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Decisione

14.2019.218

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Fornitura di cucine, armadi e porte. Identità del credito posto in esecuzione e quello risultante dal contratto. Interessi di mora

15 aprile 2020Italiano16 min

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.218

Lugano

15 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.895 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 23 luglio 2019 dalla

CO 1, __________

(patrocinata dall’__________. PA 1, __________)

contro

RE 1 __________

giudicando sul reclamo del 25 novembre 2019 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 13 novembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il

3 luglio 2019 dall’Uf­­ficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso la

RE 1 per l’incasso di sei fatture di fr. 5'350.–

(n. 126439) e fr. 17'250.–

(n. 126471), ambedue oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, di fr. 24'537.50

(n. 126526) oltre agli interessi del 5% dal 1° giugno 2017, e di fr. 1'993.–

(n. 123974), fr. 19'484.– (n. 123973) e fr. 4'233.60 (n. 123992),

tutte e tre oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2017.

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 luglio

2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 7 ottobre 2019. Con replica del 15 ottobre 2019 l’istante

ha confermato la propria domanda.

C. Statuendo con decisione del 13 novembre 2019,

il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 260.–

e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.

Il 26 novembre 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto

sospensivo presentata con l’impugnativa. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio

2020, la CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251

lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 novembre 2019 contro la

sentenza notificata alla RE 1 il 18 novembre, in concreto il reclamo è senz’altro

tempestivo.

1.2 La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III

417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326 cpv. 1 CPC).

1.2.1 In

prima sede, la convenuta si è limitata a contestare genericamente la

correttezza dell’ammontare dell’importo posto in esecu-zione, asserendo alla

rinfusa: “c’è una situazione

da ricostruire”, “da un controllo interno risultano saldi ben

differenti”, “vi sono fatture che contesto poiché mai

confermate (123992)”. Ciò

nonostante le censure più dettagliate

sollevate nel reclamo, con le quali essa ha sostenuto la mancanza d’identità

tra l’importo posto in esecuzione e quello risultante dai titoli di rigetto

invocati sono ricevibili, contrariamente a quanto sostenuto dalla CO 1 nelle

osservazioni al reclamo, poiché la reclamante non ha allegato fatti nuovi e l’i­dentità

contestata è una questione che il giudice del rigetto esamina d’ufficio (v.

sotto consid. 6).

1.2.2 Il documento in cui figura la tabella riassuntiva

degli scoperti prodotto dall’istante (doc. 2) è invece irricevibile siccome

prodotto per la prima volta con il reclamo.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­za

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che i contratti di fornitura di cucine, armadi e porte

prodotti dall’istante, poiché so­no sottoscritti dalla convenuta, costituiscono

un riconoscimento di debito

giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF e quindi un valido titolo per il rigetto

provvisorio dell’opposizione. Ha d’altronde respinto, sicco­me non sostanziato né

reso verosimile, l’argomento della convenuta secondo cui non sarebbero corretti

Fatti

i calcoli eseguiti dalla controparte e di conseguenza nemmeno l’ammontare della

pretesa per la quale è stata escussa.

4. Nel reclamo la RE 1 critica la decisione

impugnata sostenendo che “non

rispetta la legge”, posto che

il presunto credito della CO 1 non si fonda su un valido riconoscimento di

debito, non avendo quest’ultima dimostrato l’identità tra gli importi pretesi

con il precetto esecutivo – che la reclamante afferma di non aver mai

riconosciuto – e gli importi risultanti dai contratti e dalle fatture. Per

ognuna delle sei fatture essa evidenzia la mancata corrispondenza tra il suo

importo e quello figurante nel contratto di riferimento e in un caso l’assenza

di un riconoscimento firmato da lei.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).

5.1 Costituisce

un titolo di riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto

pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo

rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riser­ve né condizioni, una somma di debito

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1 con rimandi).

5.2 In

merito alla critica principale della reclamante occorre anzitutto ricordare che

il diritto esecutivo non obbliga il creditore a escutere il debitore per l’intero

importo riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per

una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere verosimile, a norma

dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il debito riconosciuto si sarebbe nel frattempo

ridotto a un importo inferiore a quello fatto valere con l’istanza (sentenze

della CEF 14.2017.12 del 4 maggio 2017, consid. 4.3/b, 14.2016.285 del 21

dicembre 2016 consid. 5.2, 14.2015.119 del 13 novembre 2015, consid. 9.2 e

14.2014.219 del 30 dicembre 2014, consid. 5.2). In altri termini, l’onere della

prova (al grado della verosimiglianza) degli acconti versati grava sull’escusso

e non sull’escutente (art. 82 cpv. 2 LEF).

D’altronde

il requisito dell’identità deve sussistere unicamente tra l’importo posto in

esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

invocato (nella fattispecie il contratto firmato dall’escussa) e non tra la

somma indicata nella fattura e quella posta in esecuzione né tra la somma menzionata

nella fattura e quella figurante nel contratto.

