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Decisione

14.2019.214

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

18 febbraio 2020Italiano7 min

con decisione del 18 novembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della __________ (recte: di RE 1, che sola ha personalità giuridica) dal giorno successivo alle

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.214

Lugano

18 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.3577 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 luglio 2019 dalla

CO 1

contro

RE 1 IT-

(titolare della ditta individuale , )

giudicando sul reclamo del 21 novembre 2019 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 18 novembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 22 luglio 2019

la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di

decretare il fallimento di RE 1 (titolare della ditta individuale __________ di

__________) per il mancato pagamento di fr. 7'360.02.

B. All’udienza

di discussione del 23 ottobre 2019 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 18 novembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della __________ (recte: di RE 1, che sola ha personalità giuridica) dal giorno successivo alle

ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo

stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto

sospensivo parziale. Il reclamo non è sta­to intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 21 novembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il quel

medesimo giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure

l’integrazione del 28 novembre 2019.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma della sua banca (__________)

relativa all’esecuzione di un ordine di accredito di fr. 8'426.10 sul

conto postale dell’UE di Lugano con riferimento (v. “causale”) all’esecuzione promossa

dalla CO 1 (allegato n. 1). La Camera ha verificato d’ufficio che tale somma è

giunta all’UE il 22 novembre 2019 e ha permesso l’estinzione dell’esecuzione in

questione, compresa la tassa di giustizia, per cui il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – in occasione dell’emanazione dell’ordinanza

di concessione dell’effetto sospensivo il presidente della Camera ha accertato

d’ufficio l’esistenza di sei comminatorie di fallimento nei confronti della ricorrente per oltre fr. 20'000.–

complessivi. Nel frattempo, tuttavia, costei ha dimostrato di averne estinte

integralmen­te tre__________, __________ e __________), versato il

capitale di altre due (n. __________ e __________) – rimangono tuttora

scoperti, dal profilo esecutivo, interessi e spese – e per l’ultima (n. __________)

sta pagando le rate di fr. 300.– pattuite con la procedente. D’altronde

non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve,

ancorché dovrà pagare senza indugio i rimanenti saldi delle tre esecuzioni

appena menzionate, siccome nel caso di un nuovo fallimento non potrebbe contare

automaticamen­te sulla concessione di un nuovo effetto sospensivo. Ricordato,

tuttavia, che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più

probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla

sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 18 novembre 2019 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di

RE 1.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).