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Decisione

14.2019.217

Fallimento. Dilazione e ritiro dell’istanza prima della pronuncia

27 dicembre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 23 ottobre 2019 è comparsa unicamente la convenuta, che si è

opposta all’istanza, precisando di voler prendere contatto direttamente con l’istante

per concordare un “piano di

rientro”.

C. Statuendo

con decisione del 18 novembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore

10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre

2019 per ottenere, previo conferimento dell’ef­fetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di ave­re raggiunto un

accordo con l’istante prima della pronuncia. Lo stesso giorno il presidente

della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il

termine impartitole per esprimersi sul reclamo, la controparte è rimasta

silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 25 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1

quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi

annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima

della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3

LEF).

2.1

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto un suo scritto del 14 novembre 2019 in

cui ringrazia l’istante per averle concesso la possibilità di pagare il debito

in sette rate da fr. 1'573.70 cadauna. Certo, in sé quello scritto non

dimostra che la CO 1 abbia effettivamente concesso una dilazione, ma siccome la

stessa non ha formulato osservazioni al reclamo si può considerare che

l’allegazione della reclamante sia vera (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario).

Di conseguenza il presupposto di cui al­l’art. 172 cpv. n. 3 risultando

adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va

annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel

senso

dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

2.2

Per

abbondanza va inoltre rilevato che l’istante ha poi ritirato l’e­secuzione che

ha portato al fallimento il 18 novembre 2019, ovvero prima della pronuncia,

sicché se tale fatto fosse stato comunicato al Pretore, egli avrebbe dovuto

stralciare la causa diventata senza oggetto (art. 242 CPC).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 18 novembre 2019 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).