14.2019.217
Fallimento. Dilazione e ritiro dell’istanza prima della pronuncia
27 dicembre 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.217
Lugano
27 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.3550 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza inoltrata il 23 luglio 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 18 novembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 23 luglio 2019 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE
1 per il mancato pagamento di fr. 7'327.15.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 23 ottobre 2019 è comparsa unicamente la convenuta, che si è
opposta all’istanza, precisando di voler prendere contatto direttamente con l’istante
per concordare un “piano di
rientro”.
C. Statuendo
con decisione del 18 novembre 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore
10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre
2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere raggiunto un
accordo con l’istante prima della pronuncia. Lo stesso giorno il presidente
della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il
termine impartitole per esprimersi sul reclamo, la controparte è rimasta
silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 25 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1
quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi
annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima
della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3
LEF).
2.1
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto un suo scritto del 14 novembre 2019 in
cui ringrazia l’istante per averle concesso la possibilità di pagare il debito
in sette rate da fr. 1'573.70 cadauna. Certo, in sé quello scritto non
dimostra che la CO 1 abbia effettivamente concesso una dilazione, ma siccome la
stessa non ha formulato osservazioni al reclamo si può considerare che
l’allegazione della reclamante sia vera (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario).
Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando
adempiuto già quando il Pretore ha statuito, il fallimento va
annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel
senso
dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
2.2
Per
abbondanza va inoltre rilevato che l’istante ha poi ritirato l’esecuzione che
ha portato al fallimento il 18 novembre 2019, ovvero prima della pronuncia,
sicché se tale fatto fosse stato comunicato al Pretore, egli avrebbe dovuto
stralciare la causa diventata senza oggetto (art. 242 CPC).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 18 novembre 2019 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).