reclamo va respinto
senza necessità di esaminare la questione della solvibilità (ricordato, ad ogni
modo, che quello in esame è il terzo fallimento della reclamante in poco più di un anno, v. inc. 14.2018.168 e 14.2019.
186). Non è necessario ripronunciare il fallimento dal momento che al reclamo
non è stato conferito effetto sospensivo.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo
dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).