Lexipedia

Decisione

14.2019.231

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo inoltrato quando l’esecuzione era già stata annullata

11 marzo 2020Italiano4 min

Camera con un reclamo del 23 dicembre 2019 allegando di aver pagato le pigioni e spese poste in esecuzione;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.231

Lugano

11 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2016.5135 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 ottobre

2016 da

CO 1 IT-

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 17 dicembre 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 gennaio 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'104.22

oltre agli interessi del 5% dal 22 luglio 2014;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26

ottobre 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che

statuendo con decisione del 17 dicembre 2019, il Pretore

ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta

dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità

Fatti

di fr. 150.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 23 dicembre 2019 allegando di aver pagato le pigioni e spese poste in esecuzione;

che con messaggio elettronico del 17 gennaio 2020

CO 1, tramite il proprio rappresentante __________, ha comunicato al

reclamante di rinunciare al rimborso della tassa di giustizia di fr. 50.–

e alle ripetibili di fr. 150.– stabilite dal Pretore nella sentenza impugnata,

dal momento che RE 1 aveva pagato il

credito posto in esecuzione prima dell’ema­­nazione della sentenza (il

17 dicembre 2019) – ancorché dopo l’i­noltro dell’istanza (nel 2016) – e l’ha

invitato a chiedere lo stralcio della procedura di reclamo;

che

accertato l’annullamento dell’esecuzione l’11 luglio 2019 in seguito al suo

ritiro da parte dell’escutente, il presidente della Camera ha assegnato alle

parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito

all’ipotesi di stralcio della procedura di reclamo e alla ripartizione della

relativa tassa;

che

le parti sono rimaste silenti;

che

Considerandi

in seguito al suo ritiro e annullamento, l’esecuzione non può più essere

proseguita, a prescindere dall’esito del reclamo, sicché la procedura di

reclamo risulta sin dal suo inoltro senza interesse degno di protezione, sicché

va dichiarata d’ufficio irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);

che

il reclamo è altrettanto senza oggetto relativamente alle spese processuali di

prima sede, vista la menzionata rinuncia dell’istante espressa nel messaggio

del 17 gennaio 2020;

che

le spese processuali relative alla procedura di reclamo vanno di principio

poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

nel caso specifico le spese andrebbero poste a carico delle parti metà ciascuno

siccome non hanno segnalato al Pretore l’av­venuto pagamento del credito posto

in esecuzione né il successivo ritiro dell’esecuzione, ma visto che la

segnalazione di CO 1 ha evitato alla Camera di dover entrare nel merito del

reclamo – ciò che giustificherebbe in ogni caso di moderare la tassa di

giustizia (art. 21 LTG) – ragioni di equità consigliano di rinunciare ad alcun

prelievo;

che

non si pone invece problema d’indennità, non avendo il reclamante formulato

alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'104.22,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale compensazione, la

somma di fr. 150.– anticipata dal reclamante gli è restituita.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).