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Decisione

14.2019.227

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di abbonamento di telesorveglianza. Eccezione di mancato adempimento

12 maggio 2020Italiano14 min

stato fornito dall’ottobre del 2017, o perlomeno che non gli è più stato “accessibile”. Nelle

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.227

Lugano

12 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa 102/2019/S (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con

istanza 7 agosto 2019 dalla

CO 1 (VD)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo denominato “provvisorio” del 2 dicembre

2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 novembre 2019 dal

Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 dicembre 2018 dall’Ufficio

di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 398.55

oltre agli interessi del 5% dal 30 dicembre 2017 (indicando quale titolo di

credito l’“abbona­­mento di

telesorveglianza, somma scaduta il 30.12.2017 (fattura 0000113216)”), di fr. 398.55 oltre agli interessi del 5% dal 30 mar­zo 2018

(per la “fattura 0000113216”), di fr. 398.55 oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2018

(per la “fattura 0000113216”), di fr. 398.55 oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2018

(per la “fattura 0000113216”) e di fr. 90.– (per “richiami per fatture 000011 3216”).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del

7 agosto 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta

all’istanza con osservazioni scritte del 2 settembre 2019. Nella replica del 30

ottobre 2019 e nella duplica del 12 novembre 2019 le parti sono rimaste sulle

rispettive e contrastanti posizioni

C. Statuendo con decisione del 22 novembre 2019, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

D. In

reazione alla sentenza appena citata RE 1 ha inviato al Giudice di pace uno scritto

denominato “richiesta informazioni e reclamo provvisorio” del 2 dicembre

2019 in cui ha posto alcune domande. Preso atto del

carattere ambivalente di quello scritto trasmessole come reclamo dalla

Giudicatura di pace, nell’invito per anticipo del 16 dicembre 2019 il

presidente della Camera ha ricordato a RE 1 la possibilità di dichiarare per

scritto la propria rinuncia al trattamento del suo scritto come reclamo, nel

qual caso la Camera avrebbe rinunciato a prelevare spese processuali. Egli ha

versato l’anticipo il 6 gennaio 2020.

E. Nelle

sue osservazioni del 17 gennaio 2020, la CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo.

F. Il

14 gennaio 2020 e il 18 gennaio 2020 RE 1 ha trasmesso a questa Camera alcune

osservazioni sul contratto prodotto dalla CO 1 quale titolo di rigetto dell’opposizione.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Consegnato

alla posta il 4 dicembre 2019 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25

novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1 Nel

caso di specie la ricevibilità della “richiesta

informazioni e reclamo provvisorio” presentata da RE 1

potrebbe dare adi­to a dubbi siccome non contiene domande

di modifica o di annullamento della decisione impugnata. È tuttavia evidente ch’egli

mi­ra implicitamente a far annullare la decisione e riformarla nel sen­so della

reiezione dell’istanza. Nulla osta quindi, sotto questo pun­to di vista, a

entrare nel merito delle censure.

1.2.2 Dopo

l’inoltro del reclamo RE 1 ha trasmesso a questa Camera due scritti del 14 e 18

gennaio 2020, in cui sostiene che a seguito della cessione del credito posto in

esecuzione alla __________ la CO 1 non è più titolare dei diritti scaturenti

dal contratto di abbonamento di telesorveglianza sul quale la procedente fonda

la propria pretesa. Censura inoltre il fatto che le fatture emesse dall’istante

indicano l’IVA al tasso dell’8% allorquando dal 1° gennaio 2018 quel tasso

ammonta al 7.7%. A prescindere dalla circostanza che quegli scritti sono

inammissibili in quanto prodotti quando il termine di reclamo era già

ampiamente decorso, le allegazioni del reclamante sono nuove e di conseguenza irricevibili.

1.2.3 Allo stesso modo non possono essere presi in considerazione né l’atto di cessione accluso agli atti menzionati, né

lo scritto del 4 di­cembre 2017 prodotto dalla CO 1 la prima volta

unitamente alle proprie osservazioni al reclamo.

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha argomentato che il contratto di

abbonamento di telesorveglianza sottoscritto dalla CO 1 e da RE 1 il 3 novembre

2014 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo

dedotto in esecuzione, atteso che lo stesso non è stato disdetto dal­l’escusso.