5.3 Per

quanto attiene alla fornitura degli armadi, la reclamante sostiene che i

singoli importi indicati nelle fatture n. 126439 (doc. C), 126471 (doc. D) e 123974 (doc. F), rispettivamente

di fr. 10'350.–, fr. 17'250.–

e fr. 1'993.–, non corrispondono al prezzo di fr. 34'500.– pattuito

nel contratto del 6 marzo 2017 (doc. L). Rileva altresì che per quanto concerne

la fattura n. 126439 (doc. C) è stata escussa per fr. 5'350.– anziché per fr. 10'350.–,

che la fattura n. 126471 (doc. D) “è in realtà una richiesta d’acconto”, e che la n. 123974 (doc. F) è una “fattura per il saldo”, sicché alla presunta creditrice avrebbe

dovuto essere concesso il rigetto solo per fr. 1'993.–, la fattura non

menzionando altri scoperti.

5.3.1 La somma posta in esecuzione per l’incasso

delle tre fatture relative alla fornitura degli armadi ammonta a fr. 24'593.–

complessivi (fr. 5'350.– + 17'250.– + 1'993, sopra ad A), ovvero un

importo inferiore a quello di fr. 34'500.– riconosciuto dalla reclamante

firmando il contratto del 6 marzo 2017 (doc. L). Limitatamente alle somme

rivendicate, essa non contesta che le prestazioni indicate nelle fatture siano

identiche a quelle convenute nel contratto. Tale identità è del resto evidente,

dal momento che le fatture menzionate sul precetto esecutivo hanno come oggetto la “prima richiesta d’acconto per fornitura [di] armadi” per fr. 10'350.– (doc. C), la “seconda richiesta d’acconto per fornitura [di] armadi” per fr. 17'250.– (doc. D) e il “saldo per fornitura e posa [di] armadi

Palazzina A e B” di __________

(doc. F) per fr. 1'993.–, ciò che corrisponde alle modalità di pagamento stabilite

nel contratto del 6 marzo 2017 (“30%

del valore del bene compravenduto alla firma del contratto, 50% a merce

ordinata, saldo del residuo con scadenza del termine a 10gg dalla data della

fattura)” (doc. L). Il

contratto costituisce pertanto un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione anche per le somme in

parte ridotte poste in esecuzione (sopra consid. 5.2), a prescindere dai motivi

di riduzione (che appaiono essere il

versamento di un acconto di fr. 5'000.– sulla prima fattura [osservazioni al reclamo, pag. 4] e una

deduzione di fr. 4'543.52 figurante sulla fattura con la dicitura “Dedotto Fattura Nr 126526 – Parziale” [doc. F]). La reclamante non allega né rende

verosimile di aver pagato altri acconti od ottenuto altri sconti.

5.3.2 La

reclamante non spiega d’altronde quale incidenza abbia il fatto che la seconda

fattura (doc. D) riguardi una richiesta d’acconto, mentre la designazione della

terza fattura (doc. F) come “fattura

per saldo” non si riferisce a

Considerandi

quanto rimasto globalmente scoperto per la fornitura degli armadi, come invece

sostenuto dalla reclamante, bensì al versamento del “saldo”

del prezzo di compravendita secondo le modalità di pagamento stabilite nel

contratto. Vi è pertanto parziale identità tra le pretese in

esecuzione e quelle (più elevate) risultanti dal contratto, sicché la sentenza

impugnata merita conferma su questo punto.

5.3.3

Il rigetto dell’opposizione si estende anche

agli interessi di mora del 5% (doc. L n. 11 e art. 104 cpv. 1 CO) chiesti dall’istante

dal 1° aprile 2017 per i due acconti di fr. 5'350.– e fr. 17'250.– e

dal 1° agosto 2017 per il saldo di fr. 1'993.– conformemente alle modalità di

pagamento convenute (sopra consid. 5.3.1 e doc. L), che nello stabilire

scadenze fisse rendevano superflua una preventiva interpellazione (art. 102 cpv. 2 CO). Essa avrebbe invero potuto

esigerli già dal 6 marzo 2017

(data del contratto) per il primo acconto e dal 22 luglio 2017 per il saldo (“10gg dalla data della fattura”, doc. L e F), ma non può esserle concesso più

di quanto ha postulato (art. 58 cpv. 1 CPC).

5.4

Per

quanto riguarda la fornitura delle porte, la reclamante rileva che l’importo di

fr. 24'537.50 indicato nella richiesta d’acconto (fattura n. 126526, doc.

E) non corrisponde al prezzo di fr. 98'150.– pattuito nel contratto del 22

dicembre 2016 (doc. M).

5.4.1

Anche in questo caso la reclamante non contesta

però che le prestazioni contemplate nella fattura menzionata nel precetto

esecutivo siano identiche, nei limiti dell’importo rivendicato, a quelle

pattuite nel contratto del 22

dicembre 2016. La descrizione dei lavori sull’una

(doc. E) e sull’altro (doc. M, terzo foglio) è del resto la medesima. Che

l’istante abbia chiesto solo la metà (fr. 24'537.50) del secondo acconto

(del “50% a merce ordinata”) previsto dal contrat­to non è di rilievo

(sopra consid. 5.2). La reclamante non allega per avventura (né rende

verosimile) di aver ottenuto una riduzione superiore a quella di un mezzo

menzionata dall’istante nelle osservazioni al reclamo, verificatasi in seguito

alla rinuncia delle forniture relative alle palazzine C e D. Come deciso dal

Pretore il contratto del 22 dicembre 2016 costituisce pertanto un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per la somma ridotta posta in esecuzione, a

prescindere dai motivi di riduzione.

