14.2019.231
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo inoltrato quando l’esecuzione era già stata annullata
11 marzo 2020Italiano4 min
Camera con un reclamo del 23 dicembre 2019 allegando di aver pagato le pigioni e spese poste in esecuzione;
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.231
Lugano
11 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.5135 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 ottobre
2016 da
CO 1 IT-
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 17 dicembre 2019 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 gennaio 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'104.22
oltre agli interessi del 5% dal 22 luglio 2014;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26
ottobre 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
statuendo con decisione del 17 dicembre 2019, il Pretore
ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta
dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità
Fatti
di fr. 150.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 23 dicembre 2019 allegando di aver pagato le pigioni e spese poste in esecuzione;
che con messaggio elettronico del 17 gennaio 2020
CO 1, tramite il proprio rappresentante __________, ha comunicato al
reclamante di rinunciare al rimborso della tassa di giustizia di fr. 50.–
e alle ripetibili di fr. 150.– stabilite dal Pretore nella sentenza impugnata,
dal momento che RE 1 aveva pagato il
credito posto in esecuzione prima dell’emanazione della sentenza (il
17 dicembre 2019) – ancorché dopo l’inoltro dell’istanza (nel 2016) – e l’ha
invitato a chiedere lo stralcio della procedura di reclamo;
che
accertato l’annullamento dell’esecuzione l’11 luglio 2019 in seguito al suo
ritiro da parte dell’escutente, il presidente della Camera ha assegnato alle
parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito
all’ipotesi di stralcio della procedura di reclamo e alla ripartizione della
relativa tassa;
che
le parti sono rimaste silenti;
che
Considerandi
in seguito al suo ritiro e annullamento, l’esecuzione non può più essere
proseguita, a prescindere dall’esito del reclamo, sicché la procedura di
reclamo risulta sin dal suo inoltro senza interesse degno di protezione, sicché
va dichiarata d’ufficio irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC);
che
il reclamo è altrettanto senza oggetto relativamente alle spese processuali di
prima sede, vista la menzionata rinuncia dell’istante espressa nel messaggio
del 17 gennaio 2020;
che
le spese processuali relative alla procedura di reclamo vanno di principio
poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
nel caso specifico le spese andrebbero poste a carico delle parti metà ciascuno
siccome non hanno segnalato al Pretore l’avvenuto pagamento del credito posto
in esecuzione né il successivo ritiro dell’esecuzione, ma visto che la
segnalazione di CO 1 ha evitato alla Camera di dover entrare nel merito del
reclamo – ciò che giustificherebbe in ogni caso di moderare la tassa di
giustizia (art. 21 LTG) – ragioni di equità consigliano di rinunciare ad alcun
prelievo;
che
non si pone invece problema d’indennità, non avendo il reclamante formulato
alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'104.22,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale compensazione, la
somma di fr. 150.– anticipata dal reclamante gli è restituita.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).