Lexipedia

Decisione

14.2019.22

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su allegazioni nuove

12 marzo 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2014.173 del 10 set­tembre 2014 consid. 3);

che,

semmai, RE 1 deve rivolgersi alla competente

autorità fiscale per ottenere un condono – fermo restando che una simile domanda

non sospende automaticamente l’esecu­­tività delle decisioni fiscali (art. 246 cpv. 4 LT e sentenza della CEF 15.2017.32 del 3 maggio 2017)

–, i principi della buona fede e della proporzionalità non dispensandolo dall’osservare

le procedure specifiche stabilite dalla legge per far valere i propri pretesi

diritti;

che delle sue difficoltà finanziarie si terrà

pure conto, se del caso, in sede di pignoramento dei suoi redditi – dovendosi

lasciargli il minimo esistenziale (art. 93 LEF) – o di realizzazione dei beni pignorati,

Considerandi

in cui è possibile una dilazione dietro rateazione del pagamento del credito

posto in esecuzione (art. 123 LEF);

che stante l’esito del reclamo, la tassa

del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in

cui egli versa inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il

quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente

pubblico;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'789.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).