4. Con

il reclamo RE 1 ripropone le argomentazioni solleva­te in prima sede secondo

cui il servizio di telesorveglianza non è più stato fornito dall’ottobre del 2017

e secondo cui la CO 1 ha cambiato unilateralmente e in modo per lui

inaccettabile le modalità di pagamento esigendo pagamenti trimestrali

anticipati anziché mensili come prevede il contratto.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Nella

fattispecie firmando il “contratto

di abbonamento di telesorveglianza” del 3 novembre

2014 (in seguito: contratto), prodotto dalla procedente quale titolo di rigetto

dell’opposizione, RE 1 si è impegnato a corrisponderle un canone mensile totale

lordo di fr. 132.85 da pagarsi in anticipo la prima volta all’atto della

firma del verbale di ricevimento delle apparecchiature (art. 10 del contratto),

avvenuta il 26 novembre 2014. Il contratto è stato stipulato per una durata

fissa di 36 mesi, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio

riportata nel verbale di ricevimento delle apparecchiature (art. 4), stabilita

per il 3 dicembre 2014. Le parti hanno convenuto che alla scadenza del periodo

di 36 mesi, in assenza di una risoluzione comunicata per iscritto alla CO 1, lo

stesso veniva rinnovato di anno in anno alle stesse condizioni (art. 4). Ora

agli atti non figura alcuna disdetta del contratto per il primo termine utile

del 2 dicembre 2017, motivo per cui esso si è automaticamente prolungato di un

ulteriore anno, ossia fino al 2 dicembre 2018. Siccome la creditrice procede

per l’incasso dei canoni scaduti nel periodo intercorrente tra il 3 dicembre

2017 e il 2 dicembre 2018, il contratto in questione costituisce in

tutta evidenza un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

per l’importo dei canoni scaduti posti in esecuzione.

5.2 La

circostanza per cui a decorrere dal mese di dicembre 2017 la procedente ha richiesto pagamenti trimestrali in

luogo di quelli men­sili previsti dal contratto non ha alcuna rilevanza relativamente

all’importo in capitale posto in esecuzione, atteso che il precetto esecutivo

verte su complessivi fr. 1'594.20 (ossia fr. 398.55 x 4),

corrispondenti alle 12 mensilità scoperte di fr. 132.85 ciascuna dovute in

base al contratto dal 3 dicembre 2017 al 2 dicembre 2018.

5.3 La richiesta di effettuare i pagamenti

trimestralmente anziché men­silmente avrebbe invero potuto avere un

influsso sulla decorrenza degli interessi di mora, qualora la procedente avesse

richiesto che i pagamenti trimestrali avvenissero anticipatamente. Ciò comunque

non è avvenuto. La CO 1 ha infatti posticipato la richiesta di pagamento delle

rate trimestrali di un mese rispetto all’inizio del periodo trimestrale di

abbonamento, chiedendo il pagamento della rata riferita ai mesi da dicembre

2017 a febbraio 2018 entro il 30 dicembre 2017 e non entro il 30 novembre 2017.

Così facendo, rispetto a quanto pattuito essa ha posticipato di un mese il

termine di pagamento della mensilità di dicembre 2017, lasciato invariato il

termine di pagamento del dovuto per gennaio 2018 e anticipato di un mese il

termine di pagamento del dovuto per febbraio 2018, con il risultato che l’anticipato

inizio della decorrenza degli interessi di mora sulla rata di febbraio 2018 è

stato compensato dal ritardato inizio della decorrenza degli interessi di mora

sulla rata di dicembre 2017. Analogamente essa ha poi proceduto per le

successive tre rate trimestrali. Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata

merita conferma anche per gli interessi di mora posti in esecuzione, richiesti

oltretutto al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e non a quello convenuto

dell’1% al mese (art. 10 cpv. 3 del contratto), ovvero 12% all’anno.

5.4 Per

l’art. 10 cpv. 3 del contratto la CO 1 ha inoltre il diritto di addebitare all’abbonato

“per ciascun sollecito, ciascuna ingiunzione o messa in mora” una somma compresa tra fr. 10.– e fr. 30.–

a titolo di spese amministrative. Nel caso specifico, l’istante ha

chiesto la corresponsione di fr. 90.– per “richiami per fatture 000011 3216” (sopra ad A). Con l’istanza essa ha prodotto il richiamo di

pagamento del 15 ottobre 2018 e la richiesta di ritiro dell’opposizione del 19

dicembre 2018. Soltanto il primo documento rientra in quelli enumerati all’art.

