Lexipedia

Decisione

14.2019.232

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Messaggi elettronici (chat), e-mail, sprovvisti di firma manoscritta o elettronica qualificata. Tassa di giustizia

29 aprile 2020Italiano13 min

7 luglio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Giudicatura di pace del Circolo di

Source ti.ch

Incarto n.

14.2019.232

Lugano

29 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa S19-170 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 7 luglio 2019

da

RE 1, __________

contro

CO 1, __________

CO 2, __________

giudicando sul reclamo del 20 dicembre 2019 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 16 dicembre 2019 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ e __________

emessi il 29 maggio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, RE 1 ha escus­so i coniugi CO 1 e CO 2 ognuno per l’incasso

di fr. 150.– oltre agli interessi del 5% dal 20 febbraio 2017, indicando

quali cause di credito: “debitore

solidale con CO 2 Mancato pagamento mobili venduti al debitore”, rispettivamente “debitore

solidale con: CO 1 Mancato pagamento mobili venduti al debitore”.

Fatti

B. Avendo

CO 1 e CO 2 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanza unica del

7 luglio 2019 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Giudicatura di pace del Circolo di

Paradiso. Nel termine impartito loro i convenuti si sono opposti all’istanza

con osservazioni scritte del 18 luglio 2019, mentre l’istante è rimasta silente

entro la scadenza assegnatale per replicare. Con scritto del 28 agosto 2018 i

convenuti si sono nuovamente opposti all’istanza, mentre con scritti del 20

settembre e 22 ottobre 2019 l’istante ha ribadito il proprio punto di vista.

C. Statuendo con un’unica decisione del 16

dicembre 2019, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente

le spese processuali di fr. 200.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello con un reclamo del 20 dicembre 2019 per ottenerne implicitamente l’annullamento e

l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non

è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso (e non alla terza

Camera civile come indicato nel reclamo).

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la

decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 dicembre 2019 durante le ferie

natalizie contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 dicembre, in concreto il

reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III

417.

con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

Sono

quindi inammissibili, in quanto prodotti per la prima volta in sede di reclamo,

lo scambio di e-mail del 19 e 20 dicembre 2019 avvenuto tra l’amministrazione

condominiale e la reclamante così come la fotografia da cui, a mente sua, si

evincerebbe che i mobili venduti ai convenuti sono nuovi e non “vecchi e deteriorati”. I documenti in questione sono ad ogni modo

senza rilevanza per l’esi­to dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 4 e

segg.).

1.3

Nel reclamo RE 1 si duole dell’atteggiamento

del Giudice di pace nei suoi confronti e di alcune (invero poche) frasi della

sentenza impugnata, con cui il magistrato le ha fatto carico di aver prodotto

una “montagna di

documentazione” in una causa

avviata per soli fr. 150.– e scritto di aver “valutato seriamente l’ipotesi di ricusa considerato

il comportamento dell’istante e tutte le procedure pendenti a suo nome in

Giudicatura”. A parte il

fatto che il carico lavorativo generato dalle cause avviate da una parte non è

certo un motivo di ricusa – sono altri gli strumenti per snellire le procedure,

a cominciare dall’evitare di chiedere osservazioni o addirittura “conclusioni finali” quando un’istanza è manifestamente infondata in

mancanza di un riconoscimento di debito firmato dal convenuto (art. 253 CPC) –

non si disconosce che lo stile della decisione potrebbe prestare adito a

perplessità. Per tacere del fatto che i cinque documenti acclusi all’istanza

(doc. A-E), di poco più di una pagina per i più corposi, difficilmente possono

parificarsi a una “montagna”. La reclamante non formula però alcuna conclusione

al riguardo. Non occorre pertanto attardarsi oltre sulla questione. Verrà

semmai esaminata dal Consiglio della magistratura qualora la reclamante dovesse

dare seguito al suo proposito di adirlo.

