14.2019.218
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Fornitura di cucine, armadi e porte. Identità del credito posto in esecuzione e quello risultante dal contratto. Interessi di mora
15 aprile 2020Italiano16 min
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.218
Lugano
15 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.895 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 23 luglio 2019 dalla
CO 1, __________
(patrocinata dall’__________. PA 1, __________)
contro
RE 1 __________
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 13 novembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il
3 luglio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso la
RE 1 per l’incasso di sei fatture di fr. 5'350.–
(n. 126439) e fr. 17'250.–
(n. 126471), ambedue oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, di fr. 24'537.50
(n. 126526) oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2017, e di fr. 1'993.–
(n. 123974), fr. 19'484.– (n. 123973) e fr. 4'233.60 (n. 123992),
tutte e tre oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2017.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 luglio
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 7 ottobre 2019. Con replica del 15 ottobre 2019 l’istante
ha confermato la propria domanda.
C. Statuendo con decisione del 13 novembre 2019,
il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 260.–
e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Il 26 novembre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto
sospensivo presentata con l’impugnativa. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio
2020, la CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251
lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 novembre 2019 contro la
sentenza notificata alla RE 1 il 18 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC).
1.2.1 In
prima sede, la convenuta si è limitata a contestare genericamente la
correttezza dell’ammontare dell’importo posto in esecu-zione, asserendo alla
rinfusa: “c’è una situazione
da ricostruire”, “da un controllo interno risultano saldi ben
differenti”, “vi sono fatture che contesto poiché mai
confermate (123992)”. Ciò
nonostante le censure più dettagliate
sollevate nel reclamo, con le quali essa ha sostenuto la mancanza d’identità
tra l’importo posto in esecuzione e quello risultante dai titoli di rigetto
invocati sono ricevibili, contrariamente a quanto sostenuto dalla CO 1 nelle
osservazioni al reclamo, poiché la reclamante non ha allegato fatti nuovi e l’identità
contestata è una questione che il giudice del rigetto esamina d’ufficio (v.
sotto consid. 6).
1.2.2 Il documento in cui figura la tabella riassuntiva
degli scoperti prodotto dall’istante (doc. 2) è invece irricevibile siccome
prodotto per la prima volta con il reclamo.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che i contratti di fornitura di cucine, armadi e porte
prodotti dall’istante, poiché sono sottoscritti dalla convenuta, costituiscono
un riconoscimento di debito
giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF e quindi un valido titolo per il rigetto
provvisorio dell’opposizione. Ha d’altronde respinto, siccome non sostanziato né
reso verosimile, l’argomento della convenuta secondo cui non sarebbero corretti
Fatti
i calcoli eseguiti dalla controparte e di conseguenza nemmeno l’ammontare della
pretesa per la quale è stata escussa.
4. Nel reclamo la RE 1 critica la decisione
impugnata sostenendo che “non
rispetta la legge”, posto che
il presunto credito della CO 1 non si fonda su un valido riconoscimento di
debito, non avendo quest’ultima dimostrato l’identità tra gli importi pretesi
con il precetto esecutivo – che la reclamante afferma di non aver mai
riconosciuto – e gli importi risultanti dai contratti e dalle fatture. Per
ognuna delle sei fatture essa evidenzia la mancata corrispondenza tra il suo
importo e quello figurante nel contratto di riferimento e in un caso l’assenza
di un riconoscimento firmato da lei.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).
5.1 Costituisce
un titolo di riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto
pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo
rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di
riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1 con rimandi).
5.2 In
merito alla critica principale della reclamante occorre anzitutto ricordare che
il diritto esecutivo non obbliga il creditore a escutere il debitore per l’intero
importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per
una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile, a norma
dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il debito riconosciuto si sarebbe nel frattempo
ridotto a un importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (sentenze
della CEF 14.2017.12 del 4 maggio 2017, consid. 4.3/b, 14.2016.285 del 21
dicembre 2016 consid. 5.2, 14.2015.119 del 13 novembre 2015, consid. 9.2 e
14.2014.219 del 30 dicembre 2014, consid. 5.2). In altri termini, l’onere della
prova (al grado della verosimiglianza) degli acconti versati grava sull’escusso
e non sull’escutente (art. 82 cpv. 2 LEF).
D’altronde
il requisito dell’identità deve sussistere unicamente tra l’importo posto in
esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
invocato (nella fattispecie il contratto firmato dall’escussa) e non tra la
somma indicata nella fattura e quella posta in esecuzione né tra la somma menzionata
nella fattura e quella figurante nel contratto.
