14.2019.221
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mandato. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato e fondato su allegazioni e documenti nuovi
29 maggio 2020Italiano8 min
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.221
Lugano
29 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.3747 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 luglio 2019
dalla
CO 1,
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 22 novembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 4 novembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il
5 luglio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1
per l’incasso di fr. 6'722.10 oltre agli interessi del 5% dal 27 marzo
2018, indicando quale causa del credito: “concerne __________ Fatture prestazioni contabili,
come estratto allegato”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 luglio
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione
tenutasi il 4 novembre 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la
convenuta vi si è opposta. In sede di replica e duplica orali le parti si sono
poi riconfermate nelle rispettive posizioni contrastanti.
C. Statuendo
con decisione del 4 novembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato
in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 80.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22
novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
E. Il
26 febbraio 2020, la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato
il fallimento di RE 1. Non avendo alcun creditore versato l’anticipo di fr. 3'000.–
per la copertura delle spese della procedura di liquidazione entro la scadenza
del 15 maggio 2020 impartita con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio del __________, il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la de-cisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notifi-cazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 novembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 novembre,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Con
la chiusura del fallimento di RE 1 per mancanza di attivo, l’esecuzione della CO
1.
ha ripreso il suo corso (art. 230 cpv. 4 LEF). Di conseguenza nulla osta più
all’esame del reclamo.
1.3
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
1.4
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera
verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con
rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella
sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre
2014.
consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i
reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
1.4.1
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che gli estratti conto del 14
agosto e del 9 novembre 2018 relativi a fatture scoperte della CO 1, siccome sottoscritti
dall’escusso, costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
Ha d’altronde ritenuto che le allegazioni addotte da RE 1 in sede d’udienza, peraltro
rimaste “allo stadio di puro
parlato”, non fossero atte a infirmare la validità
della pretesa avanzata.
1.4.2
Nel
reclamo RE 1 sostiene che la CO 1, nel periodo in cui è stata sua consulente
contabile, non ha svolto correttamente il proprio lavoro. In particolare, egli
rileva che nell’anno 2018 non ha allestito alcun rendiconto IVA, ciò che ha
avuto come conseguenza una multa inflitta dall’amministrazione federale delle
contribuzioni. Il reclamante afferma poi che nello stesso anno la CO 1 non ha effettuato
alcun rendiconto salario annuale AVS/LAINF/LAMal. Rimprovera inoltre alla CO 1
di aver eseguito in modo
“totalmente errato” il conteggio del salario di un
dipendente al termine della sua attività e di aver compilato in modo sbagliato
il formulario di autocertificazione del contratto collettivo nazionale di
Dispositivo
lavoro. Per questi motivi, RE 1 ritiene inopportuno pagare prestazioni eseguito
con scarsa professionalità. Il reclamante osserva infine che il contratto di
mandato prevede che in caso di ritardo nel pagamento sarebbe seguita la
disdetta, ciò che nel caso concreto non è avvenuto. Ne deduce un atteggiamento incorretto della controparte, che le avreb-be
fatto firmare i riconoscimenti di debito con la sola intenzione d’incassare le
mensilità.
1.4.3 Sennonché,
in tal modo, il reclamante non si confronta minimamente con la motivazione
della decisione impugnata, secondo cui gli argomenti da lui sostenuti non erano
atti a infirmare la validità della pretesa avanzata dalla controparte e sono comunque
rimasti allo “stadio di puro
parlato”, vale a dire non sono stati corroborati da
documenti. A nulla servono poi le allegazioni di fatto e i nuovi documenti
nuovi (doc. 1-12) contenuti nel reclamo, siccome sono inammissibili in questa
sede (v. sopra consid. 1.3). Ne segue che, insufficientemente motivato, il
reclamo si rivela irricevibile (v. sopra consid. 1.4).
2. Sia
come sia, la decisione impugnata risulta corretta nel merito. Dinanzi al
giudice di prime cure, RE 1 si è in effetti limitato ad asserire in udienza che
dopo la sottoscrizione dei due riconoscimenti di debito invocati dall’istante
sono emersi non meglio definiti “difetti
nell’allestimento dei conteggi fatti da controparte” e
si è riservato il diritto di farli eventualmente valere “in separata sede di merito”. Non è anzitutto chiaro se egli voleva davvero opporsi all’istanza di
rigetto dell’opposizione o se invece intendeva solo difendersi con una
successiva azione di disconoscimento di debito. Ad ogni modo, la sua eccezione
d’imperfetto adempimento del mandato non risultava sufficientemente circostanziata
perché l’istante potesse fornire controprove a sostegno del corretto adempimento
dei propri obblighi, sicché il Pretore non ne poteva tenere conto (v. sentenze
della CEF 14.2017.215 dell’8 maggio 2018, RtiD 2019 I 633 n. 60c, consid. 5.5/b
e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c).
3. La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte, cui reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
4. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'722.10,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).