La

reclamante non trae alcuna conclusione neppure dal suo appunto relativo al

passo della decisione impugnata in cui il giudice scrive che la “parte attrice non ha inoltrato in tempo utile

le proprie contro-osservazioni in data 28

agosto 2019”, mentre il 25 luglio 2019

egli ha fissato un termine ai convenuti per presentare delle “contro-osservazioni”. Priva di risvolto pratico in questa procedura, la

censura è irricevibile. Vale però la pena ricordare che una replica spontanea è

possibile in ogni tempo fino all’emanazione della decisione, ma non permette

alla parte di far valere fatti né documenti nuovi né obbliga il giudice a

impartire alla controparte un termine per

inoltrare un’eventuale duplica (sentenza della CEF 14.2017.79 del 21

settembre 2017 consid. 4).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documen-tale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza di rigetto dopo

aver rilevato che dalla “montagna”

di documentazione prodotta da

RE 1, anche dopo l’introduzione dell’istanza, non risulta alcun valido

riconoscimento di debito.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che il riconoscimento di debito da parte dei convenuti è “indiscutibile” siccome dalla documentazione da lei presentata risulta

che CO 2 ha dichiarato di opporsi al pagamento fintantoché la causa avente per

oggetto il risarcimento dei danni causati da lui e dalla moglie durante il

trasloco all’appartamento di sua proprietà non fosse terminata. Orbene, la reclamante

spiega che tale procedimento si è concluso con la soccombenza dei convenuti. RE

1.

rileva poi di aver prodotto, oltre a questi scritti, alcune e-mail in cui ha convenuto

con CO 2 la vendita dei mobili. Il fatto che quest’ultimo abbia pagato una

parte del debito, mesi dopo, sarebbe una prova che costui lo riconosce. A detta

della reclamante la somma riconosciuta è chiaramente determinabile e anzi afferma

di aver dimostrato di aver chiesto un prezzo nettamente inferiore al valore

effettivo della merce, ovvero, oltre i fr. 200.– per il divano già pagati

dai convenuti, altri fr. 200.– per il mobilio restante. In considerazione

dei fr. 50.– già versati da CO 2 e CO 2, il dovuto ammonta secondo lei ora

alla som­ma posta in esecuzione, di fr. 150.–.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il

riconoscimento di debito deve recare la firma manoscritta elettronica qualificata

nel senso dell’art. 14 cpv. 1 e 1bis CO (sentenza della CEF 14.2017.228 del 28

maggio 2018, consid. 5.2/b).

5.1

Nel

caso in esame, a sostegno della sua istanza RE 1 ha prodotto una copia dell’e-mail

del 14 marzo 2017 da lei inoltrata ad CO 2 (doc. A), una copia della lettera

del 13 giugno 2017 da lei indirizzata a entrambi i convenuti (doc. B) e uno

scambio di messaggi whatsapp avvenuto tra lei e CO 2, in cui quest’ultimo le

ha chiesto “fammi sapere le

tue pretese (…) intendo le pretese per i danni a cui intendi chiedere rimborso

sulla casa. Per quanto riguarda divano e altro aspetterei di chiudere una cosa

alla volta” (doc. C).

Sennonché, come correttamente rilevato dal primo giudice, nessuno dei documenti

citati costituisce un valido riconoscimento di debito, nel senso che non

riportano alcuna dichiarazione firmata dai convenuti con cui riconoscerebbero

sen­za riserve né condizioni di dover pagare all’istante una somma determinata

o facilmente determinabile. In particolare, contrariamente a quanto sostiene la

reclamante, e-mail e messaggi elettronici (chat) sprovvisti di firma

manoscritta o elettronica qualificata del debitore non possono costituire un

valido titolo di rigetto provvisorio (tra tante: sentenze della CEF 14.2019.105 del 1°

ottobre 2019, consid. 7.2/b, 14.2018.96 del 18 luglio 2018, consid. 5, 14.2017.228

del 28 maggio 2018, consid. 5.2/b). Già solo per questo motivo il reclamo è

destinato all’insuccesso.