5.3 Per
quanto attiene alla fornitura degli armadi, la reclamante sostiene che i
singoli importi indicati nelle fatture n. 126439 (doc. C), 126471 (doc. D) e 123974 (doc. F), rispettivamente
di fr. 10'350.–, fr. 17'250.–
e fr. 1'993.–, non corrispondono al prezzo di fr. 34'500.– pattuito
nel contratto del 6 marzo 2017 (doc. L). Rileva altresì che per quanto concerne
la fattura n. 126439 (doc. C) è stata escussa per fr. 5'350.– anziché per fr. 10'350.–,
che la fattura n. 126471 (doc. D) “è in realtà una richiesta d’acconto”, e che la n. 123974 (doc. F) è una “fattura per il saldo”, sicché alla presunta creditrice avrebbe
dovuto essere concesso il rigetto solo per fr. 1'993.–, la fattura non
menzionando altri scoperti.
5.3.1 La somma posta in esecuzione per l’incasso
delle tre fatture relative alla fornitura degli armadi ammonta a fr. 24'593.–
complessivi (fr. 5'350.– + 17'250.– + 1'993, sopra ad A), ovvero un
importo inferiore a quello di fr. 34'500.– riconosciuto dalla reclamante
firmando il contratto del 6 marzo 2017 (doc. L). Limitatamente alle somme
rivendicate, essa non contesta che le prestazioni indicate nelle fatture siano
identiche a quelle convenute nel contratto. Tale identità è del resto evidente,
dal momento che le fatture menzionate sul precetto esecutivo hanno come oggetto la “prima richiesta d’acconto per fornitura [di] armadi” per fr. 10'350.– (doc. C), la “seconda richiesta d’acconto per fornitura [di] armadi” per fr. 17'250.– (doc. D) e il “saldo per fornitura e posa [di] armadi
Palazzina A e B” di __________
(doc. F) per fr. 1'993.–, ciò che corrisponde alle modalità di pagamento stabilite
nel contratto del 6 marzo 2017 (“30%
del valore del bene compravenduto alla firma del contratto, 50% a merce
ordinata, saldo del residuo con scadenza del termine a 10gg dalla data della
fattura)” (doc. L). Il
contratto costituisce pertanto un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione anche per le somme in
parte ridotte poste in esecuzione (sopra consid. 5.2), a prescindere dai motivi
di riduzione (che appaiono essere il
versamento di un acconto di fr. 5'000.– sulla prima fattura [osservazioni al reclamo, pag. 4] e una
deduzione di fr. 4'543.52 figurante sulla fattura con la dicitura “Dedotto Fattura Nr 126526 – Parziale” [doc. F]). La reclamante non allega né rende
verosimile di aver pagato altri acconti od ottenuto altri sconti.
5.3.2 La
reclamante non spiega d’altronde quale incidenza abbia il fatto che la seconda
fattura (doc. D) riguardi una richiesta d’acconto, mentre la designazione della
terza fattura (doc. F) come “fattura
per saldo” non si riferisce a
Considerandi
quanto rimasto globalmente scoperto per la fornitura degli armadi, come invece
sostenuto dalla reclamante, bensì al versamento del “saldo”
del prezzo di compravendita secondo le modalità di pagamento stabilite nel
contratto. Vi è pertanto parziale identità tra le pretese in
esecuzione e quelle (più elevate) risultanti dal contratto, sicché la sentenza
impugnata merita conferma su questo punto.
5.3.3
Il rigetto dell’opposizione si estende anche
agli interessi di mora del 5% (doc. L n. 11 e art. 104 cpv. 1 CO) chiesti dall’istante
dal 1° aprile 2017 per i due acconti di fr. 5'350.– e fr. 17'250.– e
dal 1° agosto 2017 per il saldo di fr. 1'993.– conformemente alle modalità di
pagamento convenute (sopra consid. 5.3.1 e doc. L), che nello stabilire
scadenze fisse rendevano superflua una preventiva interpellazione (art. 102 cpv. 2 CO). Essa avrebbe invero potuto
esigerli già dal 6 marzo 2017
(data del contratto) per il primo acconto e dal 22 luglio 2017 per il saldo (“10gg dalla data della fattura”, doc. L e F), ma non può esserle concesso più
di quanto ha postulato (art. 58 cpv. 1 CPC).
5.4
Per
quanto riguarda la fornitura delle porte, la reclamante rileva che l’importo di
fr. 24'537.50 indicato nella richiesta d’acconto (fattura n. 126526, doc.
E) non corrisponde al prezzo di fr. 98'150.– pattuito nel contratto del 22
dicembre 2016 (doc. M).
5.4.1
Anche in questo caso la reclamante non contesta
però che le prestazioni contemplate nella fattura menzionata nel precetto
esecutivo siano identiche, nei limiti dell’importo rivendicato, a quelle
pattuite nel contratto del 22
dicembre 2016. La descrizione dei lavori sull’una
(doc. E) e sull’altro (doc. M, terzo foglio) è del resto la medesima. Che
l’istante abbia chiesto solo la metà (fr. 24'537.50) del secondo acconto
(del “50% a merce ordinata”) previsto dal contratto non è di rilievo
(sopra consid. 5.2). La reclamante non allega per avventura (né rende
verosimile) di aver ottenuto una riduzione superiore a quella di un mezzo
menzionata dall’istante nelle osservazioni al reclamo, verificatasi in seguito
alla rinuncia delle forniture relative alle palazzine C e D. Come deciso dal
Pretore il contratto del 22 dicembre 2016 costituisce pertanto un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per la somma ridotta posta in esecuzione, a
prescindere dai motivi di riduzione.
