14.2019.228
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su fatti nuovi. Asseriti problemi psicofisici e finanziari
9 gennaio 2020Italiano5 min
che accogliendo con decisione del 5 dicembre 2019 l’istanza presentata il 27 agosto 2019 dagli escutenti, il Giudice
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Incarto n.
14.2019.228
Lugano
9 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 144/B/19-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 agosto
2019 da
CO 1,
CO 2,
(patrocinati dall’ PA 1, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 5 dicembre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che sulla scorta
del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 agosto
Fatti
2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'229.70 oltre agli accessori;
che accogliendo con decisione del 5 dicembre 2019 l’istanza presentata il 27 agosto 2019 dagli escutenti, il Giudice
di pace ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 70.–
a favore degli istanti;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 10 dicembre 2019 facendo valere, da una parte, di soffrire di patologie psicofisiche
attestate da certificati medici che non le consentono di affrontare e gestire
raccomandate o ingiunzioni inviate dall’ufficio d’esecuzione o direttamente
dalla controparte, e dall’altra di trovarsi in una situazione economica molto
precaria, che le lasciano solo fr. 300.– mensili per mangiare una volta
effettuati i pagamenti relativi all’economia domestica;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è
una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
che
nel caso in esame RE 1 non ha presentato in prima sede osservazioni all’istanza;
che
di conseguenza tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo sono nuove, e
Considerandi
pertanto inammissibili, sicché il reclamo stesso, siccome insufficientemente
motivato, risulta irricevibile;
che,
sia come sia, in virtù degli art. 80 e 81 LEF il giudice
deve pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in
esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo
parificato, salvo che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della
decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione;
che
nel caso specifico la decisione 27 maggio 2019 della Pretura del Distretto di
Lugano prodotta dagli istanti costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione
giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per gli importi dedotti in esecuzione (v.
dispositivi n. 1 e 2);
che censure riguardanti la situazione medica
ed economica dell’escusso non costituiscono un motivo
che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria
può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto
dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid.
7.2, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c e 14.2014. 173 del 10 settembre 2014,
consid. 2.2);
che
se RE 1 non è in grado, per ragioni di salute, di badare personalmente ai
propri interessi in ambito esecutivo e giudiziario, deve farsi assistere da un
terzo, se del caso chiedendo all’autorità regionale di protezione la
designazione di un curatore;
che
delle difficoltà economiche dell’escussa l’ufficio d’esecuzione terrà conto se
del caso in sede di pignoramento, limitandolo alla parte del reddito che eccede il suo minimo
esistenziale (art. 93 LEF);
che tenuto conto dei problemi di salute
della reclamante e del fatto che ha agito senza l’ausilio di una persona
cognita di diritto, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese
processuali;
che non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'229.70,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).