5.4.2

Il rigetto dell’opposizione si estende inoltre

agli interessi di mora del 5% (doc. L n. 11 e art. 104 cpv. 1 CO) chiesti dall’istante

dal 1° giugno 2017. Il contratto prevedeva infatti il pagamento di un primo acconto del 30%

del prezzo al momento della firma (il 22 dicembre 2016) e di un secondo del “50% a merce ordinata”. La fat-tura del 1° giugno 2017

(doc. E) menziona due bollettini del 20 mar­zo e del 12 aprile 2017, da cui si

può dedurre che la merce è stata fornita in tali date. La metà del prezzo di

vendita dimezzato (ossia un quarto, pari ai fr. 24'537.50 posti in esecuzione) era quindi sen­z’altro

esigibile il 1° giugno 2019, se non già prima.

5.5

Per

quanto riguarda la fornitura delle cucine, la reclamante osser­va che a

sostegno della fattura n. 123973 (doc. G), in base alle quale è stata escussa

per fr. 19'484.–, non vi è alcun contratto firmato da lei.

5.5.1

In realtà, a sostegno della sua pretesa l’istante ha

prodotto una dichiarazione del 1° marzo 2016 (doc. I pag. 2) firmata dalla

convenuta, con la quale accetta l’offerta del 10 febbraio 2016 (doc. I pag. 1)

e conferma la fornitura di dodici cucine di tipo 2 al prezzo unitario di fr. 10'500.–

e di due cucine di tipo 1 per fr. 9'400.– ciascuna, per un totale di fr. 144'800.–

IVA esclusa. Tale accettazio­ne, debitamente sottoscritta dalla convenuta,

costituisce senz’al­tro un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF per il prezzo pattuito. Essa non contesta d’altronde che le prestazioni contemplate

nella fattura menzionata nel precetto esecutivo

siano identiche, nei limiti dell’importo rivendicato, a quelle pattuite nel contratto del 1° marzo 2016. La

descrizione dei lavori sull’una (doc. G) e

sull’altro (doc. I, terzo foglio) è del resto la medesima. Varia solo il numero

di cucine effettivamente fornite. La fattura indica 4,56 unità di cucina

di tipo 2 e 0.77 unità di cucina

di tipo 1 e conseguentemente il prezzo è stato ridotto a fr. 59'484.– (fr. 47'877.90 [= 4.56 x 10'500.–] + fr. 7'227.66 [= 0.77 x 9'500.–] + IVA dell’8% di fr. 4'408.44 ./. fr. 30.–). Tenuto conto dell’acconto di fr. 40'000.–

versato il 22 dicembre 2017 (doc. G terzo foglio), anche in questo caso risulta

manifesta l’identità tra la pretesa posta in esecuzione e quella riconosciuta

dall’escussa il 1° marzo 2016. Ancora una volta il reclamo si rivela

infondato.

5.5.2

Il rigetto dell’opposizione si estende agli

interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) chiesti dall’istante dal 1° agosto

2017.

Le parti hanno infatti previsto il pagamento del “30% alla firma del contratto – 30gg data fattura, 50%

alla consegna in cantiere e inizio montaggio, 20% al collaudo finale – 30 gg

data fattura” (doc. I, pag. 2).

Il saldo è invero scaduto solo il 12 agosto 2017 (la fattura è datata 12 luglio

2017, doc. G), ma al 12 luglio 2017 l’80% della fattura (ovvero fr. 47'587.20)

era comunque già esigibile, sicché computare gli interessi su fr. 19'484.–

dal 1° agosto 2017 non dà adito a critiche.

5.6

Per

quanto attiene infine ai supplementi per “telaio e carena portoncino blindato laccato bianco” e “supplemento per maniglia porte interne modello Dallas cromato”, la reclamante ammette – e non potrebbe

andare diversamente – che l’importo di fr. 4'233.60 indicato nella fattura

n. 123992 (doc. H) corrisponde a quello del contratto del 20 febbraio 2017

(doc. N). Ritiene che “il

Pretore avrebbe dunque potuto concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione

solo per questo importo”. Ma

è proprio quello che ha fatto il primo giudice rigettando l’opposizione anche

per la pretesa di fr. 4'233.60 elencata

nel precetto esecutivo con la causale “6 Fattura nr. 123992”. Priva d’oggetto la censura è irricevibile. Il rigetto

si estende poi agli interessi del 5% (doc. N, n. 11) dal 1° agosto 2017, posto

che il saldo era esigibile “con

scadenza del termine a 10gg dalla data della fattura, decorso il quale l’acquirente

sarà costituito automaticamente in mora, anche senza alcun sollecito esplicito”, e che la

fattura reca la data del 21

luglio 2017 (doc. H).

6.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 72'848.10,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO

1 fr. 2'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).