5.4.2
Il rigetto dell’opposizione si estende inoltre
agli interessi di mora del 5% (doc. L n. 11 e art. 104 cpv. 1 CO) chiesti dall’istante
dal 1° giugno 2017. Il contratto prevedeva infatti il pagamento di un primo acconto del 30%
del prezzo al momento della firma (il 22 dicembre 2016) e di un secondo del “50% a merce ordinata”. La fat-tura del 1° giugno 2017
(doc. E) menziona due bollettini del 20 marzo e del 12 aprile 2017, da cui si
può dedurre che la merce è stata fornita in tali date. La metà del prezzo di
vendita dimezzato (ossia un quarto, pari ai fr. 24'537.50 posti in esecuzione) era quindi senz’altro
esigibile il 1° giugno 2019, se non già prima.
5.5
Per
quanto riguarda la fornitura delle cucine, la reclamante osserva che a
sostegno della fattura n. 123973 (doc. G), in base alle quale è stata escussa
per fr. 19'484.–, non vi è alcun contratto firmato da lei.
5.5.1
In realtà, a sostegno della sua pretesa l’istante ha
prodotto una dichiarazione del 1° marzo 2016 (doc. I pag. 2) firmata dalla
convenuta, con la quale accetta l’offerta del 10 febbraio 2016 (doc. I pag. 1)
e conferma la fornitura di dodici cucine di tipo 2 al prezzo unitario di fr. 10'500.–
e di due cucine di tipo 1 per fr. 9'400.– ciascuna, per un totale di fr. 144'800.–
IVA esclusa. Tale accettazione, debitamente sottoscritta dalla convenuta,
costituisce senz’altro un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF per il prezzo pattuito. Essa non contesta d’altronde che le prestazioni contemplate
nella fattura menzionata nel precetto esecutivo
siano identiche, nei limiti dell’importo rivendicato, a quelle pattuite nel contratto del 1° marzo 2016. La
descrizione dei lavori sull’una (doc. G) e
sull’altro (doc. I, terzo foglio) è del resto la medesima. Varia solo il numero
di cucine effettivamente fornite. La fattura indica 4,56 unità di cucina
di tipo 2 e 0.77 unità di cucina
di tipo 1 e conseguentemente il prezzo è stato ridotto a fr. 59'484.– (fr. 47'877.90 [= 4.56 x 10'500.–] + fr. 7'227.66 [= 0.77 x 9'500.–] + IVA dell’8% di fr. 4'408.44 ./. fr. 30.–). Tenuto conto dell’acconto di fr. 40'000.–
versato il 22 dicembre 2017 (doc. G terzo foglio), anche in questo caso risulta
manifesta l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella riconosciuta
dall’escussa il 1° marzo 2016. Ancora una volta il reclamo si rivela
infondato.
5.5.2
Il rigetto dell’opposizione si estende agli
interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) chiesti dall’istante dal 1° agosto
2017.
Le parti hanno infatti previsto il pagamento del “30% alla firma del contratto – 30gg data fattura, 50%
alla consegna in cantiere e inizio montaggio, 20% al collaudo finale – 30 gg
data fattura” (doc. I, pag. 2).
Il saldo è invero scaduto solo il 12 agosto 2017 (la fattura è datata 12 luglio
2017, doc. G), ma al 12 luglio 2017 l’80% della fattura (ovvero fr. 47'587.20)
era comunque già esigibile, sicché computare gli interessi su fr. 19'484.–
dal 1° agosto 2017 non dà adito a critiche.
5.6
Per
quanto attiene infine ai supplementi per “telaio e carena portoncino blindato laccato bianco” e “supplemento per maniglia porte interne modello Dallas cromato”, la reclamante ammette – e non potrebbe
andare diversamente – che l’importo di fr. 4'233.60 indicato nella fattura
n. 123992 (doc. H) corrisponde a quello del contratto del 20 febbraio 2017
(doc. N). Ritiene che “il
Pretore avrebbe dunque potuto concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
solo per questo importo”. Ma
è proprio quello che ha fatto il primo giudice rigettando l’opposizione anche
per la pretesa di fr. 4'233.60 elencata
nel precetto esecutivo con la causale “6 Fattura nr. 123992”. Priva d’oggetto la censura è irricevibile. Il rigetto
si estende poi agli interessi del 5% (doc. N, n. 11) dal 1° agosto 2017, posto
che il saldo era esigibile “con
scadenza del termine a 10gg dalla data della fattura, decorso il quale l’acquirente
sarà costituito automaticamente in mora, anche senza alcun sollecito esplicito”, e che la
fattura reca la data del 21
luglio 2017 (doc. H).
6.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 72'848.10,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO
1 fr. 2'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).