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Decisione

14.2019.222

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Appalto firmato per conto di una persona giuridica da una persona non identificata. Assenza di contestazione in prima sede

8 maggio 2020Italiano13 min

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.222

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.492 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa

con istanza 29 maggio 2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

(ora patrocinata dall’avv. PA 1, Locarno)

giudicando sul reclamo del 28 novembre 2019 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 19 novembre 2019 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il

17 aprile 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1 (ora CO 1) ha

escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 8'500.– (indicando quale titolo di

credito la “fattura 1890411 –

saldo contratto”), fr. 1'493.85 (per la “fattura 1890413 – lavorazioni extra

contratto”) e fr. 244.05 (per la “fattura 1890414 – lavorazioni ricerca perdita extra contratto”), oltre agli interessi del 7% dal 30 giu­gno 2018 per ogni pretesa.

B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con

istanza del 29 maggio 2019 la CO 1 (ora CO 1) ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Nel termine

imparti­tole per formulare osservazioni scritte, la parte convenuta è rima­sta

silente.

C. Statuendo

con decisione del 19 novembre 2019, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione interposta dalla convenuta

limitatamente a fr. 8'500.–, ponendo le spese processuali di fr. 320.–

per 4⁄5

a carico della convenuta e per 1⁄5 a carico dell’istante.

D.

Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 28 novembre 2019 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per os­servazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la de-cisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notifi­cazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 28 novembre 2019 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 20

novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,

fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accer­­tamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso in esame, non avendo la reclamante presentato osser­vazioni all’istanza in

prima sede entro il termine impartitole dal Pretore, tutte le allegazioni di

fatto contenute nel reclamo risultano nuove e pertanto inammissibili.

Ciononostante, va ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede

di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escu­­tente

indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il credi­tore designato

nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1). Occorre pertanto entrare in materia sul reclamo limitatamente a

tale esame d’ufficio (v. nello stesso senso sentenza della CEF 14.2017.77 del 3

otto­bre 2017 consid. 1.3).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente

verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione

di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid.

3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l’istante ha fondato la propria

pretesa di complessivi fr. 10'237.90 su un con­tratto d’appalto stipulato

con la convenuta e la PI 1 avente per oggetto la sostituzione di una caldaia e

dei relativi corpi scal­danti. Egli ha ritenuto che il primo ammontare di fr. 8'500.–

posto in esecuzione risulta dal contratto, che prevede una mercede di

complessivi fr. 24'000.–, da cui vanno dedotti due acconti per fr. 7'000.–

in totale, mentre lo scoperto di fr. 17'000.– era da sal­dare dalla

convenuta e dalla PI 1 metà ciascuno. Per

quanto attiene alle altre somme poste in esecuzione, di fr. 1'493.85

e fr. 244.05, il Pretore ha invece respinto l’istanza, a motivo che si

tratta di prestazioni che esulano da quanto sottoscritto dalla con­venuta nel

contratto. Egli ha infine respinto l’istanza anche per quanto attiene agli

interessi di mora del 7% a partire dal 30 giugno 2018 su fr. 8'500.–,

giacché il contratto non menziona nulla ri-guardo agli interessi, il tasso del

7% è superiore a quello del 5% previsto dalla legge, la data a partire dalla

quale l’istante ha chie­sto gli interessi di mora corrisponde alla data d’invio

della fattura alla convenuta e agli atti non figura alcuna diffida di pagamento.

4. Con

il reclamo, la RE 1 contesta che la conferma dell’offerta di servizio del 10

novembre 2017, qualificata come contratto d’ap­­palto dal Pretore, costituisca

un valido riconoscimento di debito, poiché non è dato di sapere chi l’abbia

firmata (v. sotto consid. 5.1) né sarebbe chiara “la ripartizione dei costi tra RE 1 e PI 1” (v. sotto consid. 5.2).

5. Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né con­dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

deter­minabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). In

linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via prov­visoria in

base a un riconoscimento di debito firmato dal rap­presentante dell’escusso

(art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere

del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere

non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato

o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui

risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare

il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale

potere l’istanza di rigetto dell’op­­posizione diretta contro il rappresentato

dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 feb­braio 2013 consid. 4.2; STAEHELIN in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).

5.1 Nel

caso in esame la RE 1 contesta che la conferma dell’of­­ferta di servizio (doc.

B) costituisca un valido titolo di rigetto poiché non è dato di sapere né chi l’abbia

firmato in nome e per conto suo né di chi siano le indicazioni manoscritte

apposte sul docu­mento. In particolare, essa sostiene che il riconoscimento di debito non è stato firmato dall’amministratore

unico, RA 1, ciò che si evincerebbe dalla differenza tra la firma

contenuta nella con­ferma dell’offerta di servizio e quella contenuta nella

procura del 26 novembre 2019 con cui ha conferito mandato al suo avvocato di

difenderla in questa sede (doc. 2). La reclamante evidenzia al­tresì che la

qualità di rappresentante della società di RA 1 era ben nota all’istante, che

lo ha menzionato nella propria istanza sotto la voce “rappresentante del debitore”.

5.1.1 Vero

è che l’identità della persona che ha firmato l’accettazione dell’offerta di

servizio non è menzionata sull’atto. Non vi è tuttavia alcun dubbio che il

documento è stato sottoscritto per conto della RE 1, il cui nome (“Accettato per RE 1”) figura accanto alla firma, sicché l’identità tra debitrice ed escussa

è pacifica.

