14.2019.232
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Messaggi elettronici (chat), e-mail, sprovvisti di firma manoscritta o elettronica qualificata. Tassa di giustizia
29 aprile 2020Italiano13 min
7 luglio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Giudicatura di pace del Circolo di
Source ti.ch
Incarto n.
14.2019.232
Lugano
29 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa S19-170 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 7 luglio 2019
da
RE 1, __________
contro
CO 1, __________
CO 2, __________
giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 16 dicembre 2019 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________
emessi il 29 maggio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, RE 1 ha escusso i coniugi CO 1 e CO 2 ognuno per l’incasso
di fr. 150.– oltre agli interessi del 5% dal 20 febbraio 2017, indicando
quali cause di credito: “debitore
solidale con CO 2 Mancato pagamento mobili venduti al debitore”, rispettivamente “debitore
solidale con: CO 1 Mancato pagamento mobili venduti al debitore”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 e CO 2 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanza unica del
7 luglio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Giudicatura di pace del Circolo di
Paradiso. Nel termine impartito loro i convenuti si sono opposti all’istanza
con osservazioni scritte del 18 luglio 2019, mentre l’istante è rimasta silente
entro la scadenza assegnatale per replicare. Con scritto del 28 agosto 2018 i
convenuti si sono nuovamente opposti all’istanza, mentre con scritti del 20
settembre e 22 ottobre 2019 l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.
C. Statuendo con un’unica decisione del 16
dicembre 2019, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente
le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello con un reclamo del 20 dicembre 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e
l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non
è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso (e non alla terza
Camera civile come indicato nel reclamo).
1.1
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la
decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 dicembre 2019 durante le ferie
natalizie contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 dicembre, in concreto il
reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III
417.
consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
Sono
quindi inammissibili, in quanto prodotti per la prima volta in sede di reclamo,
lo scambio di e-mail del 19 e 20 dicembre 2019 avvenuto tra l’amministrazione
condominiale e la reclamante così come la fotografia da cui, a mente sua, si
evincerebbe che i mobili venduti ai convenuti sono nuovi e non “vecchi e deteriorati”. I documenti in questione sono ad ogni modo
senza rilevanza per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 4 e
segg.).
1.3
Nel reclamo RE 1 si duole dell’atteggiamento
del Giudice di pace nei suoi confronti e di alcune (invero poche) frasi della
sentenza impugnata, con cui il magistrato le ha fatto carico di aver prodotto
una “montagna di
documentazione” in una causa
avviata per soli fr. 150.– e scritto di aver “valutato seriamente l’ipotesi di ricusa considerato
il comportamento dell’istante e tutte le procedure pendenti a suo nome in
Giudicatura”. A parte il
fatto che il carico lavorativo generato dalle cause avviate da una parte non è
certo un motivo di ricusa – sono altri gli strumenti per snellire le procedure,
a cominciare dall’evitare di chiedere osservazioni o addirittura “conclusioni finali” quando un’istanza è manifestamente infondata in
mancanza di un riconoscimento di debito firmato dal convenuto (art. 253 CPC) –
non si disconosce che lo stile della decisione potrebbe prestare adito a
perplessità. Per tacere del fatto che i cinque documenti acclusi all’istanza
(doc. A-E), di poco più di una pagina per i più corposi, difficilmente possono
parificarsi a una “montagna”. La reclamante non formula però alcuna conclusione
al riguardo. Non occorre pertanto attardarsi oltre sulla questione. Verrà
semmai esaminata dal Consiglio della magistratura qualora la reclamante dovesse
dare seguito al suo proposito di adirlo.
La
reclamante non trae alcuna conclusione neppure dal suo appunto relativo al
passo della decisione impugnata in cui il giudice scrive che la “parte attrice non ha inoltrato in tempo utile
le proprie contro-osservazioni in data 28
agosto 2019”, mentre il 25 luglio 2019
egli ha fissato un termine ai convenuti per presentare delle “contro-osservazioni”. Priva di risvolto pratico in questa procedura, la
censura è irricevibile. Vale però la pena ricordare che una replica spontanea è
possibile in ogni tempo fino all’emanazione della decisione, ma non permette
alla parte di far valere fatti né documenti nuovi né obbliga il giudice a
impartire alla controparte un termine per
inoltrare un’eventuale duplica (sentenza della CEF 14.2017.79 del 21
settembre 2017 consid. 4).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documen-tale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza di rigetto dopo
aver rilevato che dalla “montagna”
di documentazione prodotta da
RE 1, anche dopo l’introduzione dell’istanza, non risulta alcun valido
riconoscimento di debito.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che il riconoscimento di debito da parte dei convenuti è “indiscutibile” siccome dalla documentazione da lei presentata risulta
che CO 2 ha dichiarato di opporsi al pagamento fintantoché la causa avente per
oggetto il risarcimento dei danni causati da lui e dalla moglie durante il
trasloco all’appartamento di sua proprietà non fosse terminata. Orbene, la reclamante
spiega che tale procedimento si è concluso con la soccombenza dei convenuti. RE
1.
rileva poi di aver prodotto, oltre a questi scritti, alcune e-mail in cui ha convenuto
con CO 2 la vendita dei mobili. Il fatto che quest’ultimo abbia pagato una
parte del debito, mesi dopo, sarebbe una prova che costui lo riconosce. A detta
della reclamante la somma riconosciuta è chiaramente determinabile e anzi afferma
di aver dimostrato di aver chiesto un prezzo nettamente inferiore al valore
effettivo della merce, ovvero, oltre i fr. 200.– per il divano già pagati
dai convenuti, altri fr. 200.– per il mobilio restante. In considerazione
dei fr. 50.– già versati da CO 2 e CO 2, il dovuto ammonta secondo lei ora
alla somma posta in esecuzione, di fr. 150.–.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il
riconoscimento di debito deve recare la firma manoscritta elettronica qualificata
nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO (sentenza della CEF 14.2017.228 del 28
maggio 2018, consid. 5.2/b).
