14.2019.220
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato
24 aprile 2020Italiano10 min
Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, RE 1 si è opposta all’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.220
Lugano
24 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.824 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 24
settembre 2019 dalla
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1, __________
(rappresentata dalla curatrice RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 15 novembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 12 settembre 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha
escusso Giuseppina Bleve per l’incasso di fr. 6'900.–, indicando quale
titolo di credito il “mancato
pagamento pigione affitto mesi luglio-agosto-settembre 2019”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 settembre
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, RE 1 si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 29 settembre 2019.
All’udienza di discussione tenutasi il 12
novembre 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi
si è nuovamente opposta. In replica, la CO 1 ha ribadito la propria
conclusione. Impregiudicato l’esito della lite, il Pretore ha proposto alle
parti una transazione, ai termini della quale la convenuta avrebbe versato all’istante
fr. 3'000.– in rate mensili di fr. 100.– l’una a liquidazione di ogni
e qualsiasi reciproca pretesa e la causa sarebbe stata stralciata dal ruolo
senza prelievo di spese, compensate le ripetibili. Entro il termine assegnato
alle parti per determinarsi in merito, la CO 1 ha comunicato al Pretore il 13
novembre 2019 di non accettare la transazione e di attendere l’emanazione
della sentenza.
C. Statuendo con decisione del 15 novembre 2019,
il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 25 novembre 2019 per
ottenere che il precetto esecutivo sia dichiarato “illegitimo, nullo e comunque ineficace” e in subordine, ove l’opposizione sia
rigettata, che PI 1 sia condannata “risponsabile di ogni conseguenza derivante dal presente giudizio”. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 novembre 2019
contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 novembre, in concreto il reclamo è
senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417.
consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
1.3
Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio
– nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94.
consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere
generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale
4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui
principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015
consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di locazione del
24.
aprile 2019 sottoscritto da RE 1 costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per le pigioni e le spese accessorie scoperte.
Egli
ha d’altronde respinto l’eccezione di dolo sollevata dalla convenuta, che
sostiene di aver sottoscritto il contratto di locazione sulla base di
rassicurazioni – in seguito rivelatosi false – di tali PI 1 e PI 2, secondo cui
la firma del contratto costituiva una mera formalità per l’Ufficio controllo
abitanti e non avrebbe comportato per lei “nessun problema finanziario”, sebbene
in realtà PI 1 non avesse, fin dal principio, alcuna intenzione di
corrispondere la pigione al suo posto. A mente del primo giudice, infatti,
questa eccezione non può essere ammessa già solo perché se il dolo è commesso
da una terza persona, la convenuta non è svincolata dai propri impegni, salvo
se la controparte, ossia la CO 1, al momento della conclusione del contratto
conosceva o avrebbe dovuto conoscere il dolo (art. 28 cpv. 2 CO). Tale
circostanza, a giudizio del primo giudice, non è stata resa verosimile dalla
convenuta, siccome per sua stessa ammissione PI 3, amministratore unico della CO
1, non era presente al momento in cui il contratto è stato sottoscritto. Il
Pretore ha altresì rilevato che la convenuta non aveva nemmeno addotto elementi
o indizi tali da far credere che PI 2 fosse autorizzato ad agire per la CO 1 né
che PI 1, in concorso con lui, avesse commesso la pretesa truffa, posto che il
decreto d’accusa del 10 ottobre 2019 prodotto dalla convenuta non contiene “alcun accenno in merito”.
Il Pretore ha infine respinto l’eccezione
della convenuta secondo cui il proprio obbligo sarebbe viziato da timore
ragionevole (art. 29 CO) per aver PI 1 e PI 2 prospettatole la revoca del suo
permesso di soggiorno in Svizzera in caso di mancata sottoscrizione del
contratto. A mente del primo giudice, infatti, la convenuta non ha reso
verosimile né la minaccia – che non figura nel decreto d’accusa a carico di PI
1.
– né il preteso coinvolgimento di PI 2, senza contare che il timore di
perdere il proprio diritto di soggiorno, sebbene possa costituire un’erronea
convinzione e pertanto un motivo che ha portato la convenuta a sottoscrivere il
contratto, non costituisce una minaccia ai sensi dell’art. 29 CO, dato che PI 1
non aveva alcun potere di concedere o favorire la concessione del permesso.
1.3.2
Orbene,
nel reclamo RE 1 non spende una parola sulla motivazione dettagliata del
Pretore. Si limita, da una parte, a ribadire le sue tesi, come se fosse ancora
in prima sede, senza confrontarsi con i precisi motivi con cui il primo giudice
le ha respinte, in particolare in merito al fatto che il vero amministratore
della CO 1, PI 3, sia stato all’oscuro dell’invocato dolo o minaccia e che il
decreto d’accusa non accenna al contratto di locazione. Dall’altra la
reclamante allega nuovi fatti in modo inammissibile (sopra consid. 1.2), come
ad esempio la pretesa esistenza di un contratto di sublocazione.
Insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile.
1.3.3
Per
abbondanza, l’assenza di una disdetta del contratto di locazione concluso tra
la CO 1 e PI 1 e di un verbale di consegna dell’appartamento non rendono
verosimili né la continuazione di tale contratto né la tesi della sublocazione
dal momento che un contratto di locazione può terminare anche senza disdetta se
così convengono le parti con un accordo, che non è sottoposto a forme o termini
particolari (art. 115 CO; Lachat,
Le bail à loyer, 2019, n. 2.1-2.3 ad cap. 27 pag. 788-789; Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a
ed. 2015, n. 1e ad art. 266a, n. 5 ad art. 272b, n. 3b ad art.
273.
e n. 1 ad art. 273c CO),
in particolare nei casi di trasferimento del contratto di locazione non
commerciale a un terzo (Lachat/Grobet
Thorens, op. cit., n. 7.4 ad cap. 26 pag. 778). Nel caso in esame, la
reclamante ha ammesso di aver firmato il contratto prodotto dall’istante quale
titolo di rigetto, che menziona quale unica inquilina la stessa RE 1, e di
avervi risieduto per un certo tempo.
Le
sue allegazioni in merito al fatto che avrebbe annunciato la sua partenza all’Ufficio
controllo abitanti nel luglio del 2019 mentre PI 1 avrebbe mantenuto il suo
domicilio allo stesso indirizzo fino a novembre non solo sono nuove (e
pertanto sono inammissibili, sopra consid. 1.2), ma neppure sono fondate su
attestazioni di quell’Ufficio, per tacere del fatto che sono circostanze a
prima vista non note all’istante. Al riguardo non è di rilievo la dichiarazione
19.
aprile 2019 di PI 2 (doc. 5 accluso al reclamo) sia perché egli non è,
contrariamente a quanto indica, amministratore della CO 1, sia perché essa è
anteriore alla firma del nuovo contratto (del 24 aprile 2019).
Per
il resto si può solo rinviare alle pertinenti considerazioni del Pretore.
2.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)
segue la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede.
3.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'900.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).