14.2019.22
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su allegazioni nuove
12 marzo 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.22
Lugano
12 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 novembre 2018 dal
CO 1
(rappresentato dal proprio Municipio,
Lugano)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 25 gennaio 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2018
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’imposta
comunale 2014 di fr. 9'039.20 oltre agli accessori;
che con decisione del 25 gennaio 2019 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata il 27 novembre
2018 dal CO 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 30 gennaio 2019, formulando alcune
osservazioni sulla pretesa posta in esecuzione;
che
in linea di principio la
Camera decide in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art.
327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste,
alle censure motivate (art.
321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
nel caso specifico il reclamo è quindi irricevibile, da una parte perché RE 1
non si confronta con la motivazione addotta dal Pretore, che ha correttamente
accertato la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso
dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF da attribuire al conguaglio d’imposta comunale
del 2014, dall’altra poiché il reclamante non ha presentato osservazioni in
prima sede, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono
inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);
che
del resto egli perde di vista che la procedura di rigetto
è una procedura documentale, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo, sicché il
giudice deve verificare solo la forza probatoria del titolo prodotto dal
creditore – la sua natura formale ai sensi dell’art. 80 LEF – e conferirvi
forza esecutiva ove l’escusso non
dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie elencate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);
che
tra queste eccezioni non rientrano eventuali difficoltà economiche dell’escusso (sentenza della CEF
Fatti
14.2014.173 del 10 settembre 2014 consid. 3);
che,
semmai, RE 1 deve rivolgersi alla competente
autorità fiscale per ottenere un condono – fermo restando che una simile domanda
non sospende automaticamente l’esecutività delle decisioni fiscali (art. 246 cpv. 4 LT e sentenza della CEF 15.2017.32 del 3 maggio 2017)
–, i principi della buona fede e della proporzionalità non dispensandolo dall’osservare
le procedure specifiche stabilite dalla legge per far valere i propri pretesi
diritti;
che delle sue difficoltà finanziarie si terrà
pure conto, se del caso, in sede di pignoramento dei suoi redditi – dovendosi
lasciargli il minimo esistenziale (art. 93 LEF) – o di realizzazione dei beni pignorati,
Considerandi
in cui è possibile una dilazione dietro rateazione del pagamento del credito
posto in esecuzione (art. 123 LEF);
che stante l’esito del reclamo, la tassa
del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in
cui egli versa inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il
quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente
pubblico;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'789.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).