10 cpv. 3 del contratto. D’altronde l’importo delle spese amministrative

stabilite in tale norma non è determinato né è determinabile in anticipo con

esattezza (come invece richiesto dalla giurisprudenza: DTF 139 III 297 consid.

2.3.1 e 132 III 480 consid. 4.1), siccome, nei limiti della forchetta

convenuta, dipende dalla volontà unilaterale della procedente. Il rigetto va

pertanto limitato alla soglia minima riconosciuta di fr. 10.– (v. per

analogia con il caso del contratto di mutuo che prevede un tasso d’interesse

modificabile unilateralmente dal mutuante: Veuillet

in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 55 ad

art. 82 LEF; pure Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 82 LEF).

6. Quale seconda censura RE 1 ribadisce che il servizio di

telesorveglianza non è più stato fornito dall’ottobre del 2017. Sennonché, il

reclamante, in assenza di riscontri oggettivi al riguardo, non ha reso

verosimile, come gli incombeva, tale circostanza. In definitiva pertanto la

sentenza impugnata resiste alla critica e il reclamo va respinto.

6.1 Ove

l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non

palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle

prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto bilaterale

(alla stregua del contratto mischiando, come quello in esame, elementi d’appalto

e di manda­to), incombe al procedente, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di

avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto

provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria

pretesa (cosiddetta “Basler Praxis”: sentenze della CEF 14.2018.102 del 7 marzo

2019, consid. 6, 14.2017.131 del­l’11 agosto 2018, consid. 5.2/a e 14.2017.73

del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c; DTF 145 III 25

consid. 4.3.2 per l’eccezione d’inadempimento). Ciò vale anche per i contratti bilaterali imperfetti, in cui le

prestazioni non dipendono direttamente l’una dall’altra, come nel caso di una

relazione contrattuale di durata quale un contratto di lavoro, di vendita con

forniture scaglionate o di abbonamento per assistenza informatica e

manutenzione. La parte tenuta a eseguire la propria prestazione entro una

determinata scadenza non può di principio eccepire l’inadem­pienza della

controparte finché non abbia adempiuto i propri obblighi scaduti (sentenza

della CEF 14.2017.45 del 4 settembre 2017, consid. 6.4, massimata in RtiD 2018

Fatti

I 775 n. 48c).

6.2 Nel

caso specifico RE 1 ribadisce che il servizio di telesorveglianza non è più

stato fornito dall’ottobre del 2017, o perlomeno che non gli è più stato “accessibile”. Nelle

osservazioni al reclamo, come nella replica di prima sede, la CO 1 ha invece

ricordato che l’apparecchiatura di videosorveglianza è stata installata dal

cliente il 26 novembre 2014 ed è stata attivata il successivo 3 dicembre, che RE

1 non ha fatto alcuna segna-lazione scritta di malfunzionamento dell’impianto e

che non si è verificata alcuna anomalia necessitante un intervento a distanza o

sul posto. Orbene, il reclamante non ha speso una parola sulle allegazioni

della controparte né in prima sede, né in seconda. Non pretende di aver

restituito l’apparecchiatura né spiega quali servizi la CO 1 non avrebbe

Considerandi

fornito e perché non ha segnalato la pretesa sospensione del servizio per oltre

un anno. La sua censura appare quindi in tutta evidenza insufficientemente

circostanziata, tardiva e palesemente insostenibile. La decisione impugna­ta si

rivela di conseguenza corretta nel risultato anche su questo punto, sicché il

reclamo va integralmente respinto se non per quanto concerne le spese

amministrative (sopra consid. 5.4).

7.

In entrambe le sedi la tassa di giustizia,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Non

pone invece conto, neppure in questa sede, attribuire un’indennità d’inconve­nienza

all’escussa, che non ha presentato una domanda motivata al riguardo (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'684.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 398.66 oltre agli

interessi del 5% dal 30 dicembre 2017, fr. 398.55 oltre agli interessi del

5% dal 30 marzo 2018, fr. 398.55 oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno

2018, fr. 398.55 oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2018 e fr. 10.–.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico dell’istante

per 1⁄20 e a carico del convenuto per i restanti 19⁄20.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per

19⁄20 e a

carico della CO 1 per il restante 1⁄20.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).