Lexipedia

Decisione

14.2019.221

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mandato. Irricevibilità del reclamo insufficientemente motivato e fondato su allegazioni e documenti nuovi

29 maggio 2020Italiano8 min

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla con­troparte

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.221

Lugano

29 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.3747 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 luglio 2019

dalla

CO 1,

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 22 novembre 2019 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 4 novembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il

5 luglio 2019 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1

per l’incasso di fr. 6'722.10 oltre agli interessi del 5% dal 27 marzo

2018, indicando quale causa del credito: “concerne __________ Fatture prestazioni contabili,

come estratto allegato”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 luglio

2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla

Pretura del Di­stretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione

tenutasi il 4 novembre 2019, l’istante ha confermato la sua domanda, men­tre la

convenuta vi si è opposta. In sede di replica e duplica orali le parti si sono

poi riconfermate nelle rispettive posizioni contra­stanti.

C. Statuendo

con decisione del 4 novembre 2019, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato

in via provvisoria l’opposizione interpo­sta dalla parte convenuta, ponendo a

suo carico le spese pro­cessuali di fr. 80.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22

novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla con­troparte

per osservazioni.

E. Il

26 febbraio 2020, la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato

il fallimento di RE 1. Non avendo alcun creditore versato l’anticipo di fr. 3'000.–

per la copertura delle spese della procedura di liquidazione entro la scadenza

del 15 maggio 2020 impartita con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio del __________, il fallimento è stato chiuso per mancanza di attivo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la de-cisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notifi-cazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 22 novembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 novem­bre,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Con

la chiusura del fallimento di RE 1 per man­canza di attivo, l’esecuzione della CO

1.

ha ripreso il suo corso (art. 230 cpv. 4 LEF). Di conseguenza nulla osta più

all’esa­­me del reclamo.

1.3

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,

fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

1.4

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera

verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evin­cersi per quali

ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con

rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addot­ta nella

sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consi­sterebbe lo sbaglio del

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre

2014.

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i

reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giu­dicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

1.4.1

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che gli estrat­ti conto del 14

agosto e del 9 novembre 2018 relativi a fatture sco­perte della CO 1, siccome sottoscritti

dall’escusso, costi­tuiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

Ha d’altronde ritenuto che le allegazioni addotte da RE 1 in sede d’udienza, peraltro

rimaste “allo stadio di puro

parlato”, non fossero atte a infirmare la validità

della pretesa avan­zata.

1.4.2

Nel

reclamo RE 1 sostiene che la CO 1, nel periodo in cui è stata sua consulente

contabile, non ha svolto correttamente il proprio lavoro. In particolare, egli

rileva che nel­l’anno 2018 non ha allestito alcun rendiconto IVA, ciò che ha

avuto come conseguenza una multa inflitta dall’amministrazione federa­le delle

contribuzioni. Il reclamante afferma poi che nello stesso anno la CO 1 non ha effettuato

alcun rendiconto salario annuale AVS/LAINF/LAMal. Rimprovera inoltre alla CO 1

di aver eseguito in modo

“totalmente errato” il conteggio del salario di un

dipendente al termine della sua attività e di aver compilato in modo sbagliato

il formulario di autocertificazione del contratto collettivo nazionale di

Dispositivo

lavoro. Per questi motivi, RE 1 ritiene inopportuno pagare prestazioni eseguito

con scarsa professionalità. Il reclamante osserva infine che il contratto di

mandato prevede che in caso di ritardo nel pagamento sarebbe seguita la

disdetta, ciò che nel caso concreto non è avvenuto. Ne deduce un atteggiamento incorretto della controparte, che le avreb-be

fatto firmare i riconoscimenti di debito con la sola intenzione d’incassare le

mensilità.

1.4.3 Sennonché,

in tal modo, il reclamante non si confronta minima­mente con la motivazione

della decisione impugnata, secondo cui gli argomenti da lui sostenuti non erano

atti a infirmare la validità della pretesa avanzata dalla controparte e sono comunque

rimasti allo “stadio di puro

parlato”, vale a dire non sono stati corroborati da

documenti. A nulla servono poi le allegazioni di fatto e i nuovi documenti

nuovi (doc. 1-12) contenuti nel reclamo, siccome sono inammissibili in questa

sede (v. sopra consid. 1.3). Ne segue che, insufficientemente motivato, il

reclamo si rivela irricevibile (v. so­pra consid. 1.4).

2. Sia

come sia, la decisione impugnata risulta corretta nel merito. Dinanzi al

giudice di prime cure, RE 1 si è in effetti limitato ad asserire in udienza che

dopo la sottoscrizione dei due riconoscimenti di debito invocati dall’istante

sono emersi non meglio definiti “difetti

nell’allestimento dei conteggi fatti da con­troparte” e

si è riservato il diritto di farli eventualmente valere “in separata sede di merito”. Non è anzitutto chiaro se egli voleva dav­vero opporsi all’istanza di

rigetto dell’opposizione o se invece intendeva solo difendersi con una

successiva azione di discono­scimento di debito. Ad ogni modo, la sua eccezione

d’imperfetto adempimento del mandato non risultava sufficientemente circo­stanziata

perché l’istante potesse fornire controprove a sostegno del corretto adempimento

dei propri obblighi, sicché il Pretore non ne poteva tenere conto (v. sentenze

della CEF 14.2017.215 dell’8 maggio 2018, RtiD 2019 I 633 n. 60c, consid. 5.5/b

e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c).

3. La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

4. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'722.10,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).