5.1
Nel
caso in esame, a sostegno della sua istanza RE 1 ha prodotto una copia dell’e-mail
del 14 marzo 2017 da lei inoltrata ad CO 2 (doc. A), una copia della lettera
del 13 giugno 2017 da lei indirizzata a entrambi i convenuti (doc. B) e uno
scambio di messaggi whatsapp avvenuto tra lei e CO 2, in cui quest’ultimo le
ha chiesto “fammi sapere le
tue pretese (…) intendo le pretese per i danni a cui intendi chiedere rimborso
sulla casa. Per quanto riguarda divano e altro aspetterei di chiudere una cosa
alla volta” (doc. C).
Sennonché, come correttamente rilevato dal primo giudice, nessuno dei documenti
citati costituisce un valido riconoscimento di debito, nel senso che non
riportano alcuna dichiarazione firmata dai convenuti con cui riconoscerebbero
senza riserve né condizioni di dover pagare all’istante una somma determinata
o facilmente determinabile. In particolare, contrariamente a quanto sostiene la
reclamante, e-mail e messaggi elettronici (chat) sprovvisti di firma
manoscritta o elettronica qualificata del debitore non possono costituire un
valido titolo di rigetto provvisorio (tra tante: sentenze della CEF 14.2019.105 del 1°
ottobre 2019, consid. 7.2/b, 14.2018.96 del 18 luglio 2018, consid. 5, 14.2017.228
del 28 maggio 2018, consid. 5.2/b). Già solo per questo motivo il reclamo è
destinato all’insuccesso.
5.2
Per
abbondanza, i messaggi elettronici (chat) prodotti dall’istante (doc. C) non
contengono alcuna manifestazione di volontà da parte degli escussi di pagare (o
perlomeno di riconoscere) il debito posto
in esecuzione, bensì, come ammesso dalla reclamante stessa, unicamente
la volontà di CO 2 di chiudere la questione del pagamento del mobilio dopo quella
relativa ai danni all’appartamento. Perfino l’ammontare del credito da lei vantato
non è né determinato, né facilmente determinabile. È infatti lei stessa ad aver
scritto ad CO 1 che per il pagamento dei mobili da lei lasciati nel
appartamento di sua proprietà in cui essi sono subentrati chiedeva fr. 200.–
per il divano (poi pagati) e “per
il resto fai tu un prezzo poi ci mettiamo d’accordo” (doc. A), salvo poi non accettare l’offerta di fr.
50.– fatta dai convenuti (doc. B). Altri accordi non risultano dagli atti. E il
successivo pagamento di fr. 50.– da essi effettuato non solo non è
parificabile a un riconoscimento (implicito) della somma di fr. 200.– reclamata
da RE 1 (semmai è una conferma della loro offerta), ma in ogni caso non
soddisfa l’esigenza di firma posta all’art. 82 cpv. 1 LEF (tra tante: sentenza
della CEF 14.2018.147 del 31 gennaio 2019, consid. 5.1/b).
6.
La
reclamante si duole infine che la tassa di giustizia di fr. 200.– posta a
suo carico viola l’art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione
della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) citato
dal Giudice di pace stesso, norma che prevede, per un valore di causa fino a fr. 1'000.–,
un minimo di fr. 40.– e un massimo di fr. 150.–.
6.1
Orbene,
nel fissare l’importo della tassa di giustizia nella forchetta prescritta dalla
legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Denis TAPPY, Les
différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges
judiciaires en matière de poursuites: champs d’application et problèmes
choisis, JdT 2014 II 93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di
altri elementi quali il dispendio lavorativo del giudice superiore o inferiore
alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle
parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (EUGSTER in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 48 OTLEF). Visto tale margine d’apprezzamento,
l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel
sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza della
CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018, consid. 5.1).
6.2
Nella
fattispecie, la tassa di giustizia di prima sede esula effettivamente dai
limiti fissati dall’art. 48 OTLEF (RS 281.35) e va quindi ricondotta tra i
medesimi. La reclamante non indica però a quale importo la tassa dovrebbe
essere fissata, limitandosi a censurare il superamento della forchetta definita
dalla legge. Nella misura in cui dovesse tendere a ridurre la tassa sotto il
massimo tariffale, la censura è irricevibile stante l’obbligo di quantificare
le pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid. 4.3), comprese quelle volte a
modificare il dispositivo sulle spese (sentenza del Tribunale federale
4D_61/2011 del 26 ottobre 2011, RSPC 2012, 228, consid. 2.3; TAPPY in:
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 7 ad art. 110 CPC;
sentenza della CEF 14.2019. 160 del 27 dicembre consid. 4.2/b).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione
degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza della reclamante sulla questione
principale (art. 106 cpv. 1 CPC). Vince invece, limitatamente a fr. 50.–, sulla
questione delle spese processuali di prima sede. La colpa non ne può però
essere addossata ai convenuti, che non hanno alcun influsso sulla
determinazione della tassa né alcun interesse a contestarla, giacché non grava
su di loro, motivo per cui non sono stati interpellati in questa sede. Ciò
posto, l’errore del Giudice di pace è evidente, sicché si giustifica, per
equità (art. 107 cpv. 2 CPC), di tenerne conto nella fissazione della tassa di
giustizia in questa sede. Non si pone per contro problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata è così riformato:
“2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a
carico della parte istante.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).