Lexipedia

Decisione

14.2019.228

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo interamente fondato su fatti nuovi. Asseriti problemi psicofisici e finanziari

9 gennaio 2020Italiano5 min

che accogliendo con decisione del 5 dicembre 2019 l’istanza presentata il 27 agosto 2019 dagli escutenti, il Giudice

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.228

Lugano

9 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 144/B/19-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 27 agosto

2019 da

CO 1,

CO 2,

(patrocinati dall’ PA 1, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 5 dicembre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che sulla scorta

del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ago­sto

Fatti

2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'229.70 oltre agli accessori;

che accogliendo con decisione del 5 dicembre 2019 l’istanza presentata il 27 agosto 2019 dagli escutenti, il Giudice

di pace ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.– e un’indennità di fr. 70.–

a favore degli istanti;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 10 dicembre 2019 facendo valere, da una parte, di soffrire di patologie psicofisiche

attestate da certificati medici che non le consentono di affrontare e gestire

raccomandate o ingiunzioni inviate dall’ufficio d’esecuzione o direttamente

dalla controparte, e dall’altra di trovarsi in una situazione economica molto

precaria, che le lasciano solo fr. 300.– mensili per mangiare una volta

effettuati i pagamenti relativi al­l’e­conomia domestica;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è

una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

che

nel caso in esame RE 1 non ha presentato in prima sede osservazioni all’istanza;

che

di conseguenza tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo sono nuove, e

Considerandi

pertanto inammissibili, sicché il reclamo stesso, siccome insufficientemente

motivato, risulta irricevibile;

che,

sia come sia, in virtù degli art. 80 e 81 LEF il giudice

deve pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in

esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo

parificato, salvo che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della

decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che

nel caso specifico la decisione 27 maggio 2019 della Pretura del Distretto di

Lugano prodotta dagli istanti costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione

giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF per gli importi dedotti in esecuzione (v.

dispositivi n. 1 e 2);

che censure riguardanti la situazione medica

ed economica dell’e­­scusso non costituiscono un motivo

che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria

può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto

dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid.

7.2, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c e 14.2014. 173 del 10 settembre 2014,

consid. 2.2);

che

se RE 1 non è in grado, per ragioni di salute, di badare personalmente ai

propri interessi in ambito esecutivo e giudiziario, deve farsi assistere da un

terzo, se del caso chiedendo all’autorità regionale di protezione la

designazione di un curatore;

che

delle difficoltà economiche dell’escussa l’ufficio d’esecuzione terrà conto se

del caso in sede di pignoramento, limitandolo alla parte del reddito che eccede il suo minimo

esistenziale (art. 93 LEF);

che tenuto conto dei problemi di salute

della reclamante e del fatto che ha agito senza l’ausilio di una persona

cognita di diritto, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese

processuali;

che non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'229.70,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).