14.2019.222
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Appalto firmato per conto di una persona giuridica da una persona non identificata. Assenza di contestazione in prima sede
8 maggio 2020Italiano13 min
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
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Incarto n.
14.2019.222
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.492 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza 29 maggio 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(ora patrocinata dall’avv. PA 1, Locarno)
giudicando sul reclamo del 28 novembre 2019 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 19 novembre 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il
17 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1 (ora CO 1) ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 8'500.– (indicando quale titolo di
credito la “fattura 1890411 –
saldo contratto”), fr. 1'493.85 (per la “fattura 1890413 – lavorazioni extra
contratto”) e fr. 244.05 (per la “fattura 1890414 – lavorazioni ricerca perdita extra contratto”), oltre agli interessi del 7% dal 30 giugno 2018 per ogni pretesa.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con
istanza del 29 maggio 2019 la CO 1 (ora CO 1) ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Nel termine
impartitole per formulare osservazioni scritte, la parte convenuta è rimasta
silente.
C. Statuendo
con decisione del 19 novembre 2019, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta
limitatamente a fr. 8'500.–, ponendo le spese processuali di fr. 320.–
per 4⁄5
a carico della convenuta e per 1⁄5 a carico dell’istante.
D.
Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 28 novembre 2019 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la de-cisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 20
novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso in esame, non avendo la reclamante presentato osservazioni all’istanza in
prima sede entro il termine impartitole dal Pretore, tutte le allegazioni di
fatto contenute nel reclamo risultano nuove e pertanto inammissibili.
Ciononostante, va ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato
nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1). Occorre pertanto entrare in materia sul reclamo limitatamente a
tale esame d’ufficio (v. nello stesso senso sentenza della CEF 14.2017.77 del 3
ottobre 2017 consid. 1.3).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente
verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione
di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l’istante ha fondato la propria
pretesa di complessivi fr. 10'237.90 su un contratto d’appalto stipulato
con la convenuta e la PI 1 avente per oggetto la sostituzione di una caldaia e
dei relativi corpi scaldanti. Egli ha ritenuto che il primo ammontare di fr. 8'500.–
posto in esecuzione risulta dal contratto, che prevede una mercede di
complessivi fr. 24'000.–, da cui vanno dedotti due acconti per fr. 7'000.–
in totale, mentre lo scoperto di fr. 17'000.– era da saldare dalla
convenuta e dalla PI 1 metà ciascuno. Per
quanto attiene alle altre somme poste in esecuzione, di fr. 1'493.85
e fr. 244.05, il Pretore ha invece respinto l’istanza, a motivo che si
tratta di prestazioni che esulano da quanto sottoscritto dalla convenuta nel
contratto. Egli ha infine respinto l’istanza anche per quanto attiene agli
interessi di mora del 7% a partire dal 30 giugno 2018 su fr. 8'500.–,
giacché il contratto non menziona nulla ri-guardo agli interessi, il tasso del
7% è superiore a quello del 5% previsto dalla legge, la data a partire dalla
quale l’istante ha chiesto gli interessi di mora corrisponde alla data d’invio
della fattura alla convenuta e agli atti non figura alcuna diffida di pagamento.
4. Con
il reclamo, la RE 1 contesta che la conferma dell’offerta di servizio del 10
novembre 2017, qualificata come contratto d’appalto dal Pretore, costituisca
un valido riconoscimento di debito, poiché non è dato di sapere chi l’abbia
firmata (v. sotto consid. 5.1) né sarebbe chiara “la ripartizione dei costi tra RE 1 e PI 1” (v. sotto consid. 5.2).
5. Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). In
linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in
base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso
(art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere
del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere
non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato
o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui
risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare
il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale
potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato
dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; STAEHELIN in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).
5.1 Nel
caso in esame la RE 1 contesta che la conferma dell’offerta di servizio (doc.
B) costituisca un valido titolo di rigetto poiché non è dato di sapere né chi l’abbia
firmato in nome e per conto suo né di chi siano le indicazioni manoscritte
apposte sul documento. In particolare, essa sostiene che il riconoscimento di debito non è stato firmato dall’amministratore
unico, RA 1, ciò che si evincerebbe dalla differenza tra la firma
contenuta nella conferma dell’offerta di servizio e quella contenuta nella
procura del 26 novembre 2019 con cui ha conferito mandato al suo avvocato di
difenderla in questa sede (doc. 2). La reclamante evidenzia altresì che la
qualità di rappresentante della società di RA 1 era ben nota all’istante, che
lo ha menzionato nella propria istanza sotto la voce “rappresentante del debitore”.
5.1.1 Vero
è che l’identità della persona che ha firmato l’accettazione dell’offerta di
servizio non è menzionata sull’atto. Non vi è tuttavia alcun dubbio che il
documento è stato sottoscritto per conto della RE 1, il cui nome (“Accettato per RE 1”) figura accanto alla firma, sicché l’identità tra debitrice ed escussa
è pacifica.
5.1.1.1 Orbene,
a meno che il titolo prodotto dall’escutente non sia d’acchito sospetto – ciò
che il giudice verifica d’ufficio – i fatti constatati nel titolo sono presunti
(di fatto) esatti e le firme che vi sono apposte
sono reputate autentiche (DTF 132 III 143-4 consid. 4.1.2; sentenza della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015, RtiD 2015 II 904 n.
