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Decisione

14.2019.220

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato

24 aprile 2020Italiano10 min

Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, RE 1 si è opposta all’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.220

Lugano

24 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.824 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24

settembre 2019 dalla

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1, __________

(rappresentata dalla curatrice RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 25 novembre 2019 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 15 novembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 12 settembre 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha

escusso Giuseppina Bleve per l’incasso di fr. 6'900.–, indicando quale

titolo di credito il “mancato

pagamento pigione affitto mesi luglio-agosto-settembre 2019”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 settembre

2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, RE 1 si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 29 settembre 2019.

All’udienza di discussione tenutasi il 12

novembre 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi

si è nuovamente opposta. In replica, la CO 1 ha ribadito la propria

conclusione. Impregiudicato l’esito della lite, il Pretore ha proposto alle

parti una transazione, ai termini della quale la convenuta avrebbe versato all’istante

fr. 3'000.– in rate mensili di fr. 100.– l’una a liquidazione di ogni

e qualsiasi reciproca pretesa e la causa sarebbe stata stralciata dal ruolo

senza prelievo di spese, compensate le ripetibili. Entro il termine assegnato

alle parti per determinarsi in merito, la CO 1 ha comunicato al Pretore il 13

novembre 2019 di non accettare la transazione e di attendere l’ema­nazione

della sentenza.

C. Statuendo con decisione del 15 novembre 2019,

il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–

e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 25 novembre 2019 per

ottenere che il precetto esecutivo sia dichiarato “illegitimo, nullo e comunque ineficace” e in subordine, ove l’opposizione sia

rigettata, che PI 1 sia condannata “risponsabile di ogni conseguenza derivante dal presente giudizio”. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 novembre 2019

contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 novembre, in concreto il reclamo è

senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III

417.

con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

1.3

Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio

– nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94.

consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere

generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale

4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui

principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015

consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di locazione del

24.

aprile 2019 sottoscritto da RE 1 costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per le pigioni e le spese accessorie scoperte.

Egli

ha d’altronde respinto l’eccezione di dolo sollevata dalla convenuta, che

sostiene di aver sottoscritto il contratto di locazione sulla base di

rassicurazioni – in seguito rivelatosi false – di tali PI 1 e PI 2, secondo cui

la firma del contratto costituiva una mera formalità per l’Ufficio controllo

abitanti e non avrebbe comportato per lei “nessun problema finanziario”, sebbene

in realtà PI 1 non avesse, fin dal principio, alcuna intenzione di

corrispondere la pigione al suo posto. A mente del primo giudice, infatti,

questa eccezione non può essere ammessa già solo perché se il dolo è commesso

da una terza persona, la convenuta non è svincolata dai propri impegni, salvo

se la controparte, ossia la CO 1, al momento della conclusione del contratto

conosceva o avrebbe dovuto conoscere il dolo (art. 28 cpv. 2 CO). Tale

circostanza, a giudizio del primo giudice, non è stata resa verosimile dalla

convenuta, siccome per sua stessa ammissione PI 3, amministratore unico del­la CO

1, non era presente al momento in cui il contratto è stato sottoscritto. Il

Pretore ha altresì rilevato che la convenuta non aveva nemmeno addotto elementi

o indizi tali da far credere che PI 2 fosse autorizzato ad agire per la CO 1 né

che PI 1, in concorso con lui, avesse commesso la pretesa truffa, posto che il

decreto d’accusa del 10 ottobre 2019 prodotto dalla convenuta non contiene “alcun accenno in merito”.

Il Pretore ha infine respinto l’eccezione

della convenuta secondo cui il proprio obbligo sarebbe viziato da timore

ragionevole (art. 29 CO) per aver PI 1 e PI 2 prospettatole la revoca del suo

permesso di soggiorno in Svizzera in caso di mancata sottoscrizione del

contratto. A mente del primo giudice, infatti, la convenuta non ha reso

verosimile né la minaccia – che non figura nel decreto d’accusa a carico di PI

1.

– né il preteso coinvolgimento di PI 2, senza contare che il timore di

perdere il proprio diritto di soggiorno, sebbene possa costituire un’erronea

convinzione e pertanto un motivo che ha portato la convenuta a sottoscrivere il

contratto, non costituisce una minaccia ai sensi dell’art. 29 CO, dato che PI 1

non aveva alcun potere di concedere o favorire la concessione del permesso.

1.3.2

Orbene,

nel reclamo RE 1 non spende una parola sulla motivazione dettagliata del

Pretore. Si limita, da una parte, a ribadire le sue tesi, come se fosse ancora

in prima sede, senza confrontarsi con i precisi motivi con cui il primo giudice

le ha respinte, in particolare in merito al fatto che il vero amministratore

della CO 1, PI 3, sia stato all’oscuro dell’invocato dolo o minaccia e che il

decreto d’accusa non accenna al contratto di locazione. Dall’altra la

reclamante allega nuovi fatti in modo inammissibile (sopra consid. 1.2), come

ad esempio la pretesa esistenza di un contratto di sublocazione.

Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile.

1.3.3

Per

abbondanza, l’assenza di una disdetta del contratto di locazione concluso tra

la CO 1 e PI 1 e di un verbale di consegna dell’appartamento non rendono

verosimili né la continuazione di tale contratto né la tesi della sublocazione

dal momento che un contratto di locazione può terminare anche sen­za disdetta se

così convengono le parti con un accordo, che non è sottoposto a forme o termini

particolari (art. 115 CO; Lachat,

Le bail à loyer, 2019, n. 2.1-2.3 ad cap. 27 pag. 788-789; Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a

ed. 2015, n. 1e ad art. 266a, n. 5 ad art. 272b, n. 3b ad art.

273.

e n. 1 ad art. 273c CO),

in particolare nei casi di trasferimento del contratto di locazione non

commerciale a un terzo (Lachat/Grobet

Thorens, op. cit., n. 7.4 ad cap. 26 pag. 778). Nel caso in esame, la

reclamante ha ammesso di aver firmato il contratto prodotto dall’istante quale

titolo di rigetto, che menziona quale unica inquilina la stessa RE 1, e di

avervi risieduto per un certo tempo.

Le

sue allegazioni in merito al fatto che avrebbe annunciato la sua partenza all’Ufficio

controllo abitanti nel luglio del 2019 mentre PI 1 avrebbe mantenuto il suo

domicilio allo stes­so indirizzo fino a novembre non solo sono nuove (e

pertanto sono inammissibili, sopra consid. 1.2), ma neppure sono fondate su

attestazioni di quell’Ufficio, per tacere del fatto che sono circostanze a

prima vista non note all’istante. Al riguardo non è di rilievo la dichiarazione

19.

aprile 2019 di PI 2 (doc. 5 accluso al reclamo) sia perché egli non è,

contrariamente a quanto indica, amministratore della CO 1, sia perché essa è

anteriore alla firma del nuovo contratto (del 24 aprile 2019).

Per

il resto si può solo rinviare alle pertinenti considerazioni del Pretore.

2.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

segue la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incor­sa in spese in questa

sede.

3.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'900.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).