5.1.1.1 Orbene,

a meno che il titolo prodotto dall’escutente non sia d’ac­­chito sospetto – ciò

che il giudice verifica d’ufficio – i fatti constatati nel titolo sono presunti

(di fatto) esatti e le firme che vi sono apposte

sono reputate autentiche (DTF 132 III 143-4 consid. 4.1.2; sentenza della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015, RtiD 2015 II 904 n.

61c consid. 6.2 e in rinvii). Il sistema di rigetto provvisorio dell’opposizione,

che nelle mire del legislatore deve facilitare e ve­locizzare la riscossione

dei crediti pecuniari, come pure il principio di presunzione della buona fede

(art. 3 CC), non impongono al­l’escutente, in assenza di contestazioni dell’escusso,

di dimostra­re l’identità dell’autore della firma, spesso illegibile, né l’autenticità

della stessa. Il giudice pronuncia il rigetto provvisorio ove l’inesat­­tezza o

la falsificazione non sia resa verosimile seduta stante (ol­tre alle decisioni appena citate, Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition, 2017, n. 16 ad art. 82 LEF). L’escu­­tente non deve

neppure dimostrare d’acchito che il firmatario del­l’atto è un legittimo

rappresentante della persona giuridica escus­sa, spetta anzi a quest’ultima

rendere verosimile che la firma non è stata apposta da una persona abilitata a

rappresentare la so­cietà escussa (Staehelin

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 82 LEF e i

rinvii; Veuillet, op. cit., n. 20

ad art. 82). Solo in caso di contestazione attendibile sorge a carico del­l’escutente

l’obbligo di recare la prova piena che la firma figurante sul riconoscimento di

debito è quella dell’escusso o da un suo va­lido rappresentante.

5.1.1.2 Ne segue che in linea di massima il giudice può dedurre la legitti­mità

della firma apposta per conto dell’escusso dall’assenza di

contestazione da parte di lui, a meno che dallo stesso

riconosci­mento di debito o da altri documenti prodotti dall’escutente non

risultino dubbi sulla legittimazione del firmatario. I fatti allegati

esplicitamente nell’istanza o che si evincono implicitamente e chiaramente dai

documenti cui essa rinvia – segnatamente dal ti­tolo di rigetto – sono infatti

reputati ammessi ove il convenuto non li abbia tempestivamente contestati con

censure sufficientemente sostanziate e dettagliate (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144

III 524 consid. 5.2.2.3), salvo che sussistano notevoli dubbi sulla loro re­ale

esistenza (art. 153 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2017.51 del 21 settembre

2017, consid. 5, massimato in RtiD 2018 I 775 n. 49c).

5.1.1.3 In sede di reclamo è possibile invocare un errore nell’accertamen­to

dei fatti solo se è manifesto (sopra consid. 1.2; DTF 138 III 234

consid. 4.1) e suscettibile d’influire sull’esito della

causa, ciò che si verifica in particolare quando il primo giudice

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (sentenze della CEF 14.2013.177

del 28 agosto 2014 consid. 5.1 e 14.2013. 150 del 26 agosto 2014 consid. 1.4).

5.1.2 Nel

caso specifico, in mancanza di contestazioni da parte della RE 1 ben poteva quindi

il Pretore ritenere che l’accettazione dell’offerta era validamente firmata da

una persona abilitata a rappresentare l’escussa. Contrariamente a quanto essa sostiene,

per essere vincolante la conferma non doveva necessariamente essere

sottoscritta da un suo organo, poteva bastare anche una semplice procura, data persino

per atti concludenti (v. sopra con­sid. 5; Veuillet, op. cit., n.

20 ad art. 82), oppure una ratifica espli­cita o

per atti concludenti (sentenza della CEF 14.2017.215 dell’8 maggio 2018,

consid. 5.3/c).

5.1.3 La

reclamante non menziona d’altronde circostanze particolari per cui al Pretore

sarebbero dovuti sorgere manifesti dubbi sulla vali­dità della firma apposta

sulla conferma per conto di lei. L’allegata dissomiglianza tra la firma in

questione e quella figurante sulla procura prodotta con il reclamo, come pure l’esibizione

della pro­cura stessa (quale mezzo di prova dell’allegata dissomiglianza), sono

tardive e dunque inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2-1.3).

Non occorre così entrare nel merito della cen­sura.

5.2 In

secondo luogo, la reclamante sottolinea che il documento in­vocato quale titolo

di rigetto non è “per nulla

chiaro” per quanto attiene alla ripartizione dei costi

tra la RE 1 e la PI 1.

5.2.1 Ora,

dalle indicazioni manoscritte contenute nella conferma del 10 novembre 2017

(doc. B: “NB: da eseguire

sempre a metà!! metà x RE 1, metà x RE 1.”) si evince

chiaramente che le parti hanno convenuto che la mercede dovesse essere pagata

per metà dalla RE 1 e per metà dalla PI 1. La reclamante si limita al riguardo

a rilevare che l’identità dell’autore delle annota­zioni manuali non è nota, ma

ancora una volta una contestazione del genere – a supporre che possa essere di

rilievo – doveva es­sere sollevata (e sostanziata) già in prima sede. A questo

stadio della procedura è sufficiente osservare che la reclamante non ha allegato

circostanze suscettibili di far apparire manifestamente er-rato l’accertamento

del Pretore secondo cui le parti hanno con­venuto che metà della mercede era a

carico di lei.

5.2.2 Sull’importo

del credito posto in esecuzione ci si può limitare a rinviare al pertinente

calcolo effettuato dal Pretore, che non è og­getto di critica nel reclamo, il

quale va pertanto respinto.

6. La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato

notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7. Circa

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Considerandi

litigioso, di fr. 8'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).