5.2

Per

abbondanza, i messaggi elettronici (chat) prodotti dall’istante (doc. C) non

contengono alcuna manifestazione di volontà da par­te degli escussi di pagare (o

perlomeno di riconoscere) il debito posto

in esecuzione, bensì, come ammesso dalla reclamante stes­sa, unicamente

la volontà di CO 2 di chiudere la questione del pagamento del mobilio dopo quella

relativa ai danni al­l’appartamento. Perfino l’ammontare del credito da lei vantato

non è né determinato, né facilmente determinabile. È infatti lei stessa ad aver

scritto ad CO 1 che per il pagamento dei mobili da lei lasciati nel

appartamento di sua proprietà in cui essi sono subentrati chiedeva fr. 200.–

per il divano (poi pagati) e “per

il resto fai tu un prezzo poi ci mettiamo d’accordo” (doc. A), salvo poi non accettare l’offerta di fr.

50.– fatta dai convenuti (doc. B). Altri accordi non risultano dagli atti. E il

successivo pagamento di fr. 50.– da essi effettuato non solo non è

parificabile a un riconoscimento (implicito) della somma di fr. 200.– reclamata

da RE 1 (semmai è una conferma della loro offerta), ma in ogni caso non

soddisfa l’esigenza di firma posta all’art. 82 cpv. 1 LEF (tra tante: sentenza

della CEF 14.2018.147 del 31 gennaio 2019, consid. 5.1/b).

6.

La

reclamante si duole infine che la tassa di giustizia di fr. 200.– posta a

suo carico viola l’art. 48 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione

della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35) citato

dal Giudice di pace stesso, nor­ma che prevede, per un valore di causa fino a fr. 1'000.–,

un minimo di fr. 40.– e un massimo di fr. 150.–.

6.1

Orbene,

nel fissare l’importo della tassa di giustizia nella forchetta prescritta dalla

legge, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Denis TAPPY, Les

différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges

judiciaires en matière de poursuites: champs d’application et problèmes

choisis, JdT 2014 II 93) e può tenere conto, oltre al valore litigioso, di

altri elementi quali il dispendio lavorativo del giudice superiore o inferiore

alla media, il genere e la complessità della causa, il comportamento delle

parti e la situazione finanziaria della parte chiamata a pagare la tassa (EUGSTER in: Gebührenverordnung, Kurzkommentar, 2008, n. 4 ad art. 48 OTLEF). Visto tale margine d’apprezzamento,

l’autorità giudiziaria superiore deve dar prova di un certo ritegno nel

sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza della

CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018, consid. 5.1).

6.2

Nella

fattispecie, la tassa di giustizia di prima sede esula effettivamente dai

limiti fissati dall’art. 48 OTLEF (RS 281.35) e va quindi ricondotta tra i

medesimi. La reclamante non indica però a quale importo la tassa dovrebbe

essere fissata, limitandosi a censurare il superamento della forchetta definita

dalla legge. Nella misura in cui dovesse tendere a ridurre la tassa sotto il

massimo tariffale, la censura è irricevibile stante l’obbligo di quantificare

le pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid. 4.3), comprese quelle volte a

modificare il dispositivo sulle spese (sentenza del Tribunale federale

4D_61/2011 del 26 ottobre 2011, RSPC 2012, 228, consid. 2.3; TAPPY in:

Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 7 ad art. 110 CPC;

sentenza della CEF 14.2019. 160 del 27 dicembre consid. 4.2/b).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione

degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza della reclamante sulla questione

principale (art. 106 cpv. 1 CPC). Vince invece, limitatamente a fr. 50.–, sulla

questione delle spese processuali di prima sede. La colpa non ne può però

essere addossata ai convenuti, che non hanno alcun influsso sulla

determinazione della tassa né alcun interesse a contestarla, giacché non grava

su di loro, motivo per cui non sono stati interpellati in questa sede. Ciò

posto, l’errore del Giudice di pace è evidente, sicché si giustifica, per

equità (art. 107 cpv. 2 CPC), di tenerne conto nella fissazione della tassa di

giustizia in questa sede. Non si pone per contro problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione

impugnata è così riformato:

“2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a

carico della parte istante.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).