61c consid. 6.2 e in rinvii). Il sistema di rigetto provvisorio dell’opposizione,
che nelle mire del legislatore deve facilitare e velocizzare la riscossione
dei crediti pecuniari, come pure il principio di presunzione della buona fede
(art. 3 CC), non impongono all’escutente, in assenza di contestazioni dell’escusso,
di dimostrare l’identità dell’autore della firma, spesso illegibile, né l’autenticità
della stessa. Il giudice pronuncia il rigetto provvisorio ove l’inesattezza o
la falsificazione non sia resa verosimile seduta stante (oltre alle decisioni appena citate, Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 16 ad art. 82 LEF). L’escutente non deve
neppure dimostrare d’acchito che il firmatario dell’atto è un legittimo
rappresentante della persona giuridica escussa, spetta anzi a quest’ultima
rendere verosimile che la firma non è stata apposta da una persona abilitata a
rappresentare la società escussa (Staehelin
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 82 LEF e i
rinvii; Veuillet, op. cit., n. 20
ad art. 82). Solo in caso di contestazione attendibile sorge a carico dell’escutente
l’obbligo di recare la prova piena che la firma figurante sul riconoscimento di
debito è quella dell’escusso o da un suo valido rappresentante.
5.1.1.2 Ne segue che in linea di massima il giudice può dedurre la legittimità
della firma apposta per conto dell’escusso dall’assenza di
contestazione da parte di lui, a meno che dallo stesso
riconoscimento di debito o da altri documenti prodotti dall’escutente non
risultino dubbi sulla legittimazione del firmatario. I fatti allegati
esplicitamente nell’istanza o che si evincono implicitamente e chiaramente dai
documenti cui essa rinvia – segnatamente dal titolo di rigetto – sono infatti
reputati ammessi ove il convenuto non li abbia tempestivamente contestati con
censure sufficientemente sostanziate e dettagliate (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144
III 524 consid. 5.2.2.3), salvo che sussistano notevoli dubbi sulla loro reale
esistenza (art. 153 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2017.51 del 21 settembre
2017, consid. 5, massimato in RtiD 2018 I 775 n. 49c).
5.1.1.3 In sede di reclamo è possibile invocare un errore nell’accertamento
dei fatti solo se è manifesto (sopra consid. 1.2; DTF 138 III 234
consid. 4.1) e suscettibile d’influire sull’esito della
causa, ciò che si verifica in particolare quando il primo giudice
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (sentenze della CEF 14.2013.177
del 28 agosto 2014 consid. 5.1 e 14.2013. 150 del 26 agosto 2014 consid. 1.4).
5.1.2 Nel
caso specifico, in mancanza di contestazioni da parte della RE 1 ben poteva quindi
il Pretore ritenere che l’accettazione dell’offerta era validamente firmata da
una persona abilitata a rappresentare l’escussa. Contrariamente a quanto essa sostiene,
per essere vincolante la conferma non doveva necessariamente essere
sottoscritta da un suo organo, poteva bastare anche una semplice procura, data persino
per atti concludenti (v. sopra consid. 5; Veuillet, op. cit., n.
20 ad art. 82), oppure una ratifica esplicita o
per atti concludenti (sentenza della CEF 14.2017.215 dell’8 maggio 2018,
consid. 5.3/c).
5.1.3 La
reclamante non menziona d’altronde circostanze particolari per cui al Pretore
sarebbero dovuti sorgere manifesti dubbi sulla validità della firma apposta
sulla conferma per conto di lei. L’allegata dissomiglianza tra la firma in
questione e quella figurante sulla procura prodotta con il reclamo, come pure l’esibizione
della procura stessa (quale mezzo di prova dell’allegata dissomiglianza), sono
tardive e dunque inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2-1.3).
Non occorre così entrare nel merito della censura.
5.2 In
secondo luogo, la reclamante sottolinea che il documento invocato quale titolo
di rigetto non è “per nulla
chiaro” per quanto attiene alla ripartizione dei costi
tra la RE 1 e la PI 1.
5.2.1 Ora,
dalle indicazioni manoscritte contenute nella conferma del 10 novembre 2017
(doc. B: “NB: da eseguire
sempre a metà!! metà x RE 1, metà x RE 1.”) si evince
chiaramente che le parti hanno convenuto che la mercede dovesse essere pagata
per metà dalla RE 1 e per metà dalla PI 1. La reclamante si limita al riguardo
a rilevare che l’identità dell’autore delle annotazioni manuali non è nota, ma
ancora una volta una contestazione del genere – a supporre che possa essere di
rilievo – doveva essere sollevata (e sostanziata) già in prima sede. A questo
stadio della procedura è sufficiente osservare che la reclamante non ha allegato
circostanze suscettibili di far apparire manifestamente er-rato l’accertamento
del Pretore secondo cui le parti hanno convenuto che metà della mercede era a
carico di lei.
5.2.2 Sull’importo
del credito posto in esecuzione ci si può limitare a rinviare al pertinente
calcolo effettuato dal Pretore, che non è oggetto di critica nel reclamo, il
quale va pertanto respinto.
6. La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato
notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Considerandi
litigioso, di fr. 8'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).