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Decisione

14.2019.225

Rigetto definitivo dell’opposizione. Diritto di essere sentito del convenuto. Imposta personale comunale. Pretesa assenza di redditi

16 dicembre 2019Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 40.– oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2019, fr. 0.60

e fr. 50.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente l’“imposta comunale 2017”, gli “interessi aggiornati

sino al 30.09.2019” e la “tassa di diffida (31.05.2019)”;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5

novembre 2019 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Giornico;

che statuendo con decisione del 25 novembre 2019, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.–;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 4 dicembre 2019 per dolersi del fatto che l’ordinanza con cui il Giudice di pace le ha

assegnato un termine per formulare osservazioni all’istanza le è stata

notificata dalla polizia insieme alla sentenza, impedendole di esprimersi sulla

causa;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 4 dicembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 al più

presto il 26 novembre (giorno successivo alla richiesta alla polizia di

notificare gli atti giudiziari), in concreto il reclamo è tempestivo;

che sul piano formale, come giustamente

sostiene la reclamante, il suo diritto di essere sentita è

stato manifestamente leso nella misura in cui, in contrasto con gli art. 53

cpv. 1 e 253 CPC, ella non ha avuto la possibilità di esprimersi sull’istanza

prima dell’emana­zione della sentenza, siccome l’assegnazione del termine per

presentare osservazioni (dell’8 novembre 2019) le è stata notificata insieme

alla sentenza (v. lo scritto 25 novembre 2019 della Giudicatura di pace al

Comando di polizia di Biasca);

che

d’altronde la reclamante non aveva in precedenza ritirato la raccomandata contenente l’assegnazione di

termine dell’8 novem­bre 2019, sicché il Giudice di pace

non poteva reputarla notificata nel senso dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (DTF

138 III 228 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2015.224 del 24 febbraio 2016

consid. 4.1 e i rinvii);

che la violazione del diritto di essere sentito

implica di principio l’an­nullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito, e il rinvio della causa

al precedente giudice per nuova decisione dopo aver dato l’occasione alla parte

lesa di esprimersi;

che

nel caso in esame ciò non è tuttavia necessario, da una parte perché la

reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo senso, e dall’altra

poiché l’esercizio si ridurrebbe a

una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili

con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del

Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della

CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal

momento che RE 1, secondo la propria affermazione, ha espresso nel reclamo le

osservazioni che avreb­be voluto presentare in prima sede e che la Camera può

dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla

al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; sentenza della CEF 14.2015.72

del 16 settembre 2015, RtiD 2016 I 729 n. 47c consid. 4), la questione al

Considerandi

centro del reclamo essendo di tipo giuridico;

che

in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto

definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su

una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’ema­nazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione;

che

la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escus­­so non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che

nel merito la reclamante fa valere di avere sempre chiaramente fatto presente

al Comune di ritenere ingiusta la riscossione di un’imposta da lei, essendo una

persona senza reddito, e contesta la motivazione della decisione con cui il

Comune ha respinto il suo (secondo) reclamo contro l’imposta del 2017,

ricordando che l’imposta del 2016 è stata pagata dal suo (allora) convivente,

ma che lei non ha mai accettato alcuna imposizione;

che

però la reclamante non pretende – né dimostra – di aver impugnato al Consiglio

di Stato la decisione 21 gennaio 2018 con la quale il Comune CO 1 ha respinto

il suo reclamo contro l’impo­sta personale comunale del 2017 entro il termine

di 30 giorni menzionato nel dispositivo n. 4 della decisione;

che

tale decisione risulta pertanto passata in giudicato e costituisce di

conseguenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo­sizione (art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 della legge tributaria [LT, RL 640.100] per il rinvio

dell’art. 275 LT) per l’imposta

personale di fr. 40.– (art. 274 cpv. 1 lett. d e 290

cpv. 2 LT) e per gli interessi del 2.5% (come stabilito dal Consiglio di Stato,

v. tabella riassuntiva nel Decreto esecutivo concernente la riscossione e i

tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017, RL 640.320) dalla scadenza di pagamento figurante sulla decisione di conguaglio

del 21 novembre 2018, ovvero dal 28 febbraio 2019 (v. sentenza della CEF 14.2015.163/164 del 9

dicembre 2015, con­sid. 5.3/a);

che

la decisione di diffida del 31 maggio 2019 vale poi titolo di rigetto

definitivo per la tassa di diffida di fr. 50.– (art. 19 del Regolamento della legge tributaria [RT, RL 640.110]);

che

il giudice del rigetto è vincolato alle decisioni definitive, anche

amministrative (cfr. art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), per tacere del fatto che l’imposta

personale per cui procede il Comune CO 1 è dovuta per la semplice appartenenza

personale della contribuente, ovvero in ragione del suo domicilio fiscale

(giusta l’art. 2 LT) alla fine del periodo fiscale (art. 290 cpv. 1 LT),

indipendentemente da criteri di reddito o sostanza;

che

il giudice del rigetto non è d’altronde autorizzato dalla legge a sospendere la

causa in ragione di pretese difficoltà economiche dell’escusso (sentenze della

CEF 14.2018.100 del 6 giugno 2018 e 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata

in RtiD 2015 II 900 n. 58c);

che

spetta infatti all’ufficio d’esecuzione, in sede di pignoramento, di verificare l’entità dei redditi e della

sostanza dell’escusso e di limitare il pignoramento a quanto eccede il suo minimo

esistenziale (art. 93 LEF);

che il reclamo va pertanto respinto;

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma il reclamo si è

reso necessario in ragione del grossolano errore del Giudice di pace che ha

pronunciato la decisione impugnata senza dare alla convenuta la possibilità

effettiva di presentare osservazioni, sicché per equità si giustifica di

rinunciare a riscuotere la tassa di giustizia (cfr. art. 107 cpv. 2 CPC;

sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1);

che non si pone invece

problema di ripetibili giacché la reclamante non ha formulato alcuna domanda al

riguardo e la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non è incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90.60,

non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).